Gazzetta n. 264 del 12 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 7 settembre 2015
Modalita' tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Vista la comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (2013/C332/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 novembre 2013;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 8 febbraio 2013, adottato ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche;
Ravvisata la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, al fine di ridefinire in modo complessivo, sia sotto il profilo della forma che del contenuto, le predette modalita' tecniche, con l'obiettivo di migliorare in modo rilevante il funzionamento, l'efficacia e la trasparenza delle stesse;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 luglio 2015;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita' dei contributi

1. Ai fini del presente decreto:
a) per «film» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, (d'ora in avanti: decreto legislativo), lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;
b) per «lungometraggio» si intende il film di durata pari o superiore a 75 minuti;
c) per «cortometraggio» si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad esclusione di quelli con finalita' esclusivamente pubblicitarie;
d) per «lungometraggio di produzione nazionale» si intende il lungometraggio riconosciuto di nazionalita' italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo, che non abbia chiesto o ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'art. 7 del decreto legislativo medesimo;
e) per «lungometraggio di interesse culturale» si intende il lungometraggio riconosciuto di nazionalita' italiana che abbia ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'art. 7 del decreto legislativo;
f) per «cortometraggio di interesse culturale» si intende il cortometraggio riconosciuto di nazionalita' italiana che abbia ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale di cui all'art. 7 del decreto legislativo;
g) per «film di animazione» si intende il lungometraggio o cortometraggio, riconosciuto di nazionalita' italiana, recante immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e supporto;
h) per «film realizzato in coproduzione maggioritaria italiana» si intende il lungometraggio o cortometraggio nel quale, relativamente all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprieta' del film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione di nazionalita' italiana tenuto conto di quanto previsto negli specifici accordi bilaterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinematografiche, ovvero, quando del caso, nella compartecipazione autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo;
i) per «film realizzato in coproduzione minoritaria italiana» si intende il lungometraggio o cortometraggio nel quale, relativamente all'assetto produttivo, la maggioranza delle quote di proprieta' del film sia detenuta dall'impresa o dalle imprese di produzione non di nazionalita' italiana e in cui le imprese di produzione di nazionalita' italiana detengano una quota non inferiore a quanto previsto negli specifici accordi bilaterali o multilaterali in materia di coproduzioni cinematografiche ovvero, quando del caso, nella compartecipazione autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo;
j) per «film indipendente», si intende il film di nazionalita' italiana in cui la quota dei diritti di proprieta', in capo ad una o piu' imprese di produzione cinematografica indipendente, come definite nella lettera l) del presente comma, sia pari ad almeno il sessanta per cento;
k) per «impresa di produzione cinematografica» si intende, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo, l'impresa di produzione cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia; ad essa e' equiparata, a condizioni di reciprocita', l'impresa con sede e nazionalita' di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attivita';
l) per «impresa di produzione cinematografica indipendente» si intende l'impresa di produzione cinematografica, come definita nella lettera k) del presente comma, che eserciti l'attivita' di produzione in forma esclusiva o prevalente e che:
1) non sia controllata da o collegata a emittenti televisive;
2) per un periodo di tre anni non destini almeno il novanta per cento della propria produzione ad una sola emittente;
m) per «impresa di distribuzione cinematografica indipendente» si intende l'impresa di distribuzione che non sia controllata da o collegata a emittenti televisive;
n) per «costo industriale del film» si intende la somma del costo di produzione e del costo di distribuzione, intesi, rispettivamente, quale costo complessivo di realizzazione della copia campione, ossia del master del film, e quale insieme delle spese di distribuzione in Italia e delle spese di distribuzione all'estero del film;
o) per «contributi percentuali» si intendono, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo, i contributi calcolati in percentuale sugli incassi realizzati in sala cinematografica da lungometraggi di produzione nazionale nonche' da lungometraggi e cortometraggi di interesse culturale e di animazione prodotti, anche in coproduzione o compartecipazione con imprese estere, da imprese di produzione cinematografica. In caso di cortometraggi di interesse culturale o di animazione, i contributi saranno calcolati in percentuale degli incassi realizzati in sala per proiezioni ad essi specificamente riservate;
p) per «contributi agli autori» si intendono i contributi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo, in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere, se cittadini italiani o dell'Unione europea fiscalmente residenti in Italia, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia.
2. I contributi percentuali sono da destinare, a pena di decadenza, nell'ordine:
a) alla realizzazione, eventualmente comprensiva anche della distribuzione, ovvero alla sola distribuzione, entro tre anni dalla data di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, di film di nazionalita' italiana che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale nei termini e modalita' previste nella tabella A allegata al decreto ministeriale 7 maggio 2009 recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica», nella misura pari ad almeno il novanta per cento dell'importo dei contributi stessi;
b) per la restante parte, qualora presente, alla copertura del costo industriale del film cui si riferiscono, nella misura compatibile con i limiti massimi d'intensita' d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria in relazione alla specifica tipologia di film.
3. In caso di film realizzati in coproduzione minoritaria italiana, i contributi sugli incassi maturati devono essere destinati, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, alla realizzazione, in coproduzione maggioritaria, di film di nazionalita' italiana aventi i requisiti di cui al comma 2, lettera a), nella misura del cento per cento dell'importo dei contributi stessi. In tale caso, i contributi percentuali diventano esigibili e possono essere erogati dalla data di approvazione definitiva della nazionalita' italiana della coproduzione maggioritaria cui i contributi sono stati destinati.
4. I contributi percentuali di cui al comma 1, lettera o), da destinare alla finalita' di cui al comma 2, lettera a), vengono erogati, a valere sul Fondo previsto nell'art. 2 e nei limiti delle risorse finanziarie presenti nel Fondo medesimo, in concomitanza con lo sviluppo e la produzione, ovvero la distribuzione, delle opere filmiche di cui al predetto comma 2, lettera a), secondo le modalita' tecniche e la tempistica stabilite in un successivo decreto del Direttore generale cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, (d'ora in avanti: Amministrazione), adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e la Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo. I contributi percentuali di cui al comma 1, lettera o), da destinare alla finalita' di cui al comma 2, lettera b), possono essere erogati dalla data di certificazione di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, il soggetto istante deve allegare un piano finanziario relativo al film cui i contributi si riferiscono per la verifica, da parte della Direzione generale cinema (d'ora in avanti: Direzione generale), del rispetto dei limiti massimi di intensita' d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria.
5. Il decreto del Direttore generale cinema di cui al comma 4:
a) prevede le modalita' tecniche e la tempistica per l'erogazione dei contributi percentuali sugli incassi dovuti dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo alla data del 31 dicembre 2014, sulla base delle disposizioni specifiche vigenti a detta data, con riferimento ad un importo pari al cinquanta per cento dei contributi stessi. Il restante 50% dei contributi deve essere destinato alle finalita' di cui al comma 2, lettera a);
b) tiene conto delle disposizioni di rango comunitario relative agli aiuti di Stato in favore della cinematografia, e in particolare della relativa comunicazione del 15 novembre 2013;
c) puo' prevedere che il reinvestimento sia finalizzato, in tutto o in parte, alla realizzazione di una o piu' tipologie delle opere filmiche, che rispondano ai requisiti di eleggibilita' culturale di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2009 sopra citato, definite nel presente decreto ovvero nei provvedimenti attuativi dell'art. 13 del decreto legislativo;
d) puo' prevedere che il reinvestimento sia finalizzato, in tutto o in parte, alla distribuzione ed esportazione delle opere filmiche di cui alla lettera c) del presente comma, ovvero, con riguardo alla distribuzione in Italia, limitandolo a opere filmiche distribuite da imprese di distribuzione cinematografica indipendenti;
e) prevede la tempistica, e i relativi obblighi, delle comunicazioni inerenti il progetto ovvero i progetti di film nei quali l'impresa beneficiaria reinveste i contributi destinati alle finalita' di cui al comma 2, lettera a).
6. Con riferimento ai lungometraggi di produzione nazionale, l'Amministrazione si riserva di trattenere la parte di contributi necessaria alla realizzazione di una copia dell'opera in formato digitale ai fini del deposito presso la Cineteca nazionale di cui all'art. 24 del decreto legislativo, salvo che l'impresa non documenti alla Direzione generale di aver effettuato per proprio conto tale adempimento.
7. E' previsto l'ulteriore contributo agli autori, se cittadini italiani o dell'Unione europea fiscalmente residenti in Italia, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia.
8. I contributi percentuali sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine massimo di diciotto mesi decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.
9. I contributi sono erogati a favore di opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 8, incassi superiori a cinquantamila euro.
10. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto e' subordinata all'inesistenza di irregolarita' negli adempimenti del beneficiario nei confronti dell'Amministrazione in ordine a contributi ovvero finanziamenti concessi al medesimo a valere sul Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, nonche' a valere sui fondi in esso confluiti.
 

Tabella A
Art. 3, comma 1

=========================================
|Scaglione di incassi | Aliquota |
+=====================+=================+
|50.000,00 - 1.000.000| |
| euro | 12% |
+---------------------+-----------------+
|1.000.001 - 2.000.000| |
| euro | 10% |
+---------------------+-----------------+
|2.000.001 - 3.000.000| |
| euro | 9% |
+---------------------+-----------------+
|3.000.001 - 4.000.000| |
| euro | 7,5% |
+---------------------+-----------------+
|4.000.001 - 5.000.000| |
| euro | 6,5% |
+---------------------+-----------------+
| 5.000.001 - | |
| 10.000.000 euro | 4% |
+---------------------+-----------------+

Gli importi derivanti dall'applicazione della presente tabella sono maggiorati nei seguenti casi:

Fattispecie n. 1

a) del 5% nel caso di lungometraggi usciti in sala nel periodo tra il 1° aprile e il 30 aprile;
b) del 10% nel caso di lungometraggi usciti in sala nel periodo tra il 1° maggio e il 31 maggio;
c) del 20% nel caso di lungometraggi usciti in sala nel periodo tra il 1° giugno e il 31 agosto;
d) del 10% nel caso di lungometraggi usciti in sala nel periodo tra il 1° settembre e il 30 settembre.

Fattispecie n. 2

Una maggiorazione del 5% e' attribuita ai film selezionati nelle sezioni ufficiali dei principali festival cinematografici, individuati con decreto del Direttore generale cinema, su conforme parere della Commissione per la cinematografia.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle aliquote e delle maggiorazioni sopraindicate sono raddoppiati per i film indipendenti, come definiti nell'art. 1, comma 1, lettera j) del presente decreto, per la sola parte dei contributi spettanti ed assegnati ai produttori indipendenti, come definiti nell'art. 1, comma 1, lettera l).
 
Art. 2

Fondo contributi percentuali incassi

1. Nell'ambito del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, gestito ai sensi e nei termini del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2006, e' istituito, per la finalita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del predetto decreto, un'apposita sezione della contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto denominata «Fondo contributi percentuali incassi», (d'ora in avanti: Fondo contributi). La dotazione iniziale di detta sezione e' costituita da:
a) le somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi al 31 dicembre 2013, relativi alla concessione dei contributi calcolati in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, di cui al capitolo 8576 della tabella 13 - Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo della legge 23 dicembre 2014, n. 191 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017»;
b) le somme stanziate per l'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel provvedimento di ripartizione della quota cinema Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni;
c) eventuali ulteriori somme stanziate a tale scopo, con decreto ministeriale, in via straordinaria ovvero a valere sulle quote di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2006.
2. A partire dal 2016, il Fondo contributi e' alimentato annualmente dalle somme stanziate, allo scopo di cui alla lettera b) del comma 1, nel citato provvedimento di ripartizione della quota cinema del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni nonche' da eventuali ulteriori somme stanziate a tale scopo, con decreto ministeriale, in via straordinaria ovvero a valere sulle quote di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2006.
3. Le risorse del Fondo contributi vengono utilizzate per soddisfare in ordine cronologico le istanze liquide ed esigibili di contributi sugli incassi giacenti presso l'Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili nel predetto Fondo in ciascun esercizio finanziario.
 
Art. 3

Determinazione dei contributi percentuali

1. La misura percentuale del contributo percentuale e' fissata in base agli scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico ed alle relative maggiorazioni, come stabiliti nella tabella A allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. La misura percentuale del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere, e' fissata in base ai seguenti scaglioni progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in pubblico:
a) per la parte degli incassi da 50.000,00 euro a 2.500.000 euro, e' pari allo 0,5% degli incassi medesimi;
b) per la parte degli incassi da 2.500.001 euro a 5.000.000 euro, e' pari allo 0,4% degli incassi medesimi;
c) per la parte degli incassi da 5.000.001 euro a 10.000.000 euro, e' pari allo 0,25% degli incassi medesimi.
3. Gli importi derivanti dall'applicazione di quanto previsto alle lettere a), b) e c) del comma 2, sono maggiorati secondo le modalita' previste nella tabella A allegata al presente decreto per la sola fattispecie n. 2.
 
Art. 4

Istanza di erogazione dei contributi percentuali

1. La prima istanza per la erogazione dei contributi percentuali e' presentata, anche per via telematica, alla Direzione generale dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliettamento del film al quale l'istanza di richiesta di contributi si riferisce, qualora nel predetto termine l'opera abbia realizzato incassi superiori a cinquantamila euro. Entro il sessantesimo giorno successivo, la Direzione generale, ricevuti i dati da parte del soggetto incaricato di cui all'art. 8, provvede alla certificazione e alla liquidazione dei contributi, nei limiti delle risorse finanziarie presenti sul Fondo e compatibilmente con quanto previsto all'art. 1, comma 4, e all'art. 5, comma 2. La prima istanza per l'erogazione deve essere comunque presentata, a pena di inammissibilita', entro e non oltre dodici mesi dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge emesso ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo. Nel caso in cui il film realizzi ulteriori incassi successivamente alla presentazione della prima istanza di erogazione di contributi, possono essere presentate ulteriori istanze, comunque non oltre il termine perentorio del ventiquattresimo mese dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge, fermo restando il termine massimo di cui all'art. 1, comma 8, del presente decreto.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato di cui all'art. 8 non provveda alla trasmissione dei dati relativi agli incassi entro i termini indicati al comma 1, la liquidazione dei contributi avviene sulla base delle certificazioni presentate dall'impresa di distribuzione dell'opera filmica, fatti salvi eventuali conguagli evidenziati a seguito delle rilevazioni del soggetto incaricato.
3. L'istanza e' presentata dal produttore o dal legale rappresentante dell'impresa di produzione del film, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed e' corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;
b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta avanzata prima della liquidazione della prima istanza di cui al comma 1, il totale degli incassi, comunque non inferiore a cinquantamila euro, realizzati nel periodo di riferimento;
c) l'indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera;
d) gli estremi dell'iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia;
e) l'impegno a destinare i contributi alle finalita' di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
 
Art. 5

Procedimento di esame delle istanze
e di erogazione dei contributi percentuali

1. La Direzione generale esamina le istanze in ordine cronologico. La Direzione generale puo' procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicita' e la regolarita' delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 4.
2. I contributi certificati ai sensi dell'art. 4, comma 1, sono esigibili:
a) in via immediata nella misura massima del dieci per cento sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, secondo periodo;
b) solo al verificarsi del presupposto di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), fermo restando quanto stabilito nell'art. 1, comma 4, primo periodo, nella misura pari ad almeno il novanta per cento.
3. Con esclusivo riferimento alla quota di cui alla lettera a) del comma 2, i contributi possono essere fatti oggetto di atto di cessione da parte del beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, esclusivamente a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Gli atti di disposizione dei contributi, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, a soggetti diversi da quelli espressamente previsti nel periodo precedente, non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione.
4. I contributi per film realizzati in regime di coproduzione sono liquidati a ciascuno dei coproduttori italiani nella misura percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al film stesso.
5. La Direzione generale provvede alla certificazione di cui all'art. 4, comma 1, sino al limite massimo, per impresa, di € 3 milioni. Nel caso in cui i contributi certificati ai sensi dell'art. 4, comma 1, a favore di un'impresa cinematografica siano pari alla somma di 3 milioni di euro, le successive istanze presentate dalla medesima impresa non potranno essere istruite fino a quando la predetta impresa non utilizzera', anche parzialmente, la somma di € 3 milioni certificata a suo favore. Le istanze di contributo percentuale, presentate successivamente alla certificazione della somma pari a 3 milioni di euro, saranno sospese e istruite successivamente, quando il fondo a disposizione dell'impresa si sara' ridotto ad una cifra inferiore per le erogazioni effettuate a norma del presente decreto, fino comunque ad una somma massima pari a € 3 milioni. Qualora l'impresa istante abbia gia' maturato contributi sugli incassi per una cifra inferiore a € 3 milioni e dall'esame di una successiva istanza maturi un contributo che, sommato alla cifra gia' certificata, superi la somma di € 3 milioni, il contributo maturato dalla predetta istanza sara' certificato fino alla concorrenza della somma di € 3 milioni e l'ulteriore contributo maturato potra' essere certificato solo quando la somma a disposizione dell'impresa si sara' ridotta ad una cifra inferiore a € 3 milioni in seguito alle erogazioni avvenute a norma del presente decreto.
 
Art. 6

Istanza e procedimento di erogazione
del contributo agli autori

1. L'istanza per l'erogazione del contributo agli autori e' presentata, anche per via telematica, alla Direzione generale non prima che siano trascorsi tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliettamento del film al quale l'istanza di richiesta di contributo si riferisce, e non oltre il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla data del decreto di ammissione ai benefici di legge.
2. L'istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, e' corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) quanto previsto alle lettere a), b) e d) dell'art. 4, comma 3, del presente decreto;
b) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformita' a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia;
c) l'eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo.
3. In seguito all'adozione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, la Direzione generale determina, per ciascuna opera, la misura del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura, che siano cittadini italiani o dell'Unione europea, suddividendolo in tre parti uguali, destinate alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura.
4. Al procedimento di erogazione del contributo di cui al presente articolo si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 4 ed il comma 1 dell'art. 5.
5. In caso di pluralita' di registi, autori del soggetto o autori della sceneggiatura, la liquidazione del contributo puo' essere effettuata, per ciascuna categoria, in favore di uno solo di essi, che dimostri di essere mandatario degli altri, con effetto liberatorio per l'Amministrazione.
 
Art. 7

Decadenza e revoca dei contributi

1. I contributi percentuali decadono a seguito del mancato reinvestimento, entro tre anni dalla data di certificazione di cui all'art. 4, comma 1, per la finalita' indicata all'art. 1, comma 2, lettera a), secondo le modalita' previste dal decreto direttoriale previsto dall'art. 1, comma 4.
2. I contributi percentuali sono revocati in caso di falsita' delle dichiarazioni rese nelle istanze.
3. Ove accerti la sussistenza di motivi di revoca e decadenza, la Direzione generale comunica l'avvio del procedimento e, ove possibile, diffida l'interessato alla loro eliminazione entro sessanta giorni, trascorsi i quali emette provvedimento motivato.
4. Il provvedimento di revoca o decadenza comporta l'inammissibilita', per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.
 
Art. 8

Rilevazione degli incassi da parte
della Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)
e corrispettivo per il servizio reso

1. La rilevazione degli incassi lordi nelle sale cinematografiche e' effettuata dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e trasmessa alla Direzione generale, per i lungometraggi di produzione nazionale, di interesse culturale, nonche' per i film d'animazione, compresi i film di coproduzione.
2. La rilevazione e' effettuata, per incassi di qualsiasi importo, per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film. La rilevazione e' effettuata con periodicita' mensile per i primi sei mesi di circolazione del film e con periodicita' trimestrale per i successivi dodici mesi. I dati sono comunicati entro il quindicesimo giorno del mese o del trimestre successivo a quello di riferimento. Copia delle rilevazioni inviate alla Direzione generale sono trasmesse anche all'impresa di produzione del film.
3. Agli effetti della comunicazione dei dati con le modalita' sopraindicate, la Direzione generale trasmette alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), anche tramite apposito collegamento telematico, il flusso continuo ed aggiornato dei dati relativi ai film immessi nel circuito cinematografico, a seguito di rilascio del nulla osta per la proiezione in pubblico di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni.
4. La rilevazione degli incassi per ciascun film deve contenere, oltre agli elementi identificativi dell'opera, dell'impresa di produzione e dei soggetti autori destinatari dei contributi, risultanti dal pubblico registro per la cinematografia, gli incassi lordi del film nel periodo di rilevazione ed il montante complessivo degli incassi aggiornato all'ultimo periodo di rilevazione.
5. Come corrispettivo per il servizio, ove reso nei termini indicati di cui al comma 2, spetta alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) una percentuale, comprensiva di IVA, pari allo 0,96% dell'ammontare dei contributi previsti all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo, da versare alla SIAE in sede di liquidazione all'impresa di produzione del film.
 
Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Il presente decreto trova applicazione a partire dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2015.
2. A decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, recante modalita' tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche, che di conseguenza e' abrogato.
Roma, 7 settembre 2015

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2015 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 4089
 
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