Gazzetta n. 271 del 20 novembre 2015 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 13 novembre 2015 |
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica nella citta' di Messina. (Ordinanza n. 297). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica del comune di Messina; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 295 del 7 novembre 2015, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza idrica nella citta' di Messina»; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale; Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;
Dispone:
Art. 1 Integrazione linee dell'azione commissariale
1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 295 del 7 novembre 2015, e' aggiunto il seguente periodo: «Il Commissario delegato puo' avvalersi, inoltre, di personale appartenente alla pubblica amministrazione gia' posto in posizione di comando ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 117 del 25 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti di una unita'. A tale personale spettano i compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 5.». 2. All'art. 1, comma 3, della citata ordinanza n. 295 del 7 novembre 2015, dopo le parole: «all'art. 2» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di cui alla lettera b) del presente comma». 3. All'art. 1, dell'ordinanza n. 295 del 2015, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.». 4. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 295 del 7 novembre 2015, dopo le parole: «presente ordinanza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b),». 5. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 295 del 7 novembre 2015, le parole: «da un massimo di 50 unita'», sono sostituite dalle seguenti: «per i primi 15 giorni da un massimo di 100 unita' e successivamente da un massimo di 30 unita'». 6. L'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 295 del 2015, e' sostituito dal seguente: «Al personale non dirigenziale, direttamente impiegato nelle attivita' della struttura operativa di cui all'art. 3, comma 1, dal 6 novembre 2015 fino al termine dello stato di emergenza puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.». 7. All'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 295 del 2015, le parole: «di 10 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «di 20 unita'». 8. Nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 2 dell'ordinanza n. 295 del 7 novembre 2015, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere direttamente alla quantificazione, relativa istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo Dipartimento delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 della medesima ordinanza.» |
| Art. 2 Integrazione deroghe
1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 295 del 7 novembre 2015, ad integrazione di quanto disposto all'art. 5 della medesima ordinanza, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, anche in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126; legge 18 maggio 1989, n. 183; decreto-legge 11 giugno 1998, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; legge regionale 6 aprile 1996, n. 16; legge regionale 14 aprile 2006, n. 14; leggi ed altre disposizioni regionali di attuazione delle sopra indicate norme. |
| Art. 3
Integrazione misure volte ad assicurare la piena capacita' operativa dell'azione commissariale
1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate per fronteggiare l'emergenza indicata in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari e dai volontari stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso e' effettuato ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti e nei limiti di € 50.000,00. 2. Il Commissario delegato provvede altresi' alla concessione di contributi finalizzati a concorrere alla copertura delle spese che le predette organizzazioni di volontariato sosterranno per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalita' e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonche', qualora non convenientemente ripristinabili, l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi, nei limiti di € 80.000,00, sulla base delle direttive operative di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 295 del 7 novembre 2015. 3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 295 del 7 novembre 2015 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, della medesima ordinanza n. 295/2015, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui al comma 2, sono definite le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari. |
| Art. 4 Procedure di approvazione dei progetti
1. Per accelerare le attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori degli interventi, all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, ad apposita conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o piu' rappresentanti di amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilita', anche con riferimento alle specifiche prescrizioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. 2. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori. Si applicano, in ogni caso, le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa alla Giunta regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2015
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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