Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 12 ottobre 2015
Iscrizione di varieta' da conservazione di specie ortive al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-bis che sostituisce l'art. 19-bis della citata legge n. 1096/1971 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale della varieta' da conservazione, cosi' come definite dal medesimo art. 2-bis;
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2011, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita' e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di varieta' orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'»;
Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per cio' che concerne le modalita' per l'ammissione al Registro nazionale delle varieta' di specie ortive da conservazione e delle varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Vista la nota della regione Toscana, del 30 luglio 2014, con la quale e' stato espresso parere favorevole all'iscrizione delle varieta' da conservazione di specie ortive di seguito indicate;
Vista la nota della regione Toscana, del 22 maggio 2015, con la quale sono state fornite informazioni integrative riguardo al legame storico con la zona di origine e alle denominazioni delle varieta' da conservazione di specie ortive di seguito indicate;
Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2015, le varieta' da conservazione di specie ortive sotto riportate:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

La zona di origine e di produzione delle sementi delle varieta' da conservazione di specie ortive indicate all'art. 1 coincide con i territori delle province di seguito indicate:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Per ciascuna varieta' da conservazione, indicata all'art. 1, la zona di coltivazione coincide con la rispettiva zona di origine indicata all'art. 2.
La superficie complessiva destinata alla produzione delle sementi, la superficie totale di coltivazione e i limiti quantitativi annuali per la produzione di sementi, determinati in base all'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, sono riportati, per ciascuna varieta', nella seguente tabella:


Parte di provvedimento in formato grafico


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2015

Il direttore generale: Cacopardi
 
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