Gazzetta n. 257 del 4 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 ottobre 2015
Disposizioni di attuazione del decreto 29 settembre 2015, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.


IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 che in applicazione del summenzionato art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le suddette risorse fra le diverse aree d'intervento per il triennio 2015-2017, avuto riguardo alle esigenze del settore dell'autotrasporto;
Visto altresi' il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2015 n. 283 che ha rimodulato la ripartizione effettuata con il citato decreto 29 aprile 2015;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015 recante le modalita' di erogazione delle risorse, pari a 15 milioni di euro, destinate, per l'anno 2015, all'incentivazione di iniziative imprenditoriali nel settore dell'autotrasporto di merci finalizzati allo sviluppo dell'intermodalita' e della logistica e ad iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto ministeriale che dispone che con decreto dirigenziale sono disciplinate le modalita' di dimostrazione dei requisiti di ammissibilita' ai contributi nonche' le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai benefici;
Ritenuto quindi di dover dettare le istruzioni operative al fine di consentire agli interessati la predisposizione delle istanze di ammissione ai benefici, fornendo altresi' le indicazioni circa la documentazione tecnica e contabile da produrre al fine di fornire la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla base giuridica della presente misura d'aiuto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche, che ha, fra l'altro rafforzato la distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti agli organi burocratici, valorizzando i profili di responsabilita' dei dirigenti;
Considerato che le misure di aiuto a favore del settore sono soggette ai vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, che consentono l'erogazione di contributi finanziari alle imprese, in assenza di espressa autorizzazione, nei limiti del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti di importanza minore («de minimis»);

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di gestione della misura d'incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015 con specifico riferimento alle modalita' ed ai termini di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, alle modalita' di dimostrazione dei requisiti previsti dal DM stesso ai fini dell'ammissione ai benefici, al riconoscimento delle maggiorazioni ivi previste all'art. 2, comma 5, nonche' agli adempimenti gestionali relativi all'attivita' istruttoria.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilita', i seguenti elementi:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
d) codice fiscale;
e) partita IVA;
f) indirizzo di posta elettronica certificata;
g) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
h) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
i) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale, o numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
j) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato.
2. Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo. La verifica dell'unicita' delle domande avverra' sulla base del numero di partita IVA delle imprese richiedenti; pertanto a tal fine, le imprese singolarmente o attraverso le loro aggregazioni dovranno indicare chiaramente, a pena di esclusione, il numero di partita IVA proprio o di ciascuna impresa aggregata richiedente i contributi.
3. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a pena di nullita', tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di domanda pubblicato in formato Word sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente ad avvenuto perfezionamento dell'investimento, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro il termine perentorio del 31 marzo 2016, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Verranno prese in considerazione la data di spedizione della raccomandata o la data di consegna a mano.
4. La domanda contiene anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
5. Ai fini della proponibilita' delle domande, gli aspiranti beneficiari, dovranno comprovare il possesso delle caratteristiche tecniche dei beni con le modalita' indicate negli articoli seguenti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta.
 
Art. 3

Modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici richiesti dalla base
giuridica

1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate, nonche' pari o superiori a 16 tonnellate, a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale come di seguito specificato:
indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
documentazione del costruttore attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste.
2. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, a pena di inammissibilita', la prova documentale come di seguito specificato:
indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
attestazione rilasciata dal costruttore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC 596-5 per il trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo;
documentazione comprovante l'installazione di almeno uno dei dispositivi di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015;
nel caso delle acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese documentazione comprovante i costi sostenuti per il dispositivo innovativo di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015, al fine di poter calcolare l'importo del contributo in ragione del 40% di tale costo.
3. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di container e casse mobili gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di produrre, a pena di inammissibilita', la seguente documentazione:
documentazione da cui risulti che la consegna del bene e' avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;
attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e la rispondenza alla normativa internazionale in materia.
4. La concessione del contributo e' subordinata, in ogni caso, alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, o la data di consegna dei beni nel caso di container e casse mobili, sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015 ed il termine stabilito per la conclusione dell'investimento (31 marzo 2016). In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni effettuate all'estero, ne' i veicoli immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.
 
Art. 4
Delle maggiorazioni

1. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 10% per l'acquisizione di veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG (di cui all'art. 2, comma 5, lett. a) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015) effettuate da piccole e medie imprese secondo la definizione di cui alla normativa europea, gli interessati medesimi, ove ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda, dovranno trasmettere in allegato alla medesima, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il numero delle unita' di lavoro dipendenti (ULA) ed il volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del 15% per l'acquisizione di semirimorchi, di container e di casse mobili (di cui all'art. 2, comma 5, lett. b) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015) effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese, gli interessati dovranno trasmettere, all'atto della presentazione della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4 ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
 
Art. 5
Prova del perfezionamento dell'investimento

1. Ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno l'onere di trasmettere, a pena di inammissibilita', oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, il contratto di acquisizione debitamente sottoscritto e in data non anteriore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015, nonche' prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della/e relativa/e fattura/e debitamente quietanzata/e.
2. In ragione della sua peculiare natura, ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, dovra' dimostrarsi il pagamento dei canoni in scadenza alla data dell'invio della domanda. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita con la fattura rilasciata dalla societa' di leasing quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati a favore della suddetta societa'. Dovra', inoltre, dimostrarsi la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene. La mancanza di anche uno solo di tali documenti comportera' l'esclusione dell'impresa dal beneficio.
 
Art. 6
Attivita' istruttoria

1. L'Amministrazione, per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM) che provvede, ferma la funzione di indirizzo e di direzione dell'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei termini e della documentazione prodotta a comprova degli investimenti effettuati. La Commissione di cui al successivo comma 2, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, inserisce le domande accolte in appositi elenchi, dandone comunicazione all'impresa tramite notifica del relativo provvedimento di ammissione.
2. Con decreto dirigenziale e' nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso la Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita', e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.
3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisi incompletezza della documentazione allegata all'istanza, ovvero lacune comunque sanabili, la Commissione di cui al comma 2 puo' richiedere le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile.
5. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei requisiti, l'Amministrazione esclude l'impresa dal beneficio con provvedimento motivato notificato all'impresa.
 
Art. 7
Verifiche e controlli

1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, nonche' nei casi previsti dall'art. 1, comma 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. 322 del 29 settembre 2015.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2015

Il direttore generale: Finocchi
 
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