Gazzetta n. 283 del 4 dicembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 9 ottobre 2015, n. 193 |
Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneita' della «navetta turistica». |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare gli articoli 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada»; Vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, con cui e' stato adottato il regolamento recante «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, e successive modificazioni, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli; Viste le conclusioni della Commissione di studio, di cui al decreto dirigenziale 8 luglio 2013 per la definizione delle caratteristiche dei veicoli atipici; Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Vista la nota del 17 ottobre 2014, con cui la Direzione generale per la motorizzazione ha espletato la procedura d'informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2015; Viste le note del 23 aprile 2015 e del 1° ottobre 2015, con le quali lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Definizione
1. La navetta turistica e' considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si definisce «navetta turistica» il veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo. 2. La circolazione della navetta turistica deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada. 3. La navetta turistica deve raggiungere, per costruzione, una velocita' massima non superiore a 25 km/h. 4. La navetta turistica non e' idonea al traino.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 47, comma 1, lettera n), 59, 75, commi 2 e 3, 93, 100 e 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): «Art. 47. (Classificazione dei veicoli). - 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: (Omissis). n) veicoli con caratteristiche atipiche. (Omissis).». «Art. 59. (Veicoli con caratteristiche atipiche). - 1. Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto: a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; b) i requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate.». «Art. 75. (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e omologazione). - (Omissis). 2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento. 3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entita' tecniche prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. (Omissis).». «Art. 93. (Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. 2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91. 3. La carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, da' immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. 5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, e' previsto il certificato di proprieta', rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna e' data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalita' di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. 6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8. 7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.695. Alla medesima sanzione e' sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. 9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 679. La carta di circolazione e' ritirata da chi accerta la violazione; e' inviata all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138. 11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e' destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli. 12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalita' di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino e' disciplinata dal regolamento.». «Art. 100. (Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. 3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a piu' di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprieta', costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione. 4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. 5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. 6. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. 8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione puo' chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalita' stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata gia' utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo e' consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. 9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; b) la collocazione e le modalita' di installazione; c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione. 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338. 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.004 ad euro 8.017. 13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100. 14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale. 15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.». «Art. 116. (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis. 2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati: a) AM: 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; 3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; b) A1: 1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; 2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; d) A: 1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; 2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1); e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo' condurre tali complessi di veicoli; g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; i) C1E: 1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; 2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. 4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze. 5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1. 6. La validita' della patente puo' essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta. 7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente di guida di categoria B1 o B. 9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1. 10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneita' fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10. 11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. 12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici. 13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla giuda. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559. 15.Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica. 15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e' richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.600. 17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. 18.Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, reca: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada.». - La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 reca: «Attuazione della fase finale dell'unione doganale.». - Il decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, e successive modificazioni, adotta il regolamento recante: «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entita' tecniche.». - Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 aprile 2008, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, reca: «Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, e successive modificazioni, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli.». - Per il testo dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. - La legge 21 giugno 1986, n. 317, reca: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998.». - Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, reca: «Modifiche ed integrazioni alla L. 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato A
(articolo 4, comma 1, lett. a)
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ATIPICI DENOMINATI «NAVETTA TURISTICA» 1. Caratteristiche del veicolo 1.1 Lunghezza: fino ad un massimo di 6,00 m. (tutto compreso, escluse sporgenze laddove previsto da norme vigenti). 1.2 Larghezza: massima 2,00 m. (tutto compreso, escluse sporgenze laddove previsto da norme vigenti). 1.3 Altezza massima: 2,50 m. (tutto compreso, escluse le sporgenze laddove previsto da norme vigenti). 1.4 Altezza minima interna del vano passeggeri: 1,50 m. 1.5 Massa massima ammessa a pieno carico: 2.500 kg. 1.6 Massa minima in ordine di marcia: non inferiore a 450 kg. (esclusa la massa delle batterie). 1.7 Velocita' massima per costruzione: 25 km/h (si applicano le procedure del regolamento ECE 68). 1.8 Assi numero: 2, ruote numero: 4. 1.9 Obbligo di parabrezza. 2. Caratteristiche dell'allestimento interno del veicolo 2.1 Sedili Le dimensioni minime devono essere: 2.1.1 Larghezza: 400 mm. 2.1.2 Profondita': 350 mm. 2.1.3 Altezza dello schienale: 350 mm. 2.1.4 Distanza fra le due file di sedili: 650 mm. (la misura va effettuata a 650 mm dal pavimento). 2.1.5 Distanza fra sedili contrapposti: 1.300 mm (la misura va effettuata a 650 mm dal pavimento). Non e' ammesso il trasporto di persone in piedi. 2.2 Porte/uscite I veicoli devono essere dotati o di porte o di equivalenti sistemi di protezione laterali degli occupanti. 2.2.1 Le porte se presenti, devono essere dotate di un meccanismo di chiusura. I comandi di apertura delle porte devono essere opportunamente protetti dalla possibilita' di azionamento accidentale durante la marcia. 2.2.2 Dimensioni minime delle uscite: Larghezza 400 mm; Finestrino, se presente: la superficie del finestrino deve poter contenere un rettangolo di 400 x 700 mm. 2.3 Finiture interne e sicurezza 2.3.1 La parte interna del veicolo non deve presentare asperita' pericolose e spigoli vivi; il raggio di curvatura minimo delle parti sporgenti non deve essere inferiore a 5 mm. 3. Motorizzazioni Il veicolo deve essere equipaggiato con motore di trazione elettrico. Potenza nominale continua massima: 15 KW. Rapporto massimo potenza/massa complessiva (a p.c.): 7,5 KW/t. 4. Prescrizioni Deve essere prevista una sede per estintore ed uno spazio per il posizionamento di una cassetta di pronto soccorso. |
| ALLEGATO B
(articolo 4, comma 1, lett. b) ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI ATIPICI "NAVETTA TURISTICA"
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Campo di applicazione
1. Il presente decreto individua i requisiti richiesti per la circolazione e la guida della navetta turistica. |
| Art. 3 Assimilazione ai fini della circolazione
1. Ai fini della circolazione su strada, la navetta turistica e' assimilata ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 47. (Classificazione dei veicoli). - (Omissis). 2.I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali: (Omissis). b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t; (Omissis).». |
| Art. 4 Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione
1. Ad ogni veicolo costruito in serie definito «navetta turistica» si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277, in conformita' alle prescrizioni tecniche elencate: a) nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento; b) nelle direttive comunitarie, di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento; c) ovvero nei regolamenti UNECE (United Nations Economic Commission for Europe - Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) e regolamenti UE ad esse equivalenti, e nelle eventuali prescrizioni tecniche alternative; d) nell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 si applicano anche in sede di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione.
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del citato decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277: «Art. 2. (Definizioni). - (Omissis). 2. Si definisce, «Omologazione» l'atto previsto dagli articoli 75, comma 3, 107, comma 3, 114, comma 3 del codice della strada, in base ai quali si certifica che un tipo di veicolo, componente ed entita' tecnica e' conforme alle prescrizioni tecniche emanate con il sopracitato codice o in attuazione dello stesso. Le omologazioni si distinguono in: a) nazionali; (Omissis). c) temporanee. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 54, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 54. (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono, in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale; i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio; l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente. n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. (Omissis).». |
| Art. 5 Verifiche periodiche
1. La verifica periodica della navetta turistica viene effettuata secondo i tempi e le modalita' previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 80. (Revisioni). - 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. 3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. 4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. 5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita' ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli. 6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola. 8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo' per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8. 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze. 11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate. 12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10. 13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra' procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara' a disposizione presso gli uffici competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. 14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 679. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.957 ad euro 7.829. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. 15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.695. Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione. 16. L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8. 17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.695. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». |
| Art. 6 Immatricolazione e documenti di circolazione delle navette turistiche
1. La circolazione della navetta turistica e' subordinata all'immatricolazione, con le modalita' e le formalita' previste dall'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 7 Patente per la guida delle «navette turistiche»
1. Ai fini della circolazione sulla strada, come definita dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per condurre le navette turistiche di cui all'articolo 1 e' necessario essere in possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 2. (Definizione e classificazione delle strade). - 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. (Omissis).». |
| Art. 8 Riconoscimento dei requisiti tecnici di idoneita' alla circolazione delle navette turistiche gia' immesse in circolazione in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo ed in Turchia
1. La navetta turistica, gia' immessa in circolazione in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo ed in Turchia, per l'immissione in circolazione su strada in Italia e' soggetta alla verifica delle condizioni di idoneita' alla circolazione e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza. 2. La verifica di cui al comma 1, ove si evinca da un esame documentale che le condizioni di idoneita' alla circolazione e di protezione degli utenti sono equivalenti o superiori a quelle richieste dal presente regolamento, non comporta la ripetizione di controlli gia' esperiti nell'ambito dell'originaria procedura di approvazione. 3. La verifica delle condizioni di riconoscimento, di cui al comma 2, deve essere effettuata presso i Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 ottobre 2015
Il Ministro: Delrio
Visto, Il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3370 |
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