Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 ottobre 2015
Ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse per il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.


IL DIRETTORE GENERALE
per la condizione abitativa

Visto il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015»;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie approvano con decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP sia attraverso il ripristino degli alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili;
Visto il comma 2 del medesimo articolo 4 che dispone che il Programma di recupero di cui al comma 1 nonche' gli interventi di cui al successivo articolo 10, comma 10, sono finanziati con le risorse rinvenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite massimo di 500 milioni di euro che affluiscono ad un Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, con cio' disponendo che dette province autonome non partecipino alla ripartizione dei finanziamenti statali previste da leggi di settore;
Considerato pertanto che, ai sensi e per gli effetti del comma 109 della legge 191/2009, le somme riferite alle province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili;
Visto il comma 5 del richiamato articolo 4 che per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino al 31 dicembre 2017, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del «Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari», nel quale confluiscono, nei limiti indicati dal successivo comma 6, le risorse non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:
a) dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente all'articolo 2, lettera f) e all'articolo 3, lettera q) della medesima legge n. 457/1978;
b) dell'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
c) dell'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Visto il comma 6 del predetto articolo 4 che dispone che all'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c) del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5;
Visto il comma 8 del citato articolo 4 che dispone che con il decreto interministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5, pari complessivamente a 67,9 milioni di euro, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che provvedono entro due mesi all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalita' degli IACP;
Visto l'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, autorizza la spesa complessiva di 130 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 40 milioni di euro per l'anno 2018, e dispone l'utilizzo dell'importo complessivo di 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in ragione di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024;
Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF-Affari regionali) del 16 marzo 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2015, n. 116 con il quale sono stati approvati i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli IACP;
Considerato pertanto che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto 16.03.2015, il Programma di recupero risulta articolato in due distinte linee di intervento:
a) interventi di non rilevante entita' di importo inferiore a 15.000 euro finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento;
b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio realizzabili mediante le tipologie di cui ai punti da b.1. a b.6;
Visto l'articolo 5 del richiamato decreto 16.03.2015 che destina, ai fini del monitoraggio dei tempi di utilizzo dei fondi da parte delle regioni unitamente al monitoraggio degli eventuali stanziamenti regionali un importo non superiore allo 0,05% delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2 del medesimo decreto pari complessivamente ad euro 200.215,50 per la predisposizione di un applicativo informatico da mettere a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che a seguito di tale accantonamento le risorse effettivamente disponibili per gli interventi di cui alla linea b) dell'articolo 2, comma 1, del decreto 16.03.2015 ammontano complessivamente ad euro 400.230.784,50;
Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 4, del richiamato decreto 16 marzo 2015 che dispone che entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto le regioni, verificata la rispondenza delle proposte pervenute ai criteri di cui all'articolo 1, dichiarano l'ammissibilita' a finanziamento delle proposte di intervento pervenute nel limite delle risorse ripartite per ciascuna linea di intervento e trasmettano i relativi elenchi, predisposti in ordine di priorita' al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa ai fini della ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse, nei limiti delle disponibilita' finanziarie annuali, mediante apposito decreto ministeriale con il quale sono stabilite, altresi', le modalita' di trasferimento delle risorse assegnate e di applicazione delle misure di revoca;
Visto, altresi', l'articolo 11 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 che dispone, tra l'altro, che con il provvedimento di assegnazione delle risorse di cui all'articolo 4 sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse medesime, di monitoraggio e di applicazione delle misure di revoca;
Visti gli elenchi trasmessi dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli V. Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna ai sensi del citato articolo 4, comma 4, del decreto 16 marzo 2015;
Ritenuto pertanto di poter adottare il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 4, del menzionato decreto interministeriale 16 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1

Assegnazione e trasferimento delle risorse

1. A valere sulla disponibilita' di euro 67.900.000,00 ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 marzo 2015, iscritta sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinata alla realizzazione degli interventi di cui alla linea a) dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto, sono assegnate alle regioni le risorse, sulla base della tabella 1 allegata al presente decreto e trasferite alle medesime nei limiti delle disponibilita' finanziarie annuali e con riferimento all'ammontare degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del successivo articolo 2. A valere sulle risorse di cui al presente comma le somme complessivamente riferite alle province autonome di Trento e Bolzano per euro 1.041.042,66 sono rese indisponibili ai sensi del comma 109 della legge 191/2009.
2. A valere sulla disponibilita' di euro 400.230.784,50 ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 marzo 2015, iscritta sul capitolo 7442 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinata agli interventi di cui alla linea b) dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto 16 marzo 2015, sono assegnate alle regioni le risorse sulla base della tabella 2 allegata al presente decreto e trasferite alle medesime nei limiti delle disponibilita' finanziarie annuali e con riferimento all'ammontare degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del successivo articolo 2. A valere sulle risorse di cui al presente comma le somme riferite alle province autonome di Trento e Bolzano per complessivi euro 9.200.391,69 sono rese indisponibili ai sensi del comma 109 della legge 191/2009.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16 marzo 2015, dichiarati ammissibili a finanziamento, inclusi in ordine di priorita' negli elenchi trasmessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto interministeriale, dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli V. Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (allegati A e B).
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del richiamato decreto interministeriale 16 marzo 2015, con separati elenchi le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli V. Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna hanno altresi' trasmesso, in ordine di priorita', le proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili ai fini della loro eventuale ammissione a finanziamento (allegati C e D).
3. Eventuali modifiche o integrazioni agli elenchi di cui ai commi 1 e 2 che si rendessero necessarie, su proposta motivata delle regioni per ottimizzare la programmazione nonche' l'esecuzione degli interventi e anche ai fini del completo utilizzo delle risorse assegnate, saranno approvate, qualora ne ricorrano le condizioni, con decreto direttoriale da emanare, di norma, con cadenza semestrale.
 
Art. 3

Modalita' di utilizzo delle risorse statali

1. Le risorse statali indicate al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto sono utilizzate per la realizzazione degli interventi di non rilevante entita', di importo inferiore a 15.000 euro, finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi per le assegnazioni mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 16.03.2015. I relativi lavori devono concludersi entro sessanta giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento da adottare entro 30 giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto di trasferimento delle risorse.
2. Le risorse statali indicate al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto sono utilizzate per la realizzazione di interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria anche per le parti comuni da attuare mediante le tipologie di intervento indicate all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16.03.2015 cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio e l'inizio dei lavori dovra' avvenire entro 12 mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione del finanziamento da adottare entro 30 giorni dalla comunicazione ministeriale dell'avvenuta validazione del decreto di trasferimento delle risorse.
 
Art. 4

Modalita' di trasferimento delle risorse statali

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite a ciascuna regione su appositi conti correnti infruttiferi di Tesoreria vincolati, rispettivamente, all'attuazione della linea a) ovvero della linea b) del programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, secondo le seguenti modalita':
per gli interventi di non rilevante entita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 16 marzo 2015:
a) le quote spettanti relative alle annualita' 2014 e 2015 successivamente alla data di registrazione da parte degli Organi di controllo del presente decreto;
b) le quote spettanti relative alle annualita' 2016 e 2017 previa attestazione della necessita' finanziaria da rapportare all'effettivo avanzamento della spesa della linea a), come desunto nel rapporto di monitoraggio, rilasciata dal Responsabile regionale dell'attuazione del Programma di cui all'articolo 5, comma 2, del menzionato decreto interministeriale 16 marzo 2015 sulla base della completezza e del rispetto dei tempi di invio dei dati di monitoraggio;
per gli interventi fino a 50.000 euro ad alloggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16 marzo 2015:
a) le quote spettanti relative alle annualita' 2014, 2015 e 2016 successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo del presente decreto ed in ragione della loro effettiva disponibilita';
b) le quote spettanti relative alle annualita' dal 2017 al 2024 previa attestazione della necessita' finanziaria da rapportare all'effettivo avanzamento della spesa della linea b) come desunto nel rapporto di monitoraggio, rilasciata dal Responsabile regionale dell'attuazione del Programma di cui all'articolo 5, comma 2, del menzionato decreto interministeriale 16 marzo 2015 sulla base della completezza e del rispetto dei tempi di invio dei dati di monitoraggio.
2. Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione e di utilizzo dei finanziamenti mediante pagamenti effettuati a favore dei soggetti realizzatori degli interventi (beneficiari finali) nonche' la puntuale completa trasmissione dei dati di monitoraggio di cui all'art. 5 costituisce fattore imprescindibile di valutazione per i successivi trasferimenti delle risorse statali a partire dall'annualita' 2016 per gli interventi di cui alla linea a) e a partire dal 2017 per gli interventi di cui alla linea b).
3. Qualora i programmi relativi agli interventi di cui alla linea a) presentino, con riferimento alle risorse trasferite per le annualita' 2014 e 2015 una percentuale complessiva di ultimazione, sul numero degli interventi di quello oggetto dei provvedimenti regionali di concessione del contributo, inferiore al 50% o comunque un importo di pagamenti effettuati a favore dei soggetti realizzatori degli interventi (beneficiari finali) nella medesima percentuale inferiore al 50% le risorse relative all'annualita' 2016 sono trasferite proporzionalmente alla percentuale di utilizzo riscontrata. Analogamente si procedera' per il trasferimento delle risorse assegnate per l'annualita' 2017.
4. Qualora i programmi regionali relativi agli interventi di cui alla linea b) presentino, con riferimento alle risorse assegnate per le annualita' 2014, 2015, 2016, una percentuale complessiva di avvio sul numero degli interventi oggetto dei provvedimenti regionali di concessione del contributo inferiore al 30% o comunque un importo di pagamenti effettuati a favore dei soggetti realizzatori degli interventi (beneficiari finali) nella medesima percentuale inferiore al 30% le risorse relative all'annualita' 2017 sono trasferite proporzionalmente alla percentuale di utilizzo riscontrata. Analogamente si procedera' per il trasferimento delle risorse assegnate per le annualita' 2018-2024.
 
Art. 5

Monitoraggio

1. Obiettivo del monitoraggio e' verificare lo stato di avanzamento complessivo dei singoli programmi regionali e la capacita' di spesa dei singoli soggetti attuatori con riferimento alla realizzazione degli interventi. Le regioni assicurano il monitoraggio dei tempi di utilizzo dei fondi unitamente al monitoraggio degli eventuali stanziamenti regionali inserendo trimestralmente, nell'applicativo informatico predisposto dal Ministero, le informazioni contenute nelle schede di monitoraggio che saranno definite, sentite le regioni, in apposita circolare dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa. Con la medesima circolare saranno impartite le istruzioni per l'accreditamento dei responsabili regionali dell'attuazione dei programmi e dei soggetti abilitati alla compilazione delle stesse schede di monitoraggio di cui al presente comma.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riferite al 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre di ciascun anno ed il loro inserimento, validazione e trasferimento deve essere effettuato entro i dieci giorni successivi al rispettivo trimestre di riferimento.
3. Le regioni trasmettono, altresi', nei termini di cui al comma 2, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, un sintetico rapporto che dia conto delle misure adottate e da adottare per rimuovere eventuali criticita' in relazione all'affidamento dei lavori, ai tempi di esecuzione, sulla erogazione della spesa, su eventuali costi aggiuntivi alla previsione di spesa originaria di ciascun intervento nonche' sulle eventuali inadempienze riscontrate.
 
Art. 6

Responsabile dell'attuazione del programma

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto 16 marzo 2015 ciascuna regione comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il nominativo del Responsabile dell'attuazione del programma al quale sono attribuiti i compiti di:
a) validare, previo accreditamento da effettuarsi attenendosi alle istruzioni fornite ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, le informazioni inserite nelle schede di monitoraggio degli interventi;
b) predisporre i rapporti di monitoraggio di cui al comma 3 dell'articolo 5 da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa;
c) predisporre l'anagrafe dei soggetti abilitati alla compilazione delle schede di monitoraggio ai fini del loro accreditamento secondo le istruzioni fornite ai sensi del comma 1 dell'articolo 5;
d) promuovere iniziative e adottare provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione dei singoli interventi ammessi a finanziamento;
e) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa, le attestazioni di avanzamento del complessivo programma regionale per il trasferimento delle quote di finanziamento con le modalita' previste all'articolo 4 del presente decreto.
 
Art. 7

Verifica degli interventi

1. Al fine di accertare l'effettivo avanzamento dei singoli interventi di cui all'articolo 2, ammessi a finanziamento ai sensi del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la condizione abitativa puo' disporre verifiche in loco, anche per il tramite dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche competenti per territorio, e dispone gli eventuali conseguenti provvedimenti anche di revoca sulla base dei criteri indicati nel successivo articolo 8.
 
Art. 8

Revoche

1. Per gli interventi definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a) del richiamato decreto interministeriale 16 marzo 2015, il mancato rispetto dei tempi di realizzazione previsto in sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale di concessione del finanziamento determina la sospensione dei relativi finanziamenti. I responsabili regionali dei programmi propongono al Ministero, entro 15 giorni dalla scadenza del richiamato termine, le iniziative da adottare per portare a conclusione gli interventi ovvero la riallocazione delle risorse per ulteriori interventi caratterizzati da sicura cantierabilita' purche' compresi negli elenchi delle proposte trasmessi al Ministero.
2. Per gli interventi definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16 marzo 2015, il mancato rispetto del termine per l'inizio dei lavori previsto in 12 mesi dalla data del provvedimento regionale di concessione del finanziamento determina la sospensione dei relativi finanziamenti. I responsabili regionali dei programmi propongono al Ministero, entro 15 giorni dalla scadenza del richiamato termine, le iniziative da adottare per avviare gli interventi ovvero la riallocazione delle risorse per ulteriori interventi caratterizzati da sicura cantierabilita' purche' compresi negli elenchi delle proposte trasmessi al Ministero.
3. In mancanza di puntuali indicazioni da parte dei responsabili regionali relative ai commi 1 e 2 del presente articolo, le risorse non utilizzate rientrano nella disponibilita' del Ministero che adotta le conseguenti iniziative finalizzate all'efficace utilizzo delle risorse nell'ambito del complessivo programma nazionale.
 
Art. 9

Attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011

1. Restano fermi gli adempimenti da porre in essere in attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG).
Il presente decreto, firmato digitalmente sara' pubblicato, successivamente alla registrazione degli organi di controllo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2015

Il direttore generale: Pallavicini ---
Avvertenza: la consultazione integrale del decreto, compresi gli allegati A, B, C, D, e' possibile esclusivamente sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it (sezione "Casa" >Attuazione decreto-legge n. 47/2014, convertito con legge n. 80/2014).

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3344
 
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