Gazzetta n. 285 del 7 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 ottobre 2015
Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;
Visto, in particolare, l'art. 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) 1308/2013 che prevede, tra le modalita' di realizzazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio;
Visto, in particolare, l'art. 6-bis del regolamento (CE) n. 555/08 cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento delegato (UE) n. 612/2014 dell'11 marzo 2014;
Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2013;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 16 del 21 gennaio 2011 recante "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";
Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2014 e (CE) n. 555/08 per quanto riguarda le modalita' di applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, relativamente alla sottomisura del reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 24 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013 citato in premessa, con il presente decreto vengono stabilite le modalita' applicative della sottomisura del reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, di cui all'art. 6-bis del regolamento (CE) n. 555/08, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
 

Allegato 1

Flavescenza dorata

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VII - Via XX settembre n. 20, 00187 Roma;
- Agea: Agea coordinamento;
- Organismo pagatore: l'Organismo pagatore competente;
- Regioni: le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;
- Autorita' competente: il Servizio fitosanitario nazionale e regionale di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 214/05;
- Produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorita' competente;
- Misura della ristrutturazione: la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- Sottomisura del reimpianto: il reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari;
- Infestazione: Processo di deperimento causato da organismi nocivi da quarantena di cui alla direttiva 2000/29/CE e successive modifiche;
- Regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13;
- Regolamento applicativo: il Regolamento (CE) n. 555/08.
 
Art. 3
Quadro finanziario

1. A decorrere dalla campagna 2015/2016 per il finanziamento della sottomisura del reimpianto e' assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla Regione per la misura ristrutturazione.
2. Qualora non utilizzati, i fondi di cui al comma 1 sono destinati prioritariamente al finanziamento delle normali operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
 
Art. 4
Descrizione della misura e requisiti oggettivi

1. La sottomisura del reimpianto consiste nel reimpianto della stessa superfice, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Il reimpianto e' effettuato unicamente con varieta' di uve da vino comprese tra le varieta' riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformita' all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002.
3. Il reimpianto e' effettuato anche con varieta' diverse da quelle estirpate ed avviene entro i termini prescritti dall'art. 7, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento applicativo e dall'art. 4 comma 6 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
 
Art. 5
Modalita' di attuazione della misura

1. I produttori accedono alla sottomisura del reimpianto solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorita' competente.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene, almeno, i seguenti elementi:
- L'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- L'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- La localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- L'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- I termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria;
3. Il provvedimento di cui al presente articolo e' trasmesso agli uffici competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero contestualmente alla sua adozione.
4. La documentazione attestante le infestazioni e' conservata presso le regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.
 
Art. 6
Definizione del sostegno

1. L'aiuto, di cui all'art. 46, paragrafo 3, lettera c del regolamento, non supera il 50% della somma dei costi diretti sostenuti per il reimpianto. Tale importo e' elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Non e' riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito ne' per le operazioni di estirpazione.
3. Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore direttamente ai produttori in regola con le norme comunitarie nazionali e regionali vigenti.
 
Art. 7
Presentazione della domanda di aiuto

1. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'Organismo pagatore competente, secondo i termini e le modalita' indicati all'art. 9 del decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
2. Alla domanda e' allegata copia del provvedimento di cui all'art. 5.
 
Art. 8
Controlli

1. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore sulla base di modalita' stabilite da Agea, sentite le regioni interessate, in conformita' alle disposizioni comunitarie ed a quelle contenute nel decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
2. Il controllo verifica:
a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione;
b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito all'art. 4;
c) il possesso dei giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, con il dettaglio dell'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.
 
Art. 9
Disposizioni finali

1. Le regioni, gli organismi pagatori e l'Agea comunicano al Ministero gli elementi per la gestione ed il monitoraggio della misura.
2. L'allegato 1 al presente decreto e' modificato dal Ministero con proprio provvedimento adottato sentite le regioni, senza adire la Conferenza Stato-Regioni.
3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si rimanda alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 20 dicembre 2013.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito del Ministero, trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2015

Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4055
 
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