Gazzetta n. 257 del 4 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 ottobre 2015
Indizione della procedura di selezione di 1502 tirocinanti ai fini dello svolgimento, da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, con il quale sono state introdotte disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
Visto, in particolare, l'articolo 21-ter del citato decreto-legge, che reca Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha istituito, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "ufficio per il processo";

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. E' indetta la procedura di selezione ai fini dello svolgimento - da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di dodici mesi nella struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo", istituito a norma dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Disposizioni di carattere generale

1. Il numero dei posti disponibili presso ciascun tribunale e Corte di appello e' stabilito, tenuto conto delle risorse disponibili, valutate le scoperture dell'organico del personale amministrativo, come da allegato I al presente decreto.
 
Art. 3
Requisiti

1. Possono svolgere il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;
b) l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
e) non essere sottoposto a procedimento penale per imputazione di delitti non colposi e non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione;
2. I requisiti debbono ricorrere congiuntamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.
 
Art. 4
Domanda di partecipazione, modalita'
e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione e' redatta compilando un apposito modulo (FORM), disponibile in un'area dedicata del sito internet del Ministero della giustizia ("www.giustizia.it"). La domanda e' trasmessa, unitamente alla copia di un documento di identita' del richiedente, secondo le modalita' e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione e pubblicate nella predetta area.
2. Non sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva coloro le cui domande sono state trasmesse oltre il termine di presentazione stabilito a norma del comma 1.
3. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
4. Il richiedente deve altresi' dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti nel modulo di cui al comma 1.
5. La domanda non puo' essere presentata, a pena d'inammissibilita' dell'intera domanda - per piu' di quattro uffici giudiziari, anche collocati in diversi distretti - da riportare secondo un ordine di preferenza, tra quelli di cui all'allegato I al presente decreto.
6. La domanda redatta o trasmessa in violazione di quanto previsto dal presente decreto e' inammissibile.
7. Le dichiarazioni contenute nella domanda sono sottoposte a verifica a norma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Il periodo di perfezionamento e' interrotto dall'amministrazione nel caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 3. Il periodo di perfezionamento e' interrotto anche quando risulta che i predetti requisiti non sussistevano al momento della domanda.
 
Art. 5
Criteri di priorita'

1. Ai fini della formazione della graduatoria, e' attribuita priorita', nell'ordine:
a) alle pregresse esperienze formative negli uffici giudiziari del distretto interessato;
b) alla minore eta' anagrafica;
c) all'essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.
 
Art. 6
Approvazione della graduatoria

1. Il Direttore generale del personale e della formazione forma ed approva la graduatoria relativamente a ciascun Distretto di Corte d'appello ed all'interno di questo ad ogni Tribunale.
2. La graduatoria di cui al comma 1 e' immediatamente pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia nell'area web di cui all'articolo 4, comma 1, ed e' trasmessa alle Corti di appello per l'inoltro agli uffici interessati.
 
Art. 7
Avvio del periodo di perfezionamento e progetto formativo

1. Entro i venti giorni successivi alla pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 2, coloro che si trovano in posizione utile in graduatoria si presentano, a pena di decadenza, innanzi all'ufficio giudiziario per la sottoscrizione del progetto formativo di cui al comma 2.
2. Il periodo di perfezionamento ha inizio al momento della sottoscrizione di un progetto formativo predisposto dal capo dell'ufficio, in conformita' alle linee generali adottate dal Direttore generale del personale e della formazione. In sede di elaborazione del progetto formativo si tiene conto dell'esperienza formativa maturata nell'ambito del periodo di perfezionamento svolto a norma dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011.
3. Le linee generali di cui al comma 2 devono indicare, tra l'altro, gli obiettivi formativi e le modalita' di svolgimento del periodo di perfezionamento. In ogni caso, coloro che svolgono il periodo di perfezionamento sono adibiti, in via prioritaria, a supporto dei servizi di cancelleria.
4. Il progetto formativo e' elaborato secondo il modello standard predisposto, in conformita' alle linee generali di cui al comma 2, dal Direttore generale del personale e della formazione e comunicato ai capi degli uffici giudiziari di cui all'allegato I.
5. I capi degli uffici e i dirigenti amministrativi assicurano l'affiancamento di coloro che svolgono il periodo di perfezionamento con il personale di cancelleria, al fine di conseguire le conoscenze e le abilita' necessarie per svolgere un'utile attivita' di supporto nell'ambito dei servizi ausiliari della giurisdizione, con particolare riferimento all'ufficio del processo.
6. Il periodo di perfezionamento puo' essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta motivata del dirigente amministrativo, per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialita' dell'ufficio o la credibilita' della funzione giudiziaria, nonche' per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inidoneita' fisica o psichica che impedisce lo svolgimento del periodo di perfezionamento ovvero in ogni caso di grave negligenza.
7. Lo svolgimento del tirocinio formativo non instaura alcun rapporto di lavoro o di servizio, anche temporaneo, con il Ministero della giustizia, ne' determina l'insorgenza di obblighi previdenziali. Pertanto, tale personale non potra' in alcun modo essere destinatario di provvedimenti dell'Amministrazione giudiziaria, ne' essere utilizzato in attivita' connesse alle funzioni giudiziarie.
 
Art. 8

Attestazione del completamento del periodo di perfezionamento e del
relativo esito

1. Il capo dell'ufficio o un magistrato da lui delegato attesta il completamento, con esito positivo, del periodo di perfezionamento, anche ai fini di cui all'articolo 21-ter, comma 1-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
 
Art. 9
Borse di studio

1. A coloro che svolgono il periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo a norma del presente decreto e che ne fanno espressa richiesta nella domanda di cui all'articolo 4, e' attribuita una borsa di studio di importo non superiore a 400 euro mensili, per un periodo di dodici mesi, e comunque nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-ter, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, mediante utilizzo degli appositi stanziamenti iscritti per gli anni 2015 e 2016 sul capitolo 1543 "Spese relative ai tirocini formativi presso gli Uffici giudiziari" - Missione 6 Giustizia U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
2. Gli importi saranno corrisposti a ciascun borsista in base al periodo di perfezionamento svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita.
3. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilita' da parte di ciascun beneficiario della borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici Giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di perfezionamento per ciascuno dei borsisti, secondo le modalita' che saranno indicate con apposita circolare della Direzione Generale del personale e della formazione.
 
Art. 10
Comunicazioni

1. All'atto della presentazione della domanda ciascun richiedente deve indicare un indirizzo di posta elettronica, certificata o ordinaria, ove potra' ricevere tutte le comunicazioni relative al presente decreto.
 
Art. 11
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, per le finalita' di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale del personale e della formazione. Il responsabile del trattamento dei dati personali sara' individuato dal Direttore generale del personale e della formazione.
 
Art. 12
Posti non assegnati

1. I posti di cui all'allegato I che non vengano assegnati all'esito della procedura di selezione di cui al presente decreto costituiranno oggetto di una nuova procedura disposta con successivo decreto.
 
Art. 13
Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 14
Pubblicita'

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tale pubblicazione e' immediatamente dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia.
Roma, 20 ottobre 2015

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2015 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri reg.ne - prev. n. 2709
 
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