Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 ottobre 2015
Riconoscimento dell'uso speciale dei veicoli delle autoscuole, ai sensi dell'art. 203 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dei trasporti, la navigazione
gli affari generali ed il personale

Visto l'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni concernente la disciplina delle autoscuole;
Visto l'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni concernente la classificazione degli autoveicoli;
Visto l'art. 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni concernente la classificazione dei rimorchi;
Visto l'art. 203 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni, che al comma 2, elenca i veicoli classificati per uso speciale e, inoltre, alla lettera ii) stabilisce che oltre a quelli espressamente indicati nella norma, possono essere riconosciuti anche «altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)»;
Visto l'art. 204, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 7-bis, comma 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che «I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che ad uso esclusivo di autoscuola, sono considerati ad uso speciale ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica ...;
Tenuto conto della necessita' di provvedere ad emanare disposizioni conformi al disposto normativo di cui al citato art. 7-bis, comma 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione individuando le caratteristiche dei veicoli delle autoscuole delle categorie M2, M3, N2, N3, O2, O3 e O4 al fine di classificarli veicoli per uso speciale;

Decreta:

Art. 1
Caratteristiche dei veicoli
ad uso speciale autoscuola

1. I veicoli per uso autoscuola sono classificati per uso speciale.
2. Sono considerati per uso speciale autoscuola i veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3, equipaggiati con doppi comandi almeno per la frizione e per il freno, se dotati di cambio manuale quale definito dall'allegato II, lettera B, punto 5.1.1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, ovvero se equipaggiati con doppio comando almeno per il freno nel caso in cui siano dotati di cambio automatico quale definito dal punto 5.1.2 del predetto allegato. L'installazione dei doppi comandi deve essere annotato nella carta di circolazione.
3. Sulla carta di circolazione dei veicoli al comma 2 e' annotata l'installazione dei doppi comandi e deve essere iscritto «uso speciale autoscuola».
4. Sono considerati ad uso speciale i rimorchi delle categorie O2, O3 e O4 abbinati a veicoli di cui al comma 2.
5. Sulla carta di circolazione dei veicoli al comma 4 deve essere indicato «uso speciale autoscuola. rimorchio abbinabile esclusivamente a veicolo uso speciale autoscuola».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2015

Il Capo del Dipartimento: Fumero
 
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