IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il proprio decreto del 25 febbraio 1993 con il quale sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varieta' di erba medica «Agata» e «Brio» indicate nel dispositivo, per le quali e' stato indicato a suo tempo il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varieta' indicate nel dispositivo, volte a ottenere la cancellazione delle varieta' medesime dal registro nazionale; Considerato che le varieta' per le quali e' stata chiesta la cancellazione non rivestono particolari interessi in ordine generale; Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;
Decreta: Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varieta', iscritte nel registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo: ===================================================================== | | | | |Responsabile della| | | | | Decreto | conservazione in | | Specie | Codice SIAN |Varieta' | iscrizione | purezza | +========+===============+=========+=============+==================+ | | | | | Semfor S.r.l.; | | | | | | G.I.E. | | Erba | | | | Amelioration | | medica | 2210 | Agata |DM 25/02/1993| Fourragere. | +--------+---------------+---------+-------------+------------------+ | | | | |Venturoli Sementi | | Erba | | | | S.r.l.; Renk | | medica | 113 | Brio |DM 25/02/1993|International LTD.| +--------+---------------+---------+-------------+------------------+
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2015
Il direttore generale: Cacopardi |