Gazzetta n. 280 del 1 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 ottobre 2015
Destinazione di risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al finanziamento di interventi volti alla promozione dell'inserimento delle imprese italiane nei mercati extra U.E. e al miglioramento e alla salvaguardia della solidita' patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato e integrato dall'art. 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall'art. 1, comma 152, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni in merito al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese attraverso il Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2013, recante "Modifica ed integrazione degli interventi per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo n. 394/81";
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto 21 dicembre 2012, che tra gli interventi ammissibili ai finanziamenti del Fondo prevede i programmi di inserimento nei mercati extra UE, consistenti in programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
Visto, altresi', l'art. 3, comma 1, lettera c), numero 1), del predetto decreto 21 dicembre 2012, che tra gli interventi ammissibili prevede gli altri interventi prioritari a favore dell'internazionalizzazione delle PMI, consistenti nel finanziamento agevolato a favore delle PMI esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidita' patrimoniale, al fine di accrescerne la competitivita' sui mercati esteri;
Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, per il raggiungimento di finalita' che riguardano, tra l'altro, anche la promozione della presenza internazionale delle imprese;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione del predetto art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;
Visto, in particolare, l'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensita' delle agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti;
Considerata l'esigenza di sostenere, nell'attuale congiuntura economica, la competitivita' del sistema imprenditoriale nazionale sui mercati esteri attraverso interventi diretti sia a favorire la penetrazione e il radicamento delle imprese italiane nei mercati extra UE, sia a migliorare e salvaguardare la solidita' patrimoniale delle imprese esportatrici, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni;
Tenuto conto che alla Societa' italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e' stata attribuita dall'art. 25, comma 1, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, a valere sul Fondo rotativo sopra richiamato;

Decreta:

Art. 1
Risorse disponibili e interventi ammissibili

1. Al fine di sostenere le imprese italiane nell'inserimento nei mercati extra UE e di migliorare e salvaguardare la solidita' patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni sono assegnate risorse finanziarie per un importo pari a euro 80.000.000,00, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile, che sono pertanto attribuite alla sezione del Fondo relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», di una quota dei seguenti interventi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012 richiamato in premessa:
a) programmi di inserimento nei mercati extra UE di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2012, aventi le caratteristiche indicate al comma 4 del presente articolo;
b) interventi per il miglioramento e la salvaguardia della solidita' patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto 21 dicembre 2012.
3. La quota dei finanziamenti di cui al comma 2 non e' assistita da garanzia e si integra con le risorse previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012.
4. I programmi di inserimento nei mercati extra UE, cui al comma 2, lettera a), devono essere realizzati in un solo paese di destinazione extra UE attraverso l'apertura di una struttura, non configurabile come rete di distribuzione all'estero, che agevoli il lancio e la diffusione di beni e servizi prodotti in Italia, oppure distribuiti con marchio di imprese italiane. La struttura puo' essere costituita da un solo ufficio, un solo negozio o corner e potra' essere gestita direttamente dal richiedente o tramite un soggetto terzo locale partecipato o meno dallo stesso richiedente. Gli investimenti non devono avere ad oggetto una rete di distribuzione e a tal fine l'impresa proponente si impegna, all'atto della presentazione della domanda di finanziamento, a non aprire nel paese di destinazione interessato ulteriori strutture nei 3 anni seguenti alla concessione del finanziamento. In ogni caso, i programmi di investimento non possono riguardare spese correnti connesse con l'attivita' di esportazione.
5. Nel caso in cui i programmi di cui al comma 2 siano realizzati congiuntamente da piu' imprese, gli stessi devono essere realizzati attraverso il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione. In tale caso, l'istanza di finanziamento e' presentata dal soggetto capofila sulla base di un apposito mandato con rappresentanza per tutti i rapporti inerenti alla concessione dei finanziamenti.
 
Art. 2
Modalita' di concessione dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'art. 1, comma 2, sono concessi nella forma del finanziamento agevolato, secondo le modalita' indicate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, dalla Societa' italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.a., che opera in qualita' di gestore dell'intervento, nei limiti di quanto previsto all'art. 11 del decreto stesso. La percentuale di ogni singolo finanziamento, da imputare alle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, e' stabilita con delibera del comitato di cui all'art. 12 del medesimo decreto, il quale determina anche la quota di agevolazione da imputare alle singole linee di intervento di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto.
2. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, e la Societa' italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.a. sono regolate le modalita' di trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, nonche' le modalita' di gestione, monitoraggio e restituzione delle somme rientranti, a seguito di restituzione da parte delle imprese beneficiarie o delle eventuali economie delle somme non utilizzate, al Fondo per la crescita sostenibile.
3. Le somme da restituire ai sensi del comma 2 sono versate dalla SIMEST S.p.a. all'entrata dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e successivamente versate nella contabilita' speciale di cui al comma 4.
4. Gli oneri di cui al presente decreto sono a carico del Fondo per la crescita sostenibile, contabilita' speciale n. 1201.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2015

Il Ministro: Guidi

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3897
 
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