Gazzetta n. 269 del 18 novembre 2015 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 settembre 2015, n. 146
Testo del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 219 del 21 settembre 2015), coordinato con la legge di conversione 12 novembre 2015, n. 182 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante:"Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(( Art. 01

Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attivita' che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione. ))


Riferimenti normativi

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.:
"Art. 101. Istituti e luoghi della cultura - 1. Ai fini
del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i
musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi
archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) «museo», una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) «biblioteca», una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) «archivio», una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) «parco archeologico», un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) «complesso monumentale», un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.".
 

Art. 1
Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei
servizi pubblici essenziali

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: «di vigilanza sui beni culturali;» sono aggiunte le seguenti: «l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101, (( comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
a), della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione
di garanzia dell'attuazione della legge), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137, come modificato
dalla presente legge:
"2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la
presente legge dispone le regole da rispettare e le
procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per
assicurare l'effettivita', nel loro contenuto essenziale,
dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e
limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate
come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:
a) per quanto concerne la tutela della vita, della
salute, della liberta' e della sicurezza della persona,
dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la
sanita'; l'igiene pubblica; la protezione civile; la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli
speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al
controllo su animali e su merci deperibili;
l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici,
risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la
gestione e la manutenzione dei relativi impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione della giustizia, con particolare
riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta'
personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai
processi penali con imputati in stato di detenzione; i
servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni
culturali; l'apertura al pubblico regolamentata di musei e
altri istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo
101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.".
 
(( Art. 1-bis

Clausola di neutralita' finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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