Gazzetta n. 281 del 2 dicembre 2015 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 25 novembre 2015
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni. (Delibera n. 19446).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto decreto legislativo 24 febbraio 1998, e successive modificazioni;
Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che integra la Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme tecniche di regolamentazione sulle partecipazioni rilevanti, che si applicano a decorrere dal 26 novembre 2015;
Ritenuto necessario modificare le disposizioni contenute nel regolamento adottato con la citata delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, al fine di allineare le previsioni ivi contenute alle norme tecniche del citato Regolamento Delegato (UE) 2015/761;
Ritenuto necessario modificare l'art. 119, comma 2, del regolamento adottato con la citata delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, al fine di allineare la soglia minima relativa agli obblighi di notifica della "posizione lunga complessiva" a quanto stabilito dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013;
Ritenuto non necessario sottoporre a pubblica consultazione le modifiche apportate dalla presente delibera, tenuto conto del carattere vincolato e non discrezionale di tali modifiche;
Considerata la necessita' di garantire la tutela degli investitori, nonche' l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali.

Delibera:

Art. 1
Modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti
adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive
modificazioni

Alla Parte III, Titoto III, Capo I, Sezione I, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 119,
a) al comma 2, lettera a) dopo le parole «il superamento delle soglie del» sono aggiunte le seguenti: «5%,»,
b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione, il numero dei diritti di voto riferiti agli strumenti finanziari con regolamento in contanti e' calcolato mediante aggiustamento, applicando un coefficiente delta all'importo nazionale delle azioni sottostanti, in conformita' alle previsioni contenute nell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.
4-ter. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione, il numero dei diritti di voto riferiti agli strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice e' calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.»;
2) all'art. 119-bis,
a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Ai fini del calcolo della soglia indicata dal comma 3, lettera c), dal comma 4 e dal comma 8-bis, lettera b), si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.
4-ter. Il comma 4 si applica anche alle operazioni effettuate per conto della clientela, ai sensi dell'art. 6 del regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.»;
b) al comma 8-bis, le lettere a) e c) sono abrogate.
 
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ferma restando l'applicazione delle norme tecniche contenute nel regolamento delegato (UE) 2015/761 a decorrere dalla data del 26 novembre 2015, ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento delegato.
Roma 25 novembre 2015

Il Presidente: Vegas
 
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