IL CAPO del Dipartimento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2011 con cui, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito l'Isola d'Elba il 7 novembre 2011; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4002 del 16 febbraio 2012 e n. 4015 del 23 marzo 2012; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 62 del 14 marzo 2013, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con la quale e' stato disposto il subentro della Regione Toscana nel coordinamento delle attivita' necessarie per il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' conseguente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011; VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 62/2013 sopra citata, con cui il Dirigente responsabile del Settore sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana e' stato autorizzato a provvedere, per il completamento degli interventi programmati nel periodo dell'emergenza, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5683, al medesimo intestata per un periodo di diciotto mesi, nonche' l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 192 dell'8 ottobre 2014 con cui e' stato disposto il mantenimento della predetta contabilita' speciale fino al 22 settembre 2015; Vista la nota prot. n. 191707 del 9 settembre 2015, con cui il predetto Dirigente ha rappresentato la necessita' di prorogare, fino al 31 dicembre 2015, il termine di vigenza della contabilita' speciale sopra citata, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora in corso; Ravvisata, quindi, la necessita' di prorogare il termine di vigenza della contabilita' speciale n. 5683, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticita' in argomento; D'intesa con la Regione Toscana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Per consentire il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' di cui in premessa, la contabilita' speciale n. 5683, gia' intestata al Dirigente responsabile del Settore sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 62 del 14 marzo 2013, rimane aperta fino al 31 dicembre 2015. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 5 ottobre 2015
Il Capo del Dipartimento: Curcio |