Gazzetta n. 270 del 19 novembre 2015 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 6 agosto 2015
Fondo sanitario nazionale 2014 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 86/2015).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Balzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e delle province autonome;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che) revedono che per le Province autonome di Trento e Balzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare l'art. 3-ter, comma 7, che autorizza la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dai 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento dei processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra i quali l'assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, come convertito in legge 23 maggio 2013, n. 57, che all'art. 1, nel fissare al 1° aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014;
Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, come convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81, che all'art. 1, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ulteriormente ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 4,38 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,46 milioni di euro per l'anno 2015;
Vista la propria delibera n. 52/2015 concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2014 che ha disposto, al punto 2.4, la somma di euro 49.120.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
Vista la nota del Ministro della salute n. 3658 del 21 aprile 2015 con la quale e' stata trasmessa la proposta di riparto delle risorse per l'anno 2014, pari a euro 49.120.000, tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano destinate al finanziamento degli oneri connessi alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e al trasferimento dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali gestite dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provindali, utilizzando gli stessi seguenti criteri utilizzati per il riparto relativo all'anno 2013;
Vista l'intesa sancita, sulla ripartizione in esame, in sede di Conferenza unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 (Rep. Atti n. 18/CU);
Considerato che, nella citata proposta, i criteri di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2014, pari a 49.120.000 di euro, sono riferiti per il 50 per cento alla popolazione residente in ciascuna regione o provincia autonoma alla data del 31 dicembre 2013 (dati ISTAT) e per il restante 50 per cento al numero di persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2013 residenti nella regione o provincia autonoma, cosi' come comunicato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia;
Considerato che l'erogazione delle risorse spettanti alle regioni e' subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblic,a amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa;
Considerato che il relativo trasferimento delle risorse alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome e' subordinato, ai sensi dell'art. 8 del decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 1° aprile 2008, all'avvenuta adozione delle norme attuative in recepimento del predetto DPCM, secondo i rispettivi statuti e secondo le norme ivi previste;
Considerato altresi' che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili e che gli oneri siano posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;
Vista la nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;
Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilita' a carico del Fondo sanitario nazionale 2014, l'importo di 49.120.000,00 euro - destinato al finanziamento degli oneri connessi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7 del decreto-legge n. 211/2011, come convertito in legge, - e' ripartito tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Balzano come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1 e' subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente.
3. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1, relativamente alle regioni a statuto speciale, e', inoltre, subordinata, ai sensi dell'art. 8 del DPCM del 1° aprile 2008 richiamato in premessa, all'avvenuta adozione delle norme attuative in recepimento del predetto DPCM, secondo i rispettivi statuti e secondo le norme ivi previste. Le quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano vengono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 richiamato in premessa.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: Renzi
Il Segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3290
 
Allegato

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