Gazzetta n. 245 del 21 ottobre 2015 (vai al sommario)
LEGGE 7 ottobre 2015, n. 167
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uno o piu' decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:
a) regime amministrativo e navigazione delle unita' da diporto, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
b) attivita' di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimita' della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque interne, anche in relazione alle attivita' che si svolgono nelle medesime acque, con particolare riferimento all'attivita' subacquea;
c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravita' e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonche' alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettivita' degli istituti sanzionatori;
d) aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica;
e) procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unita' da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze nonche' al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialita' del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unita' da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo;
b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;
c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;
d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;
e) regolamentazione dell'attivita' di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;
f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unita' in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap;
g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all'interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B ) o di riserva parziale (zone C ), per le unita' da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela;
h) destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;
i) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto;
l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi;
m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto;
n) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unita' da diporto;
o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all'attivita' di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera quale autorita' alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;
p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in materia di attivita' di controllo da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;
q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unita' e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica;
r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
s) eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole;
t) istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo:
1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, consultabile nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti;
2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV, della Marina militare attraverso le proprie competenti articolazioni o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea;
u) razionalizzazione delle attivita' di controllo delle unita' da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unita' in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;
v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entita' delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unita' da diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e prevedendo altresi' l'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza dei limiti di velocita', anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione;
z) nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera v), previsione di sanzioni piu' severe a carico di coloro che conducono unita' da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonche' nei confronti di coloro che utilizzando unita' da diporto causano danni ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attraverso misure che, a seconda della gravita' della violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell'unita' da diporto;
aa) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravita' delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosita' del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entita' delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonche' l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali e' prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;
bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;
cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalita' di cui al presente articolo, il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.
6. Con uno o piu' decreti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al fine di assicurare piena compatibilita' con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega di cui alla presente legge.
7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Delrio, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
agosto 2005, n. 202, supplemento ordinario.
- La direttiva 16 giugno 2003, n. 2003/44/CE (Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri riguardanti le imbarcazioni da diporto) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
26 agosto 2003, n. L 214.
- Si riportano i testi degli articoli 3 e 6 della legge
8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il
rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161:
«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel
Registro internazionale di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, ed essere assoggettate alla
relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza
superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non
superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione
internazionale esclusivamente al noleggio per finalita'
turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro
internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un
numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da
uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione
previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di
conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1
(21).
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
equipaggio di due persone, piu' il comandante, di
nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo'
aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la
limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione
di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003,
7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
«Art. 6 (Delega al Governo per l'emanazione del codice
sulla nautica da diporto. Disposizioni varie). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo
recante il codice delle disposizioni legislative sulla
nautica da diporto, in conformita' ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative
nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia
della nautica da diporto;
b) semplificazione e snellimento delle procedure,
tenendo conto anche delle seguenti misure:
1) semplificazione e snellimento del procedimento di
iscrizione e di trascrizione nei registri delle
imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure
attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di
sicurezza nonche' alla istituzione di registri nazionali;
2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unita'
da diporto;
3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la
misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e
alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei
relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE 16
giugno 1994 del Parlamento europeo e del Consiglio, e
successive modificazioni;
4) previsione di una nuova tabella unica in materia di
tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi
dello Stato competenti in materia di navigazione da
diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti
disposizioni;
5) semplificazione degli adempimenti amministrativi
relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso,
delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unita' da
diporto;
c) eliminazione delle duplicazioni di competenza
sulla base delle seguenti ulteriori misure:
1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e
della motorizzazione civile in materia di nautica da
diporto;
2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministero delle attivita' produttive della
vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di
attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unita' da
diporto;
d) previsione di soluzioni organizzative tali da
garantire una completa, efficace e tempestiva informazione
a favore dell'utenza;
e) revisione della disciplina delle patenti nautiche
nel contesto comunitario e in quello degli accordi
internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare
le competenze amministrative e definire nuovi criteri in
materia di requisiti fisici per il conseguimento della
patente nautica, in particolare per le persone disabili;
f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e
privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche
prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione
per il settore del turismo nautico;
g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari
necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in
materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in
materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra
l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza
elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in
mare, oltre alla individuazione della persona, la
disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei
motori;
h) indicazione espressa delle norme da intendere
abrogate alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di
decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato
dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto
della regolamentazione, per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni
dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri
direttivi di cui al presente articolo.
4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3,
ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le
eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo
delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere
espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi
inutilmente i termini previsti dal presente comma, il
decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi stabiliti dal presente
articolo, il Governo puo' emanare, con la procedura di cui
al presente articolo, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o
correttive del medesimo decreto legislativo.
6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto
previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti
amministrativi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al D.M. 15 marzo 2001
del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le
Capitanerie di porto.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni
relative ai beni del demanio marittimo, gia' trasferite
alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate
direttamente dall'amministrazione regionale.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.».
- Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53
(Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme
internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a
bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che
navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati
membri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2011, n. 96.
- La direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/16/CE (Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
controllo da parte dello Stato di approdo) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 maggio
2009, n. L 131.
- La Direttiva 20 novembre 2013 n. 2013/53/UE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che
abroga la direttiva 94/25/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea del 28 dicembre 2013, n. L 354.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinari:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146
(Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della
nautica da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 settembre 2008, n. 222, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2 della
legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
(Omissis).».
 
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