Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2015
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Brisighella» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1º luglio 1996.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologi sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Brisighella»;
Visto il provvedimento della Regione Emilia Romagna Servizio percorsi di qualita', relazioni di mercato e integrazioni di filiera 30 settembre 2015, n. PG/2015/0715487 che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2015 di anticipare al 19 ottobre la raccolta delle olive destinate alla produzione della DOP Brisighella a causa di condizioni metereologiche sfavorevoli;
Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al provvedimento della Regione Emilia Romagna emerge con chiarezza che le particolari condizioni climatiche verificatesi durante l'anno hanno prodotto un anticipo della fase di maturazione delle olive destinate alla produzione della DOP Brisighella;
Considerato che il disciplinare di produzione all'articolo 4 prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 5 novembre e che il mantenimento di questa data, nell'annata olivicola 2015, comprometterebbe la qualita' dell'olio alterando sia i parametri chimico fisici che organolettici, comportando un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Brisighella», ai sensi del citato art. 53 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, par. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Brisighella» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Brisighella» registrata in qualita' di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Brisighella» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2015 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 13 ottobre 2015

Il Direttore generale: Gatto
 
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