Gazzetta n. 292 del 16 dicembre 2015 (vai al sommario) |
|
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 ottobre 2015, n. 174 |
Testo del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 253 del 30 ottobre 2015), coordinato con la legge di conversione 11 dicembre 2015, n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 24), recante: "Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.". |
|
|
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1 Europa
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 25.602.210 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 69.466 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.309.645 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 339.840 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 16.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 66.961 per la riattivazione della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 4.213.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 33.486.740 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, convertito dalla legge 4 agosto 2015, n. 117.
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 11, commi da 1 a 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, e' il seguente: «1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, di seguito elencate: a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo; b) Joint Enterprise. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.210 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.». Il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99 (Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED), convertito, senza modificazioni, dalla legge 4 agosto 2015, n. 117, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2015, e' il seguente: «1. E' autorizzata, a decorrere dal 27 giugno 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 26.000.000 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui alla decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015.». |
| Art. 2 Asia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 58.617.770 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.982.563 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 166.505 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 42.820.407 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro (( 626.977 )) per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 50.930 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 17.723 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS). 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 64.987.552 per la proroga della partecipazione di personale militare alle attivita' della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, di cui all'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 12, commi da 1 a 7 e 9, del citato decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, e' il seguente: «1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 8. (Omissis). 9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attivita' della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh. E' altresi' autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attivita' nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.». |
| Art. 3 Africa
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 13.620.228 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 7.566.838 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonche' per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 821.779 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 13, commi da 3 a 5, del citato decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, e' il seguente: «3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sara' valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonche' per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.». |
| Art. 4
Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, potenziamento dispositivo aeronavale, cessioni
1. E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 13.726.541 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.400.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 24.497.826 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. 4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese: a) euro 1.102.500, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN; b) euro 72.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P. 5. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti cessioni a titolo gratuito: a) materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio, alla Repubblica Araba d'Egitto; b) n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio, all'Uganda. 6. La cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan di n. 100 veicoli M113, gia' autorizzata dall'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, puo' essere effettuata nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007, e' il seguente: «2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.». Il testo dell'articolo 5, comma 3-bis, del citato decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, e' il seguente: «3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.». Il testo dell'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109 (Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni per il rinnovo dei comitati degli italiani all'estero), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2014, e' il seguente: «3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, a effettuare le seguenti cessioni a titolo gratuito: a) (Omissis); b) alla Repubblica Islamica del Pakistan: n. 100 veicoli M113». |
| Art. 5 Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. 3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse: a) missione Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; c) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, personale impiegato in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo; d) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles; e) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED, per il personale impiegato a New York e a Tunisi presso organismi internazionali: diaria prevista con riferimento, rispettivamente, agli Stati Uniti d'America-New York e alla Repubblica tunisina. 4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED e Atalanta e nelle attivita' di cui all'articolo 4, comma 3, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2009, e' il seguente: «1.Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta, al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali: a) - f) (Omissis). 2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all' articolo 2, comma 11, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all' articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l' articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l' articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con contratto individuale nelle missioni internazionali di cui alla presente legge, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio. 6-7. (Omissis). 8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui alla presente legge, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo' essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi. 9. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.». Il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il seguente: «6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.». Il testo dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente: «3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito, con le stesse modalita' previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.». Il testo dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1990, e' il seguente: «3. Per la eventuale corresponsione di compensi per prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono istituiti appositi fondi negli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero della marina mercantile, le cui dotazioni non potranno superare, rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228 miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle particolari situazioni delle Forze di superficie e subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche attivita' che abbiano carattere di continuita' o che comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche' alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale.». Il testo dell'articolo 1791, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il seguente: «1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.». |
| Art. 6 Disposizioni in materia penale
1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche' al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonche' nelle missioni Interim Air Policing della NATO.
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009, e' il seguente: «Art. 5. Disposizioni in materia penale - 1.Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 2. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza e' attribuita al Tribunale di Roma. 4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'articolo 3, comma 14, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza e' attribuita al tribunale di Roma. 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorita' giudiziaria, si applica l'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. 6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile catturati con atti di pirateria. 6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera e), della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresi' adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.». Il testo dell'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del citato decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e' il seguente: «1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformita' alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.». |
| Art. 7 Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e' il seguente: «1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono: a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi; b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. 2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». |
| (( Art. 7 bis Disposizioni in materia di intelligence
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di intelligence di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della Difesa con i conseguenti assetti di supporto della Difesa stessa. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalita' indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di intelligence di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attivita' di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, dell'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'articolo 17, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. 5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, puo' essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalita' stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo. ))
Riferimenti normativi
Il testo degli articoli 1, comma 3, 5, 17, comma 7, 33, comma 4, e 43 della citata legge 3 agosto 2007, n. 124, e' il seguente: «Art. 1. (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri) 1-2 (Omissis). 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.»; «Art. 5. (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica) - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalita' generali della politica dell'informazione per la sicurezza. 2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita' delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. 4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonche' altre autorita' civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.»; «Art. 17. (Ambito di applicazione delle garanzie funzionali) 1-6 (Omissis). 7. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessita', le attivita' indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o piu' dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall'articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di informazione per la sicurezza.»; «Art. 33. (Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) 1-3 (Omissis). 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della presente legge e dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.»; «Art. 43. (Procedura per l'adozione dei regolamenti) - 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR. 2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.». Il testo dell'articolo 5 del citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e' riportato nei riferimenti normativi relativi all'articolo 6 del presente decreto. La legge 12 luglio 1999, n. 232 (Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998) e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999. Il testo dell'articolo 5 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale e' il seguente: «Art. 5. Crimini di competenza della Corte - 1. La competenza della Corte e' limitata ai crimini piu' gravi, motivo di allarme per l'intera comunita' internazionale. La Corte ha competenza, in forza del presente Statuto, per i crimini seguenti: a) crimine di genocidio; b) crimini contro l'umanita'; c) crimini di guerra; d) crimine di aggressione. 2. La Corte esercitera' il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione successivamente all'adozione, in conformita' agli articoli 121 e 123, della disposizione che definira' tale crimine e stabilira' le condizioni alle quali la Corte potra' esercitare il proprio potere giurisdizionale su tale crimine. Tale norma dovra' essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite.». |
| Art. 8 Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 38.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, (( Nepal, Haiti, ))Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, (( Ucraina, )) Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonche' per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo. 2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilita' e operativita' gia' operanti in loco. 3. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati (( nel sito internet istituzionale )) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale(( , aggiornato semestralmente. ))
Riferimenti normativi
La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015), e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014. La tabella C prevede gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge di stabilita'. Il testo dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141, e' il seguente: «1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Ciad, Giordania, Iraq, Libano, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile, nonche' per lo sviluppo delle capacita' locali di autogoverno e la tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute. Sono altresi' promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonche' progetti di carattere sanitario, con particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale della sanita'. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del millennio e con i principi del diritto internazionale in materia. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione di cui al presente comma e i risultati ottenuti.». |
| Art. 9 Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
1. Ad integrazione dello stanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, (( convertito, con modificazioni, dalla legge )) 17 aprile 2015, n. 43, e' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 372.614, anche per l'invio in missione in Libia di esperti per fornire assistenza alle autorita' libiche e sostenere il processo di stabilizzazione del Paese. 2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 1.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica. 3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.100.000 per l'erogazione di contributi volontari in favore dello United Nations System Staff College (UNSSC) di Torino, dell'Unione per il Mediterraneo, del Dipartimento degli Affari Politici e dell'Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite, nonche' dell'Istituto italo-latino americano. 4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.800.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative dell'OSCE e al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. 5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori. 6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 157.520 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonche' per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in localita' dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 18, comma 2, del citato decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, e' il seguente: «2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilita', di conflitto o post-conflitto.». La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1992. Il testo dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e' il seguente: «159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.». |
| Art. 10 Regime degli interventi
1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2014, n. 141. Per gli interventi di cui all'articolo 8, resta fermo quanto disposto dall'articolo 32, commi 1 e 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125. 2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dall'1 ottobre 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109, e' il seguente: «1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.». Il testo dell'articolo 32, commi 1 e 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014, e' il seguente: «1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 31, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilita' per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, regola le modalita' del trasferimento. 2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 31, comma 1, e' curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.». |
| Art. 11 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, pari complessivamente euro (( 354.144.102 )) per l'anno 2015, si provvede: a) quanto a euro 10.670.252, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; b) quanto a euro 154.400.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma l, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23; c) quanto a euro 116.833.724, mediante corrispondente utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione della proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, gia' versato all'entrata del bilancio dello Stato; d) quanto a euro 4.807.948, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; e) quanto a euro 58.458.104, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2015, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2015. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2015. Per le finalita' di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa; f) quanto a euro 8.930.134, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; (( f-bis) quanto a euro 43.940, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. )) 2. All'articolo 5, comma 5-quater, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 794.395 per l'anno 2016, a euro 779.275 per l'anno 2017, a euro 1.569.196 per l'anno 2018 e a euro 4.076.030 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
Il testo dell'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e' il seguente: «1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.». Il testo dell'articolo 16, comma l, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, e' il seguente: «1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessita' della materia trattata e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1 comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.». Il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, e' il seguente: «Art. 25. Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica - 1. L'attivita' di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e' libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice. 2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti di uso di cui all'articolo 27, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. 3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in piu' Stati membri non sono obbligate ad effettuare piu' di una notifica per Stato membro interessato. 4. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata ad iniziare la propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 5. La cessazione dell'esercizio di una rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica, puo' aver luogo in ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine e' ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario. 6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori. L'impresa interessata puo' indicare nella dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 7. La scadenza dell'autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'. 8. Una autorizzazione generale puo' essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, puo' comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.». Il testo dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il seguente: «11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati.». Il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004, e' il seguente: «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». Il testo dell'articolo 5, commi 5-ter e 5-quater, del citato decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «5-ter. I cittadini afgani che hanno effettuato prestazioni con carattere di continuita' a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF di cui all'articolo 2, comma 1, e nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che qualora permangano in Afghanistan siano esposti al rischio di danni gravi alla persona, a domanda, possono essere trasferiti nel territorio nazionale, insieme con il coniuge e i figli nonche' i parenti entro il primo grado, per il riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Le modalita' di attestazione della situazione di rischio per tutti gli interessati e di verifica delle condizioni per l'accesso degli stessi nel territorio nazionale nonche' le procedure di trasferimento sono definite d'intesa tra i Ministeri della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno con carattere di speditezza. Il periodo massimo di permanenza all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' di trentasei mesi, con verifiche a cadenza semestrale, ulteriormente prorogabile, soltanto in presenza di circostanze straordinarie e debitamente motivate, per due periodi successivi, ciascuno della durata di sei mesi. 5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 789.921 per l'anno 2014, a euro 4.739.525 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a euro 3.949.604 per l'anno 2018, si provvede, quanto all'anno 2014, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto agli anni dal 2015 al 2018, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 794.395 per l'anno 2016, a euro 779.275 per l'anno 2017, a euro 1.569.196 per l'anno 2018 e a euro 4.076.030 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». |
| Art. 12 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
|
|
|