Gazzetta n. 292 del 16 dicembre 2015 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2015, n. 174
Testo del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2015), coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2015, n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 24), recante: "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Europa

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 25.602.210 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 69.466 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.309.645 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 339.840 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 66.961 per la riattivazione della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 4.213.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 33.486.740 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, convertito dalla legge 4 agosto 2015, n. 117.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 11, commi da 1 a 6, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, e' il seguente:
«1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per
la proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union
Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security
Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° agosto 2014,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2014, n. 141.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per
la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze
di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell'Unione europea denominata European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di
euro 46.210 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione delle
Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo
1, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014,
n. 141.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di
cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2014, n. 141.».
Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8
luglio 2015, n. 99 (Disposizioni urgenti per la
partecipazione di personale militare all'operazione
militare dell'Unione europea nel Mediterraneo
centromeridionale denominata EUNAVFOR MED), convertito,
senza modificazioni, dalla legge 4 agosto 2015, n. 117,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto
2015, e' il seguente:
«1. E' autorizzata, a decorrere dal 27 giugno 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 26.000.000 per
la partecipazione di personale militare all'operazione
militare dell'Unione europea nel Mediterraneo
centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui alla
decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio
2015.».
 
Art. 2
Asia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 58.617.770 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.982.563 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 166.505 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 42.820.407 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro (( 626.977 )) per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 50.930 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 17.723 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 64.987.552 per la proroga della partecipazione di personale militare alle attivita' della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, di cui all'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 12, commi da 1 a 7 e 9, del
citato decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, e' il
seguente:
«1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per
la partecipazione di personale militare alla missione della
NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission
(RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della
partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2014, n. 141.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per
la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati
Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze
connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e
Asia.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per
l'impiego di personale appartenente al Corpo militare
volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della
Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario
delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897 per
la proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di
personale militare in attivita' di addestramento delle
forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale
militare in attivita' di addestramento delle forze di
sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2014, n. 141.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina,
denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo
2, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014,
n. 141.
8. (Omissis).
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per
la partecipazione di personale militare alle attivita'
della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia
terroristica del Daesh. E' altresi' autorizzata la
ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare
che ha partecipato alle medesime attivita' nel periodo dal
1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.».
 
Art. 3
Africa

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 13.620.228 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 7.566.838 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonche' per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 821.779 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 13, commi da 3 a 5, del citato
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, e' il seguente:
«3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per
la proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea per il
contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2014, n. 141. Conclusa la missione in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e comunque non oltre la data del 30
settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta
operazione sara' valutata, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della
vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente
trattenuti in India.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per
la proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e
EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione
europea per la Regional maritime capacity building nel
Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonche'
per il funzionamento della base militare nazionale nella
Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di
personale militare in attivita' di addestramento delle
forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014,
n. 141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United
Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission
in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea
denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel
Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1°
agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° ottobre 2014, n. 141.».
 
Art. 4

Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, potenziamento
dispositivo aeronavale, cessioni

1. E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 13.726.541 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.400.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 24.497.826 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:
a) euro 1.102.500, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN;
b) euro 72.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P.
5. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti cessioni a titolo gratuito:
a) materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio, alla Repubblica Araba d'Egitto;
b) n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio, all'Uganda.
6. La cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan di n. 100 veicoli M113, gia' autorizzata dall'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, puo' essere effettuata nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto
2007, e' il seguente:
«2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia
di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.».
Il testo dell'articolo 5, comma 3-bis, del citato
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, e' il seguente:
«3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di
prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di
assicurare la tutela degli interessi nazionali, e'
autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro
40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale
di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.
All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro
il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle
misure adottate ai sensi del presente comma.».
Il testo dell'articolo 4, comma 3, lettera b), del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109 (Proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche'
disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani
all'estero), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
ottobre 2014, n. 141, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 230 del 3 ottobre 2014, e' il seguente:
«3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, a
decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a
effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito:
a) (Omissis);
b) alla Repubblica Islamica del Pakistan: n. 100
veicoli M113».
 
Art. 5
Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missione Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, personale impiegato in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;
d) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;
e) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED, per il personale impiegato a New York e a Tunisi presso organismi internazionali: diaria prevista con riferimento, rispettivamente, agli Stati Uniti d'America-New York e alla Repubblica tunisina.
4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED e Atalanta e nelle attivita' di cui all'articolo 4, comma 3, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e
9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto
2009, e' il seguente:
«1.Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,
nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale per fine missione, al
personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
alla presente legge e' corrisposta, al netto delle
ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere
fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di
seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a) - f) (Omissis).
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all' articolo 2, comma 11, non si applica l'articolo 28,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si
applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'
articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per
cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si
applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente articolo,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base di cui all' articolo 2, primo
comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in
servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti
in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se
volontari in ferma prefissata. Si applicano l' articolo 19,
primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni internazionali di cui
alla presente legge, conserva il trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6-7. (Omissis).
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.».
Il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 31 dicembre 2009, e' il seguente:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al
personale del Corpo della guardia di finanza impiegato
nelle missioni internazionali di cui al presente decreto,
che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi
interni banditi dal medesimo Corpo.».
Il testo dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171
(Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente:
«3. Al personale impiegato in esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito
con l'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere
attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2,
da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120
giorni all'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi
dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi
1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito,
con le stesse modalita' previste dal presente articolo,
anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al
70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore
e gradi corrispondenti.».
Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge 8
agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale militare), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1990, e' il
seguente:
«3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.».
Il testo dell'articolo 1791, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il
seguente:
«1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la
qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e'
corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella
misura percentuale del 60 per cento riferita al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in
servizio permanente.
2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i
volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma
prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento
economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano
servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno
mensile di cinquanta euro.».
 
Art. 6
Disposizioni in materia penale

1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche' al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonche' nelle missioni Interim Air Policing della NATO.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209 (Proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009, e' il
seguente:
«Art. 5. Disposizioni in materia penale - 1.Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se
commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni
italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e
accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui
all'articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi
dell'articolo 7 del codice penale e la competenza e'
attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi
5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono
essere ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario della nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per
l'esercizio della giurisdizione si applicano le
disposizioni contenute negli accordi internazionali. In
attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,
del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e),
della citata Azione comune e la detenzione a bordo del
vettore militare delle persone che hanno commesso o che
sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il
tempo strettamente necessario al trasferimento previsto
dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse
misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla
pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare
possono essere altresi' adottate se i predetti accordi sono
stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia
e' parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data della
sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le
comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.».
Il testo dell'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies,
del citato decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e' il
seguente:
«1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.».
 
Art. 7
Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del citato
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e' il seguente:
«1. Per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui al presente decreto, in presenza di
situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, il
Segretariato generale della difesa e per esso le competenti
Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso
contratti accentrati gia' eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla
vigente normativa per l'acquisizione di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
per la revisione generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la
spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,
biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali
sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le
missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al
presente decreto, le spese per i compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di
addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.».
 
(( Art. 7 bis
Disposizioni in materia di intelligence

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalita' indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, dell'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'articolo 17, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, puo' essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalita' stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo. ))


Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 1, comma 3, 5, 17, comma 7, 33,
comma 4, e 43 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124, e'
il seguente:
«Art. 1. (Competenze del Presidente del Consiglio dei
ministri)
1-2 (Omissis).
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al
coordinamento delle politiche dell'informazione per la
sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana
ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il
funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica.»;
«Art. 5. (Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica) - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di
consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e
sulle finalita' generali della politica dell'informazione
per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli
obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della
politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla
ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i
servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi
bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita'
delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri,
dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal
Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di
segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a
seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri
componenti del Consiglio dei ministri, i direttori
dell'AISE e dell'AISI, nonche' altre autorita' civili e
militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria
la presenza in relazione alle questioni da trattare.»;
«Art. 17. (Ambito di applicazione delle garanzie
funzionali)
1-6 (Omissis).
7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per
eccezionali necessita', le attivita' indicate nel presente
articolo sono state svolte da persone non addette ai
servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con
uno o piu' dipendenti dei servizi di informazione per la
sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da
parte dei servizi di informazione per la sicurezza era
indispensabile ed era stato autorizzato secondo le
procedure fissate dall'articolo 18, tali persone sono
equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa
di giustificazione, al personale dei servizi di
informazione per la sicurezza.»;
«Art. 33. (Obblighi di comunicazione al Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1-3 (Omissis).
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il
Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di
informazione per la sicurezza nelle quali siano state poste
in essere condotte previste dalla legge come reato,
autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della presente legge
e dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro
trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.»;
«Art. 43. (Procedura per l'adozione dei regolamenti) -
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le
disposizioni regolamentari previste dalla presente legge
sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere del Comitato
parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro
pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.».
Il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 209, e' riportato nei riferimenti
normativi relativi all'articolo 6 del presente decreto.
La legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione
dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale,
con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza
diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998)
e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999. Il testo dell'articolo
5 dello statuto istitutivo della Corte penale
internazionale e' il seguente:
«Art. 5. Crimini di competenza della Corte - 1. La
competenza della Corte e' limitata ai crimini piu' gravi,
motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale. La
Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i
crimini seguenti:
a) crimine di genocidio;
b) crimini contro l'umanita';
c) crimini di guerra;
d) crimine di aggressione.
2. La Corte esercitera' il proprio potere
giurisdizionale sul crimine di aggressione successivamente
all'adozione, in conformita' agli articoli 121 e 123, della
disposizione che definira' tale crimine e stabilira' le
condizioni alle quali la Corte potra' esercitare il proprio
potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovra'
essere compatibile con le disposizioni in materia della
Carta delle Nazioni Unite.».
 
Art. 8
Iniziative di cooperazione allo sviluppo

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 38.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, (( Nepal, Haiti, ))Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, (( Ucraina, )) Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonche' per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.
2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilita' e operativita' gia' operanti in loco.
3. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati (( nel sito internet istituzionale )) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale(( , aggiornato semestralmente. ))

Riferimenti normativi

La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo) e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2015), e' pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre
2014. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in
relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione
annua e' demandata alla legge di stabilita'.
Il testo dell'articolo 8, comma 1, del citato
decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141, e' il
seguente:
«1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C
allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilita' 2014), per iniziative di cooperazione volte a
migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei
rifugiati, nonche' a sostenere la ricostruzione civile in
favore di Afghanistan, Ciad, Giordania, Iraq, Libano,
Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana,
Repubblica democratica del Congo, Siria, Somalia, Sudan,
Sud Sudan, Yemen, Palestina e, in relazione all'assistenza
dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell'ambito
dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi
interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne,
pace e sicurezza - WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato
interministeriale per i diritti umani, operante presso il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi
tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla
violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il
lavoro femminile, nonche' per lo sviluppo delle capacita'
locali di autogoverno e la tutela della sicurezza
alimentare e del diritto alla salute. Sono altresi'
promossi programmi aventi tra gli obiettivi la
riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la
tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli
anziani, nonche' progetti di carattere sanitario, con
particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto
dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti
secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale
della sanita'. Tutti gli interventi previsti sono adottati
coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto
pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del
millennio e con i principi del diritto internazionale in
materia. Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione
telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla
cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni
specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione
di cui al presente comma e i risultati ottenuti.».
 
Art. 9
Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

1. Ad integrazione dello stanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, (( convertito, con modificazioni, dalla legge )) 17 aprile 2015, n. 43, e' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 372.614, anche per l'invio in missione in Libia di esperti per fornire assistenza alle autorita' libiche e sostenere il processo di stabilizzazione del Paese.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 1.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.100.000 per l'erogazione di contributi volontari in favore dello United Nations System Staff College (UNSSC) di Torino, dell'Unione per il Mediterraneo, del Dipartimento degli Affari Politici e dell'Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite, nonche' dell'Istituto italo-latino americano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.800.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative dell'OSCE e al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 157.520 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonche' per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in localita' dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 18, comma 2, del citato
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, e' il seguente:
«2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e
fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per
interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione
nei Paesi in situazione di fragilita', di conflitto o
post-conflitto.».
La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione
dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede
internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
51 del 2 marzo 1992.
Il testo dell'articolo 3, comma 159, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e' il
seguente:
«159. Nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per
provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza
attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze
diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti
italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche
all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10
milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari
esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».
 
Art. 10
Regime degli interventi

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. Per gli interventi di cui all'articolo 8, resta fermo quanto disposto dall'articolo 32, commi 1 e 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dall'1 ottobre 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 10, comma 1, del citato
decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, e' il seguente:
«1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e
nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica
la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».
Il testo dell'articolo 32, commi 1 e 2, della legge 11
agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014, e' il seguente:
«1. La Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo continua ad operare sulla base della normativa
attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 31,
comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti
disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a),
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilita'
per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi
approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono
trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla
presente legge, subentra alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e
nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi
stessi. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 13,
regola le modalita' del trasferimento.
2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data
di cui all'articolo 31, comma 1, e' curata dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla
rendicontazione si applica la normativa vigente al momento
dell'effettuazione della spesa.».
 
Art. 11
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, pari complessivamente euro (( 354.144.102 )) per l'anno 2015, si provvede:
a) quanto a euro 10.670.252, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) quanto a euro 154.400.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma l, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23;
c) quanto a euro 116.833.724, mediante corrispondente utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione della proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, gia' versato all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a euro 4.807.948, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
e) quanto a euro 58.458.104, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2015, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2015. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2015. Per le finalita' di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa;
f) quanto a euro 8.930.134, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
(( f-bis) quanto a euro 43.940, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))
2. All'articolo 5, comma 5-quater, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 794.395 per l'anno 2016, a euro 779.275 per l'anno 2017, a euro 1.569.196 per l'anno 2018 e a euro 4.076.030 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e' il
seguente:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
Il testo dell'articolo 16, comma l, della legge 11
marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni
per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato
alla crescita) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59
del 12 marzo 2014, e' il seguente:
«1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale
complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione
della complessita' della materia trattata e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli
eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di
decreto legislativo la relazione tecnica di cui
all'articolo 1 comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi
di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino
compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009
ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie
recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli
che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le
maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
Il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche), pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, e' il
seguente:
«Art. 25. Autorizzazione generale per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica - 1. L'attivita' di
fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e'
libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni
stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari e
amministrative che prevedano un regime particolare per i
cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, o che siano
giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con
le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione
civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese
quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche
ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni
di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da
trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da
specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui
all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui
all'articolo 27, e' assoggettata ad un'autorizzazione
generale, che consegue alla presentazione della
dichiarazione di cui al comma 4.
3-bis. Le imprese che forniscono servizi
transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese
situate in piu' Stati membri non sono obbligate ad
effettuare piu' di una notifica per Stato membro
interessato.
4. L'impresa interessata presenta al Ministero una
dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
legale rappresentante della persona giuridica, o da
soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, unitamente alle informazioni strettamente
necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco
aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio
Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale
dichiarazione costituisce segnalazione certificata di
inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui
all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata ad iniziare la
propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione
della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui
diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre
sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione,
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attivita'. Le imprese titolari di autorizzazione sono
tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
5. La cessazione dell'esercizio di una rete o
dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica,
puo' aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere
comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
contestualmente il Ministero. Tale termine e' ridotto a
trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un
profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non
superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni
possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per
un periodo non superiore a quindici anni, previa
presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario
da parte degli operatori. La congruita' del piano viene
valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in
relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e
all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi
autorizzatori. L'impresa interessata puo' indicare nella
dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per
il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma
4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con
sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide
con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'.
8. Una autorizzazione generale puo' essere ceduta a
terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa
comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente
indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di
cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla
presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa
cedente, puo' comunicare il proprio diniego fondato sulla
non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei
requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle
condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine
e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede
chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i
richiesti chiarimenti o documenti.».
Il testo dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il seguente:
«11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i
limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.».
Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2004, e' il seguente:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
Il testo dell'articolo 5, commi 5-ter e 5-quater, del
citato decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«5-ter. I cittadini afgani che hanno effettuato
prestazioni con carattere di continuita' a favore del
contingente militare italiano nell'ambito della missione
ISAF di cui all'articolo 2, comma 1, e nei cui confronti
sussistono fondati motivi di ritenere che qualora
permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni
gravi alla persona, a domanda, possono essere trasferiti
nel territorio nazionale, insieme con il coniuge e i figli
nonche' i parenti entro il primo grado, per il
riconoscimento della protezione internazionale di cui al
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le modalita'
di attestazione della situazione di rischio per tutti gli
interessati e di verifica delle condizioni per l'accesso
degli stessi nel territorio nazionale nonche' le procedure
di trasferimento sono definite d'intesa tra i Ministeri
della difesa, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell'interno con carattere di speditezza.
Il periodo massimo di permanenza all'interno del Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e' di trentasei mesi, con verifiche a
cadenza semestrale, ulteriormente prorogabile, soltanto in
presenza di circostanze straordinarie e debitamente
motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata
di sei mesi.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a
euro 789.921 per l'anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2017 e a euro 3.949.604 per l'anno
2018, si provvede, quanto all'anno 2014, a valere sul Fondo
di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e, quanto agli anni dal 2015 al 2018,
mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli
introiti di cui all'articolo 14-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti
all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti
all'Erario. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter,
pari a euro 794.395 per l'anno 2016, a euro 779.275 per
l'anno 2017, a euro 1.569.196 per l'anno 2018 e a euro
4.076.030 per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
 
Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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