Gazzetta n. 243 del 19 ottobre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2015
Modalita' di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, l'art. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di approvazione del Regolamento recante: "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 29 novembre 2007;
Premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 istituisce la "Carta", con un valore nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, per sostenere la formazione continua di ciascun docente di ruolo presso le istituzioni scolastiche statali al fine di valorizzarne le competenze professionali, consentendone l'utilizzo per le attivita' dettagliatamente indicate, che sono liberamente individuabili dai beneficiari, per meglio realizzare sia le proprie esigenze formative che quelle individuate dall'istituzione scolastica;
Considerato che l'art. 1, comma 122, della legge n. 107 del 2015 attribuisce ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalita' di assegnazione ed utilizzo della "Carta", nonche' dell'importo da assegnare a ciascun docente di ruolo nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo conto altresi' del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' per disciplinare, fra l'altro, le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla "Carta" e tenuto conto, altresi', che nelle more della definitiva attuazione del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, occorre dare attuazione alla norma di cui al citato art. 1, comma 122, della legge n. 107 del 2015;
Considerato che i commi 121 e 123 della legge n. 107 del 2015 specificano rispettivamente che l'importo nominale di 500 euro, da assegnare a ciascun docente a tempo indeterminato, non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile e che l'autorizzazione di spesa decorre dall'anno 2015;
Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere adottato, a norma del citato comma 122 della legge n. 107 del 2015, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e pertanto occorre rendere lo strumento formativo immediatamente utilizzabile e fruibile da parte dei docenti destinatari dell'intervento, consentendo, nelle more dell'assegnazione a ciascuno di essi di una carta elettronica nominativa e personale, l'immediata corresponsione, gia' a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, dell'importo nominale di 500 euro a mezzo di assegnazione su "Cedolino unico" per il tramite del sistema "NoiPA", nei limiti di spesa complessivi di cui al comma 123;
Di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di assegnazione e di utilizzo della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", di seguito denominata "Carta".
 
Art. 2
Destinatari

1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che e' nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo le modalita' da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonche' le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta e' assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non puo' essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca disciplina le modalita' di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.
 
Art. 3
Importo della Carta

1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
2. L'importo di cui al comma 1 e' reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilita' della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.
 
Art. 4
Modalita' di utilizzo della Carta

1. La Carta e' utilizzata da ciascun docente per le seguenti finalita' di formazione e aggiornamento professionale:
a) acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste;
b) acquisto di hardware e software;
c) iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
d) rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
e) ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
f) iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' sottoscrivere apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con operatori pubblici e privati, finalizzate all'ottimale utilizzo della Carta da parte di ciascun docente, che riconoscano specifiche agevolazioni per le finalita' di cui al comma 1, consentendone cosi' il piu' ampio e proficuo utilizzo.
3. La Carta e' fruibile, come strumento di pagamento, su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale.
 
Art. 5
Modalita' di assegnazione della Carta

1. La Carta e' assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita card personale elettronica. In essa sono contenuti esclusivamente i dati personali e di servizio del soggetto beneficiario, utili agli esclusivi fini dell'associazione della Carta al docente titolare. L'importo di cui all'art. 3 e', per ciascun anno scolastico, accreditato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per l'anno scolastico 2015/2016.
2. La tipologia, i criteri e le modalita' di utilizzo dei dati connessi alla Carta sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 6
Affidamento del servizio connesso alla emissione
e alla gestione della Carta

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, provvede ad affidare il servizio relativo all'emissione, alla fornitura e alla gestione della Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali utili derivanti dall'affidamento del servizio sono versati all'Entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. L'affidamento di cui al comma 1 disciplina eventuali limitazioni di carattere merceologico, geografico o telematico all'utilizzo della Carta ed e' effettuato in tempo utile per consentire la distribuzione della Carta a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.
 
Art. 7
Modalita' di rendicontazione

1. Con successivo decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio di cui all'art. 6, indica le modalita' di rendicontazione delle spese per finalita' formative sostenute dal singolo docente destinatario della Carta.
2. I docenti destinatari della Carta trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, secondo le modalita' e nel rispetto dei termini indicati con il decreto di cui al comma 1, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo della somma di cui all'art. 3, per le finalita' e con le modalita' di cui all'art. 4. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalita' di cui all'art. 4, incompleta o presentata oltre il termine previsto ovvero non presentata, la somma non rendicontata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, con l'erogazione riferita all'anno scolastico successivo.
3. I rendiconti di cui al comma 2 sono messi a disposizione dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.
 
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, nelle more dell'attivazione delle modalita' di assegnazione della Carta di cui all'art. 5, l'importo di cui all'art. 3, comma 1, e' erogato ai soggetti di cui all'art. 2, entro il mese di ottobre 2015 e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA, avvalendosi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Per l'anno scolastico 2015/2016, le risorse sono assegnate ai docenti di cui all'art. 2, inclusi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ai sensi del Piano di assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero.
3. Entro il 31 dicembre 2015 le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della Legge n. 107 del 2015 sono ripartite tra i soggetti di cui all'art. 2.
4. I docenti destinatari delle risorse trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, entro e non oltre il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo della somma di cui all'art. 3, per le finalita' e con le modalita' di cui all'art. 4. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalita' di cui all'art. 4, incompleta o presentata oltre il termine di cui al periodo precedente ovvero non presentata, la somma non rendicontata e' recuperata con l'erogazione riferita all'anno scolastico 2016/2017.
5. I rendiconti di cui al comma 4 sono messi a disposizione dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2015

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Renzi
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2404
 
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