Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 luglio 2015
Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica dei medici per l'anno accademico 2013/2014.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;
Visto, in particolare, l'art. 35 di detto decreto, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Considerato che, in virtu' del medesimo art. 35, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 15 marzo 2012, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 e la determinazione per ciascuna tipologia di specializzazione dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato per l'anno accademico 2011/2012;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2012 concernente la determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio 2011/2014 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2011/2012;
Visto l'art. 1 del citato decreto interministeriale in data 23 maggio 2012 che, per quanto riguarda l'anno accademico 2013/2014, determina in 8.189 unita' il fabbisogno di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, cosi' come indicato nella Tabella 3 parte integrante del decreto in parola;
Considerato che il citato decreto, in ossequio ai termini dell'Accordo Stato-Regioni in data 15 marzo 2012, ferma restando la determinazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare nel triennio 2011/2014, prevede l'eventualita' di procedere ad una rimodulazione della ripartizione dei contratti di formazione specialistica sulla scorta delle sopravvenute esigenze;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105;
Visti gli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, prevede, a partire dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica»;
Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione specialistica in € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso ed in € 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;
Visto l'art. 1 comma 424 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 in base alla quale sono state stanziate risorse aggiuntive per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici, pari a 30 milioni di euro a valere per l'anno accademico 2013/2014;
Visto l'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, con il quale sono state stanziate ulteriori risorse aggiuntive per il finanziamento dei contratti de quo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni di euro per l'anno 2015;
Vista la nota prot. 62599, in data 24 luglio 2014 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che le risorse disponibili, ivi compreso l'utilizzo dell'integrazione di 6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per l'anno 2015, e' pari a € 10.086.363,88 relative alle disponibilita' rinvenienti dall'a.a. 2012/2013 (esercizio 2013); € 173.013.061,19 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449/1997 e ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 90/2001, convertito in legge n. 188/2001; € 89.088.815,09 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428/90; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266/2005; € 30.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424 della legge n. 147/2013 (legge di stabilita' per il 2014); € 6.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 90/2014 (anno 2014); € 40.000.000,00 stanziati dall'art. 15, comma 2 del decreto-legge n. 90/2014 (anno 2015), per una somma complessiva di risorse economiche pari a € 648.188.240,16;
Considerato, altresi', che nella predetta lettera il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato, nel presupposto della conversione in legge del citato decreto-legge n. 90/2014 nei termini finanziari suddetti, di non avere osservazioni da formulare circa l'attivazione per l'anno accademico 2013/2014 di n. 5.000 nuovi contratti con parte dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 2015, tenuto conto dell'incidenza dei costi del medesimo anno accademico 2013/2014 sugli esercizio 2014 e 2015;
Considerato che per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato, riferite al primo anno di corso dell'anno accademico 2012/2013, le minori risorse economiche hanno consentito di finanziare solo n. 4.500 nuovi contratti, si rende necessaria per l'anno accademico 2013/2014 una rimodulazione della ripartizione degli stessi per ciascuna tipologia di scuola, nel rispetto dei criteri metodologici indicati nell'art. 2 del citato Accordo in data 15 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi del decreto interministeriale 23 maggio 2012, di cui in premessa, per l'anno accademico 2013/2014, il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare e' pari ad 8.189 unita', secondo la ripartizione di cui alla Tabella 1, parte integrante del presente decreto.
 
TABELLA 1 FABBISOGNI MEDICI PER L'A.A. 2013-2014

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA 2 CONTRATTI A CARICO DELLO STATO PER L'A.A. 2013-2014

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Per l'anno accademico 2013/2014, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato in 5.000 unita' per il primo anno di corso ed e' rideterminato per ciascuna specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto.
2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione, si provvede ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
 
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si fa rinvio al decreto interministeriale 23 maggio 2012.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2015

Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4171
 
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