Gazzetta n. 265 del 13 novembre 2015 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERA 4 novembre 2015
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri.




Art. 1

Istituzione, durata e compiti della Commissione

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare di leva Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999 all'interno della caserma «Gamerra» di Pisa.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) stabilire la dinamica dei fatti, per accertare le cause e i motivi della morte di Emanuele Scieri e raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili;
b) accertare se vi siano responsabilita' di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma «Gamerra»;
c) effettuare un'indagine approfondita sulla gestione della caserma «Gamerra», in particolare accertando l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della medesima caserma atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.
3. Entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori e ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravita' e urgenza che lo rendano necessario, la Commissione presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
 
Art. 2

Composizione della Commissione

1. La Commissione e' composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, un vicepresidente e un segretario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
 
Art. 3

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ne' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalita' di cui all'articolo 1.
3. La Commissione puo' richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
 
Art. 4

Disciplina del segreto

1. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dell'articolo 3 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
3. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.
4. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
5. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. E', sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.
 
Art. 5

Organizzazione dei lavori della Commissione
e norma finanziaria

1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 142 del regolamento della Camera dei deputati. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 15.000 euro per l'anno 2015 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi compresi nella XVII legislatura. Il Presidente della Camera dei deputati puo' autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
Roma, 4 novembre 2015

La Presidente: Boldrini
 
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