Gazzetta n. 250 del 27 ottobre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2015, n. 172
Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/105/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE;
Vista la direttiva 2013/39/UE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la parte terza e l'allegato 1 alla parte terza;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante attuazione della direttiva 2008/105/CE;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge di delegazione europea 2013 (secondo semestre), e, in particolare, l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 74, comma 2, la lettera z), e' sostituita dalla seguente:
«z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente sezione secondo le modalita' previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e b), ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualita' ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorita' di cui alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;»;
b) all'articolo 74, comma 2, lettera ll), dopo le parole: «standard di qualita' ambientale» sono inserite le seguenti: «, denominati anche "SQA";»;
c) all'articolo 74, comma 2, dopo la lettera uu-quinquies) sono aggiunte le seguenti:
«uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico, vale a dire acqua, sedimenti, biota;
uu-septies) taxon del biota: un particolare taxon acquatico all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un loro equivalente.»;
d) l'articolo 78 e' sostituito dal seguente:
«Art. 78 (Standard di qualita' ambientale per le acque superficiali). - 1. Ai fini della determinazione del buono stato chimico delle acque superficiali si applicano, con le modalita' disciplinate dal presente articolo, gli SQA elencati alla tabella 1/A per la colonna d'acqua e per il biota e gli SQA elencati alla tabella 2/A per i sedimenti, di cui al paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.
2. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l'ambiente, applicano gli SQA alla colonna d'acqua e al biota con le modalita' di cui al paragrafo A.2.8 dell'allegato 1 alla parte terza e nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
a) gli SQA per le sostanze individuate con i numeri 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28, di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2015, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2021, mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati entro il 2015, in attuazione dell'articolo 117;
b) gli SQA fissati per le nuove sostanze individuate con i numeri da 34 a 45, di cui alla tabella 1/A, del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano dal 22 dicembre 2018, per conseguire un buono stato chimico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato chimico relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le province autonome, in collaborazione con le Autorita' di bacino, elaborano un programma di monitoraggio supplementare ed un programma preliminare di misure relative a dette sostanze, che trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane, di seguito SINTAI, per il successivo inoltro alla Commissione europea. I piani di gestione di cui all'articolo 117, elaborati entro il 22 dicembre 2021, contengono un programma di misure definitivo, ai sensi dell'articolo 116, per il raggiungimento del buono stato chimico delle sostanze di cui alla presente lettera, che e' attuato e reso pienamente operativo, entro e non oltre il 22 dicembre 2024;
c) per le sostanze identificate con i numeri 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 e 44, che figurano alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, si applicano gli SQA per il biota fissati alla medesima tabella 1/A, salvo quanto previsto al comma 3, lettera a). A tal fine, e' resa disponibile, entro il 22 marzo 2016, la linea guida italiana, di cui all'allegato 1 alla parte terza, paragrafo A.2.6, elaborata sulla base delle linee guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 - Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for Biota Monitoring, contenente le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di taxa di biota alternativi ai fini della classificazione;
d) per le sostanze diverse da quelle di cui al punto c) si applicano gli SQA per l'acqua fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, salvo quanto previsto al comma 3, lettera b).
3. Se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4 le regioni e le province autonome:
a) per le sostanze recanti il numero 15, 16, 17, 28, 34, 35, 43 e 44 possono applicare gli SQA fissati alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza per la colonna d'acqua;
b) per la sostanza 9-ter possono applicare lo SQA per il biota.
4. Ai fini del comma 3 il metodo di analisi scelto per la matrice o per il taxon del biota deve soddisfare i criteri minimi di efficienza specificati all'articolo 78-sexies. Se i criteri di cui all'articolo 78-sexies non sono rispettati per alcuna matrice, le regioni e le province autonome garantiscono che il monitoraggio sia effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi e che il metodo di analisi fornisca risultati almeno equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al comma 2, lettera c), per la sostanza pertinente.
5. Per le acque marino costiere e di transizione le regioni e le province autonome possono applicare gli SQA di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza ai sedimenti, se sono rispettate le condizioni di cui al comma 4.
6. Quando viene individuato un rischio potenziale per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico causato da un'esposizione acuta, quale risultato di concentrazioni od emissioni ambientali misurate o stimate ed e' stato applicato uno SQA per il biota o i sedimenti, le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio anche della colonna d'acqua e applicano gli SQA-CMA di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.
7. Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o per il biota, le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio della sostanza nella corrispondente matrice con cadenza almeno annuale, salvo che le conoscenze tecniche e la valutazione di esperti non giustifichino un diverso intervallo temporale. In tale ultimo caso, la motivazione tecnico-scientifica della frequenza applicata e' inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici, in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c).
8. Le regioni e le province autonome effettuano l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorita' di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza che tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota ovvero in una sola delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 44, conformemente al paragrafo A.3.2.4 dell'allegato 1 alla parte terza ed ai commi 9 e 10.
9. Le regioni e le province autonome effettuano il monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti o nel biota, con cadenza triennale, al fine di disporre di un numero di dati sufficienti per un'analisi della tendenza a lungo termine affidabile. Ai medesimi fini effettuano, in via prioritaria, eventualmente intensificando la frequenza, il monitoraggio nei corpi idrici che presentano criticita' ambientali, quali i corpi idrici in cui sono ubicati scarichi contenenti sostanze dell'elenco di priorita' o soggetti a fonti diffuse e perdite derivanti da attivita' agricola intensiva, siti contaminati da bonificare, discariche e depositi di rifiuti. All'esito dell'analisi di tendenza sono adottate le necessarie misure di tutela nell'ambito del piano di gestione.
10. Le regioni e le province autonome effettuano la valutazione delle variazioni a lungo termine ai sensi del paragrafo A.3.2.4 dell'allegato 1 alla parte terza nei siti interessati da una diffusa attivita' antropica. Per l'individuazione di detti siti si tiene conto degli esiti dell'analisi delle pressioni e degli impatti, effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato 3 alla parte terza, dando priorita' ai corpi idrici ed ai siti soggetti a pressioni da fonti puntuali e diffuse derivanti dalle sostanze elencate alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza. In ogni caso, l'elenco comprende i siti rappresentativi dei corpi idrici marino-costieri e di transizione che, sulla base dei dati disponibili, superano gli SQA di cui alla tabella 3/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza. Le regioni e le province autonome, attraverso il sistema SINTAI, rendono disponibili l'elenco dei siti cosi' selezionati, entro il 31 dicembre 2015, ed i risultati dell'analisi di tendenza secondo le modalita' previste al punto 1.4.2 del paragrafo A.2.8-ter dell'allegato 1 alla parte terza. I risultati dell'analisi di tendenza sono inseriti nei piani di gestione di cui all'articolo 117.
11. I risultati del monitoraggio delle sostanze di cui al comma 8 nei sedimenti e nel biota concorrono all'aggiornamento ed all'integrazione degli standard di qualita' ambientali per i corpi idrici lacustri e fluviali.
12. Le regioni e le province autonome adottano misure atte a garantire che le concentrazioni delle sostanze di cui al comma 8 non aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti o nel biota.
13. Le disposizioni del presente articolo concorrono a conseguire l'obiettivo dell'eliminazione delle sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonche' alla graduale riduzione negli stessi delle sostanze prioritarie individuate come P alla medesima tabella. Tali obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni dall'inserimento della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate come E l'obiettivo e' di eliminare l'inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021.»;
e) all'articolo 78-septies dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, il valore medio calcolato di una misurazione, quando e' effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, e' indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e il "limite di quantificazione" di tale tecnica e' superiore allo SQA, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo idrico.»;
f) dopo l'articolo 78-octies sono inseriti i seguenti:
«Art. 78-nonies (Aggiornamento dei piani di gestione). - 1. Gli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici predisposti ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, riportano le seguenti informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l'ambiente:
a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza di cui all'articolo 78-sexies;
b) per le sostanze per le quali si applica l'opzione di cui all'articolo 78, comma 3:
1) i motivi e la giustificazione forniti dalle regioni e province autonome, per la scelta di tale opzione;
2) i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per le matrici specificate alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, comprese le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai requisiti minimi di prestazione fissati all'articolo 78-sexies, al fine di permettere il confronto con le informazioni di cui alla lettera a);
c) la motivazione tecnica della frequenza applicata per i monitoraggi in conformita' all'articolo 78, comma 7, se gli intervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori ad un anno.
2. Se del caso, i piani di gestione riportano per gli SQA alternativi stabiliti per la colonna d'acqua relativi all'esaclorobenzene e all'esaclorobutadiene, per il biota relativo al DDT e per le sostanze di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza la motivazione tecnica che dimostri che tali SQA garantiscano almeno lo stesso livello di protezione degli SQA fissati per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza.
3. Le Autorita' di bacino mettono a disposizione su un sito accessibile elettronicamente al pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell'articolo 117, comma 2-bis, contenenti i risultati e l'impatto delle misure adottate per prevenire l'inquinamento chimico delle acque superficiali e la relazione provvisoria sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure di cui all'articolo 116. Tali informazioni sono pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 78-decies (Disposizioni specifiche per alcune sostanze). - 1. Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell'allegato 1 alla parte terza, concernenti la presentazione dello stato chimico nonche' degli obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77, 78, 116 e 117, i piani di gestione possono contenere mappe supplementari che presentano separatamente, rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, le informazioni sullo stato chimico per una o piu' delle seguenti sostanze:
a) sostanze che si comportano come PBT (Persistenti, bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44;
b) sostanze recanti il numero da 34 a 45;
c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e piu' restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28.
2. I piani di gestione dei bacini idrografici possono riportare l'entita' di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze di cui alle lettere a), b) e c), cercando di garantirne l'intercomparabilita' a livello di bacino idrografico.
Art. 78-undecies (Elenco di controllo).- 1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l'ambiente, effettuano il monitoraggio delle sostanze presenti nell'elenco di controllo di cui alla decisione 2015/495 della Commissione del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Il monitoraggio e' effettuato per un periodo di almeno dodici mesi, a partire dal 24 settembre 2015. Per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi il monitoraggio e' avviato entro sei mesi dalla inclusione di dette sostanze nell'elenco di cui al comma 1.
3. Su proposta delle regioni e delle province autonome, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, seleziona venti stazioni di monitoraggio rappresentative e definisce la frequenza e la tempistica del monitoraggio per ciascuna sostanza, tenendo conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della stessa. ISPRA elabora una relazione che descrive la rappresentativita' delle stazioni di monitoraggio e la strategia di monitoraggio e che riporta le informazioni di cui al comma 5, tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 8-ter, paragrafo 3, della direttiva 2008/105/CE, come modificata dalla direttiva 2013/39/UE. ISPRA identifica le sostanze di cui al comma 5 sulla base delle informazioni fornite dalle regioni.
4. Il monitoraggio delle sostanze dell'elenco di controllo viene effettuato almeno una volta l'anno.
5. Le sostanze dell'elenco di controllo per cui esistono dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti, ricavati da programmi di monitoraggio o da studi esistenti possono essere escluse dal monitoraggio supplementare, purche' tali sostanze siano monitorate utilizzando metodiche conformi ai requisiti delle linee guida elaborate dalla Commissione per facilitare il monitoraggio delle sostanze appartenenti all'elenco di controllo.
6. ISPRA, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmette alla Commissione europea, per conto dello stesso Ministero, i dati di monitoraggio e la relazione di cui al comma 3, entro quindici mesi dal 24 settembre 2015, per il primo elenco di controllo, o entro ventuno mesi dall'inserimento della sostanza nell'elenco di controllo di cui al comma 1 e, successivamente, ogni dodici mesi finche' la sostanza e' presente in detto elenco. A tal fine, le regioni e le province autonome mettono a disposizione, attraverso il sistema SINTAI, i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi dei commi 1 e 2, trenta giorni prima delle suddette scadenze.»;
g) il paragrafo A.2.6 della sezione A «Stato delle acque superficiali», della parte 2 «Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici» dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituito dal seguente: «A.2.6 Stato chimico.
Al fine di raggiungere o mantenere il buono stato chimico, le regioni e le province autonome applicano per le sostanze dell'elenco di priorita', selezionate come indicato ai paragrafi A.3.2.5 e A.3.3.4, gli standard di qualita' ambientali cosi' come riportati per le diverse matrici alle tabelle 1A e 2A del presente allegato.
Le sostanze dell'elenco di priorita' sono: le sostanze prioritarie (P), le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le rimanenti sostanze (E).
Tali standard rappresentano le concentrazioni che identificano il buono stato chimico.
Ai fini della classificazione delle acque superficiali il monitoraggio chimico viene eseguito nella colonna d'acqua e nel biota. A tal fine, entro il 22 marzo 2016, sulla base delle linee guida europee n. 25 - Chemical Monitoring of Sediment and Biota, n. 32 - Biota Monitoring e n. 33 - Analytical Methods for Biota Monitoring e' resa disponibile una linea guida italiana, predisposta dagli istituti scientifici nazionali di riferimento, con le informazioni pratiche, necessarie per l'utilizzo di taxa di biota alternativi ai fini della classificazione.
La linea guida riporta, inoltre, i riferimenti ai criteri fisico-chimici per valutare la concentrazione di piombo e nichel in base alla biodisponibilita' sito-specifica nelle acque interne.
Le regioni e le province autonome possono utilizzare, limitatamente alle sostanze di cui alla tabella 2/A, la matrice sedimento al fine della classificazione dei corpi idrici marino-costieri e di transizione. Tab. 1/A - Standard di qualita' ambientale nella colonna d'acqua e
nel biota per le sostanze dell'elenco di priorita'.


Parte di provvedimento in formato grafico
Note alla tabella 1/A:
1 - CAS: Chemical Abstracts Service.
2 - Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio annuo (SQA-MA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.
3 - Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.
4 - Questo parametro rappresenta lo standard di qualita' ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli SQA-CMA, si ritiene che i valori SQA-MA tutelino dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perche' sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicita' acuta.
5 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromurati" (voce n. 5), lo SQA ambientale si riferisce alla somma delle concentrazioni dei congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154.
6 - Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO³/l, classe 2: da 40 a < 50 mg CaCO³/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO³/l, classe 4: da 100 a < 200 mg CaCO³/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO³/l.
7 - Questa sostanza non e' prioritaria, ma e' uno degli altri inquinanti in cui gli SQA sono identici a quelli fissati dalla normativa applicata prima del 13 gennaio 2009.
8 - Per questo gruppo di sostanze non e' fornito alcun parametro indicativo. Il parametro o i parametri indicativi devono essere definiti con il metodo analitico.
9 - Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro 2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).
10 - Per queste sostanze non sono disponibili informazioni sufficienti per fissare un SQA-CMA.
11 - Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici aromatici" (IPA) (voce n. 28), lo SQA per il biota e il corrispondente SQA-AA in acqua si riferiscono alla concentrazione di benzo(a)pirene sulla cui tossicita' sono basati. Il benzo(a)pirene puo' essere considerato marcatore degli altri IPA, di conseguenza solo il benzo(a)pirene deve essere monitorato per raffronto con lo SQA per il biota o il corrispondente SQA-AA in acqua.
12 - Se non altrimenti indicato, lo SQA per il biota e' riferito ai pesci. Si puo' monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice purche' lo SQA applicato garantisca un livello equivalente di protezione. Per le sostanze numeri 15 (Fluorantene) e 28 (IPA), lo SQA per il biota si riferisce ai crostacei ed ai molluschi. Ai fini della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di Fluorantene e di IPA nel pesce non e' opportuno. Per la sostanza numero 37 (Diossine e composti diossina-simili), lo SQA per il biota si riferisce al pesce, ai crostacei ed ai molluschi. Fare riferimento al punto 5.3 dell'allegato al regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e per i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari (Gazzetta Ufficiale n. L 320 del 3 dicembre 2011).
13 - Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze.
14 - PCDD: dibenzo-p-diossine policlorurate; PCDF: dibenzofurani policlorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati diossina-simili; TEQ: equivalenti di tossicita' conformemente ai fattori di tossicita' equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanita'.
15 - Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle pericolose prioritarie individuate ai sensi della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, modificata dalla direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 agosto 2013. Le sostanze contraddistinte dalla lettera E sono le sostanze incluse nell'elenco di priorita' individuate dalle "direttive figlie" della direttiva 76/464/CE. Tab. 2/A - Standard di qualita' ambientale nei sedimenti nei corpi
idrici marino-costieri e di transizione.

===================================================================== | NUMERO CAS | PARAMETRI | SQA-MA(1) (2) | +===================+===============================+===============+ | |Metalli |mg/kg s.s | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |7440-43-9 |Cadmio |0,3 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |7439-97-6 |Mercurio |0,3 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |7439-92-1 |Piombo |30 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ | |Organo metalli |µg/kg | +-------------------+-------------------------------+---------------+ | |Tributilstagno |5 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |Policiclici |Aromatici |µg/kg | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |120-12-7 |Antracene |24 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |91-20-3 |Naftalene |35 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ | | Pesticidi | | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |309-00-2 |Aldrin |0,2 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |319-84-6 |Alfa esaclorocicloesano |0,2 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |319-85-7 |Beta esaclorocicloesano |0,2 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ | |Gamma esaclorocicloesano | | |58-89-9 |lindano |0,2 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ | |DDT(3) |1 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ | |DDD(3) |0,8 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ | |DDE(3) |1,8 | +-------------------+-------------------------------+---------------+ |60-57-1 |Dieldrin |0,2 | +-------------------+-------------------------------+---------------+

Note alla tabella 2/A:
(1) Standard di qualita' ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA). Se non altrimenti specificato, lo standard di qualita' ambientale si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.
(2) In considerazione della complessita' della matrice sedimento e' ammesso, ai fini della classificazione del buono stato chimico, uno scostamento pari al 20% del valore riportato in tabella.
(3) DDE, DDD, DDT: lo standard e' riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza. Tab. 3/A - Standard di qualita' ambientale nei sedimenti nei corpi
idrici marino-costieri e di transizione ai fini della selezione dei
siti per l'analisi della tendenza.


Parte di provvedimento in formato grafico
Note alla tabella 3/A:
(1) Sostanze per cui e' definito uno SQA per il biota in tab. 1/A.
(2) DDE, DDD, DDT: lo standard e' riferito alla somma degli isomeri 2,4 e 4,4 di ciascuna sostanza.
(3) Elenco congeneri e relativi Fattori di tossicita' equivalenti (EPA, 1989) e elenco congeneri PCB diossina simili (WHO, 2005):


Parte di provvedimento in formato grafico

h) il paragrafo A.2.6.1 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza e' soppresso;
i) la tabella 1/B del paragrafo A.2.7 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituita dalla seguente:
«Tab. 1/B.

Parte di provvedimento in formato grafico

Note alla tabella 1/B:
(1) Standard di qualita' ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA).
(2) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.
(3) Per altre acque di superficie si intendono le acque marino-costiere e le acque di transizione.
(4) Cloronitrotolueni: lo standard e' riferito al singolo isomero.
(5) Xileni: lo standard di qualita' si riferisce ad ogni singolo isomero (orto-, meta- e para-xilene).
(6) Per tutti i singoli pesticidi (inclusi i metaboliti) non presenti in questa tabella si applica il valore cautelativo di 0,1 μg/l. Tale valore, per le singole sostanze, potra' essere modificato sulla base di studi di letteratura scientifica nazionale e internazionale che ne giustifichino una variazione.
(7) Per i pesticidi totali (la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio compresi i metaboliti ed i prodotti di degradazione) si applica il valore di 1 μg/l, fatta eccezione per le risorse idriche destinate ad uso potabile, per le quali si applica il valore di 0,5 μg/l.
(8) Per le sostanze perfluorurate 50, 51, 52, 53, 54 sono applicati i relativi SQA con effetto dal 22 dicembre 2018, al fine di concorrere al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato ecologico relativamente a tali sostanze. Le Autorita' di bacino, le regioni e le province autonome elaborano, a tal fine, entro il 22 dicembre 2018, un programma di monitoraggio supplementare e un programma preliminare di misure relative a tali sostanze e li trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al SINTAI per il successivo inoltro alla Commissione europea. Le Autorita' di bacino, le regioni e le province autonome elaborano, entro il 22 dicembre 2021, un programma di misure definitivo, ai sensi dell'articolo 116, che e' attuato e reso operativo entro e non oltre il 22 dicembre 2024. Qualora, invece, gli esiti di monitoraggi pregressi, anche condotti a scopo di studio, abbiano gia' evidenziato la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli SQA di cui alla tabella 1/B, le Autorita' di bacino, le regioni e le province autonome elaborano e riportano nei piani di gestione, entro il 22 dicembre 2015, i programmi di monitoraggio ed un programma preliminare di misure relative a tali sostanze, immediatamente operativi.»;
l) il paragrafo A.2.7.1 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituito dal seguente:
«A.2.7.1 - Standard di qualita' ambientale per altre sostanze, non
appartenenti all'elenco di priorita', nei sedimenti per i corpi
idrici marino-costieri e di transizione.
Nella tabella 3/B sono riportati standard di qualita' ambientale per la matrice sedimenti per alcune sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorita', appartenenti alle famiglie di cui all'allegato 8. Tali standard di qualita' ambientale possono essere utilizzati al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi utili per il monitoraggio di indagine.
Tabella 3/B:

Parte di provvedimento in formato grafico
Note alla tabella 3/B:
(1) Standard di qualita' ambientale espresso come valore medio annuo (SQA-MA).
(2) PCB totali, lo standard e' riferito alla sommatoria dei seguenti cogeneri: PCB 28, PCB 52, PCB 77, PCB 81, PCB 101, PCB 118, PCB 126, PCB 128, PCB 138, PCB 153, PCB 156, PCB 169, PCB 180.»;
m) il numero 1.4.1 del punto 1.4 "Informazioni per l'analisi di tendenza" del paragrafo A.2.8-ter della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituito dal seguente:
«1.4.1 In attuazione del comma 8 dell'articolo 78, le regioni e le provincie autonome raccolgono, aggiornano e trasmettono i dati relativi alle concentrazioni rilevate nei sedimenti e nel biota in particolare per le seguenti sostanze, se rilevate:
a) antracene;
b) difeniletere bromurato;
c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua);
d) cloroalcani, C10-13 (7);
e) di(2-etilesil) ftalato (DEHP);
f) fluorantene;
g) esaclorobenzene;
h) esaclorobutadiene;
i) esaclorocicloesano;
l) piombo e composti;
m) mercurio e composti;
n) pentaclorobenzene;
o) benzo(a)pirene;
p) benzo(b)fluorantene;
q) benzo(k)fluorantene;
r) benzo(g,h,i)perilene;
s) indeno(1,2,3-cd)pirene;
t) tributilstagno (composti) (tributilstagno catione);
u) dicofol;
v) acido perfluorottansolfonico e derivati (PFOS);
z) chinossifen;
aa) diossine e composti diossina-simili;
bb) esabromociclododecano (HBCDD);
cc) eptacloro ed eptacloro epossido.»;
n) il paragrafo A. 2.8-quater della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituito dal seguente:
«A. 2.8-quater (Numeri UE sostanze prioritarie).
Tabella 1: elenco numeri UE sostanze prioritarie.


Parte di provvedimento in formato grafico

1 - CAS: Chemical Abstracts Service.
2 - Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).
3 - Nel fissare gli standard di qualita' ambientale, nel caso di gruppi di sostanze, sono definite, salvo indicazioni esplicite, le singole sostanze tipiche rappresentative.
4 - Solo tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifeniletere (numeri CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, rispettivamente).
5 - Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).
6 - Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l'isomero 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)-fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).
7 - Compresi benzo(a)pirene (CAS 50-32-8, UE 200-028-5), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2, UE 205-911-9), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2, UE 205-883-8), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9, UE 205-916-6), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5, UE 205-893-2), ma esclusi antracene, fluorantene e naftalene, che sono riportati in un elenco distinto.
8 - Compreso tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).
9 - Si riferisce ai seguenti composti:
7 Dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9);
10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0);
12 bifenili policlorurati diossina-simili (DL-PCB): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9);
10 - CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela isomerica di cipermetrina, α-cipermetrina (CAS 67375-30-8), β-cipermetrina (CAS 65731-84-2), θ-cipermetrina (CAS 71691-59-1) e ζ-cipermetrina (52315-07-8).
11 - Si riferisce a 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano (CAS 3194-55-6), α-esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-esabromociclododecano (CAS 134237-51-7) e γ- esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).»;
o) al paragrafo A.3.5 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza, dopo le parole: "piano di tutela delle acque" sono aggiunti i seguenti periodi: «La frequenza del monitoraggio delle sostanze PBT ubiquitarie di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44, puo' essere ridotta, purche' tale monitoraggio sia rappresentativo e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nel corpo idrico. Nei piani di gestione vengono inserite le informazioni sulla riduzione delle frequenze del monitoraggio.»;
p) alla tabella 3.6 del paragrafo A.3.5 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza:
1) all'ultima riga, dopo le parole: "Sostanze dell'elenco di priorita'", e' inserita la seguente nota (18):
«(18) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza applicata e' inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva consolidata.»;
2) all'ultima riga, in tutte le colonne, dopo la parola: "acqua" sono aggiunte le seguenti: "e annuale nel biota";
q) alla tabella 3.7 del paragrafo A.3.5 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza:
1) alla penultima riga "Altre sostanze non appartenenti all'elenco di priorita'", in tutte le colonne, sono soppresse le parole: "e annuale in sedimenti";
2) all'ultima riga "Sostanze dell'elenco di priorita'" la nota (14) e' sostituita dalla seguente:
«(14) Per le sostanze alle quali si applica uno SQA per i sedimenti o il biota, le regioni e le province autonome monitorano la sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo. La giustificazione della frequenza applicata e' inserita nei Piani di gestione dei distretti idrografici in conformita' all'articolo 78-nonies, comma 1, lettera c), e secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva consolidata.»;
r) al paragrafo A.3.6 della sezione A "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza, dopo le parole: "e problematiche dell'area interessata." e' aggiunto il seguente periodo: "Eventuali saggi biologici sono eseguiti utilizzando protocolli metodologici normati o in corso di standardizzazione secondo le indicazioni UNI.";
s) la tabella 4.5/a del paragrafo A.4.5, della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalita' per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza e' sostituita dalla seguente:
«Tab. 4.5/a - Definizioni dello stato elevato, buono e sufficiente per gli elementi chimici a sostegno.
+-----------------------+-----------------------------------------+
| |La media delle concentrazioni delle |
| |sostanze di sintesi, misurate nell'arco |
| |di un anno, sono minori o uguali ai |
| |limiti di quantificazione delle migliori |
| |tecniche disponibili a costi sostenibili.|
| |Le concentrazioni delle sostanze di |
| |origine naturale ricadono entro i livelli|
|Stato Elevato |di fondo naturale. |
+-----------------------+-----------------------------------------+
| |La media delle concentrazioni di una |
| |sostanza chimica, monitorata nell'arco di|
| |un anno, e' conforme allo standard di |
| |qualita' ambientale di cui alla tab. 1/B,|
| |lettera A.2.7, del presente allegato e |
|Stato Buono |successive modifiche e integrazioni. |
+-----------------------+-----------------------------------------+
| |La media delle concentrazioni di una |
| |sostanza chimica, monitorata nell'arco di|
| |un anno, supera lo standard di qualita' |
| |ambientale di cui alla tab. 1/B lettera |
| |A.2.7, del presente allegato e successive|
|Stato Sufficiente |modifiche e integrazioni. |
+-----------------------+-----------------------------------------+


N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2008/105/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 dicembre 2008, n. L 348.
- La direttiva 2013/39/UE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 agosto 2013, n. L 226.
- La rubrica della parte terza e dell'allegato 1 alla
parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152
(Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario n.
96, cosi' recitano:

«Titolo III

LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Art. 19 (Modalita' di svolgimento)
Art. 20 (Verifica di assoggettabilita')
Art. 21 (Definizione dei contenuti dello studio di
impatto ambientale)
Art. 22 (Studio di impatto ambientale)
Art. 23 (Presentazione dell'istanza)
Art. 24 (Consultazione)
Art. 25 (Valutazione dello studio di impatto ambientale
e degli esiti della consultazione)
Art. 26 (Decisione)
Art. 27 (Informazione sulla decisione)
Art. 28 (Monitoraggio)
Art. 29 (Controlli e sanzioni)».
«Allegati alla parte terza
Allegato 1 - Monitoraggio e classificazione delle acque
in funzione degli obiettivi di qualita' ambientale».
- Il decreto legislativo 10 ottobre 2010, n. 219
(Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard
di qualita' ambientale nel settore della politica delle
acque, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE,
86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e
recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce,
conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello
stato delle acque) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 dicembre 2010, n. 296.
- Il testo dell'allegato B della legge 7 ottobre 2014,
n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo
semestre), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre
2014, n. 251, cosi' recita:

«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle
attivita' di assicurazione e di riassicurazione
(solvibilita' II) (rifusione) (termine di recepimento: 31
marzo 2015);
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di
media audiovisivi (direttiva sui servizi di media
audiovisivi) (versione codificata);
2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente
di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l'art.
1, punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva
sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9
luglio 2015);
2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 maggio 2013, che modifica la direttiva 2003/41/CE,
relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti
pensionistici aziendali o professionali, la direttiva
2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi d'investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori
di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda
l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di
recepimento: 21 dicembre 2014);
2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
(rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13, e da 15 a
22; 4, paragrafo 1; 5; 7, paragrafo 4; 8, paragrafi da 2 a
9; 9; 10, paragrafo 2; 11, paragrafi 1 e 3; da 12 a 16; da
18 a 29; da 31 a 35; 37; 38, paragrafi 1 e 2; da 39 a 42;
45; 46 e per gli allegati I, II e III, termine di
recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell'allegato
I, termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti
disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva
2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);
2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del
Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che
disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di
cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre
2014);
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30, 31,
paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato
I, termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l'art. 31,
paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018;
per le restanti disposizioni: senza termine di
recepimento);
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli
articoli da 1 a 12, da 14 a 28, 30 e per l'allegato I,
termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti
disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci
consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie
di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di
recepimento: 20 luglio 2015);
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli enti
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti
creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e
2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);
2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, recante modifica della direttiva
2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di
approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);
2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e
2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel
settore della politica delle acque (termine di recepimento:
14 settembre 2015);
2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda
un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia
di IVA (senza termine di recepimento);
2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che
modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo
all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo
dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni
e alla prestazione di determinati servizi a rischio di
frodi (senza termine di recepimento);
2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei
beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione
europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016).».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 74 , comma 2 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 74 (Definizioni). - (Omissis).
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre
per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di
quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque
costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in
relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti
o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della
linea di base che serve da riferimento per definire il
limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre
prevalentemente in superficie ma che puo' essere
parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente
di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque
costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di
acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico
superficiale creato da un'attivita' umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni
fisiche dovute a un'attivita' umana, e' sostanzialmente
modificata, come risulta dalla designazione fattane
dall'autorita' competente in base alle disposizioni degli
articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e
significativo di acque superficiali, quale un lago, un
bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di
un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un
tratto di acque costiere;
i) acquifero: uno o piu' strati sotterranei di roccia o
altri strati geologici di permeabilita' sufficiente da
consentire un flusso significativo di acque sotterranee o
l'estrazione di quantita' significative di acque
sotterranee;
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di
acque sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di
torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare
in un'unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale
scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie
di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto
specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la
confluenza di un fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare,
costituita da uno o piu' bacini idrografici limitrofi e
dalle rispettive acque sotterranee e costiere che
costituisce la principale unita' per la gestione dei bacini
idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione
complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale,
determinato dal valore piu' basso del suo stato ecologico e
chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato
raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo
stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello
chimico, possa essere definito almeno "buono";
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione
complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo,
determinato dal valore piu' basso del suo stato
quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato
raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo
stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto
quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
t) stato ecologico: l'espressione della qualita' della
struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici
associati alle acque superficiali, classificato a norma
dell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico
superficiale classificato in base all'allegato 1 alla parte
terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo
idrico artificiale o fortemente modificato, cosi'
classificato in base alle disposizioni pertinenti
dell'allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo
stato chimico richiesto per conseguire gli obiettivi
ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente
sezione secondo le modalita' previste all'art. 78, comma 2,
lettere a) e b), ossia lo stato raggiunto da un corpo
idrico superficiale nel quale la concentrazione degli
inquinanti non superi gli standard di qualita' ambientali
fissati per le sostanze dell'elenco di priorita' di cui
alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1
alla parte terza;
aa) buono stato chimico: lo stato chimico di un corpo
idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli
articoli 3 e 4 ed all'allegato 3, parte A;
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui
un corpo idrico sotterraneo e' modificato da estrazioni
dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il
risultato della velocita' annua media di ravvenamento
globale a lungo termine del corpo idrico sotterraneo meno
la velocita' annua media a lungo termine del flusso
necessario per raggiungere gli obiettivi di qualita'
ecologica per le acque superficiali connesse, di cui
all'art. 76, al fine di evitare un impoverimento
significativo dello stato ecologico di tali acque, nonche'
danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito
all'allegato 3, parte B;
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di
sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre
sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a
preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose
prioritarie: le sostanze individuate con disposizioni
comunitarie ai sensi dell'art. 16 della direttiva
2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare,
in particolare quelle elencate nell'allegato 8 alla parte
terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee:
l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza
infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal
titolo II della parte terza del presente decreto;
ll) standard di qualita' ambientale, denominati anche
"SQA": la concentrazione di un particolare inquinante o
gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota
che non deve essere superata per tutelare la salute umana e
l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da
istituire o realizzare, salvo diversa indicazione delle
normative di seguito citate, entro il 22 dicembre 2012,
riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali,
comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle
migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti valori
limite di emissione e, in caso di impatti diffusi, e quelli
comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali;
tali controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di
acque reflue urbane, nitrati provenienti da fonti agricole,
sostanze che presentano rischi significativi per l'ambiente
acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, inclusi i
rischi per le acque destinate alla produzione di acqua
potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin,
dieldrin, endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro di
carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque
disciplinate dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle
famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attivita'
economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e
distribuzione, di acque superficiali o sotterranee;
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle
acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque
superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente
agli altri usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui
all'art. 118 che incidono in modo significativo sullo stato
delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell'analisi
economica di cui all'allegato 10 alla parte terza del
presente decreto;
qq);
rr) controlli delle emissioni: i controlli che
comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad
esempio un valore limite delle emissioni, oppure che
definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli
effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di
un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle
emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che
l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente,
agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate
opportunita' imposte ad altri utenti in conseguenza dello
sfruttamento intensivo delle risorse al di la' del loro
livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono
svolte una o piu' attivita' di cui all'allegato I del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e qualsiasi
altra attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse
con le attivita' svolte in uno stabilimento e possano
influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di
attivita' non rientranti nel campo di applicazione del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'impianto si
identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita' di cui
all'allegato I del predetto decreto, l'impianto si
identifica con il complesso assoggettato alla disciplina
della prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento;
uu-bis) limite di rivelabilita': il segnale in uscita o
il valore di concentrazione al di sopra del quale si puo'
affermare, con un livello di fiducia dichiarato, che un
dato campione e' diverso da un bianco che non contiene
l'analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo
dichiarato del limite di rivelabilita' a una concentrazione
dell'analita che puo' ragionevolmente essere determinata
con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di
quantificazione puo' essere calcolato servendosi di un
materiale di riferimento o di un campione adeguato e puo'
essere ottenuto dal punto di taratura piu' basso sulla
curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non
negativo che caratterizza la dispersione dei valori
quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle
informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale
sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprieta'
specificate, che si e' stabilito essere idonee per un
determinato utilizzo in una misurazione o nell'esame di
proprieta' nominali;
uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente
acquatico, vale a dire acqua, sedimenti, biota;
uu-septies) taxon del biota: un particolare taxon
acquatico all'interno del rango tassonomico o "sub phylum",
"classe" o un loro equivalente.».
- Il testo dell'art. 78-septies del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 78-septies (Calcolo dei valori medi). - 1. Ai
fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri
tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato
delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza;
1-bis. Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo,
il valore medio calcolato di una misurazione, quando e'
effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che
non comporti costi eccessivi, e' indicato come "inferiore
al limite di quantificazione" e il "limite di
quantificazione" di tale tecnica e' superiore allo SQA, il
risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si
considera ai fini dello stato chimico globale di tale corpo
idrico.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 ottobre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Galletti, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Lorenzin, Ministro della salute

Martina, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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