Gazzetta n. 238 del 13 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 settembre 2015
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla societa' Ente Certificazioni Macchine S.r.l., in Valsamoggia ad operare in qualita' di organismo notificato, ai sensi della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilita' elettromagnetica.


IL DIRETTORE GENERALE
per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

e

IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
Visto la direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante attuazione della direttiva 2004/108/CE;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 194/2007, che designa quali autorita' competenti per l'attuazione del decreto medesimo l'ex Ministero delle comunicazioni e l'ex Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico"
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, relativo all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 15 febbraio 2006, relativo all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»;
Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»;
Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata il 17 luglio 2013 e da ultimo il 6 luglio 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' fra l'altro ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
Vista l'istanza datata 25/03/2015 della societa' ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE srl., con sede legale e operativa in Via Ca' bella 243 - 40053 Valsamoggia Loc. Castello di Serravalle (BO), acquisita in atti in data 03/04/2015, prot. n. 20768, volta ad ottenere ai fini della relativa autorizzazione a svolgere attivita' di valutazione di conformita' di cui alla direttiva 2004/108/CE;
Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 19 giugno 2015, pervenuta in data 24 giugno 2015 n. DC2015UTA165, con la quale e' rilasciato alla societa' ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE S.r.l. l'accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la direttiva 2004/108/CE;

Decretano:

Art. 1

1. La societa' ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE S.r.l con sede legale e operativa in Via Ca' bella 243 - 40053 Valsamoggia Loc. Castello di Serravalle (BO)) e' autorizzata ad effettuare la valutazione di conformita' ai sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti:
Apparecchi e Impianti Fissi
In riferimento all'allegato VIII del decreto legislativo 194/2007 la societa' e' autorizzata ad effettuare la valutazione di conformita' per i seguenti settori:
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;
d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilita' elettromagnetica, e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
g) apparecchiature didattiche elettroniche;
i) impianti fissi.
Per i prodotti e settori di cui sopra l'organismo ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE S.r.l. e' autorizzato ad operare secondo l'allegato III del decreto legislativo 194/2007.
2. La valutazione e' effettuata dall'organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 citato.
 
Art. 2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali, Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo mette a disposizione della Divisione I, ai fini di controllo dell'attivita' di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.
 
Art. 3

1. La presente autorizzazione in conformita' all'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, ha la validita' di 3 anni a partire dalla notifica del presente decreto alle societa' destinatarie ed e' notificata alla Commissione europea.
 
Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli organismi di certificazione.
Gli organismi sono tenuti a versare al Ministero Sviluppo economico, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione, entro 30 giorni dall'invio della relativa nota Spese.
 
Art. 5

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VI della direttiva 2004/108/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
 
Art. 6

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo e' efficace dalla notifica al soggetto che ne e' destinatario.
Roma, 2 settembre 2015
Il direttore generale per la pianificazione e la gestione dello
spettro radioelettrico
Spina Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica Vecchio
 
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