Gazzetta n. 259 del 6 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 ottobre 2015
Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere di salvataggio da diporto, prodotte dalla societa' MED S.r.l., in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1075/2015).


Il Capo Reparto - Capitano di Vascello

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, titolo «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, delle legge 8 luglio 2003, n. 172»;
Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attivita' dei reparti e degli uffici del Comando generale;
Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti titolo «Regolamento di attuazione di cui all'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 agosto 2002, n. 219 «regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto»;
Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;
Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Comando generale delle capitanerie di porto n. 250 in data 9 marzo 2009, per le zattere di salvataggio da diporto, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa, di produzione della Arimar S.p.A. denominate COASTAL 4p in contenitore valigia (morbido) da 4 persone;
Vista l'istanza in data 15 settembre 2015 della Societa' MED S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (RA), via Beneficio II Tronco n. 57/A, intesa ad ottenere la volturazione dei decreti di tipo approvato per le zattere di salvataggio da diporto, di propria produzione denominate Zattera Coastal 4p in contenitore valigia (morbido) da 4 persone;
Visto l'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal Registro Italiano Navale - Direzione generale - Genova, indicati nel Rapporto/Relazione Tecnica n. 2008 CS 01 5404 in data 4 marzo 2009,
Considerato il subentro alla societa' richiedente Marittima S.p.A., gia' Arimar S.p.A., da parte della MED S.r.l. come attestato dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna;
Visto l'atto costitutivo della societa' MED S.r.l.;
Tenuto conto che la societa' MED S.r.l. risulta aver mantenuto immutati tutti i requisiti gia' in possesso della societa' Arimar S.p.A. ivi compresi, locali, tecnici qualificati, processi di produzione, macchinari e le procedure di sistema,

Decreta:

Art. 1

Sono dichiarate di «tipo approvato» le zattere di salvataggio da diporto, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto in navigazione entro le 12 miglia dalla costa, denominate Zattere Coastal 4P in contenitore valigia (morbido) da 4 persone prodotte dalla Societa' MED S.r.l., con sede in Montaletto di Cervia (RA), via Beneficio II Tronco n. 57/A.
 
Art. 2

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:
numero delle persone per cui e' abilitata, sopra ciascun accesso, in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;
nome del fabbricante o marchio commerciale;
modello della zattera;
numero di serie e data di fabbricazione;
tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;


decreto ministeriale n. ________ del _________.


E' consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.
 
Art. 3

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:
numero delle persone per cui e' destinata;
nome del fabbricante o marchio commerciale;
tipo di navigazione:
data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;
data entro la quale deve essere revisionata;
modello della zattera;
numero di serie;
altezza massima di sistemazione a bordo;
lunghezza della barbetta;
istruzioni per la messa a mare;
tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;


decreto ministeriale n. ________ del _________.


 
Art. 4

Il decreto 9 marzo 2009, n. 250, citato in premessa, e' abrogato.
Roma, 9 ottobre 2015

Il Capo reparto: Giardino
 
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