Gazzetta n. 279 del 30 novembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 novembre 2015
Modifica del decreto 21 novembre 2001 relativo alla individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 167, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevede che se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa' o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto o al provvedimento emanato ai sensi del comma 4, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute;
Visto il suddetto art. 167, comma 4, secondo il quale si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale sono stati individuati gli Stati ed i territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 1, comma 680, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale, modificando il comma 4 dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha stabilito che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia e che si considerano, in ogni caso, privilegiati i regimi fiscali speciali, individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate non avente carattere tassativo, che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorche' previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia;
Vista la legge 18 giugno 2015, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2015, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 ed entrato in vigore il 10 agosto 2015, il cui art. 25 rispecchia i piu' recenti standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni;
Considerato che la lista degli Stati e dei territori, aventi un regime fiscale privilegiato ai fini dell'art. 167 del testo unico delle imposte sui redditi, e' comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base di un'ulteriore valutazione, sia della legislazione fiscale dei suddetti Stati e territori, sia dell'attuazione di un adeguato scambio di informazioni con gli stessi Paesi;
Considerato che la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese risulta inclusa tra i Paesi elencati nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, recante elencazione degli Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di modificare l'elenco degli Stati, approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, al fine di armonizzarlo con il mutato quadro normativo;

Decreta:

Art. 1
Modifica degli elenchi degli Stati e territori
aventi un regime fiscale privilegiato

1. All'elencazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, e' soppresso il seguente territorio: Hong Kong.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2015

Il Ministro: Padoan
 
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