Gazzetta n. 275 del 25 novembre 2015 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2015, n. 186
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente: «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
maggio 1989, n. 105.
Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574 e' citato nella nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al
precedente comma e' istituita una speciale commissione per
le norme di attuazione relative alle materie attribuite
alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei
membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre
della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello
Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno
di quelli in rappresentanza della provincia deve
appartenere al gruppo linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il titolo del citato decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come
sostituito dal presente decreto:
«Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua
tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari.».
 
Art. 2

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalita', residenza, domicilio o sede.».
 
Art. 3

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, le parole: «facolta' dei cittadini della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «facolta' degli interessati»;
b) all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettera a), le parole: «dei cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone»;
c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «I cittadini della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»;
d) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.»;
e) all'articolo 14, comma 1, le parole: «quale sia la sua lingua materna» sono sostitute dalle seguenti: «quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca»;
f) all'articolo 15, comma 1, le parole: «nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini» sono sostitute dalle seguenti: «nella presunta lingua materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta alle indagini»;
g) all'articolo 15, comma 3, le parole: «quale sia la sua lingua materna» sono sostitute dalle seguenti: «quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca»;
h) all'articolo 24, comma 1, le parole: «i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessati»;
i) all'articolo 28, comma 3, le parole: «I cittadini residenti in provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»;
l) all'articolo 32, comma 1, le parole: «I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la propria lingua» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati hanno facolta' di usare la lingua ladina»;
m) all'articolo 32, comma 4, le parole: «Resta fermo il diritto dell'interessato appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo il diritto dell'interessato»;
n) all'articolo 32, comma 4, secondo periodo, la parola: «cittadino» e' sostituita dalla seguente: «interessato»;
o) all'articolo 32, comma 6, sostituire le parole: «il cittadino» con le seguenti: «la persona».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 novembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Note all'art. 3:
- Si trascrive Il testo degli articoli 3, 4, 8, 13, 14,
15, 24, 28 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 3. - 1. Gli organi, gli uffici e i concessionari
indicati nell'art. 1 devono predisporre o adeguare le
strutture organizzative al fine di consentire l'uso
dell'una e dell'altra lingua.
2. A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici
e quelli documentali nelle due lingue purche' si tratti di
mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano
essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e
dai concessionari di cui all'art. 1.
3. Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari
suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla
facolta' degli interessati di usare la lingua del gruppo di
appartenenza, con l'indicazione delle forme di tutela e
delle relative sanzioni per il caso di indebito rifiuto,
omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del
presente decreto.».
«Art. 4. - 1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 100
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da
parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'art.
1, e' prescritto per gli atti destinati alla generalita'
delle persone, per gli atti individuali destinati ad uso
pubblico e per gli atti destinati a pluralita' di uffici.
2. A tal fine sono considerati:
a) atti destinati alla generalita' delle persone,
quelli che siano diretti ad una pluralita' indeterminata di
destinatari e quelli per i quali e' prescritta la
pubblicazione da leggi e regolamenti;
b) atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli
per i quali e' prescritto l'obbligo dell'esposizione al
pubblico, o dell'affissione, le carte di identita' e i
documenti equipollenti nonche' gli atti di abilitazione, di
concessione e di autorizzazione per i quali e' prescritta
l'esibizione a richiesta di organi della pubblica
amministrazione e che non contrastino con impegni
internazionali dello Stato;
c) atti destinati ad una pluralita' di uffici, quelli
diretti a piu' uffici e organi della pubblica
amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi
competenza regionale.
3. Per la redazione congiunta nelle due lingue degli
atti di cui alla lettera b) del comma 2 non puo' essere
posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di
spese.
4. Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno
a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa
evidenza e lo stesso rilievo tipografico.».
«Art. 8. - 1. Gli interessati possono sollevare la
eccezione di nullita' di atti o provvedimenti
amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici e dai
concessionari indicati nell'art. 1, nonche' delle
comunicazioni o notificazioni da essi provenienti, che
siano formulati in contrasto con le disposizioni dell'art.
7.
2. L'eccezione puo' essere sollevata anche oralmente
dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha emesso
l'atto o il provvedimento o dal quale proviene la
comunicazione o la notificazione, nel termine perentorio di
dieci giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto
conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la
notificazione viene eseguita. Se l'eccezione e' proposta
oralmente, l'incaricato di un pubblico servizio provvede a
redigere apposito verbale.
3. L'eccezione puo' essere proposta, nello stesso
termine e con le stesse modalita', davanti al sindaco o ad
un suo delegato del comune di residenza dell'interessato,
quando l'atto, il provvedimento, la comunicazione o la
notificazione siano stati emessi da organi, uffici o
concessionari che abbiano sede in altro comune. In tal caso
la dichiarazione scritta dell'interessato o il verbale che
la contiene sono, immediatamente, trasmessi, a cura del
comune, all'organo, ufficio o concessionario competente.
4. L'eccezione puo' essere altresi' sollevata
direttamente all'ufficiale notificante il quale ne fa
menzione nella relazione di notifica.
5. L'eccezione di nullita' sospende gli effetti
dell'atto.
6. L'organo, l'ufficio o il concessionario, accertata
la fondatezza della eccezione, provvede, a sua cura e
spese, alla rinnovazione nella lingua richiesta ed alla
notificazione o comunicazione dell'atto o del provvedimento
nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello
in cui esso ha avuto conoscenza della eccezione. I termini
di decadenza o di prescrizione sono in tal caso prorogati
fino alla data della notifica o comunicazione dell'atto
tempestivamente rinnovato.
7. In caso di infondatezza della eccezione, l'organo,
l'ufficio o il concessionario, nello stesso termine
perentorio di dieci giorni, da' notizia del rigetto
all'interessato e da quel momento l'atto riprende a
produrre i suoi effetti.
8. L'inutile decorso del termine di dieci giorni
indicato nei commi 6 e 7 determina comunque la inefficacia
dell'atto.».
«Art. 13. - 1. Gli uffici e gli organi giudiziari
indicati nell'art. 1 devono servirsi, nei rapporti con gli
interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal
richiedente, salvo quanto disposto negli articoli
seguenti.».
«Art. 14. - 1. In caso di arresto in flagranza, di
fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale
ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di
una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri
indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del
codice di procedura penale, devono chiedere alla persona
sottoposta alla misura cautelare personale ovvero
destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna,
italiana o tedesca. Qualora la detta persona effettui la
richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua
indicata.
2. Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si
procede o si continua a procedere nella presunta lingua
materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza
della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in
base ad altri elementi eventualmente gia' acquisiti.
3. Tutti gli atti gia' formati in sede di indagini
preliminari che fanno parte del fascicolo del pubblico
ministero redatti in una lingua diversa da quella
dichiarata al comma 2 sono tradotti nella lingua materna
indicata se devono essere messi a disposizione
dell'indagato.».
«Art. 15. - 1. Il pubblico ministero, dopo aver
iscritto il nome della persona alla quale il reato e'
attribuito nel registro previsto dall'art. 335 del codice
di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua
materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta alle
indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma
2 dell'art. 14.
2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito
di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtu'
della notificazione o comunicazione di altri atti formali
equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle
indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel
momento condotte, ha facolta' di richiedere, entro il
termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o
comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero
personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata
dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra
lingua.
3. Il pubblico ministero, quando procede
all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura
cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta
interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la
possibilita' di effettuare la dichiarazione prevista dal
comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua
lingua materna, italiana o tedesca. Qualora la persona
interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua
indicata dovra' essere usata nell'ulteriore corso del
procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si
procede con la lingua nella quale sono stati formati gli
atti precedenti.
4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da
quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone
la traduzione degli atti posti in essere fino a quel
momento.
4-bis. I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, nonche' le consulenze tecniche e le perizie che
siano in lingua diversa da quella del procedimento sono
tradotte a richiesta di parte.».
«Art. 24. - 1. Nei procedimenti innanzi agli organi
giurisdizionali ordinari, amministrativi, contabili e
tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art.
1, gli interessati hanno facolta' di rendere le loro
dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.».
«Art. 28. - 1. Le schede del casellario giudiziale di
Bolzano sono compilate congiuntamente in lingua italiana e
tedesca da parte dell'apposito ufficio presso la procura
della Repubblica di Bolzano.
2. I certificati del casellario giudiziale di Bolzano
sono rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato.
3. Gli interessati possono chiedere all'ufficio del
casellario presso la procura della Repubblica di Bolzano il
certificato anche se di competenza di altre procure. In tal
caso l'ufficio di Bolzano richiede detto certificato alla
procura competente e lo rilascia nella lingua richiesta
dall'interessato.».
«Art. 32. - 1. Gli interessati hanno facolta' di usare
la lingua ladina nei rapporti orali e scritti con gli
uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle
Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle localita'
ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le
istituzioni scolastiche di dette localita', con gli uffici
della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o
prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine,
anche se siti fuori delle suddette localita', nonche' con i
concessionari di cui all'art. 2 che operano esclusivamente
nelle localita' ladine.
2. Le amministrazioni ed i concessionari di cui al
comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero
per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal
testo in lingua ladina.
3. Gli atti di cui all'art. 4 emanati dalle
amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano
e tedesco, seguiti dal testo in ladino. La regione e la
provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli
atti normativi e delle circolari di diretto interesse della
popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella
lingua ladina. Tale pubblicazione e' di norma contemporanea
al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non
successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del
testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata
in vigore. Le carte di identita' sono redatte in lingua
italiana, tedesca e ladina, nei territori comunali di:
Ortisei Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val
Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in
Badia, Marebbe, nonche' per le frazioni di Oltretorrente,
Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto (Bolzano).
4. Resta fermo il diritto dell'interessato di essere
esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella
provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio
dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in
quello di lingua tedesca. Ai fini dell'applicazione del
capo IV del presente decreto, il predetto interessato ha la
facolta' di usare la lingua tedesca anziche' quella
italiana. Nei procedimenti davanti al giudice di pace
competente per i territori delle localita' ladine della
provincia di Bolzano e' consentito l'uso della lingua
ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace
competente per i territori delle localita' ladine della
provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza
assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina
accertata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 . Per tali procedimenti
davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige
assicura gli interventi organizzativi e finanziari
occorrenti.
5. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti
locali delle localita' ladine della provincia di Bolzano i
membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli
interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione
in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei
suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua
ladina. I relativi processi verbali sono redatti
congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.
6. Nei rapporti con gli uffici della pubblica
amministrazione siti nella provincia di Bolzano la persona
di lingua ladina puo' usare la lingua italiana o quella
tedesca.».
 
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