Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2015 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DELIBERA 24 novembre 2015
Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali. (Delibera n. 2980/2015).


IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

nella seduta del 24 novembre 2015 composto come da verbale in pari data;
Visto l'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'art. 11 dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
Ritenuto che a seguito delle modifiche al citato art. 15, occorre procedere all'emanazione di un nuovo regolamento disciplinare

Delibera
di approvare il seguente:
Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.
Art. 1
Disposizione generale

1. Il Consiglio di presidenza vigila sul funzionamento delle commissioni tributarie e puo' disporre le ispezioni affidandone l'incarico ad uno o piu' dei suoi componenti.
2. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.
3. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza.
 
Art. 2
Disposizione generale

1. I giudici tributari sono sottoposti a sanzioni disciplinari nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, del presente Regolamento, nonche', per quanto non contemplato dal predetto decreto legislativo n. 545 e dal presente Regolamento, dalle disposizioni sul procedimento disciplinare vigente per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
 
Art. 3
Responsabilita' disciplinare

1. Il giudice tributario esercita le funzioni attribuitegli con imparzialita', correttezza, diligenza, laboriosita', riserbo ed equilibrio rispettando la dignita' della persona nell'esercizio delle funzioni.
2. Il giudice tributario che ponga in essere, anche fuori dell'esercizio delle funzioni, comportamenti non conformi ai doveri o alla dignita' del proprio ufficio e' sottoposto a procedimento disciplinare.
 
Art. 4
Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari irrogabili ai giudici tributari all'esito del procedimento disciplinare svoltosi nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento, sono:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la sospensione dalle funzioni;
d) l'incapacita' ad esercitare un incarico direttivo;
e) la rimozione dall'incarico.
 
Art. 5
Ammonimento

La sanzione dell'ammonimento viene irrogata per trasgressioni giudicate lievi.
 
Art. 6
Censura

La sanzione non inferiore alla censura viene irrogata per:
a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignita' del proprio ufficio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialita';
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro giudice;
f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
h) la scarsa laboriosita', se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
l) l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti;
m) la reiterata e grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio adottate dagli organi competenti.
 
Art. 7
Sospensione dalle funzioni

La sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni, da un mese a due anni, con perdita del compenso fisso, viene irrogata per:
a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
b) i comportamenti che, violando i doveri o la dignita' del proprio ufficio, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
c) l'uso della qualita' di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.
 
Art. 7 bis
Incapacita' ad esercitare incarico direttivo

1. Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivita' di altro giudice tributario, da parte del Presidente della Commissione o del Presidente di sezione, se ripetuta o grave.
2. Contestualmente alla irrogazione della sanzione di cui al comma 1, il Consiglio di presidenza assegna il Presidente della Commissione nell'incarico di presidente di sezione nella stessa commissione ovvero in quella di precedente provenienza, anche in sovrannumero.
 
Art. 8
Rimozione dall'incarico

1. La sanzione della rimozione dall'incarico e' irrogata nei casi di recidiva in trasgressioni di cui agli artt. 7 e 7-bis.
2. Il giudice tributario rimosso dall'incarico non puo' essere nuovamente nominato.
 
Art. 9
Promuovimento dell'azione disciplinare e scansione procedurale

1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato, mediante richiesta al Consiglio di Presidenza.
2. Il Consiglio di Presidenza, per mezzo del Presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari, all'esito dei quali, ove non emergano fatti rilevanti disciplinarmente, procede alla archiviazione.
3. Ove i fatti siano rilevanti disciplinarmente, il Consiglio di Presidenza provvede, con delibera, a contestarli all'incolpato, il quale puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro trenta giorni dalla comunicazione della suddetta delibera.
4. Alla scadenza del detto termine, ove non ritenga di archiviare gli atti, il Consiglio di Presidenza, per mezzo del Presidente della competente commissione, affida ad un componente l'incarico di procedere alla istruttoria, da concludere entro il termine di giorni novanta.
5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio fissa con decreto la data della discussione davanti al Consiglio, da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo' depositare proprie difese fino a dieci giorni prima della discussione.
6. La seduta si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto di terzi o della credibilita' della funzione giurisdizionale, il Consiglio di Presidenza puo' disporre che la seduta si svolga a porte chiuse.
7. Nella seduta di discussione, il componente del Consiglio che ha curato l'istruttoria svolge la relazione, all'esito della quale l'incolpato e l'eventuale suo difensore, scelto tra i giudici tributari, anche se cessati dall'incarico, o gli iscritti al libero foro, hanno diritto di illustrare in modo sintetico le proprie ragioni.
8. Gli atti istruttori di cui al comma 4, non preceduti dalla comunicazione all'incolpato di cui al comma 3, sono nulli, ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata se non e' dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti al Consiglio di Presidenza e che reca espresso avvertimento circa tale onere.
9. Ove il Consiglio di presidenza ravvisi fatti nuovi o diversi da quelli addebitati all'incolpato dispone, senza pronunziarsi sul merito di essi, la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare per le determinazioni di competenza.
 
Art. 10
Decisione disciplinare

1. Il Consiglio di Presidenza, conclusa la discussione, delibera immediatamente in camera di consiglio.
2. Il personale di segreteria non assiste alla deliberazione.
3. Depositata la motivazione, la decisione e' comunicata all'incolpato, ai titolari dell'azione disciplinare ed al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della emanazione del provvedimento di cui al successivo art. 17.
 
Art. 11
Termini dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare non puo' essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Commissione tributaria regionale hanno avuto notizia del fatto disciplinarmente rilevante.
2. La comunicazione della delibera di contestazione di cui all'art. 9, comma terzo, del presente regolamento, determina l'inizio del procedimento disciplinare, ai fini della decorrenza dei termini.
3. La comunicazione del decreto presidenziale di cui all'art. 9, comma 5, del presente regolamento deve essere effettuata entro un anno dall'inizio del procedimento e la decisione deve essere pronunciata entro i successivi due anni.
4. Se i termini di cui al comma 3 non sono osservati, il procedimento si estingue, sempre che l'incolpato non si opponga.
5. Il corso dei termini e' sospeso:
a) se per il medesimo fatto e' stata esercitata l'azione penale, ovvero il giudice e' stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non e' piu' soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale, o e' cessata la misura cautelare;
b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimita' costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui e' comunicata al Consiglio la decisione della Corte costituzionale;
c) se l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici;
d) se il procedimento disciplinare e' rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
e) se, nei casi di cui all'art. 6, lettera f) all'accertamento del fatto costituente illecito disciplinare e' pregiudiziale l'esito di un procedimento civile, penale o amministrativo.
 
Art. 12

Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio civile o
penale

1. L'azione disciplinare e' promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di cui all'art. 11, comma 5, del presente Regolamento.
2. La sentenza penale irrevocabile ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
La sentenza irrevocabile prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale ha particolare rilevanza ai fini disciplinari e viene valutata unitamente ad atti processuali acquisiti.
Ha autorita' di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione.
 
Art. 13
Sospensione facoltativa

1. Il Consiglio di Presidenza, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, sentito l'incolpato con preavviso di almeno cinque giorni, puo' disporne la sospensione provvisoria dall'incarico e dal compenso fisso anche prima dell'eventuale inizio del procedimento disciplinare ex art. 11, comma 2, del presente Regolamento, quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravita', siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni.
2.La sospensione dall'incarico conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione e' dichiarata inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.
 
Art. 14
Sospensione obbligatoria

1. Il giudice tributario e' sospeso obbligatoriamente dall'incarico e dal compenso fisso quando:
a) nei suoi confronti e' emessa ordinanza cautelare custodiale o interdittiva;
b) riporta condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di cui all'art. 74 del d. p. r. n. 309 del 1990, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei reati di cui alla presente lettera;
c) riporta condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
d) e' condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
e) e' condannato con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
f) nei suoi confronti e' applicato, anche se con provvedimento non ancora irrevocabile, una misura giurisdizionale di prevenzione o di sicurezza, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
2. Quando vi sia stata sospensione dall'incarico, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione e' dichiarata inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.
 
Art. 15
Esonero temporaneo dall'esercizio delle funzioni

1. Il giudice tributario nei cui confronti e' disposto il giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale, e' temporaneamente esonerato dalle funzioni, con perdita del diritto al compenso fisso.
2. Il provvedimento di esonero temporaneo conserva efficacia, se non revocato, per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine l'esonero e' dichiarato inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.
 
Art. 16
Computo dei periodi di sospensione
e corresponsione degli arretrati al giudice sospeso

1. Ai fini del termine complessivo di anni cinque si sommano i periodi di sospensione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente Regolamento.
2. Quando all'incolpato e' inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni vanno detratti, ai fini dell'esecuzione, i periodi di sospensione obbligatoria o facoltativa e di esonero, eventualmente presofferti.
3. Quando l'incolpato e' con decisione definitiva assolto o gli viene inflitta sanzione diversa dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta nei suoi confronti e gli sono corrisposti gli eventuali emolumenti fissi non percepiti per i periodi non compresi nel giudicato disciplinare.
 
Art. 17
Applicazione di sanzione disciplinare

La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza e' applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 18
Revisione del provvedimento disciplinare

In ogni tempo puo' essere richiesta, dall'interessato o dai suoi eredi che ne abbiano interesse anche soltanto morale, la revisione del provvedimento disciplinare se siano sopravvenuti fatti nuovi o nuovi elementi di prova ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsita'.
 
Art. 19
Estinzione del procedimento disciplinare

1. La cessazione dall'incarico di componente di commissione tributaria per morte o qualsiasi altra causa comporta l'estinzione del procedimento disciplinare.
2. Tuttavia, in caso di dimissioni, il Consiglio di presidenza puo' respingerle, quando all'incolpato e' contestato un fatto che puo' comportare la sanzione della rimozione dell'incarico.
 
Art. 20
Disposizioni finali

Le modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con maggioranza qualificata di due terzi dei votanti.
Il presente Regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrera' in vigore a decorrere dall'1° gennaio 2016.

Roma, 24 novembre 2015

Il Presidente: Cavallaro
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone