Gazzetta n. 263 del 11 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 novembre 2015
Riconoscimento delle ulteriori produzioni agroalimentari, ai sensi dell'articolo 5, del decreto 27 novembre 2008, n. 5396, concernente «Disposizioni di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione».


IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche internazionali
e dell'Unione europea

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 47;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008 n. 5396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, recante «Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione» come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2010;
Visto, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 nel quale viene stabilito che l'utilizzo delle vinacce per la produzione di ulteriori prodotti agroalimentari e' autorizzato con decreto direttoriale su richiesta delle regioni e delle province autonome;
Vista la nota del 25 settembre 2015 con la quale la Regione Abruzzo chiede di modificare l'allegato II del decreto ministeriale 27 novembre 2008 prevedendo l'utilizzo della vinaccia per la produzione di salumi;
Ritenuto di poter accogliere la richiesta anche in considerazione della documentazione presentata a supporto della stessa.

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni espresse in premessa e' autorizzato l'uso alternativo delle vinacce per la produzione di salumi nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa come modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2010.
2. L'allegato II al decreto ministeriale 27 novembre 2008 e' sostituito dall'Allegato I al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 novembre 2015

Il direttore generale: Assenza
 
Allegato I
Elenco prodotti agroalimentari di cui all'art. 5:
Prodotti ortofrutticoli
Formaggi
Prodotti da forno
Salumi
 
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