Gazzetta n. 288 del 11 dicembre 2015 (vai al sommario)
LEGGE 1 dicembre 2015, n. 194
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. La presente legge, in conformita' alla convenzione sulla biodiversita', fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, al Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversita' vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
2. La tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.
3. Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e' costituito:
a) dall'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 3;
b) dalla Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4;
c) dal Portale nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 5;
d) dal Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.
4. Per le finalita' della presente legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonche' gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilita'.
5. Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attivita' degli agricoltori tese al recupero delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali e allo svolgimento di attivita' di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le universita' possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversita' di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attivita' di formazione e iniziative culturali.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con
annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1994, n.
44, supplemento ordinario.
- La legge 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed
esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con
Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della
Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95,
supplemento ordinario.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario» si intende il materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura.
2. Ai fini della presente legge, per «risorse locali» si intendono le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario:
a) che sono originarie di uno specifico territorio;
b) che, pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento;
c) che, pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre regioni o Paesi.
3. Ai fini della presente legge, sono definiti «agricoltori custodi» gli agricoltori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della presente legge, sono definiti «allevatori custodi» gli allevatori che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario animali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica, secondo le modalita' previste dai disciplinari per la tenuta dei libri genealogici o dei registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, e dalle disposizioni regionali emanate in materia.
4. Ai fini della presente legge, le espressioni non diversamente definite sono utilizzate secondo il significato che ad esse e' attribuito dagli accordi internazionali indicati all'articolo 1, dal Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo, dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 1 o dalle eventuali successive modificazioni degli stessi.

Note all'art. 2:
- La legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della
riproduzione animale), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 gennaio 1991, n. 24.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529
(Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle
condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la
commercializzazione degli animali di razza), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, supplemento
ordinario.
 
Art. 3

Anagrafe nazionale della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare

1. E' istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
2. Nell'Anagrafe sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica.
3. L'iscrizione di una risorsa genetica di interesse alimentare ed agrario locale nell'Anagrafe e' subordinata a un'istruttoria finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilita' di generare materiale di moltiplicazione. In mancanza anche di uno solo dei requisiti indicati nel primo periodo, non si puo' procedere all'iscrizione.
4. Le specie, le varieta' o le razze gia' individuate dai repertori o dai registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529, nonche' i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.
5. Le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilita' e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprieta' intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991, resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110. Non sono altresi' brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, ne' le loro parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, e' integrata, per l'anno 2015, di euro 288.000.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti alla legge n. 30 del 1991, si veda
nelle note all'art. 2.
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 529 del
1992, si veda nelle note all'art. 2.
- La legge 23 marzo 1998, n. 110 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale per la
protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2
dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il
23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1998, n. 91, supplemento
ordinario.
- Per i riferimenti alla legge n. 101 del 2004, si veda
nelle note all'art. 2.
 
Art. 4

Rete nazionale della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare

1. E' istituita la Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, composta:
a) dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione del germoplasma ex situ;
b) dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
2. La Rete svolge ogni attivita' diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ, nonche' a incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.
3. La Rete e' coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 5

Portale nazionale della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Portale nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, al fine di:
a) costituire un sistema di banche di dati interconnesse delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali individuate, caratterizzate e presenti nel territorio nazionale;
b) consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione;
c) consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare in Italia.
2. Gli enti pubblici di ricerca comunicano al Portale, anche attraverso le rispettive piattaforme di documentazione, i risultati delle ricerche effettuate sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali di interesse ai fini della presente legge.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101, e' integrata, per l'anno 2015, di euro 152.000.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti alla legge n. 101 del 2004, si veda
nelle note all'art. 2.
 
Art. 6

Conservazione in situ, nell'ambito
di aziende agricole ed ex situ

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione, in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole, delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario vegetali locali soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica del proprio territorio, nonche' per incentivare e promuovere l'attivita' da essi svolta, e provvedono alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
 
Art. 7

Piano e Linee guida nazionali per la conservazione
della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare

1. All'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversita' vegetale, animale e microbica di interesse agrario, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 8.
2. Il Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo e le Linee guida nazionali di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni, al fine di tener conto dei progressi ottenuti nelle attivita' di attuazione e degli sviluppi della ricerca scientifica nonche' dell'evoluzione delle normative in materia a livello nazionale e internazionale.
 
Art. 8

Comitato permanente per la biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare

1. Al fine di garantire il coordinamento delle azioni a livello statale, regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Comitato permanente per la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. Il Comitato e' rinnovato ogni cinque anni.
2. Il Comitato e' presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed e' costituito da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero della salute e da tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Comitato ha, in particolare, i seguenti compiti:
a) individuare gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversita' di interesse agricolo;
b) raccogliere le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati e trasmetterle alle istituzioni scientifiche competenti;
c) favorire lo scambio di esperienze e di informazioni al fine di garantire l'applicazione della normativa vigente in materia;
d) raccogliere e armonizzare le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, coordinando le azioni da realizzare;
e) favorire il trasferimento delle informazioni agli operatori locali;
f) definire un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali.
4. Il Comitato svolge, altresi', le funzioni gia' assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6214 del 10 marzo 2009, che e' soppresso.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Comitato nonche' le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca. Al funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione al Comitato non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
6. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione annuale del Comitato sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
 
Art. 9

Tutela delle varieta' vegetali iscritte nell'Anagrafe
e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi

1. Al comma 4 dell'articolo 45 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le varieta' vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare nonche' le varieta' dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialita' tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 marzo 2005, n. 52, supplemento ordinario, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 45 (Oggetto del brevetto). - 1. Possono
costituire oggetto di brevetto per invenzione le
invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e
che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere
un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del
comma 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi
matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per attivita'
intellettuali, per gioco o per attivita' commerciale ed i
programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la
brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo nella
misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne
scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e
presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.
4. Non possono costituire oggetto di brevetto:
a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico
del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati
al corpo umano o animale;
b) le varieta' vegetali e le razze animali ed i
procedimenti essenzialmente biologici di produzione di
animali o vegetali, comprese le nuove varieta' vegetali
rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente
nella modifica genetica di altra varieta' vegetale, anche
se detta modifica e' il frutto di un procedimento di
ingegneria genetica.
b-bis) le varieta' vegetali iscritte nell'Anagrafe
nazionale delle biodiversita' di interesse agricolo e
alimentare nonche' le varieta' dalle quali derivano
produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di
origine protetta, di indicazione geografica protetta o di
specialita' tradizionali garantite e da cui derivano i
prodotti agroalimentari tradizionali.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai
procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti
mediante questi procedimenti, nonche' ai prodotti, in
particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno
dei metodi nominati.
5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le
invenzioni biotecnologiche di cui all'art. 81-quinquies.».
 
Art. 10

Fondo per la tutela della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare

1. Ai fini della tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo per la tutela della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della presente legge, nonche' per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varieta' da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, le modalita' di funzionamento del Fondo e individua le azioni di tutela della biodiversita' da sostenere.
 
Art. 11

Commercializzazione di sementi
di varieta' da conservazione

1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«6. Agli agricoltori che producono le varieta' di sementi iscritte nel registro nazionale delle varieta' da conservazione, nei luoghi dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varieta' e prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 19-bis
della legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina
dell'attivita' sementiera), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322, come modificato dalla
presente legge:
«6. Agli agricoltori che producono le varieta' di
sementi iscritte nel registro nazionale delle varieta' da
conservazione, nei luoghi dove tali varieta' hanno evoluto
le loro proprieta' caratteristiche, sono riconosciuti il
diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi
o di materiali di propagazione relativi a tali varieta' e
prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio
all'interno della Rete nazionale della biodiversita' di
interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni
del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del
decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia
fitosanitaria.».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149
(Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe
per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole
naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e
minacciate di erosione genetica, nonche' per la
commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a
semina di tali ecotipi e varieta'), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267
(Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune
deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' orticole
tradizionalmente coltivate in particolari localita' e
regioni e minacciate da erosione genetica, nonche' di
varieta' orticole prive di valore intrinseco per la
produzione a fini commerciali ma sviluppate per la
coltivazione in condizioni particolari per la
commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta'),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2011, n.
34.
 
Art. 12

Istituzione degli itinerari della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. In tale ambito sono altresi' previsti appositi itinerari, al fine di promuovere la conoscenza delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ ovvero nell'ambito di aziende agricole o ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle stesse risorse, compresi i punti di vendita diretta.
 
Art. 13

Comunita' del cibo e della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari, in particolare della Rete nazionale di cui all'articolo 4, nonche' di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con il contributo dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'istituzione di comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare.
2. Ai fini della presente legge, sono definiti «comunita' del cibo e della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare» gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualita' della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonche' enti pubblici.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono avere come oggetto:
a) lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali;
b) la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;
c) lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilita' dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti;
d) lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione;
e) la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumenti di valorizzazione delle varieta' locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati.
 
Art. 14

Istituzione della Giornata nazionale della biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare

1. La Repubblica riconosce il giorno 20 maggio quale Giornata nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare. Tale riconoscimento non determina riduzione dell'orario di lavoro degli uffici pubblici ne', qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
2. In occasione della Giornata nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e seminari, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, dedicati ai valori universali della biodiversita' agricola e alle modalita' di tutela e di conservazione del patrimonio esistente.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge
5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni
festivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1977,
n. 63:
«Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla legge 27
maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132,
non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli
uffici pubblici.
E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici
riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate
da norme di legge.
Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2,
che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di
vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
dicembre 1999, n. 284, e' il seguente:
«Art. 2 (Indirizzi e piano di attivita').- 1. Sulla
base degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche
agricole e forestali, di seguito denominato Ministro,
sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ed il Tavolo agroalimentare di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
febbraio 1999, e in coerenza con gli obiettivi del
programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
il Consiglio predispone un piano triennale di attivita',
aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi,
priorita' e risorse umane e finanziarie per l'intero
periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca
dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e
sperimentazione per lo sviluppo delle regioni. Il piano e
gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sessanta giorni dalla loro ricezione,
decorsi i quali, senza osservazioni, diventano esecutivi.».
 
Art. 15

Iniziative presso le scuole

1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversita' agricola e sulle modalita' di tutela e di conservazione del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni e iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.
 
Art. 16

Interventi per la ricerca sulla biodiversita'
di interesse agricolo e alimentare

1. Il piano triennale di attivita' del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, prevede interventi per la ricerca sulla biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonche' interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.
2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversita' di interesse agricolo ed alimentare, previo espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
 
Art. 17

Disposizioni attuative

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3 e individua le modalita' tecniche di attuazione della Rete nazionale di cui all'articolo 4 nonche' i centri di riferimento specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali in conformita' a quanto disposto dalle Linee guida nazionali di cui all'articolo 7.
 
Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 10, pari complessivamente ad euro 940.000 per l'anno 2015 e ad euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, 5 e 10, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° dicembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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