Gazzetta n. 258 del 5 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 ottobre 2015
Disciplina relativa al deposito telematico delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varieta' vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande.


IL DIRETTORE GENERALE
per la lotta alla contraffazione

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, concernente il "Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale";
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013 relativo al nuovo deposito telematico delle domande connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', alle domande di registrazione di modelli e disegni industriali e di marchi d'impresa, nonche' ai titoli di proprieta' concessi;
Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede che l'avvio delle nuove modalita' di deposito telematico sia disciplinato da un decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014 con il quale si e' provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del codice della proprieta' industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del codice della proprieta' industriale;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281 relativo al pagamento tramite il modello F24 dei diritti e delle tasse riferite ai titoli della proprieta' industriale;
Visto il decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 gennaio 2015, n. 24, con il quale si e' provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilita', delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande nonche' ai titoli di proprieta' industriale concessi;
Visto il decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 24 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio 2015, n. 48, con il quale si e' provveduto ad apportare modificazioni al predetto decreto direttoriale del 26 gennaio 2015;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 7, del succitato decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015, che prevede che l'avvio del deposito telematico degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi, per le domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varieta' vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e delle istanze connesse a dette domande sara' disciplinato con successivo decreto;
Visto il decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 15 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 20015, n. 117, con il quale e' stato previsto che, a partire dal 18 maggio 2015, il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprieta' industriale relativi a certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varieta' vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori possa essere effettuato anche attraverso le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015;

Decreta:

Art. 1
Deposito telematico

1. Il deposito telematico delle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varieta' vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi, degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e delle istanze connesse a dette domande, puo' essere effettuato, a decorrere dal 9 novembre 2015, secondo le modalita' tecniche di cui al decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015. Dette modalita' possono essere utilizzate anche per le istanze connesse a domande presentate precedentemente alla succitata data.
2. Il deposito in formato cartaceo delle domande e delle istanze di cui al comma precedente continua ad essere disciplinato dal decreto interministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 e s.m.i.. I moduli da utilizzare, a partire dalla suddetta data del 9 novembre 2015, sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.uibm.gov.it.
 
Art. 2
Effetti e modalita' del deposito

1. Il deposito telematico esplica gli stessi effetti del deposito di cui all'articolo 1, comma 2, se eseguito secondo le modalita' tecniche di cui al decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015.
 
Art. 3
Ricevuta di presentazione del deposito e
comunicazione della data di validita' del deposito

1. A decorrere dal 9 novembre 2015, in relazione a ciascun deposito ultimato indicato all'articolo 1 comma 1, il sistema informativo rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione dello stesso prodotta tramite l'applicazione web.
2. Per i depositi di cui al precedente comma, ad eccezione di quelli relativi agli atti di opposizione alla registrazione dei marchi ed ai ricorsi alla Commissione dei ricorsi, a seguito della trasmissione all'Ufficio italiano brevetti e marchi dei dati relativi ai pagamenti di diritti e tasse da parte dell'Agenzia delle entrate, viene trasmessa, all'indirizzo e-mail del depositante indicato nella domanda, una comunicazione indicante la data di validita' del deposito medesimo, in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Tale data coincide con quella di presentazione nel caso in cui il pagamento dei diritti e delle tasse dovuti e' effettuato in pari data. Negli altri casi coincide con quella di effettivo pagamento, ai sensi dell'articolo 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i..
3. Nel caso del deposito degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi e di ricorsi alla Commissione dei ricorsi, l'attestazione del pagamento dei diritti dovuti dovra' necessariamente essere allegata alla domanda all'atto della presentazione, ai sensi e per gli effetti rispettivamente dell'art. 176 comma 3 e dell'art. 136 comma 2 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
 
Art. 4
Pagamento dei diritti e delle tasse

1. In relazione ai depositi di cui all'articolo 1 comma 1, ad eccezione di quelli relativi ai ricorsi alla Commissione dei ricorsi, a partire dal 9 novembre 2015 il pagamento dei relativi diritti e tasse dovra' essere effettuato esclusivamente secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281, che prevede l'utilizzo del modello F24.
2. In relazione ai depositi dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi continuano ad applicarsi le previgenti modalita' di pagamento.
Roma, 29 ottobre 2015

Il direttore generale: Gulino
 
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