Gazzetta n. 254 del 31 ottobre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2015
Approvazione del Regolamento di contabilita' dell'Agenzia per la coesione territoriale.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del servizio di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012, recante «Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio ex art. 23 del decreto legislativo n. 91 del 2011»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, recante «Criteri e modalita' di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, contenente «Aperture di contabilita' speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;
Visto in particolare l'art. 12, comma 2, del menzionato Statuto, per il quale il Regolamento di contabilita' e bilancio dell'Agenzia e' adottato, previo parere del Comitato direttivo, dal Direttore, che lo trasmette per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica, ove delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2014, con il quale e' stato nominato il Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013, di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti la Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2015, di costituzione del Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia;
Visto il parere del citato Comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui alla seduta del 29 maggio 2015;
Visto il decreto direttoriale del 2 luglio 2015, con il quale il Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale ha adottato il Regolamento di contabilita' della medesima Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvato il Regolamento di contabilita' dell'Agenzia per la coesione territoriale, che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2015

p. Il Presidente del consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte di conti il 20 ottobre 2015 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2572
 
Allegato

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
Capo I
disposizioni generali
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni relative alla contabilita' dell'Agenzia per la coesione territoriale, in attuazione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, e dell'art. 12 dello Statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2014.
2. Il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli e' garantito, ai sensi dello Statuto, dal Collegio dei revisori e dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.), nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 2.
Assetto organizzativo e gestione delle risorse

1. La responsabilita' della gestione dell'Agenzia rientra nelle competenze del Direttore generale della medesima, di seguito Direttore generale, che la esercita anche attraverso le competenze delle strutture ed i poteri attribuiti ai responsabili di ciascuna struttura definiti nel regolamento di organizzazione.

Capo II
Contabilita', bilancio e raccordo con la contabilita' di stato
Art. 3.
Definizione del sistema contabile

1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, e' finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi, nonche' delle variazioni patrimoniali e finanziarie.
2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicita' e la coerenza delle informazioni.

Art. 4.
Durata dell'esercizio

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 5.
Pianificazione, programmazione e budget

1. Sulla base delle linee strategiche di carattere generale e delle linee operative contenute nel Piano triennale, nonche' degli obiettivi definiti dall'autorita' politica di riferimento, il Direttore generale cura il processo di attuazione e coordinamento delle iniziative da esso derivanti, secondo l'autonomia organizzativa riconosciuta dall'art. 1, comma 1, dello Statuto.
2. Il processo di pianificazione, programmazione e budget e' rappresentato nei seguenti documenti:
il budget economico pluriennale;
il budget economico annuale.

Art. 6.
Budget economico pluriennale

1. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni in coerenza alle strategie delineate nel Piano pluriennale approvato dall'autorita' politica di riferimento. E' formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidenti con quelle del bilancio annuale. Il budget economico pluriennale e' aggiornato annualmente in occasione della presentazione del budget economico annuale.

Art. 7.
Budget annuale

1. Il progetto di budget economico annuale e' elaborato dalla struttura competente, cosi' come previsto dall'atto organizzativo del Direttore generale di cui all'art. 4, comma 7 del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, sulla base degli obiettivi e della valutazione dei costi e dei ricavi, nel rispetto dei principi della prudenza, dell'equilibrio economico, della continuita' e della competenza economica.
2. Costituiscono allegati al budget economico annuale:
a) la relazione illustrativa;
b) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, redatto secondo le modalita' previste dall'art. 9, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013;
c) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012;
d) la relazione del collegio dei revisori.
3. Entro il 1° ottobre di ogni anno il Direttore generale definisce il progetto di budget relativo all'esercizio successivo, che trasmette al Comitato direttivo per l'acquisizione del parere di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) dello Statuto.
4. Entro il 15 ottobre il progetto di budget e' trasmesso, altresi', al Collegio dei revisori, che esprime il proprio parere e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Entro il 31 ottobre, tenuto conto dei pareri acquisiti, il Direttore generale predispone la versione definitiva del budget e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. E' facolta' del Direttore generale prevedere nell'ambito del budget una voce di costo generica da utilizzare per eventuali «costi imprevisti». La quota massima della voce «costi imprevisti» non puo' eccedere il 3% del totale dei costi stimati in budget, al netto dei costi del personale. Il ricorso alla voce «costi imprevisti» deve essere comunque autorizzato dal Direttore generale.

Art. 8.
Relazione illustrativa al budget annuale

1. Il budget annuale e' accompagnato dalla relazione illustrativa del Direttore generale, che individua gli obiettivi e i risultati attesi dall'attivita' dell'Agenzia. Nella relazione sono illustrati i criteri seguiti per la formulazione del budget e vengono fornite tutte le altre informazioni atte a conferire maggiore chiarezza alle relative allocazioni. La relazione illustrativa viene redatta ogni anno dal Direttore generale. La relazione illustrativa ha carattere generale e puo', inoltre, dar conto di eventuali variazioni intervenute rispetto alla relazione illustrativa dell'anno precedente. La relazione illustrativa e' accompagnata anche da un quadro riepilogativo che illustra le entrate e le uscite correlate alle attivita'. Per la parte delle entrate, la relazione illustrativa comprende la descrizione delle fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione degli obiettivi. Per la parte delle uscite, sono indicate le principali voci di costo che devono essere previste nel periodo di riferimento.
2. La relazione illustrativa da' conto, inoltre, degli interventi finanziati anche con risorse comunitarie a valere sui programmi a titolarita' dell'Agenzia.

Art. 9.
Revisione del budget economico annuale

1. Ai fini del rispetto dei principi di flessibilita', degli equilibri di bilancio e sulla base dell'andamento della gestione, il Direttore generale, su proposta delle strutture competenti, durante il corso dell'esercizio finanziario puo' operare specifiche revisioni del budget economico annuale.
2. Il procedimento di revisione e' effettuato secondo le modalita' previste all'art. 7 del presente regolamento per l'adozione e l'approvazione del budget economico annuale, ad eccezione delle variazioni che riguardano importi complessivamente inferiori al cinque per cento del budget annuale totale, che possono essere adottate con atto del Direttore generale.

Art. 10.
Gestione provvisoria

1. Ove non intervenga, da parte dell'autorita' politica di riferimento, l'approvazione del budget economico annuale entro il 31 dicembre, il Direttore generale delibera la gestione provvisoria, fissando limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.

Art. 11.
Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio d'esercizio, che trova copertura nelle risorse disponibili elencate nel budget annuale, viene redatto con l'illustrazione dei risultati di gestione conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario. Il bilancio d'esercizio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Agenzia, e' redatto secondo le prescrizioni degli artt. 2423-bis e seguenti del codice civile, nonche' in base alle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilita' (OIC) e ai principi contabili generali previsti dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Esso si compone dei seguenti documenti:
il conto economico;
lo stato patrimoniale;
la nota integrativa;
il rendiconto finanziario.
2. Al bilancio d'esercizio sono altresi' allegati:
la relazione sulla gestione;
la relazione del Collegio dei revisori dei conti.
3. In concomitanza con la redazione del bilancio d'esercizio sono altresi' redatti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013 i seguenti documenti:
il conto consuntivo in termini di cassa;
il rapporto sui risultati;
i prospetti SIOPE.
4. Entro il 1° aprile di ogni anno, il Direttore generale definisce il progetto di bilancio relativo all'esercizio corrente, che trasmette al Comitato direttivo per l'acquisizione del parere di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) dello Statuto.
5. Entro il 15 aprile il progetto di bilancio e' trasmesso, altresi', al Collegio dei revisori dei conti, che redige l'apposita relazione da allegare al predetto schema.
6. Entro il 30 aprile, tenuto conto dei pareri acquisiti il Direttore generale predispone la versione definitiva del bilancio relativo all'esercizio corrente e la trasmette nei 10 giorni successivi, corredata dai necessari allegati, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica ove delegata, per l'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.
Piano dei conti

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili l'Agenzia, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, adotta un piano dei conti costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine articolati in modo da consentire la rilevazione dettagliata dei fatti di gestione.

Art. 13.
Libri contabili

1. L'Agenzia provvede alla corretta tenuta dei libri contabili previsti agli artt. 2214 e seguenti del codice civile.

Art. 14.
Controllo contabile

1. Il controllo contabile dell'Agenzia e' effettuato dal Collegio dei revisori dei conti, in conformita' a quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dalla normativa vigente di riferimento. I revisori dei conti assistono alle sedute del Comitato direttivo.

Capo III
Gestione finanziaria
Art. 15.
Servizio di tesoreria

1. L'Agenzia e' assoggettata al servizio di tesoreria unica, in attuazione quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Il servizio di tesoreria unica e' gestito per mezzo di un istituto cassiere, che verra' selezionato secondo procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 16. Servizio di tesoreria per la gestione degli interventi cofinanziati
da risorse comunitarie
e complementari alla programmazione comunitaria

1. Per la gestione delle risorse stanziate sui Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dall'Unione Europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria a titolarita' dell'Agenzia, si prevedono apposite aperture di contabilita' speciali di tesoreria intestate all'Agenzia secondo le modalita' previste nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014.

Art. 17.
Pagamenti

1. Salvo diverse disposizioni del Direttore generale, i pagamenti vengono ordinati dal dirigente dell'ufficio competente individuato con atto organizzativo del Direttore generale.
2. I pagamenti possono essere effettuati solo se corredati da formale attestazione di regolare esecuzione rilasciata del responsabile del centro di costo beneficiario dell'acquisizione, ovvero, nel caso di contratti di forniture multiple o di contratti articolati e complessi, o qualora si ritenga necessario esercitare ulteriori controlli, dal dirigente autorizzato all'acquisto, previo espletamento delle verifiche di competenza.
3. Con apposito provvedimento del Direttore generale vengono individuate le categorie di spesa, ad eccezione di quelle riguardanti l'acquisto di beni e servizi e l'esecuzione di lavori di cui al successivo art. 26, per cui puo' derogarsi la preventiva attestazione di regolare esecuzione.

Art. 18.
Pagamenti per mezzo di carta di credito

1. Il Direttore generale individua con apposito provvedimento i soggetti a favore dei quali verra' rilasciata la carta di credito per esclusivo uso di servizio.
2. Tutte le spese sostenute con carta di credito devono essere supportate da idonea documentazione contabile.

Art. 19.
Fondo cassa economale

1. Per le piccole spese, l'Agenzia dispone di somme liquide in cassa non superiori ad euro 5.000,00, la cui responsabilita' e' affidata, con apposito provvedimento del Direttore generale, ad un responsabile. Il responsabile della cassa provvede alla corretta tenuta dei registri comprovanti l'uso delle somme liquide che, in ogni caso, non possono essere impiegate per pagamenti eccedenti i limiti imposti dalla legge. I registri e le dotazioni di cassa sono sottoposti a controllo periodico da parte del Collegio dei revisori dei conti.
2. Il fondo cassa puo' essere ripristinato, nell'ambito del previsto limite massimo, con apposita autorizzazione del Direttore generale.
3. L'attivita' del responsabile della cassa e' sottoposta all'osservanza delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante «Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato».

Capo IV
Gestione patrimoniale
Art. 20.
Patrimonio dell'Agenzia

1. Il patrimonio dell'Agenzia e' unico ed e' costituito dal fondo di dotazione, dai beni immobili e mobili acquisiti nel corso della gestione nonche' dalle eventuali riserve facoltative iscritte in bilancio. Il patrimonio iniziale e' individuato con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 21.
Consegnatari dei beni strumentali

1. I beni strumentali sono dati in consegna, con apposito verbale, ad un consegnatario, nominato con apposito provvedimento del Direttore generale.
2. In caso di cambiamento del consegnatario, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dal consegnatario cessante e da quello subentrante, nonche' dal funzionario che assiste alla consegna, con l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medesimo.
3. Gli inventari, sulla base delle scritture relative ai beni patrimoniali, sono redatti in duplice esemplare e conservati presso i competenti uffici individuati con atto organizzativo del Direttore generale.
4. Il consegnatario provvede tempestivamente ad informare l'ufficio individuato con atto organizzativo del Direttore generale circa le variazioni dei beni strumentali che necessitano di essere registrate nel libro degli inventari.

Art. 22.
Scarico dei beni strumentali

1. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi, e' disposta con provvedimento del Direttore generale.
2. I beni mobili non piu' utilizzabili per le esigenze funzionali o posti fuori uso per cause tecniche, previo parere di una commissione allo scopo istituita, possono essere ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero, per scopi umanitari, nonche' alle istituzioni scolastiche.
3. Qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal precedente comma, e' consentito l'invio dei beni alle discariche pubbliche, la distruzione, ovvero lo sgombero ritenuto piu' conveniente, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.

Capo V
Attivita' negoziale e gestione degli impegni
Art. 23.
Modalita' di esercizio

1. L'attivita' negoziale dell'Agenzia e' esercitata in ossequio alle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia, e in osservanza delle specifiche procedure e regolamenti interni disciplinate da un apposito manuale interno delle procedure, adottato dal Direttore generale. Tale manuale specifica le modalita' operative che le strutture organizzative dell'Agenzia devono seguire per l'acquisizione di lavori, di servizi e di forniture. L'Agenzia puo' ricorrere alla stipula di convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante accordi fra pubbliche amministrazioni.

Art. 24.
Appalti di lavori, servizi e forniture

1. L'Agenzia procede all'acquisizione di beni, servizi e forniture nonche' all'affidamento di lavori mediante le procedure aperta, ristretta e negoziata, cosi' come disciplinate dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.
2. Le soglie di riferimento sono quelle previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 25.
Acquisizioni in economia

1. Il ricorso alle acquisizioni in economia di beni, servizi e forniture nonche' l'affidamento di lavori, e' ammesso, fermi restando i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con apposito atto del Direttore generale.

Art. 26.
Regolare esecuzione

1. L'attestazione di regolare fornitura e esecuzione lavori, resa dal beneficiario della prestazione o della fornitura, e' sottoscritta dal responsabile del procedimento, a seguito della positiva verifica di conformita' della prestazione affidata.

Art. 27.
Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici, organi di supporto tecnico nella valutazione ed espletamento delle gare d'appalto per beni, servizi e lavori, sono istituite con specifico provvedimento del Direttore generale.

Art. 28.
Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa

1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell'Agenzia designato quale Ufficiale Rogante dal Direttore generale.
2. L'Ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, altresi', a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 29.
Impegni di spesa

1. I dirigenti autorizzati ad assumere impegni di spesa sono individuati dal Direttore generale che, con suo provvedimento, ne stabilisce i poteri e i limiti.
2. I dirigenti autorizzati garantiscono, nell'assumere l'impegno di spesa, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure al momento vigenti. Qualunque impegno di spesa e' assunto con atto formale;
3. Il dirigente autorizzato, qualora assuma l'impegno di spesa a valere su fondi assegnati ad un centro di costo di cui e' responsabile, provvede a definire l'obbligazione solo dopo aver accertato la disponibilita' dei fondi necessari a valere sul budget di propria competenza, considerato il valore massimo dell'impegno, garantendo cosi' il rispetto dei limiti previsti.
4. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilita' con le complessive disponibilita' finanziarie dell'Agenzia, in osservanza alle specifiche procedure interne.

Art. 30.
Impegni di spesa pluriennali

1. L'assunzione di impegni di spesa i cui effetti economici vadano a ricadere su piu' esercizi e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti dell'indispensabilita', dell'utilita', della convenienza e dell'economicita', e deve essere autorizzata dal Direttore generale.
2. Dei suddetti requisiti deve essere esplicitamente dato atto dal richiedente prima del perfezionamento dell'obbligazione.
3. Qualora sia necessario modificare l'obbligazione successivamente alla sua adozione ed il nuovo impegno a valere sugli esercizi successivi al primo determini un costo superiore a quello previsto per il primo esercizio, tale modifica deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore generale.
 
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