Gazzetta n. 236 del 10 ottobre 2015 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI CAMERINO |
DECRETO RETTORALE 18 settembre 2015 |
Modifica allo statuto. |
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IL RETTORE
Visto il vigente statuto di ateneo, emanato con D.R n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana - Serie generale - Parte prima, n. 200 del 28 agosto 2012 ed entrato in vigore il 27 settembre 2012; Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica», in particolare gli artt. 6 «Autonomia delle universita'» e 16 «Universita'»; Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Vista la delibera con la quale il quale il Senato accademico di questa Universita', nella seduta n. 18 del 27 maggio 2015, ha espresso parere favorevole sull'istituzione della Scuola di Studi Superiori e ha approvato la relativa modifica di Statuto, consistente nell'introduzione dell'art. 31-bis «Scuola di Studi Superiori»; Vista la delibera con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta n. 567 del 27 maggio 2015, ha approvato l'istituzione della Scuola di studi superiori e ha espresso parere favorevole sulla citata modifica di Statuto; Vista la nota rettorale n. prot. 7138 del 2 luglio 2015, inviata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il previsto controllo di legittimita' e di merito sulla suddetta modifica statutaria; Vista la nota direttoriale n. prot. 10054 del 3 settembre 2015, con la quale il Ministero fa presente che non vi sono osservazioni da formulare ed esprime il nulla-osta ai fini della pubblicazione della modifica di statuto nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Art. 1
Si emana la seguente modifica al vigente statuto dell'Universita' degli studi di Camerino: «Art. 31-bis (Scuola di Studi Superiori). - 1. La Scuola di studi superiori garantisce percorsi formativi di eccellenza agli studenti particolarmente meritevoli. La Scuola si affianca ai corsi diretti al conseguimento del diploma di Laurea Magistrale, al fine di favorire la piu' elevata e qualificata preparazione degli studenti avviandoli altresi' a specifiche attivita' di ricerca. In particolare, la Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualita' dei propri allievi, garantendo attivita' didattiche e scientifiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialita' e capacita' individuali, promuove attivita' formative interdisciplinari in stretto collegamento con la School of Advanced Studies e con le Scuole di Ateneo. L'ammissione alla Scuola e' riservata agli studenti aventi titolo di accedere al primo anno dei corsi di studio attivati dall'Ateneo, definiti nel Regolamento della Scuola e individuati nel bando, approvato dal Comitato direttivo ed emanato con decreto del Rettore, attraverso un concorso a numero chiuso sulla base del solo merito e mediante selezione pubblica per esami. 2. La Scuola, secondo i corsi di laurea proposti dalle Scuole di Ateneo, si divide in Classi, individuate dal Senato accademico. 3. Sono organi della Scuola di Studi Superiori: Il Direttore; Il Direttore vicario; Il Comitato direttivo. 4. Il Direttore e' designato dal Senato Accademico, su proposta del rettore, tra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno, e nominato con decreto rettorale. 5. Il Direttore vicario e' designato dal Direttore e nominato con decreto rettorale. 6. Sono membri del Comitato direttivo della Scuola: a) il Direttore della Scuola, che lo presiede; b) il Direttore vicario; c) il Direttore della SAS; d) i Coordinatori delle Classi; e) il Delegato del rettore per l'internazionalizzazione; f) il Delegato del rettore per la ricerca e trasferimento tecnologico; g) il Delegato del rettore per la didattica; h) un rappresentante dagli allievi della Scuola. I Coordinatori delle Classi sono designati dal Senato accademico, su proposta del rettore, tra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno. Il rappresentante degli allievi viene eletto dagli studenti della Scuola e dura in carica 2 anni. 7. Il Direttore ed i Coordinatori delle Classi durano in carica quattro anni e possono essere nominati consecutivamente una sola volta. 8. La Scuola ha autonomia scientifica, didattica e funzionale e, nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', ha autonomia gestionale. E' disciplinata da un proprio Regolamento.» |
| Art. 2
La presente modifica di Statuto sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrera' in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione. Camerino, 18 settembre 2015
Il rettore: Corradini |
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