Gazzetta n. 239 del 14 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 agosto 2015, n. 163
Regolamento recante parziale modificazione del comma 2 dell'articolo 33 del decreto 15 aprile 2003, n. 130, in materia di regola tecnica per la costruzione e la sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS (Sistema globale di soccorso e sicurezza in mare).


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche che recepisce le direttive comunitarie 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE e 2002/77/CE in materia di comunicazioni elettroniche, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 169 e 170 riguardanti il servizio di corrispondenza pubblica a bordo delle navi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, recante regolamento riguardante la regola tecnica per la costruzione e sistemazione degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti previsti dal GMDSS, e in particolare, il comma 2 dell'articolo 33, relativo all'espletamento del servizio di corrispondenza pubblica, e l'articolo 4 relativo alla valutazione di conformita' tecnica degli apparati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante il regolamento con cui vengono approvate norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, recante l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radio frequenze tra 0 e 1.000 GHz, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008 e successive modificazioni;
Vista la Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti della Convezione stessa;
Tenuto conto della difficolta' di reperire nel mercato apparati radioelettrici operanti in modalita' duplex conformi alla direttiva 96/98/CE, e successive modificazioni, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
Visto il Capitolo IV titolato Radiocomunicazione della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), che non indica alcuna modalita' relativa agli apparati radioelettrici per svolgere le comunicazioni di carattere generale, tra cui il servizio per la corrispondenza pubblica;
Tenuto conto che il citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, agli articoli 169 e 170 in materia di «corrispondenza pubblica» a bordo delle navi non delinea alcuna specifica tecnica circa la modalita' di espletamento del suddetto servizio, rinviando per i requisiti tecnici al decreto del Ministro;
Considerato che dalla normativa nazionale e internazionale - di rango superiore al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130 - non risulta alcuna indicazione, ne' alcuno specifico obbligo sulla modalita' di espletamento del servizio radiotelefonico di «corrispondenza pubblica» da effettuare con il tipo di apparato radioelettrico;
Ravvisato che in tale ambito normativo e' possibile allineare il comma 2 dell'articolo 33 rubricato «corrispondenza pubblica» del decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, agli emendamenti alla Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), poiche' non risulta alcun contrasto con la normativa primaria di settore;
Riconosciuta, pertanto, l'esigenza di garantire l'operativita' nel settore radiomarittimo del servizio radiotelefonico per la corrispondenza pubblica attraverso l'installazione di apparati radioelettrici diversi da quelli in modalita' duplex - non reperibili nel mercato;
Ravvisata l'esigenza di procedere alla modifica parziale del comma 2 dell' articolo 33 del citato decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, con espunzione della sola parte in cui si fa riferimento alla modalita' duplex;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota del 26 maggio 2015, protocollo n. 12522;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 33, comma 2, primo periodo, del decreto del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130, le parole: «, da svolgersi in modalita' duplex» sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 agosto 2015

Il Ministro dello sviluppo
economico
Guidi Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3555

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo degli articoli 169 e 170 del
decreto legislativo 1 agosto n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche che recepisce le direttive
comunitarie 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE
e 2002/77/CE in materia di comunicazioni elettroniche),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n.
214 - Suppl. Ord., con le modifiche apportate dall'art. 80,
comma 1, lett. r), del decreto legislativo 28 maggio 2012,
n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2012,
n. 126:
"Art. 169. (Obbligatorieta' di particolari apparati
radioelettrici di bordo). - 1. Il Ministero, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo'
imporre a determinate categorie di navi, ai fini della
corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati
radioelettrici di determinate caratteristiche."
"Art. 170 (Corrispondenza pubblica). - 1. A bordo delle
navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere
previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per
l'area di navigazione ed esercito nel rispetto delle
normative internazionali e nazionali per la salvaguardia
della vita umana in mare.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per
l'organizzazione e l'espletamento del servizio.".
Si riporta il testo dell' articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S. O. :
"Art. 17. (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.".
Si riporta il testo degli articoli 4 e 33 del decreto
del Ministro delle comunicazioni 15 aprile 2003, n. 130
(Regolamento riguardante la regola tecnica per la
costituzione e sistemazione degli impianti radioelettrici
da installare a bordo delle navi soggette ai requisiti
previsti dal GMDSS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
giugno 2003, n. 130:
"Art. 4. (Valutazione della conformita' tecnica). - 1.
La valutazione della conformita' tecnica degli apparati
deve essere effettuata secondo quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 , in base alle norme
tecniche indicate nell'allegato A a detto regolamento.
2. Per quanto riguarda gli aspetti della compatibilita'
elettromagnetica, si applica il decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 615 , concernente l'attuazione della
direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilita'
elettromagnetica."
"Art. 33. (Corrispondenza pubblica). - 1. A bordo delle
navi mercantili deve essere previsto un servizio di
corrispondenza pubblica. A bordo delle navi destinate al
trasporto dei passeggeri deve essere data la massima
pubblicita' in modo da assicurare ai passeggeri ed
all'equipaggio le necessarie informazioni circa
l'organizzazione del servizio di corrispondenza pubblica e
le procedure per l'espletamento dello stesso.
2. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri
deve essere previsto un servizio radiotelefonico di
corrispondenza pubblica, idoneo per l'area di navigazione.
Deve pertanto prevedersi almeno una cabina telefonica
dedicata, eventualmente anche del tipo «a parete», situata
in un luogo facilmente accessibile ai passeggeri.
3. Nelle navi non destinate al trasporto dei passeggeri
e qualora l'impianto radioelettrico sia situato nell'area
della plancia, deve prevedersi, al fine di evitare che
persone estranee possano ostacolare la conduzione della
nave ed al fine di assicurare la riservatezza delle
comunicazioni, un'apposita area di comunicazione facilmente
accessibile che puo' essere costituita da una cabina
telefonica, eventualmente anche del tipo «a parete».
4. Nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri,
oltre al servizio radiotelefonico di corrispondenza
pubblica, possono essere espletate altre tipologie di
servizi di corrispondenza pubblica, a condizione che venga
rispettato quanto previsto dalla normativa in vigore.
5. Il Ministero delle comunicazioni puo' concedere
deroghe in merito all'installazione della cabina telefonica
per il servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica,
a seconda del tipo di viaggio e della sua durata e
dell'impossibilita' di inserire la cabina telefonica in una
posizione che assicuri riservatezza e funzionalita'.".
Il decreto del Presidente della repubblica del 6
ottobre 1999, n. 407 (Regolamento recante norme di
attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1999, n. 263.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13
novembre 2008 (Approvazione del piano nazionale di
ripartizione delle radio frequenze tra 0 e 1.000 GHz) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2008, n.
273. Il predetto decreto e' stato modificato con decreto
del Ministero sviluppo economico del 4 novembre 2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2010, n.
280; successivamente modificato dal decreto del Ministero
sviluppo economico del 4 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143; successivamente
modificato dal decreto Ministero sviluppo economico del 10
giugno 2011, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
2011, n. 164 ed infine sostituito dal decreto del Ministero
sviluppo economico del 27 maggio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2015, n. 143.
Il Capitolo IV della Convenzione Internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare e' relativo alle
Radiocomunicazioni. La Convenzione Internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare - cosi' detta SOLAS -
firmata a Londra nel 1974 e' stata resa esecutiva con la
legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla convenzione
internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il
1° novembre 1974, e sua esecuzione), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n.190, S. O.

Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 33 del citato decreto del Ministro
delle comunicazioni n. 130 del 2003, come modificato dal
presente regolamento, e' riportato nelle Note alle
premesse.
 
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