Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2015 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Istituzione dell'Unita' di risoluzione e gestione delle crisi - procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi



Con deliberazione del Consiglio superiore della Banca d'Italia del 23 luglio 2015 e' stata approvata, in relazione alla designazione della Banca d'Italia come Autorita' nazionale di risoluzione (NRA) (1) , l'istituzione di una nuova unita' di Risoluzione e gestione delle crisi (RGC). In linea con le previsioni della Direttiva 2014/59 UE (cd. BRRD), volte a garantire indipendenza operativa e a evitare conflitti di interesse tra la funzione di risoluzione e quella di vigilanza, l'unita' e' collocata alle dirette dipendenze del direttorio.
All'unita' RGC sono affidati poteri e strumenti previsti dalla Direttiva BRRD, anche in materia sanzionatoria, attinenti alla funzione di resolution. Rientrano pertanto nella competenza dell'unita' di procedure di liquidazione volontaria di tutti gli intermediari vigilati, mentre i compiti connessi con l'amministrazione straordinaria - qualificabili, in base al nuovo quadro europeo, come funzioni di «intervento precoce» - restano nell'ambito del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria. Le procedure di amministrazione straordinaria pendenti al 21 settembre 2015 sono seguite dall'unita' RGC fino alla loro conclusione.
La riorganizzazione determina, tra l'altro, il venir meno del servizio Costituzioni e gestione delle crisi (CGC) del Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria e lo spostamento di alcune competenze amministrative ed altre strutture del mdesimo Dipartimento.
La riforma organizzativa ha decorrenza dal 21 settembre 2015.
In ragione di cio', con il presente provvedimento si procede ad aggiornare al nuovo assetto i criteri per l'individuazione delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto e i riferimenti alle strutture organizzative contenuti nella normativa della Banca d'Italia.
L'art. 9 del provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (2) (di seguito: «il Regolamento»), per l'individuazione delle strutture responsabili di ciascun procedimento o fase procedimentale, fa rinvio all'elenco allegato al Regolamento stesso, successivamente modificato dai provvedimenti dal 21 gennaio 2014 («Riforma organizzativa della vigilanza della Banca d'Italia») e del 4 novembre 2014 («Entrata in funzione del Single Supervisory Mechianism»).
Nel nuovo assetto organizzativo, i compiti in precedenza affidati al servizio Costituzioni e gestione delle crisi (CGC) sono ripartiti tra i servizi Supervisione bancaria 1 (SB1), Supervisione bancaria 2 (SB2), Supervisione intermediari finanziari (SIF), Regolamentazione e analisi macroprudenziale (RAM), Coordinamento e rapporti con l'esterno (CRE) ovvero assegnati all'unita' di Risoluzione e gestione delle crisi (RGC).
Alla luce delle innovazioni organizzative sopra richiamate, si dispone, per quanto concerne l'individuazione delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia, che, con decorrenza dal 21 settembre 2015, e anche con riferimento ai procedimenti e alle fasi procedimentali pendenti, i riferimenti al servizio Costituzioni e gestione delle crisi (CGC) contenuti nel regolamento e nel relativo elenco - cosi' come successivamente modificato - si intendono effettuati:
al Servizio supervisione bancaria 1 (SB1), al Servizio supervisione bancaria 2 (SB2) e al Servizio supervisione intermediari finanziari (SIF) - con riguardo agli intermediari di rispettiva competenza (3) - per i procedimenti e le fasi procedimentali relativi alle procedure di amministrazione straordinaria, ad eccezione di quelle pendenti al 21 settembre 2015, e per le denunce alla Banca d'Italia ex art. 70, comma 7, TUB;
al servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale (RAM), per i procedimenti e le fasi procedimentali relativi all'autorizzazione all'attivita' bancaria e ai connessi servizi di investimento; per i procedimenti relativi all'autorizzazione all'insediamento della prima succursale e alla prestazione di servizi senza stabilimento da parte di banche extracomunitarie nonche' per i procedimenti relativi all'autorizzazione all'esercizio di attivita' non ammesse a mutuo riconoscimento da parte di banche e IMEL comunitari non insediati; per i procedimenti relativi all'autorizzazione all'attivita' degli intermediari non bancari (SGR, SICAV, IMEL, IP, intermediari finanziari ex art. 106 TUB); per il parere alla CONSOB ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi e attivita' di investimento da parte delle SIM; per i procedimenti di cancellazione degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 111 TUB, nella formulazione preesistente alla riforma introdotta dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
al servizio Coordinamento e rapporti con l'esterno (CRE) per i procedimenti sanzionatori di vigilanza;
all'unita' Risoluzione e gestione delle crisi (RGC) per i procedimenti e le fasi procedimentali in materia di liquidazione coatta amministrativa e volontaria nonche' per i procedimenti relativi alle procedure di amministrazione straordinaria, limitatamente a quelle pendenti al 21 settembre 2015, e per i procedimenti connessi alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria gia' concluse alla medesima data (4) . Anche tali procedimenti restano disciplinati dal regolamento del 25 giugno 2008.
Pertanto, in relazione a quanto precede, a decorrere dal 21 settembre 2015, in tutti i provvedimenti normativi o a carattere generale della Banca d'Italia, ivi compresi i regolamenti, le circolari e le comunicazioni, ogni riferimento al servizio CGC deve intendersi effettuato alle strutture del Dipartimento vigilanza o all'unita' di Risoluzione e gestione delle crisi secondo la ripartizione delle competenze sopra delineata.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet www.bancaditalia.it

(1) Cfr. art. 3 D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 e L. 9 luglio 2015, n.
144 (Legge di delegazione europea 2014).

(2) Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unita'
organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di
competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle
funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.

(3) Per l'identificazione, con riguardo a ciascun intermediario
vigilato, dell'unita' organizzativa responsabile del relativo
procedimento, si fa rinvio alle relative liste pubblicate sul
sito internet della Banca d'Italia, periodicamente aggiornate.
Con riguardo agli intermediari vigilati dalle filiali, le
responsabilita' istruttorie per i procedimenti e le fasi
procedimentali relative alle procedure di amministrazione
straordinaria sono attribuite al servizio SB2, per le banche e
i gruppi bancari, e SIF, per gli intermediari non bancari.

(4) Si fa riferimento ai procedimenti di approvazione del bilancio
finale dell'amministrazione straordinaria e di determinazione
delle indennita' spettanti agli organi della procedura.
 
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