Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 settembre 2015
Modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., sulle operazioni ammesse al Fondo.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni;
Visto l'art. 13 del predetto Regolamento 248/1999 che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997, al quale e' affidata l'amministrazione del Fondo di garanzia, adotta le necessarie disposizioni operative;
Visto l'art. 9 del predetto Regolamento 248/1999 ai sensi del quale il comitato, con delibera approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole, stabilisce le modalita' di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da Mediocredito Centrale S.p.A. specificatamente orientati all'accertamento della effettiva destinazione dei fondi per le finalita' previste;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 maggio 2001 con il quale sono state approvate le modalita' per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da Mediocredito Centrale S.p.A. sulle domande presentate sul Fondo di garanzia;
Visto l'art. 1, comma 48, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) che ha disposto che l'amministrazione del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto legislativo del 1ยบ settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, e' affidata a un Consiglio di gestione;
Considerato che e' stato adottato dalla Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., mandataria del RTI per la gestione del Fondo di garanzia, il provvedimento di costituzione del predetto Consiglio di gestione con decorrenza 15 gennaio 2015;
Vista la delibera adottata dal Consiglio di gestione del Fondo di garanzia nella seduta del 31 marzo 2015 con la quale sono state approvate le modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli sulle operazioni ammesse all'intervento del Fondo di garanzia;
Sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata, ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248 citato nelle premesse, la delibera adottata nella seduta del 31 marzo 2015 dal Consiglio di gestione del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante le modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia, Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., mandataria del RTI costituito per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sulle operazioni ammesse al Fondo di garanzia.
2. Nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le modalita' operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 settembre 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3590
 
Allegato

Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI

(Articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996 - art. 15, comma 3, della legge 266/1997 - art. 1, comma 48, lettera a) della legge n. 147/ 2013)
Modalita' di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., mandataria del RTI costituito per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI, specificatamente orientati all'accertamento della effettiva destinazione dei fondi per le finalita' previste dalla normativa di riferimento.
I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali si obbligano a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi, da parte del Gestore del Fondo e degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza. A. Individuazione delle operazioni da sottoporre ai controlli. A1. Campione statistico di operazioni sottoposte a controllo
documentale
A1.1 Il Gestore del Fondo e' tenuto ad effettuare controlli documentali su un campione di operazioni ammesse all'intervento del Fondo.
A1.2 L'individuazione del campione avviene a fronte delle operazioni per le quali i soggetti richiedenti hanno comunicato l'avvenuta erogazione ovvero, per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, l'avvenuta concessione del finanziamento.
A1.3 Il campionamento casuale e' svolto in maniera da assicurare che sia sottoposta a verifica una percentuale pari ad almeno il 10% delle operazioni finanziarie attivate a fronte di investimenti e pari ad almeno il 5% delle restanti operazioni ammesse a valere su ciascuna sezione o riserva del Fondo.
A1.4 L'estrazione del campione avviene su base giornaliera selezionando le operazioni, precedentemente ordinate per data di comunicazione dell'erogazione o di concessione del finanziamento e nel caso di piu' operazioni la cui comunicazione e' avvenuta nello stesso giorno, per numero di posizione assegnato, con un intervallo determinato in funzione della percentuale di campionamento, ossia una operazione ogni dieci nel caso di percentuale pari al 10% o una ogni venti nel caso di percentuale pari al 5% A2. Operazioni individuate sulla base di apposita delibera del
Consiglio di gestione.
A2.1. E' fatta salva la possibilita' da parte del Consiglio di gestione di richiedere al Gestore del Fondo lo svolgimento di controlli documentali o in loco su ulteriori operazioni ammesse e non comprese nel campione di cui al precedente punto 1.1. I termini e i tempi di tali controlli vengono definiti caso per caso dal Consiglio di gestione.
A2.2. Il Gestore del Fondo puo' proporre al Consiglio di gestione di deliberare l'effettuazione di controlli documentali o in loco sulla base di fatti rilevanti relativi ai soggetti beneficiari finali, di cui sia venuto a conoscenza anche tramite i soggetti richiedenti, o relativi ai soggetti richiedenti, ovvero se a seguito di accertamenti periodici effettuati sul campione statistico estratto non sia rispettata la rappresentabilita' dei soggetti richiedenti. I termini e i tempi di tali controlli vengono definiti caso per caso dal Consiglio di gestione.
A2.3. Le operazioni sottoposte ai controlli di cui ai punti 2.1 e 2.2 non rientrano nel campione statistico di cui al paragrafo 1. B. Controllo documentale. B1. Richiesta di documentazione.
B1.1. Per le operazioni che sono oggetto di verifica, il Gestore del Fondo informa mediante PEC entro 1 mese dalla data di estrazione, il soggetto beneficiario finale dell'avvenuta inclusione del campione sottoposto a verifica e invia al soggetto richiedente, unitamente alla comunicazione di inizio attivita' ispettiva ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'elenco della documentazione di cui al successivo punto E.
B1.2 Per le operazioni di controgaranzia, viene, altresi', fornita la comunicazione di inizio di attivita' ispettiva anche ai soggetti finanziatori, affinche' gli stessi abbiano la necessaria informazione in relazione all'avvio dei controlli documentali. B2. Istruttoria.
B2.1 La documentazione deve essere inviata al Gestore del Fondo da parte del soggetto richiedente entro 2 mesi, ovvero 1 mese per le operazioni di durata pari o inferiore a 6 mesi, dalla data di ricezione della comunicazione di inizio attivita' ispettiva, pena l'inefficacia della garanzia e/o la revoca della concessione dell'agevolazione
B2.2 Le proposte di delibera relative agli esiti dei controlli documentali sono sottoposti dal Gestore del Fondo al Consiglio di gestione entro 3 mesi dalla data di arrivo della documentazione o di completamento della stessa.
B2.3 Nel caso in cui la documentazione inviata dal soggetto richiedente risulti completa, e l'attivita' di verifica non evidenzi ulteriori criticita', il Gestore del Fondo propone al Consiglio di gestione di deliberare la conferma della garanzia concessa. L'esito positivo del sopracitato controllo non e' vincolante ai fini delle verifiche effettuate dal Gestore del Fondo in caso di richiesta di attivazione della garanzia del Fondo e previste dalla normativa di riferimento per l'eventuale liquidazione della perdita.
B2.4 Per le operazioni ammesse all'intervento del Fondo a fronte di investimenti, laddove nei termini indicati, di cui al precedente punto B2.1, non sia possibile documentarne la integrale realizzazione, la garanzia e' confermata qualora, nell'ambito dell'attivita' di controllo, a fronte di ciascuna erogazione parziale risultino sostenute le relative spese o a fronte di erogazione a saldo il completamento di almeno il 50% del programma previsto. Puo' essere ammessa una percentuale inferiore soltanto nei casi in cui la stessa equivalga ad almeno il 100% del finanziamento garantito. In caso contrario, sono sospesi i termini di conclusione della verifica fino all'avverarsi della condizione prevista che, comunque, deve realizzarsi entro l'ulteriore termine di 6 mesi. In caso di mancata realizzazione dell'investimento nelle percentuali e nei termini sopra indicati si procede, secondo quanto previsto ai successivi punti B2.5, B2.6 e B2.7, all'avvio del procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del beneficiario finale.
B2.5 Il mancato riscontro entro il termine di cui al punto B2.1, ovvero la produzione di documentazione incompleta/errata, rispetto a quella indicata nell'elenco trasmesso unitamente alla comunicazione di inizio attivita' ispettiva, determina senza ulteriore avviso l'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia e/o la revoca della concessione dell'agevolazione, secondo le modalita' stabilite dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni trasmesso mediante PEC. E' previsto un termine di 30 giorni per presentare controdeduzioni alle motivazioni sottostanti il procedimento stesso.
B2.6 Entro il predetto termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di inefficacia della garanzia e/o revoca della concessione dell'agevolazione, gli interessati possono presentare al Gestore del Fondo scritti difensivi, nonche' altra documentazione ritenuta idonea. Ai fini della prova del rispetto dei termini fa fede la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio. Il Gestore del Fondo esamina gli eventuali scritti difensivi, puo' acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.
B2.7 Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione di avvio del procedimento, laddove non siano intervenute fattispecie idonee a interrompere tale termine, esaminate le risultanze istruttorie, il Consiglio di gestione, su proposta del Gestore del Fondo, delibera, con provvedimento motivato:
(i) l'inefficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale;
(ii) la conferma dell'efficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale, qualora il mancato invio della documentazione sia imputabile esclusivamente allo stesso e laddove il soggetto richiedente dimostri comunque di aver richiesto la documentazione necessaria al completamento delle attivita' di controllo;
(iii) la conferma dell'agevolazione, archiviando il relativo procedimento qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso, ovvero gli stessi siano stati superati in base alle controdeduzioni presentate dalle parti interessate, nei termini previsti;
(iv) l'effettuazione del controllo in loco; i termini e i tempi del controllo vengono definiti dal Consiglio di gestione.
B2.8 Il Gestore del Fondo sottopone con periodicita', di norma, mensile al Consiglio di gestione gli elenchi riepilogativi degli esiti dei controlli documentali effettuati, e, sulla base delle risultanze degli stessi, le relative proposte.
B2.9 Il Gestore del Fondo, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Consiglio di gestione, comunica al soggetto richiedente e al soggetto beneficiario finale, mediante PEC, i provvedimenti adottati.
B2.10. Nel caso in cui il Consiglio di gestione deliberi la conferma dell'efficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale, quest'ultimo, e' tenuto a versare al Fondo un importo pari all'ESL. Con la comunicazione del provvedimento, e' contestualmente indicato l'importo - pari all'ESL - da corrispondere da parte del soggetto beneficiario finale al Fondo, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della medesima richiesta. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di pagamento, il Gestore del Fondo si attiva per il recupero degli importi, comprensivi delle maggiorazioni dovute per legge, mediante iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. C. Controllo in loco. C1. Procedura.
C1.1 Per le operazioni che sono oggetto di controllo in loco, sulla base dei termini e dei tempi del controllo deliberati dal Consiglio di gestione, il Gestore del Fondo informa il soggetto richiedente e il soggetto beneficiario finale dell'effettuazione di tali controlli, inviando al soggetto richiedente, unitamente alla comunicazione di inizio attivita' ispettiva ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'elenco di documentazione da trasmettere comprovante la veridicita' dei dati contenuti nel modulo di richiesta di ammissione all'intervento del Fondo, fatta salva la facolta' di produrre documentazione equipollente e la facolta' del Gestore del Fondo di richiedere documentazione aggiuntiva laddove ritenuta necessaria al fine del completamento delle attivita' di controllo.
C1.2 Il Gestore del Fondo concorda con il soggetto beneficiario finale la data per l'effettuazione del sopralluogo, le persone delegate a partecipare e le modalita' di svolgimento del controllo in loco, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di gestione, dandone informativa al soggetto richiedente, al fine di un'eventuale partecipazione di un suo rappresentante al controllo medesimo.
C1.3. Il controllo in loco viene effettuato al fine:
di verificare l'esistenza del soggetto beneficiario finale;
di verificare l'esistenza degli investimenti previsti nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;
di verificare che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati in conformita' con le finalita' indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;
di verificare che il soggetto beneficiario finale svolge l'attivita' indicata nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;
di verificare eventuali specifici adempimenti richiesti dal Consiglio di gestione in sede di delibera del controllo in loco;
di acquisire ogni utile informazione atta a chiarire eventuali difformita' riscontrate e non chiarite dal controllo documentale.
C1.4. Dopo aver effettuato il controllo, il Gestore del Fondo provvede a predisporre il verbale del controllo, che sara' sottoscritto dal rappresentante del soggetto richiedente e dal rappresentante del soggetto beneficiario finale. Il Gestore del Fondo rilascia copia del verbale al rappresentante del soggetto richiedente e al rappresentante del soggetto beneficiario finale.
C1.5. Sulla base delle risultanze del controllo contenute nel verbale, nonche' di quanto emerso in base ai documenti acquisiti, il Consiglio di gestione, su proposta del Gestore del Fondo, delibera, con provvedimento motivato:
(i) l'inefficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale;
(ii) la conferma dell'efficacia della garanzia per il soggetto richiedente e la revoca della concessione dell'agevolazione per il soggetto beneficiario finale, qualora il mancato invio della documentazione sia imputabile esclusivamente allo stesso e laddove il soggetto richiedente dimostri comunque di aver richiesto la documentazione necessaria al completamento delle attivita' di controllo;
(iii) la conferma dell'agevolazione.
C1.6. Il Gestore del Fondo, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del Consiglio di gestione, comunica al soggetto richiedente e al soggetto beneficiario finale, mediante PEC, i provvedimenti adottati. D. Operazioni a valere sulle Riserve Comunitarie D1. Elementi di rilievo
D.1.1 Sulle operazioni a valere sulle Riserve Comunitarie, vengono svolti controlli e verifiche orientate all'accertamento dell'effettiva destinazione dei finanziamenti concessi sulla base delle disposizioni specifiche e possono in ogni momento essere effettuati accertamenti documentali e ispezioni in loco presso i soggetti beneficiari finali, i quali devono:
1. conservare per un periodo non inferiore ai 3 anni successivi alla chiusura del Programma Operativo di riferimento:
2. documentazione giustificativa della spesa relativa all'investimento che e' stato effettuato utilizzando il finanziamento garantito a valere sulle predette riserve;
3. la documentazione comprovante quanto dichiarato dal soggetto beneficiario finale in sede di richiesta di ammissione alla garanzia;
4. tutti gli elaborati tecnici relativi all'investimento;
5. assicurare, senza limitazioni, alle persone ed agli organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo;
6. la possibilita' di effettuare ispezioni e controlli;
7. l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento;
8. informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, con le modalita' previste dalla vigente normativa sui fondi strutturali e dalle linee guida eventualmente approvate nell'ambito del Programma Operativo di riferimento, tramite:
l'esposizione di una targa, nel caso di acquisto di un oggetto fisico, infrastruttura o di interventi costruttivi, entro sei mesi dal completamento dell'investimento;
l'installazione di un cartello durante la realizzazione dell'investimento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi. E. Documentazione da trasmettere comprovante la rispondenza
sostanziale rispetto ai dati dichiarati nel modulo di richiesta di
ammissione all'intervento del Fondo, fatta salva la facolta' di
produrre documentazione equipollente e la facolta' del Gestore del
Fondo di richiedere documentazione aggiuntiva laddove ritenuta
necessaria al fine del completamento delle attivita' di controllo:
a) copia dell'Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative debitamente sottoscritto dal legale rappresentate del soggetto beneficiario finale, con allegata copia del documento d'identita' del sottoscrittore;
b) copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente (nel caso di controgaranzia);
c) copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria e/o copia dell'atto di stipula o perfezionamento;
d) solo per le operazioni con durata superiore a 18 mesi, copia del contratto di finanziamento, ovvero del contratto di locazione finanziaria;
e) solo per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che presentano un piano di ammortamento ovvero per le operazioni di durata superiore a 18 mesi, copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna per le operazioni di locazione finanziaria;
f) copia della documentazione contabile sulla base della quale e' stato valutato il merito di credito del soggetto beneficiario finale:
(i) bilanci approvati (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia, per i soggetti beneficiari finali in regime di contabilita' ordinaria;
(ii) dichiarazioni fiscali e prospetti contabili relativi agli ultimi due esercizi indicati nel modulo di richiesta di ammissione alla garanzia, per i soggetti beneficiari finali in regime di contabilita' semplificata;
g) copia della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di ammissione alla garanzia, e in particolare:
(i) idonea documentazione comprovante la compagine societaria del soggetto beneficiario finale alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
(ii) idonea documentazione comprovante il numero medio mensile degli occupati del soggetto beneficiario finale nell'ultimo esercizio precedente la data di presentazione della richiesta di ammissione;
(iii) idonea documentazione comprovante la dimensione, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, del soggetto beneficiario finale e degli eventuali soggetti a questo legati da rapporti di associazione o collegamento ai sensi del Decreto del Ministro delle Attivita' Produttive del 18 aprile 2005;
(iv) per le operazioni ammesse all'intervento del Fondo a fronte di investimenti, documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati in conformita' con le finalita' indicate nella richiesta di ammissione all'intervento del Fondo;
(v) per le operazioni finanziarie di importo ridotto, idonea documentazione comprovante le maggiorazioni richieste rispetto all'importo base;
(vi) per i Finanziamenti a medio-lungo termine e i Prestiti partecipativi, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo C.13, e di Operazioni di sottoscrizione di mini bond agevolate idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante la realizzazione, da parte del soggetto beneficiario finale, degli investimenti programmati, o, in mancanza, prova di aver richiesto la documentazione di cui sopra, ovvero il contratto di finanziamento o, in caso di finanziamento con erogazione a SAL, i singoli atti di erogazione;
(vii) per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A., idonea documentazione comprovante la certificazione del credito da parte dell'Amministrazione debitrice;
h) per le Operazioni sul capitale di rischio:
(i) contratto di Investimento;
(ii) patti parasociali;
(iii) statuto;
(iv) verbale di Assemblea Straordinaria che ha deliberato l'aumento di capitale;
(v) documentazione contabile relativa al versamento dell'importo relativo all'aumento di capitale;
(vi) eventuali patti privati o side letter riguardanti rappresentazioni, garanzie e deroghe ai contratti;
(vii) copia dei certificati azionari emessi a seguito dell'aumento di capitale o in alternativa (qualora si tratti di societa' a responsabilita' limitata) l'estratto del libro soci;
(viii) accordi e contratti che regolano la exit (ad esempio contratti put&call) ed altre disposizioni di way-out se non incluse nello Statuto;
(ix) bilanci riclassificati degli ultimi 3 anni (se il soggetto beneficiario finale non e' un'impresa Start up);
(x) eventuale business plan;
(xi) Investment Memorandum sottoposto all'organo deliberante del soggetto richiedente per l'approvazione dell'investimento;
(xii) copia dei report di due diligence;
(xiii) copia dell'atto notarile di sottoscrizione della partecipazione;
(xiv) copia dell'atto notarile di dismissione della partecipazione.
i) Inoltre, per le Operazioni di sottoscrizione di mini bond:
(i) la delibera di sottoscrizione del mini bond;
(ii) copia dell'atto di sottoscrizione del mini bond;
(iii) documentazione contabile relativa al versamento al soggetto beneficiario finale emittente dell'importo sottoscritto.
j) documentazione comprovante, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia, la verifica:
(i) presso pubblici registri o presso sistemi di informazioni creditizie, di eventi pregiudizievoli, quali protesti e pignoramenti a carico del soggetto beneficiario finale e, limitatamente alle societa' di persone, anche a carico dei soci amministratori;
(ii) sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi, limitatamente ai rapporti del soggetto beneficiario finale con il soggetto richiedente, di crediti scaduti da piu' di 180 giorni e/o dell'eventuale classificazione del soggetto beneficiario finale tra la clientela ad incaglio o in sofferenza;
 
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