Gazzetta n. 266 del 14 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 ottobre 2015
Dichiarazione di «Tipo approvato» per talune zattere da diporto prodotte dalla societa' «MED S.r.l.», in Montaletto di Cervia. (Prototipo n. 1089/2015).


IL CAPO REPARTO CAPITANO DI VASCELLO
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, titolo «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6, delle legge 8 luglio 2003, n. 172»;
Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attivita' dei reparti e degli uffici del Comando generale;
Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti titolo «Regolamento di attuazione di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto»;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 agosto 2002, n. 219 «Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto»;
Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;
Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Comando generale delle capitanerie di porto n. 357 in data 3 giugno 2004, per le zattere di salvataggio gonfiabili da diporto, di produzione della Arimar S.p.A. denominate OCEANIC 12p (in contenitore rigido e a valigia) da 12 persone;
Vista l'istanza in data 15 settembre 2015 della Societa' MED Srl, con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A, intesa ad ottenere la volturazione dei decreti di tipo approvato per le zattere di salvataggio gonfiabili, di propria produzione denominate ZATTERA OCEANIC 12p (in contenitore rigido e a valigia) da 12 (dodici) persone;
Visto: l'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal Registro italiano navale - Direzione generale - Genova, indicati nel rapporto/relazione tecnica n. 2004 CS 01 175 in data 25 maggio 2004 e relazione tecnica FPE-0003626 approvata in data 25 maggio 2004;
Considerato il subentro alla societa' richiedente Marittima S.p.A., gia' Arimar S.p.A., da parte della MED Srl come attestato dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna;
Visto l'atto costitutivo della societa' MED Srl;
Tenuto conto che la societa' MED Srl risulta aver mantenuto immutati tutti i requisiti gia' in possesso della societa' Arimar S.p.A. ivi compresi, locali, tecnici qualificati, processi di produzione, macchinari e le procedure di sistema;

Decreta:

Art. 1

Sono dichiarate di «tipo approvato» le zattere di salvataggio gonfiabili per unita' da diporto denominate ZATTERE OCEANIC 12P (in contenitore rigido e a valigia) da 12 persone prodotte dalla Societa' MED Srl, con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A.
 
Art. 2

Su ciascun esemplare delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:
numero delle persone per cui e' abilitata, sopra ciascun accesso, in caratteri di almeno 100 mm. di altezza;
nome del fabbricante o marchio commerciale;
modello della zattera;
numero di serie e data di fabbricazione;
tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
decreto ministeriale n. ..... del .......... .
E' consentito, in sostituzione della marcatura, riportare tali informazioni su di una etichetta adesiva resistente all'acqua.
 
Art. 3

Su ciascun contenitore delle zattere di cui al precedente articolo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i sottoelencati elementi di individuazione:
numero delle persone per cui e' destinata;
nome del fabbricante o marchio commerciale;
tipo di navigazione;
data dell'ultima revisione ed identificazione della stazione che l'ha effettuata;
data entro la quale deve essere revisionata;
modello della zattera;
numero di serie;
altezza massima di sistemazione a bordo;
lunghezza della barbetta;
istruzioni per la messa a mare;
tipo approvato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
decreto ministeriale n. ..... del .......... .
 
Art. 4

Il decreto 3 giugno 2004, n. 357, citato in premessa, e' abrogato.
Roma, 9 ottobre 2015

Il Capo reparto: Giardino
 
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