Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2015 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuti di partiti politici iscritti alla data del 30 novembre 2015 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13.


STATUTO DEL PARTITO UNIONE SUDAMERICANA
EMIGRATI ITALIANI
Titolo I - PRINCIPI E STRUTTURA
Art. 1 - Principi e Valori
Art. 2 - Struttura ed organizzazione
Art. 3 - Simbolo Titolo II - ADESIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 4 - Adesione
Art. 5 - Adesione di associazioni e movimenti
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
Art. 7 - Perdita della qualita' di socio
Art. 8 - Circoli Territoriali
Art. 9 - Sezione delle Circoscrizioni Estere Titolo II - ORGANIZZAZIONE
Art. 10 - Organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI)
Art. 11 - Norma di rinvio
Art. 12 - Il Consiglio Nazionale
Art. 13 - Il Presidente
Art. 14 - Il Segretario Politico Nazionale
Art. 15 - Il Tesoriere
Art. 16 - Revisore Unico contabile
Art. 17 - Il Consiglio dei Garanti Titolo IV - RAPPRESENTANZE ELETTIVE
Art. 18 - Principi e criteri di designazione - Candidature
Art. 19 - Doveri di partecipazione e lealta' politica
Art. 20 - Gruppi Parlamentari e Consiliari
Art. 21 - Pubblicita' ed informazione Titolo V - INCOMPATIBILITA' - MISURE DISCIPLINARI - COMMISSARIAMENTO
DELLE STRUTTURE PERIFERICHE - FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO -
QUOTE ASSOCIATIVE - RISORSE ALLE ARTICOLAZIONI DEL MOVIMENTO
Art. 22 - Incompatibilita' tra gli incarichi del Movimento
Art. 23 - Misure Disciplinari
Art. 24 - Commissariamento delle strutture territoriali periferiche
Art. 25 - Fonti di finanziamento del Movimento
Art. 26 - Patrimonio del Movimento
Art. 27 - Quote associative e Risorse Titolo VI - POTERE REGOLAMENTARE - MODIFICHE ED ATTUAZIONE DELLO
STATUTO - SEDE LEGALE - DURATA - NORME FINALI E DI COORDINAMENTO
Art. 28 - Potere Regolamentare
Art. 29 - Modifiche ed attuazione dello Statuto
Art. 30 -
Art. 31 - Norme finali e di coordinamento

Titolo I
PRINCIPI E STRUTTURA
Art. 1.
Principi e Valori

L'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (in seguito ed in abbreviato anche «USEI») e' un Movimento Politico di cittadini che si riconoscono nella Costituzione della Repubblica Italiana e negli ideali fondanti della tradizione cristiana, liberale e democratica con le finalita' di diffondere i principi della libera iniziativa, tutelare e valorizzare la vita e la liberta', secondo i principi di eguaglianza, di integrita', di equita', lealta', sussidiarieta' e solidarieta'.
L'Unione Sudamericana Emigrati Italiani vuole concorrere e contribuire, con i principi della democrazia, al rinnovamento della vita politica con cultura riformista ed innovatrice avendo come scopo anche quello di promuovere, favorire e sostenere ogni attivita' economica o intellettuale, in Italia ed all'Estero, finalizzata ad affermare i valori di competenza, professionalita', merito, impegno e trasparenza, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato. Sostiene e promuove la formazione di una nuova classe politica, con particolare riguardo ai giovani ed alle donne.
L'USEI assicura la piena partecipazione politica degli iscritti alle decisioni dei suoi organi. Promuove altresi' la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica e riconosce il valore politico dell'istituto delle primarie.
L'USEI rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno, assicurando informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine, oltre alle forme di partecipazione diretta dei soggetti iscritti e dei circoli, rende disponibile tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche ed il rendiconto anche attraverso i nuovi sistemi di informazione digitale.

Art. 2.
Struttura ed organizzazione

La struttura dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) e la sua organizzazione e' articolata sul territorio nazionale ed all'estero in Circoli e attraverso le strutture Comunali, Provinciali e Regionali.

Art. 3.
Simbolo

Il simbolo del Movimento Politico denominato «Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI)» e' descritto e rappresentato in allegato allo Statuto.
Simbolo e denominazione sono patrimonio del Movimento.
Le modifiche ed addizioni al simbolo ed alla denominazione possono essere deliberate dal Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale e' competente ad apportare modifiche o addizioni al simbolo e alla denominazione in occasione di singole scadenze elettorali.

Titolo II
ADESIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 4.
Adesione

Possono iscriversi all'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) i cittadini italiani, i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia, i cittadini italiani residenti all'estero nonche' i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero che, condividendo i principi ed il programma politico del Movimento, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di eta'.
Non possono essere iscritti al Movimento coloro che non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalita' politiche, sociali e religiose o ideali contrastanti con quelle del Movimento.
Le adesioni devono essere personalmente sottoscritte dall'aderente, con indicazione degli estremi di un suo documento identificativo, e inoltrate alla Segreteria della Presidenza Nazionale dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI).
L'adesione acquista efficacia e attribuisce tutti i diritti agli aderenti con il versamento della quota annuale di iscrizione determinata dal Consiglio Nazionale salvo che, entro il termine di trenta giorni dalla data del versamento, il Presidente Nazionale, sentito il Responsabile competente per territorio, non ne abbia disposto, motivatamente e per ragioni di particolare rilievo, il rigetto.
L'ammontare della quota annuale di iscrizione puo' essere diversificato a seconda delle categorie degli aderenti.
Le dichiarazioni di adesione possono essere proposte in forma collettiva da un numero di richiedenti non inferiore a quindici.

Art. 5.
Adesione di associazioni e movimenti

Il Consiglio Nazionale puo' deliberare forme particolari di adesione di altri movimenti ed associazioni aventi valori e finalita' sostanzialmente coincidenti con quelli all'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI), contestualmente determinandone, nel rispetto dei principi statutari, modalita' di esercizio dei diritti e doveri.

Art. 6.
Diritti e doveri dei soci

I soci dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi del Movimento, partecipano alla determinazione ed all'attuazione del programma e della linea politica dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) e concorrono all'elezione degli organi statutari.
I soci possono accedere alle cariche del Movimento ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative in base alle norme del presente Statuto e dei regolamenti;
In particolare sono tenuti a:
a) partecipare attivamente alla vita del Movimento, assolvendo i compiti loro affidati;
b) svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vivono ed operano;
c) garantire l'unita' operativa del Movimento ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento e di divisione allo stesso;
d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascuno;
e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;
f) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica.
I soci dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) non possono iscriversi ad altri Partiti e Movimenti politici ne' sostenerli nell'azione politica, salvo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale per intese elettorali e accordi di coalizione.
Gli iscritti hanno diritto di informazione e partecipazione sulla attivita' e all'iniziativa politica del Movimento e dei suoi rappresentanti nelle Istituzioni, nonche' di avanzare, anche per via telematica, proposte e suggerimenti agli Organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) e ai suoi rappresentanti nelle Istituzioni, conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna.
Gli aderenti esercitano i diritti di voto presso il Circolo di appartenenza e possono partecipare alle attivita' di tutti i Circoli.
Ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente Statuto e dal relativo regolamento.
Il Presidente Nazionale, sentito il Responsabile Regionale, puo' sospendere gli aderenti raggiunti da provvedimenti cautelari detentivi e quelli comunque coinvolti in indagini per fatti di particolare rilevanza morale e sociale.
La qualifica di socio, la quota e l'eventuale contributo associativo non e' cedibile a terzi.
Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all'attivita' di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico dell'USEI, nel rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identita' personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e delle direttive del garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 107 del 6.3.2014), fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai Provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali.

Art. 7.
Perdita della qualita' di socio

La qualita' di socio dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) si perde:
a) per dimissioni, presentate per iscritto e inviate alla Segreteria della Presidenza. Le dimissioni - che hanno effetto immediato - estinguono eventuali procedimenti in corso dinanzi al Consiglio dei Garanti;
b) per decadenza, a seguito del mancato pagamento della quota associativa;
c) per espulsione, deliberata dal Consiglio Nazionale. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso al Consiglio dei Garanti.

Art. 8.
Circoli Territoriali

Tutti gli aderenti al Movimento sono di diritto componenti di un Circolo Territoriale, che e' costituito da un numero minimo di dieci e massimo di cento aderenti.
Il Responsabile Provinciale di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) trasmette le dichiarazioni di adesione presentate dai residenti nei Comuni nei quali non sono costituiti Circoli al Circolo piu' vicino o piu' facilmente raggiungibile.
Ove il Circolo abbia raggiunto il numero di cento aderenti, il Responsabile provinciale puo' autorizzare, in deroga ed in via temporanea, iscrizioni in soprannumero o l'assegnazione ad altro circolo territoriale come, in caso la composizione di un Circolo scenda al di sotto di dieci aderenti, ne comunica lo scioglimento, disponendo l'assegnazione degli aderenti ad altro Circolo del territorio.
Piu' Circoli aventi sede nel medesimo Comune concordano forme di attivita' unitarie.
I Circoli devono trasmettere annualmente al Responsabile Provinciale un resoconto delle attivita' svolte e della partecipazione degli aderenti alle iniziative del Movimento.

Art. 9.
Sezione delle Circoscrizioni Estere

Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) riconosce il valore dell'esperienza degli Italiani nel mondo ed incoraggia forme di partecipazione ad iniziative ispirate ai principi del Movimento, della difesa e diffusione delle tradizioni italiane e regionali, della cultura e della lingua italiana, mediante forme di aggregazione cosi' come disciplinate dal presente Statuto e dalle norme regolamentari di attuazione.
I Circoli di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) nelle Circoscrizioni elettorali degli italiani residenti all'estero sono costituiti ed operano secondo le disposizioni di apposito Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale del Movimento, restando disciplinati, per quanto non diversamente previsto, in analogia ai Circoli Territoriali.

Titolo III
ORGANIZZAZIONE
Art. 10.
Organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI)

Sono organi Nazionali di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI):
il Consiglio Nazionale;
Il Presidente Nazionale;
il Segretario Politico Nazionale;
Il Tesoriere;
il Revisore Unico Contabile;
Il Consiglio dei Garanti.

Art. 11.
Norma di rinvio

I criteri generali degli istituti dell'organizzazione nazionale si applicano alle modalita' di funzionamento dei corrispondenti organi delle sezioni regionali, provinciali e comunali.

Art. 12.
Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale stabilisce la linea politica di Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI). Si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e tutte le volte che se ne ritiene la necessita' da parte del Presidente. E' convocato dal Presidente - tramite lettera, fax o mail da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per il Consiglio, che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.
Il Consiglio Nazionale e' altresi' convocato ogni volta che ne facciano richiesta un quinto dei suoi componenti. La richiesta, sottoscritta dagli interessati e corredata dall'ordine del giorno da discutere, deve essere presentata al Presidente che provvedera' alla convocazione entro 90 giorni.
Il Consiglio Nazionale e' validamente costituito con la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti se non diversamente indicato dallo Statuto.
Partecipano con diritto di voto al Consiglio Nazionale:
a) gli associati
b) Il Presidente Nazionale
c) Il Segretario Politico Nazionale
d) Il Tesoriere
Il Consiglio Nazionale elegge: il Presidente Nazionale, il Segretario Politico Nazionale e il Tesoriere, che restano in carica tre anni:
Nomina il Revisore Unico Contabile ed i componenti del Consiglio dei Garanti.
Approva:
a) lo Statuto del Movimento;
b) il Codice Etico di comportamento degli eletti nell'esercizio dei rispettivi mandati;
c) le linee degli indirizzi politici e programmatici generali del Movimento e dell'azione degli eletti nelle istituzioni;
d) le liste e gli accordi di coalizione;
e) approva il rendiconto di esercizio;
Il voto in Consiglio e' personale e non delegabile.

Art. 13.
Il Presidente

Rappresenta politicamente l'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) in tutte le sedi;
Ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva del Movimento;
Attua il programma politico ed elettorale del Movimento e ne coordina le iniziative con facolta' di delega;
Convoca e presiede il Consiglio Nazionale, dirige l'attivita' politica ed organizzativa;
Attribuisce compiti e funzioni politiche;
Assegna incarichi retribuiti e commesse di servizio e di gestione;
Ha il potere di utilizzare e depositare il contrassegno elettorale dell'Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI) e di presentare e depositare liste e candidature elettorali; le funzioni connesse a tali attivita' possono essere svolte anche a mezzo di procuratori speciali all'uopo nominati; puo' delegare, anche temporaneamente il potere esclusivo di firma per la presentazione e il deposito del contrassegno, delle liste e delle candidature elettorali, nominando all'uopo procuratori speciali e conferendo mandati;
Nomina nei casi e per il tempo strettamente necessario, commissari straordinari incaricati, in via sostitutiva, del governo degli organi territoriali o per lo svolgimento di specifici adempimenti di competenza di questi;
Puo' richiamare e sospendere l'aderente fino alle determinazioni del Consiglio Nazionale.

Art. 14.
Il Segretario Politico Nazionale

E' l'organo esecutivo dell'USEI;
Puo' essere delegato dal Presidente per l'esercizio di funzioni e competenze;
Da' attuazione alle deliberazioni e agli indirizzi decisi dal Presidente e dal Consiglio Nazionale;
Sovrintende a tutta l'attivita' della struttura dell'USEI e degli organi territoriali;
Puo' assumere decisioni spettanti agli organismi territoriali in caso di particolari necessita'.

Art. 15.
Il Tesoriere

Il Tesoriere e' il responsabile per la gestione economica-finanziaria e patrimoniale dell'USEI ed e' nominato dal Consiglio Nazionale su designazione del Presidente Nazionale che lo sceglie tra gli iscritti al Movimento in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalita' coerenti con la natura dell'incarico.
Il Tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile per due volte.
Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, Il Presidente Nazionale designa un Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione del Consiglio Nazionale per l'elezione del nuovo tesoriere.
Il Tesoriere partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale, salvo l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
Il Tesoriere ha la responsabilita' della gestione amministrativa, contabile, economico-finanziaria e patrimoniale, nei limiti della quale a lui e' attribuita la legale rappresentanza del Movimento negli atti e in giudizio. Tiene i libri contabili e provvede alla predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali.
Negli stessi limiti esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicita', dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese e del limite massimo di ricorso all'indebitamento pari al 60% del totale delle attivita' dello stato patrimoniale.
In particolare il Tesoriere:
a) e' legittimato alla riscossione delle entrate di cui in precedenza;
b) svolge l'attivita' negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere nonche' contratti di locazione anche finanziaria, effettua pagamenti ed incassa crediti;
c) stipula convenzioni con gli enti locali territoriali per l'uso di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' politica ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;
d) recluta il personale, determinandone lo stato giuridico, il trattamento economico e le promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge,decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno del personale;
e) puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali e previdenziali;
f) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilita' delle operazioni e sull'identificazione di clienti e titolari effettivi, aprendo conto correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti, in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie, anche per il tramite di persone di fiducia da lui delegate con atto scritto;
g) dirige, coordina e controlla le attivita' e le operazioni gestorie; implementa il sistema di controlli interni secondo le linee guida approvate dal Consiglio Nazionale; a tal fine fissa i criteri generali di corretta gestione uniformandosi ai principi di tracciabilita' e documentabilita' delle operazioni, di inerenza e congruita' delle spese e di integrita' dei profili reputazionali delle controparti, nonche' di prevenzione di conflitti di interesse; adotta ed efficacemente attua ed aggiorna tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformita' della gestione economico-finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto;
h) predispone piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle strutture territoriali, secondo i principi ed i criteri direttivi determinati dal Consiglio Nazionale con apposito regolamento;
i) Il Tesoriere puo' compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione nell'ambito delle proprie competenze. Gli e' in ogni caso esclusa la facolta' di stipulare i segg. atti: compravendita di beni immobili, compravendita di titoli (Titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili), costituzioni di societa', acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti, concessioni di prestiti, contratti di mutuo, acquisto di valuta, richiesta e rilascio di avalli, fideiussioni o altra forma di garanzia;
l) gestisce, secondo le istruzioni del Consiglio Nazionale, i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni;
m) A norma del'art. 6-bis della legge n. 157/1999, il Tesoriere risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto del Movimento solo qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Risponde del suo operato verso il Movimento secondo le norme del mandato. E' tenuto ad adempiere i doveri a lui imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle competenze a lui specificamente attribuite e deve fare tutto quanto e' in suo potere per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli di cui sia a conoscenza ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Il Tesoriere non risponde per atti o fatti - inclusi i bilanci - i rendiconti, la contabilita', le attivita' di gestione e le obbligazioni - imputabili a strutture e organismi territoriali periferici del Movimento, dotati di autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria;
n) Ha facolta' di delegare le sue funzioni, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a uno o piu' Vice tesorieri di sua fiducia che nomina egli stesso, dandone comunicazione al Consiglio Nazionale ed al revisore dei conti. E' personalmente responsabile dell'operato dei Vice Tesorieri;
o) Al fine di assicurare prassi contabili uniformi, a garanzia della trasparenza informativa del Movimento, ogni organo amministrativo periferico, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, e' tenuto a conformarsi alle direttive del Tesoriere in materia di bilanci e contabilita' e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al Tesoriere affinche' si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge. La loro inosservanza e' passibile di commissariamento e deferimenti disciplinari;
p) I rapporti con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» sono riservati alla competenza del tesoriere, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli e' l'organo competente a ricevere le comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarita' contabili e inottemperanze ad obblighi di legge;
q) Il Tesoriere entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.
Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria dura un anno e termina il 31 dicembre. Il Tesoriere nei quattro mesi successivi redige il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

Art. 16.
Revisore Unico contabile

Controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria del Movimento;
Predispone, in ogni occasione della presentazione dei rendiconti e dei bilanci del Movimento, una relazione particolareggiata su detti rendiconti e bilanci e allegata ai medesimi;
Ha il compito e la responsabilita' di vigilare sull'operato del Tesoriere;
Il Revisore Unico deve essere iscritto all'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia ed e' nominato dal Consiglio Nazionale.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 96/2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria del Movimento e' affidato ad apposita societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2010, nominata dal Presidente Nazionale.

Art. 17.
Il Consiglio dei Garanti

Il Consiglio dei Garanti e' l'organo di garanzia.
Il Consiglio dei Garanti e' titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalla violazioni dello Statuto, nonche' del Codice etico.
Il Consiglio dei Garanti ha competenza esclusiva e giudica sulle controversie tra gli aderenti ed il Movimento in tutte le sue strutture territoriali in relazione alla applicazione dello Statuto e dei Regolamenti e, in generale, alla vita del Movimento, infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti al Movimento, ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento del Movimento previste dal presente Statuto, dal Codice etico e dai regolamenti emanati, controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore o di iscritto, nonche' alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni.
Il Consiglio giudica quale amichevole compositore, con dispensa da ogni formalita' di procedura.
Gli aderenti possono proporre ricorso al Consiglio dei Garanti per violazione dello Statuto e dei Regolamenti; la proposizione dei ricorsi non sospende l'esecutivita' degli atti impugnati, salva diversa decisione del Consiglio dei Garanti. Il procedimento innanzi al Consiglio dei Garanti e' improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Consiglio e ciascun iscritto puo' prenderne visione.
Con regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono stabilite le regole di procedura, i principi e le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e del Codice etico, le modalita' per garantire e regolare il procedimento nonche' i requisiti e le incompatibilita' dei membri del Consiglio.
Il Consiglio dei Garanti, qualora rilevi fatti censurabili o meritevoli di ulteriore approfondimento, li comunica al Segretario Politico Nazionale ed al Consiglio Nazionale perche' assumano, secondo le rispettive competenze, provvedimenti opportuni.
Il Consiglio dei Garanti esprime, su richiesta del Segretario Nazionale o degli organi Nazionali e Regionali, pareri sul significato e la portata delle norme dello Statuto e dei Regolamenti. Tali pareri hanno valore di interpretazione autentica e quindi carattere cogente per gli organi e gli aderenti al Movimento.
Il Consiglio dei Garanti e' composto da un numero massimo di cinque membri, di idonea competenza, eletti dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nella sua prima riunione il Presidente.
Il Consiglio Nazionale provvede, con le medesime modalita' di votazione, alla surroga di componenti cessati dal Consiglio dei Garanti nel corso del mandato.
I componenti del Consiglio dei Garanti non possono essere componenti elettivi di organi Collegiali Nazionali e Regionali del Movimento ne' ricoprire mandati parlamentari e istituzionali.
Il Presidente del Consiglio dei Garanti puo' partecipare alle riunioni degli organi nazionali e regionali senza diritto al voto.
Le riunioni del Consiglio dei Garanti sono convocate dal suo Presidente, anche su richiesta del Segretario Politico o del Presidente nazionale.
Le decisioni del Consiglio dei Garanti sono verbalizzate da un Segretario scelto, anche di volta in volta, dal Presidente e anche al di fuori dei suoi membri.
Il Consiglio dei Garanti decide a maggioranza con l'intervento di almeno tre membri entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni, dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.
Il provvedimento assunto dal Consiglio dei Garanti e' definitivo.

Titolo IV
RAPPRESENTANZE ELETTIVE
Art. 18.
Principi e criteri di designazione
Candidature

Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, le candidature per le elezioni politiche al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, per i Presidenti delle Regioni e per i Sindaci delle citta' metropolitane, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e di presidente di Regione e di Provincia autonoma sono approvate dal Consiglio Nazionale sulla base delle proposte formulate dai Circoli Territoriali e delle Circoscrizioni Estere ove interessate.
Le candidature per le elezioni regionali e locali sono approvate dai rispettivi Circoli Territoriali e ratificate dal Consiglio Nazionale.
Nella formazione delle liste e per le scelte dei candidati si seguiranno i criteri di equilibrata proporzionalita' tra donne e uomini e della partecipazione dei giovani.
Ai fini delle pari opportunita', l'USEI promuove azioni volte a favorire pari opportunita' nell'accesso alla composizione degli organi del movimento ed alla formazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello.
Il Consiglio Nazionale delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma
Le proposte di candidatura devono essere motivate con riferimento alle qualificazioni ed ai percorsi politici dei candidati.
Le candidature vengono sottoposte agli Organi del Movimento preferibilmente attraverso elezioni primarie, svolte nel rispetto di un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 19.
Doveri di partecipazione e lealta' politica

Tutti i rappresentanti nelle Istituzioni Pubbliche aderenti ad Unione Sudamericana Emigrati Italiani o da essa designati partecipano alla attivita' del Movimento come previsto dal presente Statuto.
I titolari di mandati elettivi sono tenuti a seguire le indicazioni programmatiche e quelle politiche relative alle scelte di coalizione, alleanza e collegamento con altri Partiti, deliberate dagli Organi del Movimento.
Gli eletti aderenti ad Unione Sudamericana Emigrati Italiani ed i Dirigenti del Movimento sono tenuti al rispetto dei deliberati degli Organi del Movimento nelle posizioni pubbliche, anche espresse attraverso i mezzi di informazione.
I Parlamentari Europei, Nazionali e Regionali aderenti ad Unione Sudamericana Emigrati Italiani, gli Amministratori Locali e quelli di Enti, Istituzioni e Societa' designati da organi elettivi contribuiscono al funzionamento del Movimento con il versamento di una quota - definita dal Consiglio Nazionale - delle indennita' e dei compensi annuali da essi percepiti in funzione della carica ricoperta.

Art. 20.
Gruppi Parlamentari e Consiliari

I Parlamentari ed i Consiglieri eletti e aderenti ad Unione Sudamericana Emigrati Italiani sono tenuti ad iscriversi ai Gruppi parlamentari e consiliari del Movimento e, ove questi non siano costituiti, ad iscriversi a quelli indicati dal Movimento.
I Gruppi esercitano funzioni di indirizzo delle attivita' dei propri aderenti nelle Istituzioni parlamentari o consiliari, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari e secondo le finalita' ed i criteri del buon governo e della legalita'.

Art. 21.
Pubblicita' ed informazione

La composizione degli Organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani e' consultabile su documenti informatici, secondo apposito Regolamento e nel rispetto delle normative di legge sul trattamento dei dati personali e sulla riservatezza.
Gli indirizzi di posta elettronica dei Circoli, ove costituiti, e degli organi di Unione Sudamericana Emigrati Italiani sono pubblicati nel sito Web.
Tutti gli organi del Movimento assicurano con mezzo informatico la pubblicita' delle loro attivita' e la conoscenza delle convocazioni, nonche' di ogni altro adempimento finalizzato all'esercizio dei diritti di partecipazione degli aderenti.

Titolo V
INCOMPATIBILITA' - MISURE DISCIPLINARI - COMMISSARIAMENTO DELLE
STRUTTURE PERIFERICHE - FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO - QUOTE
ASSOCIATIVE - RISORSE ALLE ARTICOLAZIONI DEL MOVIMENTO

Art. 22.
Incompatibilita' tra gli incarichi del Movimento

Il Consiglio Nazionale stabilisce con proprio atto regolamentare le incompatibilita' fra cariche istituzionali ed incarichi nel Movimento.

Art. 23.
Misure Disciplinari

Salvo diversa disposizione dell'adottando regolamento, le misure disciplinari sono: I) l'ammonizione; II) la sospensione; III) l'espulsione; IV) la revoca dell'affiliazione di un circolo; V) l'interdizione dal compiere attivita' che coinvolgano direttamente o indirettamente il Movimento.
L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entita'.
L'espulsione, la revoca e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina.
Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione e' sempre reso di pubblico dominio.

Art. 24.
Commissariamento delle strutture territoriali periferiche

Il Consiglio Nazionale e/o il Collegio dei Probiviri, su proposta del Presidente Nazionale, nel caso ricorrano gravi motivi, possono commissariare i Circoli Territoriali e delle Circoscrizioni Estere, nominando a tal fine un Commissario: Quest'ultimo, nei termini stabiliti nell'atto di nomina, provvede a redigere apposito rapporto al Consiglio Nazionale ed al Collegio dei Probiviri, all'esito del quale questi ultimi provvedono alla ricostituzione della struttura o ne dispongono lo scioglimento.

Art. 25.
Fonti di finanziamento del Movimento

Le entrate del Movimento, in base alla legislazione vigente, sono le seguenti:
1) quote associative;
2) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi;
3) contributi indiretti derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
4) entrate derivanti da eventi di raccolta fondi;
5) donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa;
6) ogni altra entrata prevista dalla legge.

Art. 26.
Patrimonio del Movimento

Il patrimonio del Movimento e' costituito oltre che dalle suddette entrate, dai beni mobili e mobili registrati ed immobili che si acquisiranno in futuro, per atti tra vivi o per mortis causa. Il Patrimonio puo' essere utilizzato, nel rispetto del principio di economicita', solo per soddisfare le finalita' statutarie del Movimento e per garantire la continuita' e la normalita' di funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali.

Art. 27.
Quote associative e Risorse
alle articolazioni del Movimento

Il Consiglio Nazionale determina, con apposito regolamento, l'importo delle quote associative. I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonche' alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parita' tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alla cariche elettive europee,nazionali e locali - sono quelle di proporzionalita', programmazione, economicita' ed equa ripartizione.

Titolo VI
POTERE REGOLAMENTARE - MODIFICHE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO - SEDE
LEGALE - DURATA - NORME FINALI E DI COORDINAMENTO

Art. 28.
Potere Regolamentare

Il Consiglio Nazionale, qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente Statuto.

Art. 29.
Modifiche ed attuazione dello Statuto

Il presente Statuto puo' essere modificato con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Nazionale.
Il Presidente Nazionale, nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto che dovranno essere approvati, adotta tutti i provvedimenti opportuni.

Art. 30.

Il Movimento ha sede legale in Belvedere Marittimo (CS), Via Giustino Fortunato, n. 54 e potranno essere costituite ulteriori sedi di rappresentanza in altri luoghi, anche all'estero. Eventuali modifiche della sede legale sono deliberate dal Presidente Nazionale e comunicate al Consiglio Nazionale nella prima riunione successiva alla modifica.
La durata del partito e' illimitata.

Art. 31.
Norme finali e di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
(Omissis).

STATUTO DEL PARTITO MARONI PRESIDENTE
Art. 1.
Denominazione - Scopi - Sede

L'associazione politica denominata «Maroni Presidente» ha lo scopo di elaborare proposte, programmi e iniziative atte all'istituzione dell'Euroregione Nord, costituzionalmente autodeterminata, e all'attribuzione, a livello regionale, del 75% delle tasse versate dai cittadini e dalle imprese dell'Euroregione.
L'associazione si fonda sui principi dell'eguaglianza e delle pari opportunita', assicurando a tutti i livelli la presenza di entrambi i generi.
L'Associazione ha sede in Monza in via Passerini, 13.
L'Associazione puo' prevedere articolazioni territoriali costituite da un numero minimo di soci pari a 10 (dieci).

Art. 2.
Simbolo

Il simbolo dell'associazione politica «Maroni Presidente» appartiene al patrimonio dell'associazione ed il Consiglio Direttivo e' delegato alla gestione dello stesso e a sue eventuali modifiche. Il simbolo e' costituito da un «cerchio nero racchiudente, su due righe, la scritta "MARONI" sulla prima e "PRESIDENTE" sulla seconda, entrambi di colore blu. Sotto le scritte e' raffigurata una croce di colore rosso». Tale simbolo e' anche contrassegno elettorale per le elezioni ad ogni livello. Il Consiglio Direttivo potra' per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo e al contrassegno, le modifiche ritenute piu' opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Tutti i simboli usati nel tempo dall'Associazione, anche se non piu' utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio dell'Associazione politica «Maroni Presidente».

Art. 3.
Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'associazione puo' essere deliberato solo dall'Assemblea dei soci con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto al voto. L'assemblea dei soci demanda al Consiglio Direttivo gli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione dell'associazione ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4.
Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo:
il Presidente;
il Tesoriere;
il Collegio dei Revisori o Revisore Unico;
il Collegio di Garanzia.
L'Associazione Maroni Presidente promuove la parita' dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, in attuazione dell'art. 51 della costituzione, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, assicurando inoltre le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Art. 5.
Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci e' l'organo rappresentativo di tutti gli associati. Stabilisce la linea politica e programmatica dell'associazione. Tutti i componenti devono essere in regola con il pagamento della quota associativa alla data di apertura dei lavori dell'Assemblea. L'Assemblea viene convocata ogni tre anni dal Presidente con le modalita' previste dal «Regolamento dell'Assemblea» approvato dal Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea dei Soci entro 30 (trenta) giorni dall'evento per l'elezione del Presidente. In caso di prima convocazione l'Assemblea e' valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto. In seconda convocazione a maggioranza semplice, salvo nei casi previsti dallo Statuto. L'assemblea dei soci elegge il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, nonche' il Collegio dei revisori o Revisore Unico ed il Collegio di garanzia. I componenti dell'Assemblea possono presentare proposte di modifica dello Statuto e documenti riguardanti la linea politica e programmatica dell'Associazione. Le proposte prese in esame dall'Assemblea devono essere sottoscritte dal numero dei soci componenti dell'Assemblea stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della convocazione.

Art. 6.
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo svolge la sua azione in conformita' agli indirizzi politico programmatici deliberati dall'Assemblea dei Soci.
Sono componenti del Consiglio Direttivo:
il Presidente
da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci, tra i quali il Presidente nomina il Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni contestuali della meta' piu' 1 (uno) dei suoi componenti, oppure per effetto dell'impossibilita' di surrogare i dimissionari ed i componenti risultino inferiori a 4 (quattro) se il Consiglio e' composto di 5 (cinque) membri e a 3 (tre) se il Consiglio Direttivo e' composto da meno di 5 (cinque) membri.
Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
Le sedute sono valide con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
In caso di parita' di voti il voto espresso dal Presidente vale doppio. Partecipa, con il solo diritto di parola, il Tesoriere dell'Associazione. Il Presidente puo' estendere la partecipazione, solo con diritto di parola, occasionalmente o in forma continuativa, ad altri soci e/o esperti esterni all'Associazione per la trattazione di argomenti specifici. Inoltre, a tutela delle minoranze, ove presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e diritto di voto in seno al Consiglio Direttivo al membro componente, quale rappresentante della minoranza.

Art. 7.
Competenze del Consiglio Direttivo

E' competenza del Consiglio Direttivo:
deliberare su tutte le questioni che non sono demandate per legge o per Statuto ad altri organi;
individuare i criteri cui va ispirata la gestione economica-patrimoniale del movimento;
approvare il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente redatto dal tesoriere;
approvare il bilancio preventivo redatto dal Tesoriere;
approvare e modificare i regolamenti per la gestione e l'organizzazione dell'Associazione, nonche' quello dell'Assemblea dei Soci;
deliberare la quota associativa e la veste grafica della tessera;
nominare il Tesoriere e affidargli le relative competenze stabilendone il limite massimo di spesa per singola operazione;
deliberare sui provvedimenti sanzionatori;
deliberare la partecipazione alle elezioni ad ogni livello istituzionale e definire le modalita' di selezione sulle candidature per le elezioni alle quali l'Associazione stabilisce di partecipare, secondo le modalita' di cui all'art. 20);
deliberare l'apertura, lo scioglimento, la chiusura, la sospensione ed il commissariamento di eventuali articolazioni territoriali dell'Associazione;
nominare i referenti di ogni articolazione e revocare gli stessi qualora venga meno il numero minimo di associati per ogni singola articolazione o per dimissioni o gravi motivi;
deliberare ponendo in atto azioni interne all'Associazione volte ad assicurare il rispetto della vita privata e la corretta protezione dei dati personali degli Associati;
deliberare sulle modifiche da apportate al simbolo nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Art. 8.
Il Presidente

Il Presidente rappresenta politicamente e legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica 3 (tre) anni salvo casi di anticipata decadenza. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne predispone l'ordine del giorno. Esegue e coordina le direttive dell'Assemblea dei Soci e la convoca, presiedendola, almeno ogni 3 (tre) anni. Nomina e revoca il Vicepresidente del Consiglio Direttivo. Riscuote i finanziamenti e i rimborsi previsti dalla legge. Egli puo' delegare altri soci dell'associazione stessa a compiti specifici, anche di rappresentanza legale nell'ambito dei poteri conferiti . Il Presidente non puo' svolgere piu' di 2 (due) mandati completi. Si considerano mandati completi tutti quelli in cui il Presidente ha ricoperto tale ruolo per un periodo superiore a 30 (trenta) mesi.

Art. 9.
Il Tesoriere

Compie gli atti amministrativi demandatigli dal Consiglio Direttivo.
Le principali attribuzioni sono:
la gestione finanziaria dell'Associazione compresa l'apertura e la chiusura dei conti correnti senza possibilita' di scoperto;
la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
la gestione della contabilita' dell'Associazione;
la tenuta dei libri contabili;
la stesura dei bilanci e tutte le formalita' conseguenti, in conformita' alle leggi vigenti in materia;
la predisposizione del bilancio di previsione ed il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
ogni altro adempimento stabilito a suo carico dalla legge.
Ha l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con il solo diritto di parola. Il tesoriere dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.

Art. 10.
Iscrizione all'associazione

Si possono iscrivere all'Associazione, conseguendo la qualifica di socio, tutte le persone che hanno compiuto i 18 (diciotto) anni di eta'.

Art. 11.
I Soci

I Soci hanno il dovere di operare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal «Regolamento». I Soci che sono eletti in liste contrassegnati dal simbolo «MARONI PRESIDENTE» non possono iscriversi o aderire a partiti, movimenti, associazioni politiche, segrete, massoniche, liste civiche, ad esclusione di quelle riconosciute dal Consiglio Direttivo.
Il verificarsi di tale incompatibilita' comporta la cancellazione automatica dall'elenco degli iscritti dell'Associazione con delibera emessa dal Consiglio Direttivo.

Art. 12.
Tesseramento

Ogni Socio e' tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo ed e' valida per l'anno in corso. Decorso tale termine i Soci non in regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva dell'Associazione decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.
Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 ottobre, la veste grafica e la quota associativa della tessera.

Art. 13.
Economia

L'Associazione non persegue fini di lucro.
Tutto quanto e' nella libera disponibilita' e possesso dell'Associazione costituisce il suo patrimonio che e' unico ed indivisibile.
Le modalita' di utilizzo del patrimonio vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.
Le risorse alle articolazioni territoriali sono destinate secondo delibera del Consiglio Direttivo in base alla disponibilita' patrimoniale dell'Associazione e proporzionalmente al numero di soci di ciascuna articolazione territoriale.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14.
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:
dal Simbolo di cui all'art. 2;
dai beni mobili ed immobili;
da partecipazioni;
Marchi e brevetti;
Lasciti o donazioni comunque pervenuti.

Art. 15.
Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:
da entrate derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore dell'Associazione;
da contributi dello Stato e da rimborsi elettorali a norma di legge;
da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
da contribuzioni dei cittadini, dalle associazioni, da movimenti e societa' in base alla normativa vigente.
Le risorse vengono utilizzate o ripartite secondo le modalita' stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 16.
Spese

Le spese dell'Associazione sono le seguenti:
spese generali per il funzionamento dell'Associazione;
spese per la stampa, per le attivita' di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
spese per le campagne elettorali;
spese per le iniziative culturali o sociali;
spese per la formazione politica degli associati;
spese per l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni o convegni;
spese per promuovere la parita' dei generi nella partecipazione alla politica.

Art. 17.
Collegio dei Revisori

L'Assemblea nomina un Collegio dei Revisori, composto da tre membri iscritti all'Albo dei Revisori legali, oppure un Revisore unico, iscritto all'Albo dei Revisori Legali.
il Presidente del collegio dei Revisori viene eletto dall'assemblea dei soci.
Qualora venisse a mancare un Revisore facente parte del Collegio si provvede per cooptazione purche' la maggioranza sia costituita dai revisori nominati dall'assemblea. Il revisore cosi' nominato resta in carica sino alla data di scadenza dell'intero Collegio. Qualora mancasse la maggioranza dovra' essere convocata apposita assemblea dei soci per la nomina del nuovo Collegio dei Revisori. Al Collegio dei Revisori spetta il compito di:
controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa;
redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare annualmente al consiglio direttivo.
La carica di revisore e' inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed e' rinnovabile anche piu' volte.
I revisori partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo che approva il bilancio e possono su loro richiesta assistere alle altre riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 18.
Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia e' composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei soci ed elegge nel suo seno il proprio Presidente. La durata in carica e' triennale e i membri sono rieleggibili. Qualora venisse a mancare un membro facente parte del Collegio si provvede per cooptazione purche' la maggioranza sia costituita da membri nominati dall'assemblea. Il membro cosi' nominato resta in carica sino alla data di scadenza dell'intero Collegio. Qualora mancasse la maggioranza dei membri dovra' essere convocata apposita assemblea dei soci per la nomina del nuovo Collegio di Garanzia. La carica di componente del collegio di garanzia e' inconciliabile con quella di consigliere.
Spetta al collegio di Garanzia:
tutelare i diritti di informazione e partecipazione attribuiti a norma dello statuto agli associati;
vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie e regolamentari;
giudicare sulle infrazioni disciplinari commesse dagli associati nonche' sulle controversie insorgenti tra i vari organi dell'associazione.
Il Collegio decide a maggioranza dei suoi membri ed il provvedimento assunto e' definitivo. Inoltre, a tutela delle minoranze, ove presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e diritto di voto in seno al Collegio di Garanzia al membro componente, quale rappresentante della minoranza.
Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Art. 19.
Sanzioni

Le sanzioni applicabili dal Consiglio direttivo sono:
il richiamo scritto;
la sospensione per un massimo di mesi 6 (sei), con contestuale decadenza dalle cariche interne all'Associazione e il divieto di parlare per nome e per conto dell'Associazione stessa;
l'espulsione.
Ogni sanzione deve essere comunicata al Socio mediante Raccomandata con Ricevuta di ritorno entro 7 (sette) giorni dalla data del provvedimento.
Ciascun socio sottoposto a misure disciplinari puo' presentare ricorso al Presidente.
Il Presidente, convoca entro 30 giorni il Collegio di Garanzia, al quale spetta il giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Art. 20.
Selezione delle candidature

La candidatura degli associati per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali ed infine per le cariche di sindaco e di presidente di Regione e di provincia autonoma potra' essere accettata solo se alla data del deposito delle relative liste elettorali gli interessati saranno soci nell'Associazione da almeno un anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera i candidati dopo votazioni a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 21.
Rendiconto e trasparenza

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile finanziaria, il Consiglio Direttivo nominera' una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa ai sensi di legge vigenti in materia.
La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
A garanzia e trasparenza il rendiconto anche in forma abbreviata e la relazione della societa' di revisione, verranno resi pubblici nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 22.
Modifiche Statutarie

Le modifiche statutarie o la completa riformulazione, devono essere approvate a maggioranza semplice dei Soci, salvo ove altrimenti disposto dallo Statuto.
(Omissis).

STATUTO DEL PARTITO POPOLARI PER L'ITALIA
Art. 1.
Denominazione e sede

Ai sensi dell'art. 49 della Costituzione italiana e ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, e' costituita l'associazione, quale partito politico nazionale, denominata «POPOLARI PER L'ITALIA». L'associazione e' disciplinata dal presente statuto provvisorio, dal codice civile e dalla ulteriore normativa applicabile. L'associazione non persegue fini di lucro ed e' sottoposta alle particolari normative fiscali previste.
La sede del partito e' in Milano, via Trau' n. 2, e sara' indicata sul sito internet ufficiale dell'associazione. L'associazione puo' organizzare la propria attivita' tramite sedi secondarie e/o unita' locali/delegazioni territoriali.

Art. 2.
Simbolo

Al presidente, che ne riferisce circa l'uso al comitato di presidenza, spetta la facolta' di utilizzo della denominazione e del simbolo dell'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA» e la sua concessione a terzi, fermo restando il diritto unilaterale e insindacabile di revoca della concessione medesima.
La descrizione del simbolo, che si allega al presente atto con lettera «A», e' la seguente: «cerchio contenente una fascia obliqua multicolore,inclinata da sinistra (basso) verso destra (alto) a forma di freccia. Il tronco della freccia ha tre fasce e su due di queste compare la scritta "POPOLARI" e "PER L'ITALIA" sulla fascia inferiore. Le tre fasce del tronco della freccia sono dall'alto a scendere verde,la prima fascia, bianca la seconda,con la scritta "POPOLARI" e rossa la terza con la scritta "PER L'ITALIA". La punta della freccia e' al centro bianca con ali rosse a destra e verde a sinistra oltre ad altri due estremi con diverse tonalita' di celeste e bleu. Lo sfondo di tutto il simbolo e' una tonalita' mista di diverse sfumature di celeste e bleu».
Eventuali modifiche dei simbolo e della denominazione ai soli fini elettorali nelle elezioni politiche, amministrative e regionali sono demandate al presidente, sentiti gli organismi territoriali competenti e il comitato di presidenza.
La direzione nazionale dispone eventuali modifiche sostanziali del simbolo e della denominazione e puo' delegare a tal fine il comitato di presidenza.

Art. 3.
Scopo e natura dell'associazione politica

L'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA» e' un movimento politico di persone libere che intendono mettersi in gioco per i grandi valori che costituiscono la tradizione viva del popolarismo italiano ed europeo secondo i principi del partito popolare europeo stesso.
L'impegno dell'associazione attinge pertanto a un patrimonio ideale e politico che pone al centro:
la persona, il diritto alla vita, la liberta', la giustizia e la dignita' di ogni essere umano;
la famiglia in quanto nucleo fondante della societa';
i principi di solidarieta', sussidiarieta' e giustizia sociale per un riformismo capace di cambiare in profondita' il nostro Paese e l'Europa per dare piena cittadinanza a tutti;
un'Europa comunitaria, unita, democratica, vicina ai bisogni delle persone, capace di assicurare stabilita' interna e pace in molte aree del mondo;
il valore del lavoro e della liberta' di impresa come espressioni e realizzazioni della persona umana.
L'associazione intende superare i modelli centralisti dei partiti dando voce alla piu' ampia pluralita' di soggettivita' culturali, associative, civiche e politiche che si riconoscono nell'assoluta priorita' della persona rispetto alle istituzioni per costruire un progetto onesto, di gente accogliente declinato con laicita' inclusiva, aperto al dialogo con tutti e ciascuno.
L'associazione ha lo scopo altresi' di promuovere la partecipazione civile per costituire un partito ispirato ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana in particolare a quelli richiamati dagli articoli 2, 3, 49 e 51.
L'associazione promuove azioni volte a favorire la partecipazione di tutti i cittadini garantendo pari opportunita' a tutti i livelli, particolarmente nell'accesso alla composizione dei propri organi colleggiali e nelle cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della Costituzione.
L'associazione riconosce il pluralismo delle diverse opzioni culturali, sociali e politiche e garantisce pari dignita' e opportunita' a tutte le condizioni quali il genere, le convinzioni religiose, l'eta', l'orientamento sessuale e l'origine etnica.

Art. 4.
Soggetti dell'associazione. Diritti e doveri degli iscritti
e modalita' di adesione

Il partito e' aperto a forme di partecipazione molteplici e diversificate.
Ai fini del presente statuto, vengono identificati i seguenti soggetti della vita interna: i fondatori, gli iscritti, i sostenitori, i rappresentanti federati.
Sono iscritti all'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA» le cittadine e i cittadini italiani che ne facciano esplicita richiesta nei modi e nelle forme stabilite da apposito regolamento e che versino la quota d'iscrizione fissata annualmente.
L'associazione - libera, volontaria e di durata annuale - comporta la condivisione dei principi e dei programmi dell'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA», l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi, il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi direttivi ed esecutivi.
Ogni iscritto si impegna a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignita' degli altri iscritti.
Gli iscritti, a seguito dell'accoglimento della loro richiesta, oltre a partecipare liberamente a tutte le attivita' dei «POPOLARI PER L'ITALIA» e a esercitare i diritti di elettorato attivo, sono i soli a poter esercitare il diritto di elettorato passivo o a poter essere designati o nominati a cariche interne all'associazione secondo le norme dello statuto e le disposizioni regolamentari.
La richiesta di iscrizione va integralmente compilata e sottoscritta anche attraverso il sito web, e comporta, una volta accolta, il versamento della quota annuale stabilita per l'iscrizione.
Le modalita' e le procedure per l'iscrizione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 5.
Organi associativi

Sono organi dell'associazione:
il presidente;
la direzione nazionale;
il comitato di presidenza;
il coordinatore organizzativo nazionale;
l'assemblea degli eletti;
il congresso nazionale degli iscritti.

Art. 6.
Presidente nazionale

Il presidente, eletto dal Congresso nazionale degli iscritti, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, e' il garante dell'unita' dell'associazione e rappresenta le linee politico-strategiche dell'associazione stessa.
Il presidente convoca e presiede l'assemblea degli eletti, la direzione nazionale, il comitato di presidenza; convoca il congresso degli iscritti.

Art. 7.
Direzione nazionale

La direzione nazionale e' composta dal presidente, dal coordinatore organizzativo nazionale, dal tesoriere, dai membri del governo, da una rappresentanza di deputati e senatori nazionali, di parlamentari europei e di consiglieri regionali, dai coordinatori regionali e da una rappresentanza della base degli iscritti indicata dal presidente pari al 15% (quindici per cento) dei membri di tale consesso, per un totale di persone comunque non superiore a 100 (cento).
La direzione nazionale:
a) e' organo di indirizzo politico ed e' eletta dal congresso degli iscritti con metodo proporzionale sulla base di un apposito regolamento; il regolamento prevedera' l'elezione del Presidente nazionale e della Direzione nazionale, stabilendone anche il numero definitivo della sua composizione, con metodo proporzionale sulla base della presentazione di liste concorrenti.
Se saranno presentate piu' di una lista il regolamento prevedera' comunque, nel rispetto della presenza delle minoranze, l'attribuzione alla lista o alle liste di minoranza, di almeno il 15% (quindici per cento) dei posti della Direzione nazionale;
b) e' convocata dal presidente almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto; la convocazione avviene per iscritto, con allegato ordine del giorno, a mezzo raccomandata, fax, sms o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione;
c) determina, su proposta del presidente, le linee politiche e strategiche dell'associazione;
d) approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento;
e) stabilisce sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative;
f) delibera, per gli atti che impegnano il partito, a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
E' prevista della delega scritta ad altro membro della direzione.
Le deliberazioni vengono trascritte sul libro dei verbali redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal presidente.

Art. 8.
Comitato di presidenza

Il comitato di presidenza, nominato dal presidente, e' l'organo esecutivo dell'associazione.
E' composto dal presidente, dal coordinatore organizzativo, dal tesoriere nazionale, da membri del Governo, da deputati, da senatori, da parlamentari europei e da coordinatori regionali per un totale non superiore a 20 (venti) unita'.
Puo' eleggere fra i suoi componenti uno o piu' vicepresidenti.
Il comitato di presidenza:
a) e' convocato dal presidente; la convocazione avviene per iscritto, con allegato ordine del giorno, a mezzo raccomandata, fax, sms o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione;
b) delibera sulle modalita' ed i tempi di attuazione delle linee strategiche dell'associazione;
c) ha la responsabilita' di coordinare l'esecuzione dell'indirizzo politico-strategico dell'associazione, secondo le indicazioni deliberate dalla direzione nazionale e dal presidente;
d) nomina, su proposta del Presidente, il coordinatore organizzativo nazionale e il tesoriere;
e) nomina, su proposta del presidente, i coordinatori regionali;
f) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'assemblea degli eletti e alla direzione nazionale;
g) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera sulle materie di competenza della direzione nazionale, a condizione che le stesse vengano sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della direzione nazionale;
h) delibera, per gli atti che impegnano il partito, a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
Per la validita' delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
E' prevista la possibilita' della delega scritta ad altro membro.
Le deliberazioni vengono trascritte sul libro dei verbali redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal Presidente.
In relazione alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissione dei componenti del Comitato di Presidenza si rinvia espressamente a specifiche disposizioni regolamentari.

Art. 9.
Coordinatore organizzativo nazionale

Il coordinatore organizzativo nazionale ha il compito di dirigere e coordinare la struttura operativa del partito.
Il coordinatore organizzativo:
a) svolge le funzioni di raccordo con i parlamentari nazionali ed europei, con gli eletti a livello locale;
b)assicura la migliore sinergia fra tutti gli aderenti all'associazione sul territorio, con particolare riguardo alla organizzazione della comunicazione interna ed esterna, nonche' alla predisposizione e all'aggiornamento degli atti regolamentari e generali previsti dallo statuto.
Il coordinatore organizzativo sovrintende al lavoro dei coordinatori regionali, alla raccolta delle iscrizioni, al contributo dei sostenitori e al lavoro delle strutture federate e riferisce periodicamente al comitato di presidenza e al presidente.

Art. 10.
Assemblea degli eletti
Doveri degli eletti

E' costituita l'assemblea dei parlamentari, nazionali ed europei, e dei consiglieri regionali, provinciali e dei comuni capoluoghi di provincia dell'associazione.
E' convocata dal presidente almeno due volte l'anno ed ha funzioni consultive.
Ai suoi lavori partecipano i membri della direzione nazionale e possono partecipare, se invitate, altre personalita'.
Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti dell'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA» per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell'indennita' e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta.
Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto e' causa di incandidabilita' a qualsiasi altra carica istituzionale da parte dell'associazione «POPOLARI PER L'ITALIA», nonche' dei provvedimenti disciplinari di cui al regolamento previsto all'art. 20 del presente statuto.
Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attivita' attraverso il sistema informativo per la partecipazione.

Art. 11.
Congresso nazionale degli iscritti

Il congresso degli iscritti e' l'organo sovrano dell'associazione ed e' composto da tutti gli aderenti, ai vari livelli, all'associazione medesima. Il congresso e' indetto in via ordinaria ogni 4 (quattro) anni.
Tutte le cariche associative hanno di norma una durata di 4 (quattro) anni e comunque fino al congresso successivo. Le modalita' di indizione e funzionamento del congresso saranno stabilite da apposito regolamento predisposto dal comitato di presidenza.

Art. 12.
Congressi provinciali

Partecipano con diritto di voto ai congressi provinciali i soci iscritti all'associazione residenti nei comuni compresi nell'ambito territoriale del coordinamento provinciale.
Ogni congresso provinciale e' convocato almeno una volta ogni 4 (quattro) anni per l'elezione del coordinatore provinciale e dei membri elettivi del comitato provinciale.
Il congresso provinciale, inoltre, e' convocato ogni volta che lo richieda almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto.
Il congresso provinciale elegge il coordinatore provinciale e l'80% (ottanta per cento) dei membri del coordinamento provinciale con le modalita' previste da apposito regolamento. Il regolamento prevedera' l'elezione del coordinamento provinciale provinciale, stabilendo anche il numero definitivo della sua composizione, con metodo proporzionale sulla base della presentazione di liste concorrenti.
Se saranno presentate piu' di una lista il regolamento prevedera' comunque, nel rispetto della presenza delle minoranze, l'attribuzione alla lista o alle liste di minoranza, di almeno il 15% (quindici per cento) dei posti del coordinamento provinciale.
Le modalita' di indizione e funzionamento dei congressi provinciali saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal comitato di presidenza e approvato dalla direzione nazionale.

Art. 13.
Responsabili nazionali di settore
e/o dipartimenti

Il comitato di presidenza nomina i responsabili dei settori e/o dipartimenti.
I responsabili dei settori e/o dipartimenti, se convocati, partecipano ai lavori della direzione nazionale.

Art. 14.
Incompatibilita'

Il comitato di presidenza emana un Regolamento sulle incompatibilita' fra le cariche dell'associazione e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.

Art. 15.
Articolazione territoriale

L'associazione articola la sua presenza in Italia e all'estero attraverso coordinatori (e vice-coordinatori) regionali, provinciali e cittadini e attraverso coordinamenti regionali, provinciali e cittadini.
Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni.
I coordinatori dei comuni sopra i 50000 (cinquantamila) abitanti sono nominati dal corrispondente coordinatore provinciale, in accordo con il coordinatore regionale e con il Presidente.
I coordinatori dei comuni sotto i 50000 (cinquantamila) abitanti sono nominati dal coordinatore provinciale, in accordo con il coordinatore regionale.
Il coordinamento regionale e' composto fino un massimo di 50 (cinquanta) componenti.
Fanno parte del coordinamento regionale:
il presidente della regione;
i consiglieri e assessori regionali;
i parlamentari nazionali ed europei iscritti nella regione;
il coordinatore regionale;
i coordinatori provinciali della regione;
il responsabile regionale dell'associazione giovanile e i responsabili regionali dei diversi dipartimenti istituiti;
i presidenti e consiglieri Provinciali;
i coordinatori comunali scelti dal coordinatore regionale in quota pari al massimo al 30% (trenta per cento) del totale dei membri.
Il coordinamento provinciale e' composto fino un massimo di 50 (cinquanta) componenti.
Fanno parte del coordinamento provinciale:
il presidente della provincia;
i consiglieri e assessori Provinciali e dei comuni della provincia;
il coordinatore provinciale;
i responsabili provinciali dei diversi dipartimenti istituiti;
i presidenti e consiglieri dei comuni della provincia;
i coordinatori comunali scelti dal coordinatore provinciale in quota pari al massimo al 20% (venti per cento) del totale dei membri;
una rappresentanza degli iscritti eletta dal congresso provinciale pari all'80% (ottanta per cento) del totale dei membri.
Il coordinamento comunale e' composto fino un massimo di 30 (trenta) componenti.
Fanno parte del coordinamento comunale:
il sindaco del comune;
i consiglieri e assessori comunali;
il coordinatore comunale;
il responsabile comunale dell'associazione giovanile e i responsabili comunali dei diversi dipartimenti istituiti;
una rappresentanza degli iscritti residenti nel comune, scelta dal coordinatore comunale, non superiore al 20% (venti per cento) del totale dei membri del coordinamento.

Art. 16.
Candidature
Elezioni europee e nazionali
Le candidature alle elezioni europee e nazionali sono stabilite dal presidente nazionale d'intesa con il comitato di presidenza.
L'associazione, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione, nella scelta delle candidature ad ogni livello si impegna ad osservare: il rispetto della parita' dei generi, l'uguaglianza di tutti gli iscritti, la pari dignita' di tutte le condizioni personali (origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale e disabilita') e il rispetto delle minoranze. Elezioni regionali
Le liste dei candidati alle elezioni dei consigli regionali sono proposte dal coordinatore regionale, approvate dal coordinamento regionale sentiti i coordinatori provinciali e i coordinatori cittadini, e sono approvate in ultima istanza dal comitato di presidenza.
La candidatura a presidente di regione e' di competenza del comitato di presidenza, sentito il coordinatore regionale. Elezioni provinciali
La candidatura a presidente di provincia e' proposta dal coordinatore regionale e provinciale sentiti i coordinatori provinciali e i coordinatori cittadini, e previa approvazione del comitato di presidenza.
Le candidature nelle liste e collegi provinciali vengono stabilite congiuntamente dal coordinatore e dal vice coordinatore regionale, su proposta congiunta del coordinatore provinciale e relativi vice vicari ratificata a maggioranza semplice dal coordinamento provinciale.
In caso di mancato accordo tra i coordinatori a livello provinciale o regionale, decidono i relativi coordinamenti a maggioranza qualificata dei due terzi.
In caso di ulteriore mancata intesa o di mancata approvazione, la decisione spetta al presidente nazionale. Elezioni dei comuni capoluogo
La candidatura a sindaco di grande citta' o di comune capoluogo e' stabilita dal presidente nazionale, sentito il coordinatore regionale, provinciale.
Le candidature nelle relative liste comunali sono stabilite congiuntamente dal coordinatore e dal vice coordinatore regionale, su proposta congiunta del coordinatore provinciale e relativi vice vicari ratificata a maggioranza semplice dal coordinamento provinciale.
In caso di mancato accordo tra i coordinatori a livello provinciale o regionale, decidono i relativi coordinamenti a maggioranza qualificata dei due terzi.
In caso di ulteriore mancata intesa, la decisione spetta al presidente nazionale. Elezioni dei comuni non capoluogo
La candidatura a sindaco di comune dove vige il sistema elettorale maggioritario e' stabilita dal coordinatore provinciale, d'intesa con il suo vice vicario.
In caso di mancata intesa, decide il coordinamento provinciale a maggioranza qualificata dei due terzi.
La candidatura a sindaco di comune dove vige il sistema elettorale proporzionale e' stabilita dal coordinatore provinciale, d'intesa con il suo vice vicario.
In caso di mancata intesa, decide il coordinamento provinciale, a maggioranza qualificata dei due terzi.
La proposta di candidatura e' ratificata dal coordinatore regionale e dal suo vice.
In caso di mancata intesa, in entrambi i livelli, decide il coordinamento regionale a maggioranza semplice.
Allo stesso modo si procede per le relative liste comunali. Elezioni circoscrizionali
La candidatura a presidente di circoscrizione e' stabilita dal coordinatore provinciale, d'intesa con il relativo vice vicario, sentiti gli eventuali responsabili comunali e circoscrizionali.
In caso di mancata intesa, decide il coordinamento provinciale a maggioranza semplice.
Allo stesso modo si procede per le relative liste.
In ogni caso, il comitato di presidenza puo' designare fino a un massimo del 5% (cinque per cento) dei posti nelle varie liste regionali, provinciali e dei comuni capoluogo.
Nel caso in cui si debba raggiungere un'intesa con altre forze politiche per esprimere una candidatura a sindaco o a presidente di provincia, e' sempre necessario che l'intesa raggiunta a livello territoriale sia ratificata dal coordinatore regionale e dal suo vice vicario.

Art. 17.
Incandidabilita'

Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante.
La direzione nazionale stabilisce le modalita' e i limiti di applicazione di tale fattispecie.

Art. 18.
Quote associative

Il diritto di voto nei vari organi puo' essere esercitato solo da coloro che sono in regola con il versamento della quota stabilita.
La direzione nazionale, su proposta del comitato di presidenza, determina le quote associative che i membri degli organi associativi e gli iscritti versano all'associazione.

Art. 19.
Strutture federate

L'associazione stipula patti federativi con soggetti politici e civici, nonche' con associazioni di natura culturale e sociale, dotati di autonomia politica, organizzativa e finanziaria, che condividono gli obiettivi e il programma politico nazionale del partito stesso.
In particolare volendo contribuire alla costruzione di una piattaforma unitaria dei popolari italiani che si riconoscono nel principio di sussidiarieta' orizzontale, nella centralita' della persona, nonche' nella famiglia del partito popolare europeo.
Gli accordi alla base dei patti federativi sono sottoscritti dal presidente dell'associazione e dal rappresentante legale del soggetto politico federato e descrivono le modalita' di sostegno reciproco, nonche' il livello nazionale o territoriale in cui ha specifica operativita' il patto in oggetto.

Art. 20.
Azione disciplinare

Qualunque iscritto puo' promuovere un'azione disciplinare presso la commissione di garanzia competente o presentare alla stessa un ricorso quando ritenga violata una norma del presente statuto o dei regolamenti nazionali.
Gli iscritti sono tenuti a ricorrere preventivamente alla commissione di garanzia competente in caso di controversie riguardanti l'attivita' dell'associazione e l'applicazione dello statuto e dei regolamenti.
I ricorsi e le contestazioni disciplinari devono essere presentati per iscritto.
Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare viene data notizia tramite raccomandata all'interessato, che entro ulteriori 10 (dieci) giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato dalla commissione di garanzia competente.
Ogni grado di giudizio non puo' durare piu' di 50 (cinquanta) giorni. Se entro il termine previsto le commissioni competenti non si esprimono, il procedimento a carico dell'iscritto decade.
Nei confronti dei soggetti sottoposti ad azione disciplinare, i coordinatori dei rispettivi livelli regionali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli organi disciplinari, previa approvazione dei rispettivi coordinamenti.
Il regolamento di garanzia approvato dalla direzione nazionale disciplina le modalita' di svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti dell'associazione.

Art. 21.
Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione;
c) l'espulsione;
d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da un movimento riconosciuto dall'associazione.
Il richiamo e' inflitto per fatti di lieve entita'.
La sospensione e' inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attivita' contrastanti con le direttive degli organi dell'associazione qualora cio' non comporti l'espulsione.
L'espulsione e' inflitta per infrazioni gravi alla disciplina dell'associazione o per indegnita' morale o politica.
Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di un movimento riconosciuto dall'associazione.
Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione e' sempre reso di pubblico dominio.

Art. 22.
Commissione nazionale di garanzia e privacy

La commissione nazionale di garanzia e' eletta dal congresso nazionale degli iscritti ed e' composta da non oltre 10 (dieci) membri, che scelgono il presidente al loro interno.
L'elezione avviene su candidatura singola o lista di candidati.
Se saranno presentate piu' di una lista si prevedera' comunque, nel rispetto delle minoranze, l'attribuzione alla lista di minoranza di almeno il 10% dei posti, secondo il previsto regolamento per il Congresso nazionale degli iscritti.
La commissione nazionale di garanzia e' competente in unica istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti dell'assemblea degli eletti, della direzione nazionale, del comitato di presidenza.
E' inoltre competente riguardo all'applicazione del presente statuto, dei regolamenti nazionali, ed esprime i pareri di congruita' delle deliberazioni degli organi dell'associazione allo statuto.
La commissione nazionale di garanzia e' competente altresi' relativamente alla privacy, alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza ai sensi delle vigenti normative in materia di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e alle direttive del Garante per la protezione dei dati personali fatte salve le eventuali future modifiche delle disposizioni di legge e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
La commissione nazionale di garanzia, nel caso in cui un iscritto all'associazione sia imputato in un processo penale, esprime, su richiesta del comitato di presidenza, un parere di compatibilita' dell'iscritto con le finalita' dell'associazione. E' diritto dell'iscritto raggiunto dall'inchiesta penale, essere ascoltato e produrre memorie a propria difesa.

Art. 23.
Commissione regionale di garanzia

La commissione regionale di garanzia e' eletta dal coordinamento regionale ed e' composta da non oltre 5 (cinque) membri, che scelgono al loro interno il presidente.
L'elezione avviene su presentazione di singole candidature da votare con la maggioranza assoluta dei membri del coordinamento regionale.
In prima istanza e' competente per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei componenti degli organi regionali, provinciali e comunali dell'associazione, e degli eletti nelle istituzioni di livello regionale, provinciale e comunale. Avverso le decisioni della commissione regionale di garanzia e' possibile ricorrere alla commissione nazionale di garanzia.
Le decisioni prese all'unanimita' sono inappellabili.

Art. 24.
Commissariamenti, sospensioni, scioglimenti e chiusura

Spettano al comitato di presidenza, sentita la direzione nazionale le decisioni circa il commissariamento, la sospensione, lo scioglimento e la chiusura per gravi motivi delle articolazioni territoriali dell'associazione. Il parere motivato per iscritto del comitato di presidenza e' inappellabile.

Art 25.
Patrimonio sociale
Risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione e' costituito da:
contributi degli associati;
contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;
eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
investimenti mobiliari;
interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformita' alla legge.
L'associazione puo' trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da:
a) eredita', donazioni e legati;
b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
d) contributi associativi;
e) altre entrate compatibili con le finalita' sociali.
I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere all'associazione a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, ne' pretendere quota alcuna a nessun titolo.
Cosi come disposto dell'art. 9 della legge 21 febbraio 2014, n. 13, l'associazione prevede di destinare una quota pari al 10% (dieci per cento) delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'associazione nazionale. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'associazione e' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'associazione ad altra associazione con finalita' analoghe, o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26.
Tesoriere nazionale

Il tesoriere ha la responsabilita' della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'associazione, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche e integrazioni.
Il tesoriere agisce nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario e ha la responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva.
Predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone, previo consenso del comitato di presidenza, alla direzione nazionale. Il tesoriere risponde al presidente e al comitato di presidenza.

Art. 27.
Autonomia patrimoniale e gestionale
delle strutture nazionali e territoriali

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.
Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
Gli organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni contrattuali ed economiche.
I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal regolamento di amministrazione e gli indirizzi pervenuti dal tesoriere nazionale, ed ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.
I membri di ciascuna organizzazione territoriale rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei conti preventivi presentati ed approvati, se non espressamente approvate dal tesoriere nazionale.
E' in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facolta' di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:
compravendita di beni immobili;
compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
costituzione di societa';
acquisto di partecipazioni di societa' gia' esistenti;
accensione e concessione di finanziamenti;
stipula di contratti di mutuo;
rimesse di denaro da e/o verso l'estero;
apertura di conti correnti all'estero e valutari;
acquisto di valuta;
richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.
E' inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal rappresentante legale.
Il regolamento di amministrazione disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali, il tutto in conformita' alla normativa tempo per tempo vigente.
La normativa di carattere generale e i criteri di ripartizione tra gli organi locali dell'associazione politica e' predisposta con regolamento di amministrazione dal comitato di presidenza.

Art. 28.
Esercizi sociali, bilanci e trasparenza

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
I rendiconti di esercizio annuali, devono essere redatti e sottoposti all'approvazione dell'assemblea nazionale entro il mese di aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal collegio dei revisori dei conti e della societa' di revisione.
Nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto, l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.
L'associazione assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni riguardanti l'assetto statutario, gli organi associativi, e i bilanci, compresi i rendiconti, anche attraverso il proprio sito web ufficiale www.popolariperlitalia.org

Art. 29.
Collegio dei revisori dei conti
Societa' di revisione

Il collegio dei revisori dei conti, scelto dalla direzione nazionale su proposta del presidente e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali, e ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione.
Se non vi ha provveduto la direzione nazionale, il collegio elegge al suo interno il presidente. La durata in carica del collegio dei revisori e' stabilita' all'atto della nomina.
In ogni caso, il mandato non puo' superare i quattro anni e scade alla data del successivo congresso degli iscritti.
Il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla commissiona nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
La societa' di revisione svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione.

Art. 30.
Scioglimento e liquidazione

Il congresso degli iscritti, convocato in via straordinaria, puo' decidere lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di tre quarti (3/4) degli aventi diritto.
In caso di scioglimento, il congresso degli iscritti nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri.

Art. 31.
Modifiche statutarie

Le proposte di modifiche statutarie in via definitiva saranno approvate con regolamento deliberato dalla direzione nazionale su proposta del comitato di presidenza.

Art. 32.
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, e all'occorrenza, si applicano le norme del codice civile, le specifiche disposizioni di legge in materia di funzionamento e di sostegno ai partiti, ai movimenti e alle formazioni politiche, nonche', in quanto applicabili, le norme dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
(Omissis).

Parte di provvedimento in formato grafico
STATUTO DEL PARTITO UNIONE DI CENTRO

Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro,in sigla UDC o Unione di Centro, contraddistinta dal simbolo
«Cerchio contenente nella parte superiore un fondo rosso, su cui compare in bianco, la scritta ITALIA. Nella parte inferiore, di colore azzurro, compare sullo sfondo, in altre tonalita', una vela, contenente tre quarti di uno scudo crociato e un drappo, con croce. Sovrapposto al fondo azzurro e' riprodotto uno scudo crociato, con contorni rossi a campi bianchi, sulla cui banda orizzontale compare in bianco la scritta LIBERTAS. Sulla base inferiore del cerchio, lungo la circonferenza, appare in bianco la scritta: UNIONE DI CENTRO», che si allega sub. a, e con sede in Roma, Via del Tritone n. 102.

Titolo I
I SOCI
Art. 1.
Requisiti

«Sono soci del Partito, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni personali o sociali, tutti i cittadini dell'Unione Europea che, aderendo liberamente ai suoi ideali ed alla sua azione politica, ne facciano domanda ed abbiano compiuto i 16 anni di eta'.»
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Art. 1-bis.
Rappresentanza delle minoranze

Il Partito propone un programma di governo per l'Italia e si impegna a realizzarlo in maniera coerente, nel riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni. A questo fine, nel rispetto del pluralismo, le modalita' di elezione dei Segretari e delle Assemblee incentivano le aggregazioni e favoriscono un esercizio autorevole della guida del partito, assicurando, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze con l'adozione di sistemi proporzionali di elezione.

Art. 1-ter.
Parita' dei sessi

Il Partito si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parita' dei sessi nella partecipazione politica. Il Partito assicura, a tutti i livelli territoriali, la presenza paritaria di donne e di uomini negli organismi rappresentativi, quali assemblee e direzioni, con sistemi di voto su liste alternate per genere. Il Partito assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parita' fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parita' fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne.

Art. 2.
Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di partecipare all'attivita' del partito, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorre alla elezione degli organi statutari.
I soci possono accedere alle cariche del partito ed essere candidati alle elezioni politiche ed amministrative , in base alle norme del presente statuto e dei regolamenti. I soci possono esercitare l'elettorato attivo e passivo dopo 30 giorni dalla loro iscrizione.
L'anzianita' di iscrizione si computa dalla data di presentazione della domanda.

Art. 3.
Dovere dei soci

Ogni socio e' tenuto all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari e deve concorrere alla loro attuazione e a quella del programma e della linea politica dell'UDC. In particolare e' tenuto a:
a) partecipare attivamente alla vita del partito, assolvendo i compiti affidatigli;
b) svolgere una costante azione di presenza politica negli ambienti nei quali vive ed opera;
c) garantire l'unita' operativa del partito ed astenersi da ogni azione e da ogni atteggiamento che possa essere di nocumento all'UDC;
d) tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascuno;
e) rispettare le norme di convivenza democratica ed i diritti delle minoranze;
f) tenere un'irreprensibile condotta morale e politica;
g) concorrere, secondo le proprie possibilita', a sostenere economicamente il partito.

Titolo II
ISCRIZIONE AL PARTITO
Capo I
Il tesseramento
Art. 4.
Norme per il tesseramento

Il tesseramento e' aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i nuovi soci. Le operazioni relative al rinnovo si svolgono dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno.
Al socio spetta il diritto di rinnovo dell'iscrizione. La Direzione Nazionale del partito emana le norme per l'attuazione del tesseramento, fissa l'importo della tessera e delle quote differenziate obbligatorie annuali.
L'importo della tessera sara' versato per intero agli uffici della Direzione Nazionale che lo ripartira' tra centro e periferia, con ristorno immediato, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 5.
Modalita' per la presentazione della domanda

La domanda d'iscrizione, sottoscritta dall'aspirante socio, e' presentata personalmente alla competente sezione territoriale con il contestuale versamento della quota d'iscrizione. La domanda puo' altresi' essere presentata, sempre dio persona, al comitato circoscrizionale o al comitato comunale, ovvero in occasioni di manifestazioni di partito di particolare rilievo nel corso delle quali gli organi di partito promuovano campagne di tesseramento. Tutte le domande devono essere trasmesse alla sezione territorialmente competente con le relative quote d'iscrizione.

Art. 6.
Iscrizione e residenza

E' territorialmente competente la sezione nel cui territorio il cittadino ha la residenza anagrafica.
Si puo' derogare alla norma di cui al precedente comma per i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, secondo le modalita' determinate da apposito regolamento.
Il cambiamento di residenza anagrafica comporta il trasferimento d'ufficio del socio iscritto in una sezione territoriale alla sezione di nuova competenza.

Art. 7.
Cause ostative all'iscrizione al partito

Non possono essere iscritti al partito coloro che in riferimento al codice deontologico non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalita' politiche o ideali contrastanti con quelle del partito.
Nei casi dubbi spetta alla Direzione Nazionale la decisione sulle compatibilita' dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti.

Art. 8.
Pubblicita' dell'elenco degli iscritti
e degli elettori

Ogni socio ha diritto di consultare l'elenco degli iscritti e degli elettori della propria sezione. Ogni dirigente o componenti di organi collegiali del partito ha diritto di consultare l'elenco degli iscritti e degli elettori delle sezioni rientranti nella competenza territoriale dell'organo del quale egli fa parte.

Capo II
Le commissioni per il controllo del tesseramento
Art. 9.
Commissioni provinciali per il controllo
del tesseramento: costituzione e competenza

E' costituita presso ogni Comitato provinciale la commissione per il controllo del tesseramento eletta a scrutinio segreto dal comitato nella sua prima seduta.
L'elezione della commissione deve avvenire entro 10 giorni dall'elezione degli organi provinciali.
Ove non si provveda, la Commissione e' nominata dalla Commissione centrale per il controllo del tesseramento.
La Commissione e' composta da 3 componenti effettivi e 3 supplenti.

Art. 10.
Commissione centrale per il controllo
del tesseramento: costituzione e competenze

E' costituita la Commissione centrale per il controllo del tesseramento eletta dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta.
La Commissione e' formata da 9 componenti effettivi e 5 supplenti.
I componenti effettivi, in caso di assenza, alle singole sedute sono sostituiti da un numero pari di membri supplenti, secondo la graduatoria di elezione.
I componenti effettivi, in caso di impedimento, dimissioni o decadenza, sono sostituiti da un numero pari di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Il Consiglio Nazionale provvede all'eventuale integrazione. Il Presidente della Commissione e' eletto a maggioranza assoluta dai componenti, tra i membri effettivi. La Commissione e' competente a:
a) controllare la regolarita' delle operazioni di tesseramento compiute dagli uffici centrali;
b) decidere i ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per il controllo del tesseramento;
c) promuovere ispezioni ai comitati provinciali sullo svolgimento del tesseramento e nominare, con provvedimento motivato, i commissari al tesseramento. La nomina del commissario e' obbligatoria qualora la commissione provinciale per il controllo del tesseramento non adempia ai propri compiti istituzionali;
d) nominare la Commissione provinciale per il controllo del tesseramento, nel caso non vi abbia provveduto il comitato provinciale a norma del secondo comma dell'art. 9;
e) formulare proposte alla Direzione Nazionale in ordine allo stato e all'andamento del tesseramento.

Capo III
Ricorsi relativi al tesseramento - Disposizioni comuni
alle commissioni per il controllo del tesseramento
Art. 11.
Ricorsi alla Commissione provinciale
per il controllo del tesseramento

Ogni socio, nell'ambito della propria provincia, puo' ricorrere avverso l'iscrizione di un nuovo socio alla commissione provinciale per il controllo del tesseramento. Il ricorso deve essere presentato personalmente o inviato a mezzo di raccomandata non oltre 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione nell'albo sezionale o dell'avvenuta registrazione del nominativo dell'aspirante socio.
La Commissione provinciale per il controllo del tesseramento decide non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
Qualora la Commissione provinciale non decida entro il termine di cui al precedente comma, il Segretario della Commissione stessa deve trasmettere entro 7 giorni il ricorso alla Commissione centrale per il controllo del tesseramento che ne assume la competenza informandone il ricorrente. Ove il Segretario della commissione non provveda, il ricorrente puo' inviarne copia direttamente alla Commissione centrale.

Art. 12.
Ricorsi alla Commissione centrale
per il controllo del tesseramento

Avverso la decisione della commissione provinciale, adottata ai sensi dell'art. 11, e' ammesso ricorso da parte del ricorrente e comunque, in ogni caso, da parte degli aventi diritto in primo grado, da presentarsi alla commissione centrale per il controllo del tesseramento non oltre 10 giorni dalla notifica.
La commissione centrale decide in via definitiva non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
Qualora la commissione centrale non decida nel termine prescritto, l'iscrizione del nuovo socio e' accettata.

Art. 13.
Procedure eccezionali in materia di tesseramento

In casi di particolare gravita', la Direzione Nazionale puo' adottare speciali procedure in materia di tesseramento allorche' le relative operazioni abbiano dato luogo a situazioni che giustifichino l'eccezionalita' dell'intervento.

Art. 14.
Esami dei ricorsi
Disposizioni relative alle notifiche

Le decisioni delle commissioni provinciale e centrale per il controllo del tesseramento vanno notificate agli interessati d'ufficio personalmente o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di 10 giorni delle decisioni.
Il Segretario della commissione provvede alla notifica delle decisioni alla sezione che ha raccolto la domanda d'iscrizione. Il Segretario, inoltre, tiene un elenco aggiornato dei ricorsi e delle relative decisioni, nonche' delle nuove iscrizioni avvenute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7, a disposizione dei soci che chiedano di prenderne visione.

Titolo III
GLI ORGANI
Capo I
Elezione e durata
Art. 15.
Elezione del Segretario: modalita' e procedure

Il Segretario sezionale, il segretario e il comitato circoscrizionale ed il segretario e il comitato comunale sono eletti dalle assemblee.
Il Segretario e il comitato provinciale, il Segretario e il comitato regionale ed il Segretario politico e il consiglio Nazionale sono eletti dai rispettivi congressi secondo l'apposito regolamento.
L'elezione dei Segretari a tutti i livelli avviene a scrutinio segreto.

Art. 16.
Durata e rinnovo degli incarichi

Gli organi del partito durano in carica due anni. Al loro rinnovo si procede in periodi dell'anno destinati alle operazioni congressuali ed alle assemblee elettorali previste dal presente Statuto, in modo da far svolgere in un anno deciso dal consiglio Nazionale l'assemblea sezionale per il rinnovo degli incarichi, il congresso circoscrizionale, il congresso comunale e il congresso nazionale e, in un altro anno il congresso provinciale e il congresso regionale.
La durata in carica dei singoli organi puo' essere prorogata in via eccezionale per un periodo non superiore alla meta' del loro mandato.
Per gli organi a livello regionale e' competente la Direzione nazionale; per gli organi a livello provinciale e' competente la Direzione regionale; per organi comunali e' competente la Direzione provinciale; per gli organi circoscrizionali e sezionali e' competente la Direzione comunale. Le deliberazioni relative alla proroga devono essere motivate ed assunte a maggioranza dei 2/3 dei componenti della Direzione.
Superati i termini cosi' prorogati, gli organi decadono automaticamente e si deve provvedere al loro rinnovo entro 60 giorni. In caso di inadempienza le assemblee o i congressi devono essere convocati, entro 15 giorni, dal segretario dell'organo direttamente superiore, ove questi non provveda, vi provvedono gli organi immediatamente superiori.
Gli organi del Partito devono essere altresi' rinnovato quando sia venuta meno, per qualsiasi motivo, almeno la meta' dei loro componenti eletti o quando la meta' dei componenti eletti si dimetta contemporaneamente.

Capo II
Convocazione degli organi
Art. 17.
Convocazione e autoconvocazione
degli organi collegiali

Gli organi collegiali del Partito devono riunirsi:
a) entro 15 giorni dalla loro elezione per procedere agli adempimenti previsti dallo statuto;
b) entro 20 giorni dalla richiesta presentata, indicando l'o.d.g., da almeno 1/5 dei suoi componenti aventi voto deliberativo;
c) periodicamente, secondo le disposizioni dello Statuto.
Le richieste di cui ai precedenti comma devono essere notificate agli organi superiori competenti di cui all'art. 24.
Ove non si provveda alla convocazione 7 giorni prima del termine previsto per la riunione, vi provvede l'organo superiore competente secondo quanto disposto dall'art. 24.
Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera b del presente articolo, il primo dei firmatari della richiesta puo' procedere direttamente alla convocazione.

Art. 18.
Convocazione su richiesta degli organi
preposti al coordinamento

Gli organi collegiali del partito e le assemblee ordinarie di Sezione devono essere convocati quando lo richiede il Segretario dell'organo immediatamente superiore.
Ove non si provveda entro 30 giorni il Segretario richiedente potra' effettuare direttamente la convocazione.

Art. 19.

Impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione,
circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale

In caso di impedimento, dimissioni, decadenza del Segretario di Sezione, circoscrizionale, comunale, provinciale e regionale, i rispettivi comitati sono convocati entro 30 giorni, dal primo degli eletti fra i componenti in carica, allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 dei componenti, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta nella successiva.
La seconda votazione deve svolgersi entro otto giorni dalla prima.
Qualora nessun candidato sia eletto, la Direzione dell'organo superiore nomina un commissario per la convocazione delle assemblee e dei relativi congressi la cui celebrazione deve avvenire entro 2 mesi.

Art. 20.
Gestione commissariali

In caso di scioglimento degli organi del Partito, la durata della gestione commissariale non puo' eccedere i 3 mesi e puo' essere rinnovata una sola volta per gravi e provate ragioni.
La delibera di nomina e di eventuale proroga della gestione commissariale deve essere comunicata alla Direzione Nazionale entro 10 giorni, a pena la nullita' della deliberazione; copia della delibera deve essere inviata anche all'organo superiore.
Trascorso il termine di cui al 1° comma, il commissario decade automaticamente. Gli atti posti in essere successivamente sono nulli.
Alla scadenza del termine della gestione commissariale, in caso di mancato rinnovo dell'organo, si deve provvedere alla nomina di un commissario incaricato di procedere agli adempimenti relativi al rinnovo dell'organo medesimo.

Art. 21.
Nomina dei commissari
per il compimento dei singoli atti

I commissari per il compimento dei singoli atti sono nominati:
a) dalla Direzione Nazionale, per gli atti di competenza dei comitati regionali;
b) dalla Direzione regionale, per gli atti di competenza dei comitati provinciali;
c) dalla Direzione provinciale, per gli atti di competenza dei comitati istituzionali locali e comunali;
d) dalla Direzione comunale, per gli atti di competenza dei comitati circoscrizionali e delle sezioni.
Qualora gli organi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente non provvedano alla nomina dei commissari, entro il termine di 30 giorni vi provvede direttamente l'organo superiore.

Capo IV
La Sezione
Art. 22.
Competenze - Sezione territoriale

I soci partecipano alla vita del Partito mediante la Sezione che e' l'organo di base del Partito.
La Sezione indirizza l'attivita' dei soci e svolge azione di formazione, di presenza e di proposta politica, essa e' luogo d'impegno attivo e di servizio.
La Sezione territoriale e' quella costituita in un territorio corrispondente a circoscrizioni amministrative o a un territorio comprendente, per intero, uno o piu' seggi elettorali.

Art. 23.
Costituzione di nuove sezioni

Le Sezioni devono essere costituite da almeno 15 soci che risiedono nel territorio oppure che operino negli ambienti di lavoro o nello stesso centro di attivita' culturale, sociale o di associazionismo.
Nuove Sezioni possono essere costituite dalla Direzione provinciale o dalla Direzione comunale.
La costituzione delle sezioni territoriali e' ratificata dal comitato provinciale, sentito il comitato comunale, entro 60 giorni dalla richiesta.
Il regolamento stabilisce le modalita' per la costituzione di una nuova sezione e le norme relative al coordinamento delle sezioni ai vari livelli.

Art. 24.
Organi della sezione

Organi della sezione sono:
a) l'assemblea;
b) il segretario;
c) la direzione.

Art. 25.
Competenze dell'assemblea sezionale

L'assemblea e' l'organo deliberante della sezione ed ha il compito di:
a) eleggere il segretario di sezione;
b) eleggere la direzione sezionale;
c) concorrere all'elezione degli organi di partito;
d) approvare la relazione annuale del Segretario di sezione e del Segretario amministrativo e le linee programmatiche sulle attivita' sezionali;
e) discutere su argomenti di carattere politico, nonche' su quelli di carattere amministrativo di interesse della comunita' locale e sui problemi organizzativi della sezione;
f) formulare proposte al comitato circoscrizionale, al comitato comunale e al comitato provinciale sui programmi e sugli orientamenti per le elezioni amministrative.

Art. 26.
Competenze del segretario sezionale

Il Segretario:
a) rappresenta la sezione e ne promuove e ne indirizza l'attivita';
b) convoca e presiede l'assemblea sezionale, salvo nei casi previste dal regolamento;
c) convoca e presiede la Direzione;
d) istituisce e coordina i settori e gruppi di lavoro in relazione alle concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del partito nella societa';
e) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vicesegretari e i responsabili dei settori, scegliendoli anche al di fuori di essa.

Art. 27.
Competenze della Direzione sezionale

La Direzione sezionale:
a) approva annualmente, su proposta del segretario e sulla base delle linee programmatiche deliberate dall'assemblea, il piano di lavoro della sezione, nell'ambito dei deliberati congressuali e degli indirizzi dettati dalla Direzione Nazionale e dagli altri organi di partito;
b) elegge tra i propri componenti, aventi voto deliberativo, il Segretario Amministrativo, con le modalita' previste dal regolamento;
c) puo' indicare, con voto dei propri componenti, limitato ad una preferenza, da 2 a 5 personalita' anche se non iscritte al partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro.

Art. 28.
Sezione unica nella circoscrizione
o nel comune

Qualora in una circoscrizione o in un comune esista una sola sezione, questa assume i compiti del comitato circoscrizionale o comunale.
In tal caso la Direzione sezionale assolve le competenze del comitato circoscrizionale o del comitato comunale ed ai suoi lavori partecipano i componenti di diritto del comitato circoscrizionale o del comitato comunale.

Capo V
Gli organi circoscrizionali del Partito
Art. 29.
Organi circoscrizionali del Partito

Sono organi circoscrizionali del partito:
a) il Segretario circoscrizionale;
b) il Comitato circoscrizionale;
c) la Direzione circoscrizionale.

Art. 30.
Costituzione, composizione
ed elezione del Comitato

Nelle circoscrizioni ove operino piu' sezioni si costituisce il Comitato circoscrizionale.
Il Segretario, il Comitato e 2/3 dei componenti della commissione elettorale circoscrizionale sono eletti dai soci che risiedono nel territorio circoscrizionale.
Per le elezioni e per il funzionamento dei Comitati circoscrizionali si applicano le norme in vigore per i Comitati comunali.
Ai lavori del comitato circoscrizionale partecipano con voto consultivo i segretari delle sezioni e i consiglieri circoscrizionali.
Il Comitato circoscrizionale puo' indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalita', anche se non iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro.

Art. 31.
Competenze del Segretario circoscrizionale

Il Segretario circoscrizionale ha la rappresentanza politica del partito nella circoscrizione ed e' responsabile dell'esecuzione dei deliberati del Comitato e della Direzione circoscrizionale. Il segretario inoltre:
a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vicesegretari e i responsabili dei settori, scegliendoli anche al di fuori del comitato;
c) coordina, d'intesa con il Segretario del comitato comunale, le attivita' d'interesse comune delle Sezioni;
d) cura i rapporti con i componenti del gruppo consiliare circoscrizionale e promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato e la Direzione circoscrizionale per trattare questioni di comune interesse;
e) promuove la partecipazione popolare alla gestione della circoscrizione.

Art. 32.
Competenze del Comitato circoscrizionale

Il Comitato circoscrizionale attua nella circoscrizione la linea politica ed amministrativa del Comitato comunale ed e' l'organo di sintesi delle istanze e dei problemi della circoscrizione.
Esso:
a) elegge la Direzione circoscrizionale e il Segretario amministrativo circoscrizionale;
b) approva le relazioni annuali del Segretario circoscrizionale e del Segretario amministrativo;
c) approva, sulla base degli indirizzi e dei programmi del Comitato comunale, le linee programmatiche di interesse comune delle sezioni della circoscrizione ed esprime gli indirizzi politico amministrativi in ordine ai problemi di interesse circoscrizionale;
d) delibera sulle questioni politico-amministrative che ad esso vengono sottoposte dalla Direzione e dai componenti del comitato circoscrizionale o dagli organi comunali e provinciali del Partito;
e) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi che interessano la circoscrizione;
f) formula proposte al comitato comunale e al comitato provinciale sul programma e gli orientamenti per le elezioni amministrative;
g) predispone la lista e le candidature al Consiglio circoscrizionale;
h) approva il programma per le elezioni circoscrizionali.
Il Comitato circoscrizionale e' convocato almeno una volta ogni 2 mesi in sessione ordinaria.

Art. 33.
Composizione e competenza
della Direzione circoscrizionale

La Direzione circoscrizionale e' formata dal segretario circoscrizionale, dai componenti eletti dal comitato circoscrizionale e dal segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, il presidente della circoscrizione, se iscritto al partito, ed il capogruppo consiliare. La Direzione circoscrizionale:
a) delibera nel rispetto dei deliberati del Comitato circoscrizionale, sulle questioni ad esso sottoposte dagli organi superiori e dalle direzioni sezionali;
b) concorda con il gruppo consiliare circoscrizionale le modalita' per l'attuazione degli indirizzi fissati dal Comitato circoscrizionale; indirizza l'azione dei consiglieri circoscrizionali.

Capo VII
Gli organi comunali del Partito
Art. 34.
Organi comunali del Partito

Sono organi comunali del Partito:
a) il Segretario comunale
b) il Comitato comunale
c) la Direzione comunale

Art. 35.
Costituzione, composizione
ed elezione del Comitato

Nei comuni in cui operano piu' sezioni deve essere costituito il Comitato comunale.
Il Comitato comunale e' formato dal Segretario comunale e dai componenti eletti direttamente, su liste comunali, da tutti i soci e residenti nel comune e dai consiglieri comunali.
Fanno parte, inoltre, del Comitato comunale con voto consultivo:
a) i consiglieri nazionali, se iscritti in una Sezione del Comune, i segretari dei comitati circoscrizionali ed i segretari delle sezioni del comune;
b) i Parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, se iscritti in una Sezione del comune.
Il Comitato comunale puo' indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalita', iscritte al Partito, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana.

Art. 36.
Competenze del Segretario comunale

Il Segretario comunale ha la rappresentanza politica del Partito nel comune. Egli promuove, indirizza e coordina l'attivita' delle sezioni e degli organi del partito nel comune, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato e la Direzione e' responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vice segretari e i responsabili dei settori scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) promuove, d'intesa con i segretari di Sezione, assemblee sezionali per la trattazione di temi politici e amministrativi e concorda ogni altra iniziativa riguardante la formazione dei soci;
d) cura i rapporti con il gruppo consiliare comunale e promuove riunioni congiunte di questi con il Comitato e con le direzioni comunali per la trattazione di questioni di comune interesse;
e) convoca almeno due volte l'anno l'assemblea dei quadri dirigenti politici e amministrativi del comune;
f) cura i rapporti con gli organismi politici, sociali ed economici del comune.

Art. 37.
Competenze del Comitato comunale

Il Comitato comunale svolge azione di sintesi politica e di indirizzo delle attivita' dei gruppi consiliari comunali ed attua nel comune la linea politica ed amministrativa del Partito.
Il Comitato comunale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti aventi voto deliberativo. Il Comitato comunale inoltre:
a) approva le relazioni annuali del Segretario comunale e del Segretario amministrativo, il rendiconto finanziario dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l'attivita' del partito nel comune ed il preventivo di spesa del Comitato;
b) delibera sulle questioni politiche ed amministrative che ad esso vengono sottoposte dalle sezioni, dai comitati circoscrizionali, dalla Direzione comunale e dagli organi provinciali del Partito;
c) indica l'orientamento del Partito e indirizza l'attivita' dei gruppi e dei rappresentanti negli enti pubblici a carattere comunale;
d) delibera sui programmi dell'amministrazione comunale, sulla base dell'indirizzo politico generale del Partito;
e) approva le liste e le candidature ai consigli circoscrizionali;
f) formula proposte al Comitato provinciale sul programma e sugli orientamenti per le elezioni amministrative provinciali e per le elezioni regionali;
g) predispone la lista e le candidature al Consiglio comunale;
h) approva il programma per le elezioni comunali. Il Comitato comunale e' convocato in sessione ordinaria ogni due mesi.

Art. 38.
Composizione e competenze
della Direzione comunale

La Direzione nazionale e' formata dal Segretario comunale, dai componenti eletti e dal Segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, il Segretario provinciale, il Sindaco e il Capo gruppo consiliare comunale e gli assessori comunali.
La Direzione comunale:
a) approva su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dal Comitato, i programmi di attivita' del Partito nel comune, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dal Comitato, i programmi di attivita' del Partito nel comune, in modo da accrescere capacita' di proposta del Partito e stabilire piu' intese forme di rapporto con i livelli corrispondenti della societa' civile;
c) delibera la costituzione, divisione, fusione, soppressione e l'ampliamento delle sezioni nell'ambito del comune, da sottoporre a ratifica del Comitato provinciale;
d) delibera sulle questioni ad esso sottoposte degli organi superiori, dalle direzioni circoscrizionali e sezionali;
e) indirizza l'azione dei consiglieri comunali;
f) verifica l'attuazione da parte dei gruppi e dei rappresentanti negli enti pubblici a carattere comunale degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato comunale.

Art. 39.
Iniziative per le aree metropolitane

La Direzione nazionale, d'intesa con i comitati regionali interessati stabilisce le aree metropolitane nelle quali adottare modelli organizzativi idonei ad attivare forme di coordinamento tra i comitati comunali gravitanti nella medesima area metropolitana.
Il coordinamento sara' promosso dagli organi regionali.
La Direzione nazionale, d'intesa con i comitati regionali e provinciali interessati, definisce gli indirizzi politico-programmatici per lo sviluppo della presenza e dell'iniziativa del partito nei grandi centri urbani.
 

Capo VIII
Gli organi provinciali del Partito
Art. 40.
Organi provinciali del Partito

Sono organi provinciali del Partito:
a) il Congresso provinciale;
b) il Segretario provinciale;
c) il Comitato provinciale;
d) la Direzione provinciale.

Art. 41.
Il Congresso provinciale: composizione, competenze, periodicita'

Il Congresso provinciale e' l'assemblea dei delegati eletti.
I delegati sono eletti da tutti i soci nelle sezioni della provincia e secondo le modalita' previste dall'apposito regolamento.
Al Congresso provinciale partecipano, con solo diritto di parola, i componenti del Comitato provinciale e degli esponenti di associazioni e formazioni sociali i quali si ispirino ai principi ideali della U.D.C.
Il Congresso e' ordinario e straordinario. Il Congresso provinciale ordinario si riunisce ogni due anni:
a) per discutere le relazioni del Comitato provinciale ed i temi del Congresso;
b) per proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica provinciale del Partito in armonia con l'indirizzo politico determinato dal Congresso nazionale;
c) per eleggere il segretario e il Comitato provinciale.
Il Congresso provinciale straordinario si riunisce, con specifico ordine del giorno, per delibera della Direzione nazionale la quale deve decidere sulla convocazione quando ne faccia richiesta un numero di assemblee nazionali che rappresentino almeno 1/3 dei voti conseguiti dal Partito nella provincia, oppure quando la richiesta medesima provenga dal Comitato provinciale e sia stata deliberata a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 42.
Competenze del Segretario provinciale

Il Segretario provinciale ha la rappresentanza politica del Partito nella provincia.
Egli promuove e indirizza l'attivita' degli organi del partito ed impartisce le direttive sull'attivita' e sull'organizzazione nella provincia sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato, la Direzione e la Giunta esecutiva ed e' responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vicesegretari e i dirigenti dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) cura i rapporti con la societa' civile e con gli organismi politici, sociali ed economici provinciali;
d) presiede le commissioni provinciali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato provinciale di informazione sindacale.

Art. 43.
Composizione del Comitato provinciale

Il Comitato provinciale e' formato dal Segretario provinciale, dai componenti eletti dal Congresso provinciale, dai consiglieri e assessori provinciali.
Fanno parte, inoltre, del Comitato provinciale con voto consultivo:
a) i consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della provincia;
b) i componenti della Giunta esecutiva;
c) il Segretario comunale del capoluogo;
d) i Senatori eletti nella provincia, i Deputati eletti nella Circoscrizione, i Parlamentari europei e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una Sezione della provincia;
e) i consiglieri regionali eletti nella provincia;
f) il Sindaco del capoluogo.
Il Comitato provinciale puo' indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalita', iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori,in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro.

Art. 44.
Competenze del Comitato provinciale

Il Comitato provinciale attua nella provincia la linea politica del Partito.
Il Comitato provinciale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a otto e non superiore a ¼ dei componenti aventi voto deliberativo. Il Comitato provinciale, inoltre:
a) approva le relazioni annuali del segretario provinciale e del Segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti , le linee programmatiche per l'attivita' del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato;
b) indica l'orientamento del Partito e indirizza l'attivita' dei gruppi consiliari e dei rappresentanti negli enti pubblici provinciali;
c) formula proposte agli organi regionali e nazionali;
d) approva il programma per le elezioni provinciali;
e) formula proposte al Comitato regionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni regionali;
f) ratifica le deliberazioni relative alla costituzione, divisione, fusione, soppressione ed ampliamento delle sezioni;
g) procede per gravi e documentate ragioni allo scioglimento di organi locali e alla nomina di commissari;
h) nomina i revisori dei conti;
i) approva la lista e le candidature al Consiglio provinciale;
j) approva le liste e le candidature ai consigli comunali;
k) predispone la lista e le candidature al Consiglio regionale;
l) propone le candidature al Parlamento. Il Comitato provinciale e' convocato in sessione ordinaria almeno ogni due mesi.

Art. 45.
Composizione e competenze
della Direzione provinciale

La Direzione provinciale e' formata dal Segretario provinciale, dai componenti eletti dal comitato provinciale e dal Segretario amministrativo, dal Presidente e dagli assessori provinciali.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglieri nazionali iscritti ad una sezione della provincia, il Segretario comunale del capoluogo, i Parlamentari europei e nazionali iscritti in una sezione della provincia e i consiglieri regionali della provincia. La Direzione provinciale:
a) approva, su proposta del segretario e sulla base degli indirizzi del Comitato provinciale, il programma di attivita' del Partito nella provincia, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica e amministrativa del Partito nella provincia, in modo da accrescere la capacita' di proposta del Partito e stabilire piu' intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della societa' civile organizzata;
c) verifica l'attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti negli enti pubblici provinciali o intercomunali, degli indirizzi programmatici fissati dal Comitato provinciale;
d) formula proposte per la formazione e l'aggiornamento politico;
e) ordina inchieste ed ispezioni;
f) predispone la lista e le candidature al Consiglio provinciale;
g) istituisce gli uffici di segreteria degli eletti a disposizione dei Parlamentari europei, dei Senatori della provincia, dei Deputati della circoscrizione, dei consiglieri regionali e provinciali al fine di assicurare il costante collegamento fra gli eletti, gli organi periferici, i soci del Partito e gli elettori.
La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, puo' esercitare i poteri del Comitato provinciale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Comitato provinciale e devono essere ratificate, a pena di nullita', entro trenta giorni dal Comitato provinciale stesso.

Art. 46.
Composizione e competenze
della Giunta esecutiva provinciale

La Giunta esecutiva provinciale e' l'organo di coordinamento organizzativo delle attivita' del partito nella provincia.
Essa e' composta dal segretario, dal segretario amministrativo, dai vice segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.

Capo IX
Gli organi regionali del Partito
Art. 47.
Organi regionali del Partito

Sono organi regionali del Partito:
a) il Congresso regionale;
b) il Segretario regionale;
c) il Comitato regionale;
d) la Direzione regionale.

Art. 48.
Competenze del Segretario regionale

Il Segretario regionale ha la rappresentanza politica del Partito nella regione.
Egli promuove e indirizza l'attivita' degli organi del Partito ed impartisce le direttive sull'attivita' e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. In particolare:
a) convoca e presiede il Comitato, la Direzione e la Giunta esecutiva ed e' responsabile dell'esecuzione dei loro deliberati;
b) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vece segretari e dirigenti dei vari uffici, scegliendoli anche al di fuori del Comitato;
c) effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;
d) svolge azione di propulsione, di indirizzo e di coordinamento in materia di formazione e di propaganda, in collegamento con i dipartimenti nazionali interessati;
e) cura i rapporti con la societa' civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali;
f) presiede le commissioni regionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il comitato regionale di informazione sindacale.

Art. 49.
Composizione del Comitato regionale

Il Comitato regionale e' formato dal segretario regionale, dai componenti eletti dal congresso regionale, dal Presidente della Regione, dagli assessori e dai consiglieri regionali.
Fanno parte, inoltre, del Comitato regionale, con voto consultivo:
a) i Consiglieri nazionali del Partito iscritti in una Sezione della regione;
b) i componenti della Giunta esecutiva;
c) i segretari provinciali;
d) i Parlamentari europei e nazionali eletti nella regione e gli ex Parlamentari nazionali iscritti in una Sezione della regione.
Il Comitato regionale puo' indicare, con voto dei propri componenti eletti limitato ad una preferenza, da due a cinque personalita', iscritte al Partito, da chiamare a partecipare con voto consultivo ai propri lavori, in rappresentanza degli ambienti sociali, culturali, economici e delle associazioni di ispirazione cristiana e di centro.

Art. 50.
Competenze del Comitato regionale

Il Comitato regionale attua nella regione la linea politica del Partito.
Il Comitato regionale elegge, tra i propri componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza assoluta dei votanti, il Segretario amministrativo e, con sistema proporzionale, la Direzione formata da un numero di componenti non inferiore a sette e non superiore ad ¼ dei componenti aventi voto deliberativo. Il Comitato regionale inoltre:
a) approva le relazioni annuali del Segretario regionale e del Segretario amministrativo, il rendiconto dei revisori dei conti, le linee programmatiche per l'attivita' del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e il preventivo di spesa del Comitato;
b) indica l'orientamento del Partito ed indirizza l'attivita' del gruppi consiliare regionale e dei rappresentanti d.c. negli ambienti regionali;
c) formula proposte agli organi nazionali del Partito;
d) approva il programma per le elezioni regionali;
e) formula proposte al Consiglio nazionale sul programma e gli orientamenti per le elezioni politiche ed europee;
f) indirizza ed orienta l'azione dei comitati provinciali al fine di garantire la necessaria coerenza con la politica regionale del Partito;
g) stabilisce norme regolamentari ed introduce modelli organizzativi autonomi, nell'ambito dei principi generali fissati dal presente Statuto, per corrispondere a particolari ed obiettive esigenze della realta' territoriale e sociale regionale;
h) sulla base dei deliberati della Direzione nazionale ed in coerenza con quanto stabilito all'art. 39;
i) convoca conferenze programmatiche regionali;
j) approva le candidature al Consiglio regionale;
k) propone le candidature alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica ed al parlamento europeo;
l) promuove attivita' di formazione politica. Il Comitato regionale deve riunirsi entro venti giorni dalla conclusione del Congresso regionale, entro trenta giorni dalla soluzione di crisi della Giunta regionale e, comunque, almeno ogni due mesi.

Art. 51.
Composizione e competenze
della Direzione regionale

La Direzione regionale e' formata dal Segretario regionale, dai componenti eletti dal Comitato regionale e dal Segretario amministrativo.
Fanno parte inoltre della Direzione, con voto consultivo, i consiglieri nazionali iscritti in una Sezione della regione, i segretari provinciali, i Parlamentari europei e nazionali, iscritti in una Sezione della regione, il Presidente della Giunta regionale, gli assessori ed il Capogruppo consiliare regionale. La Direzione regionale:
a) approva, su proposta del Segretario e sulla base degli indirizzi del Comitato regionale, il programma di attivita' del Partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale e degli altri organi del Partito;
b) istituisce, su proposta del Segretario, commissioni di settore in relazione a concrete esigenze di presenza politica ed amministrativa del Partito nella regione, in modo da accrescere la capacita' di proposta del Partito e stabilire piu' intense forme di rapporto con i livelli corrispondenti della societa' civile organizzata;
c) verifica l'attuazione, da parte dei gruppi e dei rappresentanti negli enti pubblici a carattere regionale o interprovinciale, degli indirizzi programmatici fissati dal comitato regionale;
d) stabilisce l'indirizzo del Partito per la soluzione della crisi della Giunta regionale;
e) vigila sulla coerenza dell'indirizzo politico del gruppo consiliare rispetto all'indirizzo politico del Congresso regionale e sull'attivita' dei consiglieri regionali, riferendo periodicamente alle direzioni provinciali;
f) attua le deliberazioni del Comitato regionale in ordine al coordinamento delle attivita' dei comitati provinciali e propone lo scioglimento degli stessi alla Direzione nazionale;
g) svolge ogni altro compito ad essa affidato dalla direzione nazionale.
La Direzione, per eccezionali motivi di urgenza, puo' esercitare i poteri del Comitato regionale. Le relative deliberazioni devono essere comunicate ai componenti del Comitato regionale e devono essere ratificate, a pena di nullita', entro trenta giorni dal Comitato regionale stesso.

Art. 52.
Competenze e composizione
della Giunta esecutiva regionale

La Giunta esecutiva regionale e' l'organo di coordinamento organizzativo delle attivita' regionali del Partito.
Essa e' composta dal Segretario, dal Segretario Amministrativo, dai vice-segretari e dai dirigenti dei dipartimenti.

Capo X
Gli organi nazionali del Partito
Art. 53.
Organi nazionali del Partito

Sono organi nazionali del Partito:
a) il Congresso nazionale;
b) il Segretario Politico;
c) il Consiglio nazionale;
d) la direzione nazionale;
e) l'Ufficio politico.

SEZIONE I
Il Congresso Nazionale
Art. 54.
Il Congresso nazionale: composizione, competenze e periodicita'

Il congresso nazionale e' l'assemblea dei delegati eletti dai congressi regionali, e dei delegati eletti dai comitati nazionali del Partito all'estero secondo l'apposito regolamento.
Al congresso nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri nazionali, i segretari provinciali e gli esponenti di associazioni e di formazioni sociali i quali s'ispirano ai principi ideali della U.D.C.
Il Congresso e' ordinario e straordinario.
Il Congresso nazionale ordinario si riunisce ogni 2 anni, nella data, nel luogo e con l'ordine del giorno fissati dal Consiglio nazionale, il quale ne approva il regolamento per:
a) discutere la relazione del Segretario Politico ed i temi del Congresso;
b) proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del Partito;
c) eleggere il Segretario Politico ed il Consiglio nazionale;
Il Congresso nazionale straordinario si riunisce per delibera del Consiglio nazionale, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.
Il Congresso nazionale straordinario si riunisce altresi' quando ne faccia richiesta un numero di comitati regionali che rappresentino almeno 1/3 dei voti conseguiti dal Partito nell'intero territorio nazionale.
Nei casi previsti nei due comma precedenti il Consiglio nazionale delibera la data, il luogo, l'ordine del giorno ed il regolamento.

SEZIONE II
Il Segretario Politico
Art. 55.
Competenze

Il Segretario politico ha la rappresentanza politica del Partito, attua la linea politica determinata dal Congresso secondo le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Direzione, dirige e coordina le attivita' del Partito. Il Segretario politico, in particolare:
a) gestisce la denominazione ed il simbolo del partito ed autorizza il deposito del contrassegno e la presentazione dei candidati alle competizioni elettorali;
b) convoca e presiede la Direzione, l'Ufficio politico e la Giunta esecutiva nazionale;
c) nomina, sentita la Direzione, uno o piu' vicesegretari e i dirigenti dei Dipartimenti scegliendo questi ultimi anche al di fuori de essa;
d) esprime ai gruppi parlamentari l'indirizzo politico del Partito;
e) guida le delegazioni incaricate di intervenire per la formazione dei governi;
f) presiede le Commissioni nazionali per i problemi della cultura, della produzione e del lavoro ed il Comitato nazionale di informazione sindacale.

Art. 56.
Impedimento, dimissioni e decadenza
del Segretario Politico

In caso di impedimento, dimissioni e decadenza del Segretario Politico, il Consiglio nazionale e' convocato allo scopo di eleggere il nuovo Segretario a scrutinio segreto e maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, nella prima votazione, ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle successive.
Il candidato che alla terza votazione ottenga la maggioranza semplice e' eletto Segretario con il compito di convocare il Congresso del Partito da celebrarsi entro sei mesi.
Le votazioni per l'elezione del Segretario Politico devono svolgersi nel corso della medesima sessione del Consiglio nazionale.
A parita' di preferenze, la graduatoria e' determinata dall'anzianita' di iscrizione al Partito.

SEZIONE III
Il Consiglio Nazionale
Art. 57.
Composizione

Il Consiglio nazionale e' composto:
a) dal Segretario Politico;
b) da tutti i parlamentari nazionali ed europei e da 250 non Parlamentari eletti, tra gli iscritti, dal Congresso nazionale nei modi previsti dall'apposito regolamento; nonche' da 25 donne e 25 giovani (al di sotto di 35 anni), eletti con metodo proporzionale dal Consiglio Nazionale;
c) dai Segretari regionali;
d) dal Presidente del Consiglio dei Ministri se iscritto al Partito;
e) dai soci che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico o di Presidente del Consiglio nazionale;
f) I Capigruppo Consiliari regionali dell'UDC;
g) Fanno parte, inoltre, del Consiglio nazionale, con voto consultivo, gli iscritti al Partito che siano:
componenti della Giunta esecutiva;
direttore del quotidiano e del settimanale del Partito;
presidenti in carica dei collegi dei probiviri della commissione centrale per le garanzie statutarie;
soci fondatori;
Ministri o sottosegretari;
Presidenti, vicepresidenti, ex presidenti ed ex vicepresidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
Il Presidente Nazionale dell'Associazione «Libertas»;
Ex Parlamentari;
Consiglieri Regionali;
15 donne rappresentative di diverse regioni.
Il Consiglio nazionale puo' invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, esponenti che svolgono a livello nazionale attivita' ispirate ai principi cristiano-sociali.

Art. 58.
Competenze

Il Consiglio nazionale e', entro la linea politica determinata dal Congresso, l'organo deliberativo del Partito.
Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti aventi voto deliberativo, a maggioranza semplice dei votanti, il proprio Presidente e con metodo proporzionale, la Direzione nazionale del Partito.
Il Consiglio nazionale controlla l'attivita' del Partito e sovrintende agli organi di garanzia statutaria.

Art. 59.
Il Presidente del Consiglio nazionale

Il Presidente del Consiglio nazionale vigila sull'esecuzione delle decisioni del Consiglio nazionale e convoca il Consiglio almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 60.

Convocazione del Consiglio nazionale in seguito allo svolgimento del Congresso, ad elezioni politiche e alla risoluzione di crisi di
Governo

Il Consiglio nazionale deve essere convocato entro venti giorni dalla conclusione del Congresso nazionale, entro quindici giorni dalla proclamazione delle elezioni politiche ed entro trenta giorni dalla risoluzione di crisi di Governo.

SEZIONE IV
La Direzione Nazionale
Art. 61.
Composizione

La direzione nazionale e' composta:
a) dal Segretario politico che la convoca e la presiede;
b) dal Presidente del Consiglio nazionale;
c) dal Segretario amministrativo del Partito;
d) da sessantadue componenti eletti al Consiglio nazionale tra gli aventi diritto di voto deliberativo, dei quali un terzo scelti tra i Parlamentari;
e) dal Presidente del Consiglio dei Ministri, se iscritto al Partito;
f) dai Presidenti dei gruppi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e del Parlamento europeo.
Partecipano, inoltre, con voto consultivo, ai lavori della Direzione:
a) gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Segretario Politico;
b) i soci fondatori;
c) il Presidente o ex Presidente di organismi internazionale cui l'UDC aderisce;
d) il Presidente o Vice Presidente del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati;
e) il Capo della delegazione UDC in seno al PPE;
f) la Responsabile della Commissione Pari Opportunita' del partito;
g) il Responsabile del Movimento giovanile;
h) i Responsabili regionali delle regioni non rappresentate nella Direzione nazionale;
i) la Direzione nazionale e il Segretario Politico possono invitare a partecipare con voto consultivo alle riunioni della Direzione nazionale, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, Ministri e Sottosegretari.

Art. 62.
Competenza della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale:
a) delibera sugli indirizzi politici e programmatici del Partito sulla base delle determinazioni del Congresso e del Consiglio nazionale;
b) delibera, sentiti i direttivi dei gruppi parlamentari, in ordine alla soluzione delle crisi di Governo;
c) verifica l'attuazione degli indirizzi fissati dalla Direzione nazionale sull'attivita' dei rappresentanti e dei gruppi negli enti pubblici e negli organismi di nomina nazionale a carattere non elettivo;
d) nomina i revisori dei conti di cui all'art. 102.

Art. 62-bis.
Selezione candidature e incompatibilita'

Nel rispetto dei principi fondamentali del presente Statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i Presidenti delle Regioni e per i Sindaci delle citta' metropolitane, sono approvate dalla Direzione Nazionale sulla base delle proposte formulate dai Comitati territoriali.
Per quanto concerne le incompatibilita', la disciplina delle stesse e' rimessa ad un apposito regolamento proposto dalla Direzione Nazionale e approvato dal Consiglio Nazionale.

SEZIONE V
L'Ufficio politico
Art. 63.
Composizione e competenze

L'Ufficio politico e' costituito da quindici componenti. Fanno parte di diritto dell'Ufficio politico: il Segretario Politico, il Presidente del Consiglio nazionale, i vicesegretari, i Presidenti dei gruppi parlamentari. Gli altri componenti sono nominati dalla Direzione nazionale, su proposta del Segretario Politico, tra i propri componenti.
L'Ufficio politico e' l'organo che coadiuva il segretario Politico nell'attuazione della linea politica deliberata dagli organi del Partito.

SEZIONE VI
La Giunta esecutiva nazionale
Art. 64.
La Giunta esecutiva nazionale: competenze e composizione

La Giunta esecutiva nazionale e' l'organo do coordinamento organizzativo delle attivita' del Partito.
Essa e' composta dal Segretario Politico che la convoca e la presiede, dal segretario Amministrativo, dai vicesegretari e dai dirigenti dei dipartimenti.

Capo XI
I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari
Art. 65.
I gruppi parlamentari e i gruppi consiliari regionali

I Parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si costituiscono in gruppo.
I gruppi parlamentari e ogni loro componente per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all'indirizzo generale fissato dal Congresso nazionale ed alle direttive degli organi nazionali.
I gruppi parlamentari si danno un proprio regolamento che deve essere approvato dal Consiglio nazionale.
Le disposizioni che precedono si applicano analogicamente ai componenti U.D.C. delle assemblee regionali ed ai gruppi che essi costituiscono.
I deputati europei dell'U.D.C. aderiranno al gruppo parlamentare del P.P.E.

Art. 66.
Gruppi consiliari degli enti locali

I gruppi consiliari degli enti locali ed ogni loro componente, per tutte le questioni di rilevanza politica, debbono attenersi all'indirizzo generale fissato dai congressi e alle direttive dei competenti organi di Partito.

Capo XII
Gli organi consultivi e ausiliari
Art. 67.
Consulta delle regioni consulta degli eletti

E' istituita la consulta delle regioni, composta dai segretari regionali, dai presidenti dei gruppi consiliari e regionali, dai presidenti delle giunte e dei consigli regionali con il compito di formulare proposte per l'attuazione delle scelte politiche e programmatiche deliberate dalla Direzione nazionale, al fine di realizzare un ordinamento regionale corrente con gli indirizzi del Partito.
La consulta e' presieduta dal Segretario Politico che la convoca con periodicita' trimestrale.
E' convocata, almeno una volta all'anno, dal Segretario Politico. L'assemblea e' sede di proposta e di dibattito per l'attuazione dell'impegno regionalista del Partito l'assemblea generale dei consiglieri regionali e dei segretari regionali.
Sono altresi' istituite, presso gli organi del Partito, le consulte degli eletti nelle liste. Esse sono formate dagli eletti nei consigli circoscrizionali e comunali, nelle comunita' montane, nei comprensori, e nei consigli provinciali e regionali.

Art. 68.
Assemblea nazionale

Nel periodo che intercorre tra i congressi nazionali, e' convocata l'assemblea nazionale per dibattere gli orientamenti generali del Partito sulle grandi questioni che attengono ai temi della pace, del lavoro, della famiglia, della condizione femminile e giovanile, degli anziani, della cultura, dell'economia, della presenza e dell'iniziativa dell'UDC nella societa' italiana.
L'assemblea nazionale e' aperta ad iscritti, elettori e portatori di significative esperienze sociali, culturali e professionali.
L'assemblea nazionale e' convocata dal Presidente del consiglio nazionale.
Analoghe assemblee sono convocate a livello comunale, provinciale e regionale.

Titolo IV
MOVIMENTI - FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI
Art. 69.
Formazioni associative, Movimento Giovanile - Movimento
Femminile - Movimento Anziani

Le formazioni associative e i movimenti che si ricollegano al Partito operano sulla base dei rispettivi regolamenti, approvati dal Consiglio nazionale.

Art. 70.
Fondazioni

Al fine di attivare forme di collaborazione e iniziative comuni tra rappresentanti del Partito e rappresentanti di realta' ed esperienze sociali, culturali e professionali esterne, si costituiscono fondazioni come punto di riferimento e di impegno su temi e problemi di primario interesse.
La Direzione nazionale emana le direttive per la costituzione delle fondazioni, il loro finanziamento e per lo svolgimento della loro attivita'.

Titolo V
GARANZIE STATUTARIE
Capo I
Infrazioni Statutarie
Art. 71.
Organi di garanzia statutaria

Sono organi di garanzia statutaria:
1) la Commissione provinciale per il controllo del tesseramento;
2) la Commissione centrale per il controllo del tesseramento;
3) la Commissione regionale per le garanzie statutarie;
4) la Commissione centrale per le garanzie statutarie.

Art. 72.
Ricorsi per violazioni
dello Statuto e dei regolamenti

Il socio e gli Organi di Partito possono proporre ricorso per violazione dello Statuto e dei regolamenti alle commissioni provinciali e alla commissione centrale per le garanzie statutarie secondo le rispettive competenze, con l'esclusione delle materie riservate alle commissioni per il controllo del tesseramento. Le Commissioni sono autonome. La proposizione del ricorso non sospende la esecutivita' dell'atto impugnato, salvo diversa decisione dell'organo di garanzia statutaria competente.

Art. 73.
Norme sulla presentazione
e sulla notifica dei ricorsi

I ricorsi debbono essere presenti personalmente o per raccomandata:
a) entro dieci giorni dalla data in cui l'atto sia stato adottato o risulti che l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero dalla data in cui la decisione dell'organo di garanzia statutaria sia stata notificata;
b) entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati delle singole assemblee pre-congressuali o dalle decisioni delle commissioni di garanzia congressuale.
I termini di cui alla lettera a) del primo comma sono ridotti a quattro giorni per i ricorsi relativi alle assemblee pre-congressuali.
I ricorsi devono essere comunicati dal presentatore all'organo che ha emesso l'atto impugnato o, nel caso di ricorsi in materia elettorale, all'organo direttamente interessato.
Gli interessati possono presentare memorie e produrre documenti entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
Le decisioni delle commissioni per le garanzie statutarie non sono esecutive sino a quando non siano divenute definitive.

Art. 74.
Commissione regionale
per le garanzie statutarie

La Commissione regionale per le garanzie statutarie, formata da 7 membri effettivi e 5 supplenti, viene eletta dal Congresso regionale ordinario a scrutinio segreto fra gli iscritti. Risultano eletti come effettivi i 7 candidati che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti i 5 che li seguono nella graduatoria.
I membri effettivi, in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Il Comitato regionale provvede all'eventuale integrazione.
La Commissione elegge, tra i propri componenti, nella sua prima seduta il Presidente, a maggioranza dei 2/3 dei componenti stessi.
Nel caso in cui la Commissione, nella sua prima seduta, non provveda all'elezione del Presidente, la nomina e' devoluta alla commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza.
Il Segretario tiene il repertorio cronologico a cura dell'istruttoria dei ricorsi pervenuti, nonche' la raccolta dei verbali e delle motivazioni delle decisioni adottate. La Commissione regionale per le garanzie statutarie puo' deliberare soltanto quando sono presenti almeno quattro membri effettivi.

Art. 75.
Competenze della commissione regionale
per le garanzie statutarie

La Commissione regionale per le garanzie statutarie decide in primo grado:
a) sui ricorsi contro i provvedimenti degli organi delle sezioni, dei comitati circoscrizionali, comunali;
b) sui ricorsi per le elezioni degli organi delle sezioni, dei comitati circoscrizionali, comunali;
c) sui conflitti di competenza tra sezioni, comitati circoscrizionali, comunali.

Art. 76.
Termine per le decisioni della commissione regionale
per le garanzie statutarie

La Commissione regionale per le garanzie statutarie decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso prorogabili motivatamente di ulteriori 15 giorni per una sola volta.
I termini di cui al primo comma sono ridotti a quattro giorni, non prorogabili, per i ricorsi relativi alle assemblee pre-congressuali.
In caso di mancata decisione entro i termini prescritti, il ricorso e' devoluto alla competenza della commissione centrale per le garanzie statutarie. Il Segretario della commissione regionale provvede a trasmettere i relativi atti entro il termine perentorio di due giorni dalla scadenza del termine originario o prorogato.
Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni adottate dalla Commissione regionale dopo il decorso dei termini previsti dai precedenti comma.

Art. 77.
Elezione della commissione centrale
per le garanzie statutarie

la Commissione centrale per le garanzie statutarie e' formata da 9 membri effettivi e 5 supplenti, eletti dal Congresso nazionale a scrutinio segreto. Risultano eletti come effettivi i primi 9 candidati che ottengono il maggior numero di voti e come supplenti i 5 che li seguono in graduatoria.
I membri effettivi in caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza, sono sostituiti da un pari numero di membri supplenti secondo la graduatoria di elezione fino ad esaurimento della lista. Il consiglio nazionale provvede all'eventuale integrazione.
Nella prima seduta ognuna delle commissioni elegge, fra i propri componenti effettivi ed a maggioranza semplice, il proprio Presidente.

Art. 78.
Competenze della commissione centrale
per le garanzie statutarie

La Commissione centrale per le garanzie statutarie:
a) sui ricorsi avverso le decisioni della commissione per le garanzie statutarie;
b) sui ricorsi di competenza della commissione regionale, ad essa devoluti per decorrenza dei termini;
c) sui ricorsi avverso atti di organi regionali e provinciali;
d) sui ricorsi avverso le decisioni degli organi nazionali dei movimenti;
e) sui ricorsi contro l'elezione di organi regionali e provinciali, nonche' contro quella dei delegati al congresso nazionale;
f) sui ricorsi avverso atti di dipartimenti nazionali del Partito e della Giunta esecutiva nazionale.
Prima di ogni decisione deve essere sentito il dirigente de Partito organizzativo nazionale.

Art. 79.
Termine per le decisioni della commissione centrale per le garanzie
statutarie di prima istanza - Presa d'atto del tacito accoglimento
del ricorso
La Commissione centrale per le garanzie statutarie di prima istanza decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.
In caso di mancata decisione entro il termine di cui al primo comma prorogabile motivatamente di ulteriori quindici giorni per una sola volta, il ricorso si intende accolto.
I termini di cui al primo comma sono ridotti a otto giorni, non prorogabili, per la elezione dei delegati ai congressi del Partito.

Art. 80.
Esame dei ricorsi - Ricusazione

Le Commissioni per le garanzie statutarie e le Commissioni per il controllo del tesseramento esaminano i ricorsi in ordine cronologico. Possono derogare al criterio cronologico, in casi di particolare urgenza, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione.
I singoli componenti delle Commissioni per le garanzie statutarie o delle commissioni per il controllo del tesseramento non possono partecipare a riunioni che li riguardano direttamente.
L'interessato puo' ricusare uno o piu' componenti per comprovati motivi.

Art. 81.
Esecuzione delle decisioni

L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi e' affidata agli organi competenti ad emanare gli atti impugnati e deve essere attuata entro dieci giorni dal ricevimento della notifica della decisione, salvo che in questa sia indicato un termine piu' breve.
Le commissioni, nei casi di particolare urgenza e nei casi in cui gli organi competenti non si conformino alla decisione o alle conclusioni dei ricorsi accolti per decorrenza termini, possono provvedere direttamente alla loro esecuzione, anche con la nomina di commissari per il compimento di singoli atti.
Le Commissioni possono altresi', nei casi di violazioni dello Statuto e dei regolamenti compiuti da organi do Partito, procedere alla loro sospensione per il periodo massimo di un mese od al loro scioglimento.
In tal caso devono procedere alla nomina di un commissario straordinario per la convocazione dell'assemblea del Congresso.
In caso di tacito accoglimento del ricorso, il ricorrente deve notificare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla commissione centrale per le garanzie statutarie e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti articoli, la presa d'atto del tacito accoglimento del ricorso.

Capo II
Infrazioni Disciplinari
SEZIONE I
Misure disciplinari
Art. 82.
Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione;
c) l'espulsione.
Le misure disciplinari sono comminate dagli organi disciplinari. Restano salve le competenze dei gruppi della Camera e del Senato, della Direzione nazionale e delle direzioni provinciali, nei casi previsti dall'art. 90 dello Statuto.

Art. 83.
Il richiamo

Il richiamo e' una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo ed e' inflitta per lievi trasgressioni.

Art. 84.
La sospensione

La sospensione e' inflitta per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al Partito comporta. Essa non puo' superare la durata di dodici mesi.
La sospensione superiore a tre mesi adottata con decisione definitiva dal collegio dei probiviri di seconda istanza comporta la decadenza dalle cariche di Partito.

Art. 85.
Espulsione

L'Espulsione e' inflitta per gravi violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al Partito. L'espulsione e' comunicata alla Sezione, al Comitato provinciale ed alla Direzione nazionale.
L'espulsione puo' essere resa pubblica con decisione dell'organo giudicante.

Art. 86.
Domanda di riammissione al Partito

Le domande di riammissione al Partito di soci espulsi non possono essere presentate prima di un anno dall'espulsione.
Sulle domande deve esprimere un parere l'organo che ha comminato l'espulsione.
Il socio riammesso non potra' ricoprire cariche nel partito se non dopo 12 mesi dalla riammissione.

SEZIONE II
Gli organi disciplinari
Art. 87.
Organi disciplinari

Sono organi disciplinari del partito:
a) il Collegio regionale dei probiviri (prima istanza);
b) il Collegio nazionale dei probiviri (seconda istanza).
I Collegi dei probiviri di prima e di seconda istanza sono composti da 7 componenti effettivi e 5 supplenti.

Art. 88.
Elezioni dei probiviri

I componenti dei collegi dei probiviri sono eletti dai rispettivi comitati regionali e dal consiglio nazionale, nella prima seduta, a scrutinio segreto. Ciascun consigliere puo' votare per un numero di candidati non superiore a 1/3 dei componenti del collegio. Le liste, da presentarsi per ogni collegio e distinte per candidati effettivi e candidati supplenti, devono contenere un numero di nominativi pari almeno al doppio dei componenti del collegio.
I Presidenti dei collegi sono nominati dai comitati regionali e dal consiglio nazionale, su proposta dei rispettivi Presidenti.

Art. 89.
Incompatibilita' dei probiviri

La nomina a proboviro comporta per la durata del mandato l'incompatibilita' con l'accettazione di ogni incarico esecutivo di Partito a livello provinciale o superiore, nonche' con la carica di Sindaco di capoluogo, di Presidente dell'Amministrazione provinciale, di Consigliere regionale o di Parlamentare e di Consigliere nazionale del Partito.
L'accettazione degli incarichi considerati incompatibili nel comma precedente, o la preesistenza degli stessi all'elezione, comporta la decadenza dall'incarico di proboviro.
In caso di decadenza o dimissioni i collegi sono integrati con i candidati che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 90.

Competenza disciplinare della Direzione nazionale e della Direzione
provinciale

La Direzione nazionale, per atti di indisciplina che comportino gravi conseguenze politiche, puo' disporre, in caso di urgente necessita', la sospensione dell'iscritto a titolo cautelativo. In tal caso deve immediatamente deferire il socio al collegio centrale dei probiviri di prima istanza.
La Direzione nazionale dichiara la cessazione dell'appartenenza al Partito dei soci che si presentano come candidati alle elezioni politiche in liste e collegamenti diversi da quelli dell'Unione Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro o comunque non approvati dagli organi competenti del Partito.
Contro la decisione disciplinare della Direzione l'interessato puo' ricorrere al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
La Direzione provinciale o, qualora essa non vi provveda, la Direzione nazionale, possono dichiarare la cessazione dell'appartenenza al Partito dei soci che si presentino come candidati alle elezioni amministrative in liste o collegamenti diversi da quelli approvati dagli organi competenti.
Contro la dichiarazione della Direzione provinciale, l'interessato puo' ricorrere al Collegio dei probiviri regionali (prima istanza).

SEZIONE III
Procedimento disciplinare
Art. 91.
Promozione del procedimento disciplinare e gradi di giurisdizione

Il Collegio dei probiviri di prima istanza puo' procedere d'ufficio.
Contro la decisione del Collegio dei probiviri di prima istanza e' ammesso il ricorso al Collegio centrale dei probiviri (seconda istanza) che decide in via definitiva.
Il Collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi e motivate ragioni, puo' dichiarare la provvisoria esecuzione della decisione.
Il Collegio dei probiviri di seconda istanza puo', su ricorso, sospendere l'esecuzione.

Art. 92.

Garanzie per la difesa del socio - Contestazione addebiti - Notifica

E' garantita la difesa del socio sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio.
Il Presidente del Collegio contesta ai soci interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno gli addebiti, comunicando anche il contenuto della denuncia o del ricorso eventuali.

Art. 93.
Termini per le decisioni
dei collegi dei probiviri

I Collegi dei probiviri emettono la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia o della segnalazione.
Qualora il collegio dei probiviri di prima istanza, per gravi motivi, ritenga necessaria una proroga al termine per la decisione, deve disporla con ordinanza motivata e notificata agli interessati e al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
La durata di tale proroga non puo' eccedere i trenta giorni.
In caso di mancata decisione entro i termini previsti dai precedenti comma, la competenza a decidere e' devoluta al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
Sono prive di qualsiasi effetto le decisioni prese dai collegi dei probiviri dopo il decorso dei termini previsti dai primi due comma del presente articolo.
Qualora il collegio dei probiviri di seconda istanza non emetta la decisione entro i centoventi giorni dal ricevimento della denuncia, la stessa si intende definitivamente archiviata.

Art. 94.
Termini per la impugnazione

La impugnazione delle decisioni del Collegio dei probiviri di prima istanza va, a pena di decadenza, proposta nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei probiviri di seconda istanza.
Il mancato ricorso contro la decisione del Collegio dei probiviri di prima istanza rende esecutiva la decisione.

Capo III
Norme comuni agli organi disciplinari e di garanzia statutaria
Art. 95.
Quorum per la validita' delle decisioni dei collegi dei probiviri
e delle commissioni per le garanzie statutarie

Per la validita' delle decisioni dei Collegi dei probiviri e delle Commissioni per le garanzie statutarie e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ogni organo giudicante.

Art. 96.
Sospensione dei termini per le impugnazioni

Tutti i termini per l'inoltro e l'esame dei ricorsi e per la impugnazione delle decisioni degli organi di garanzia statutaria e dei collegi dei probiviri sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre, dal 22 dicembre al 6 gennaio e per trenta giorni in occasione delle elezioni politiche ed europee, nonche' dei congressi del Partito.

Titolo VII
RAPPRESENTANZA LEGALE
E GESTIONE FINANZIARIA
Art. 97.
Rappresentanza legale del Partito ai vari livelli - Mandati
del segretario amministrativo - Commissione amministrativa

Ai fini dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile la rappresentanza legale del Partito spetta, per gli atti degli Organi nazionali, quali a scopo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento di procure per la difesa in giudizio del Partito, al Segretario amministrativo nazionale; per gli atti del Comitato regionale, al Segretario amministrativo regionale; per gli atti del Comitato provinciale, al Segretario amministrativo provinciale; per gli atti del comitato comunale, al Segretario amministrativo comunale; per gli atti del comitato circoscrizionale, al Segretario amministrativo circoscrizionale e per gli atti della Sezione, al Segretario di Sezione.
Il Segretario amministrativo a tutti i livelli del Partito non puo' ricoprire l'incarico per piu' di due mandati.
Per quanto concerne l'emanazione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quelli che impegnano il Partito per importi superiori ad € 50.000 e per la riscossione dei contributi previsti dalla normativa vigente, il Segretario amministrativo dovra' preventivamente ottenere l'approvazione della Commissione amministrativa formata da n. 4 membri nominati dalla Direzione Nazionale. Gli atti sono approvati con il voto della maggioranza dei membri.
La Commissione amministrativa coadiuva il Segretario amministrativo nelle elaborazioni degli indirizzi e nella gestione finanziaria del Partito, al fine anche del coordinamento e della vigilanza sulle gestioni amministrative degli organi di livello inferiore.
La Commissione e' presieduta dal Segretario amministrativo.

Art. 98.
Gestione finanziaria e rendiconto

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
La gestione finanziaria dei comitati comunali, provinciali e regionali e' controllata da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti. Due revisori dei conti effettivi e uno supplente sono nominati dai comitati; un revisore effettivo ed un supplente sono nominati per i comitati comunali, dal comitato provinciale, e per i comitati provinciali e regionali, dalla Direzione nazionale.
La gestione finanziaria delle sezioni e dei comitati circoscrizionali e' controllata dai revisori dei conti comunali, quella dei comitati istituzionali locali dai revisori dei conti regionali.
I revisori dei conti nazionali e provinciali controllano altresi' la regolare conservazione dei beni in dotazione rispettivamente ai comitati regionali e provinciali e agli altri organi periferici del Partito.
Ogni anno i revisori compilano un rendiconto finanziario che deve essere sottoposto per l'approvazione ai comitati comunali, provinciali e regionali; copia dei rendiconti finanziari deve essere inviata alla commissione amministrativa centrale di cui al precedente articolo e pubblicata all'albo dei comitati.
L'attivita' amministrativa nazionale e' controllata da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio nazionale.
Il Segretario amministrativo nazionale coadiuvato dalla commissione amministrativa compila il bilancio consuntivo che sottopone all'esame della Direzione nazionale.
Il Segretario amministrativo nazionale coadiuvato dalla Commissione amministrativa compila, entro il mese di gennaio di ogni anno, il bilancio preventivo che sottopone, sentita la Giunta esecutiva nazionale, all'approvazione della Direzione nazionale.
Il Segretario amministrativo e' responsabile della gestione finanziaria nazionale nei confronto degli organi statutari del Partito.
Il controllo contabile e' esercitato da una Societa' di Revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'art. 161 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione bancaria di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, come previsto dalla legge 6 luglio 2012, n. 96.
Il Segretario amministrativo, nella sua qualita' di titolare del trattamento dati personali, provvede alla nomina dei responsabili e vigila sulla protezione dei dati.

Art. 99.
Finanziamento del Partito

Le entrate del Partito sono:
a) le quote del tesseramento degli iscritti;
b) i contributi volontari di soci ed elettori;
c) i proventi della stampa del partito;
d) i proventi delle manifestazioni del Partito;
e) i proventi delle sottoscrizioni;
f) i contributi previsti dalla legge;
g) ogni altro provento ordinario e straordinario proveniente da alienazione di mobili, mobili registrati e immobili.
Ogni socio ha il dovere di contribuire, secondo le proprie possibilita', a sostenere economicamente il Partito.
Tutti gli iscritti eletti o chiamati a ricoprire cariche pubbliche remunerate contribuiscono in base ai emolumenti percepiti al finanziamento delle attivita' di Partito.
I contributi obbligatori devono essere corrisposti nelle forme di legge direttamente alla Direzione nazionale che effettuera' una ripartizione ai comitati regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali, a seconda del rispettivo livello istituzionale o di designazione.
Una quota percentuale delle altre entrate di bilancio, effettivamente riscosse a livello nazionale, sara' erogata, a cura del Segretario amministrativo nazionale, coadiuvato dalla commissione amministrativa nazionale, ai comitati provinciali e regionali, in base ad un piano di riparto approvato dalla direzione nazionale, sentita una commissione formata da tre segretari regionali e da tre provinciali.
I Gruppi consiliari regionali deliberano sull'utilizzazione dei contributi previsti per la loro attivita' da leggi regionali d'intesa con la Direzione regionale del Partito.

Titolo VIII
ADESIONE DELL'U.D.C. ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Art. 100.

La U.D.C. italiana aderisce, con delibera del Consiglio nazionale, a tutti gli organi a carattere internazionale che si ispirano ai comuni ideali.

Titolo IX
NORME FINALI
Art. 101.
Modifica dello Statuto

Le norme del presente Statuto, la denominazione e il simbolo del Partito, possono essere modificate dal Congresso Nazionale.
Il Congresso puo' delegare al Consiglio nazionale la modifica dello Statuto con l'indicazione dei principi e dei criteri relativi nonche' della maggioranza di voto necessaria per l'approvazione.

Art. 102.
Regolamenti

I Regolamenti previsti dal presente Statuto e quelli relativi alle elezioni da esso previste, sono approvati dal Consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 103.
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, si osservano, in quanto compatibili, le norme del regolamento della Camera dei Deputati.
E' allegato sotto la lettera «A» il simbolo che contraddistingue il partito.
(Omissis).

Allegato «A»

Parte di provvedimento in formato grafico

STATUTO DEL PARTITO UNION VALDÔTAINE
Parte di provvedimento in formato grafico


STATUTO DEL PARTITO LA PUGLIA IN PIU'
Art. 1.
Costituzione e Sede

E' costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, un'associazione politico culturale senza fini di lucro denominata «MOVIMENTO - LA PUGLIA IN PIU'», di seguito indicata anche come «MOVIMENTO» «MLP» o «LP», avente sede legale in Lecce alla Via Capitano Ritucci n. 29.

Art. 2.
Simbolo

Il simbolo del movimento «LP» e' costituito da «cerchio a sfondo azzurro a tinta piatta. Nel semicerchio superiore e' presente una "M" stilizzata in formato corsivo minuscolo di colore rosso. Al centro del simbolo e' posta la scritta su due righe "LA PUGLIA IN PIU'" di colore bianco. Nella parte bassa del cerchio e' inscritta una banda orizzontale di colore bianco contenente la parola "MOVIMENTO" dello stesso colore azzurro dello sfondo del simbolo».
Tale simbolo e' anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative, il Comitato Esecutivo Regionale di Coordinamento puo' autorizzarne la modifica o integrazione, anche con altri contrassegni eventualmente non appartenenti al Movimento.
Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento, anche se non piu' utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio del movimento «LP».

Art. 3.
Dichiarazione sui principi ispiratori
e finalita' del Movimento Politico dei Cittadini

Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' si ispira alla Costituzione e ai valori della Resistenza. Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' assicura la piena partecipazione politica delle donne e degli uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, nella scelta delle candidature nelle assemblee elettive e promuove altresi' la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica.
Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno e riconosce pari dignita' a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'eta', le convinzioni religiose, le disabilita', l'identita' e orientamento di genere, l'orientamento sessuale, nazionalita' e appartenenza ai diversi popoli.
Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' assicura informazione, trasparenza e partecipazione. A tal fine, oltre alle forme di partecipazione diretta delle iscritte e degli iscritti e dei Circoli, si avvarra' del sistema informazione web, anche per la sperimentazione di nuove forme di democrazia digitale. MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' ha il compito di rendere visibili on web tutte le informazioni sulla vita politica interna, sulle riunioni, le deliberazioni politiche, il bilancio.
Il MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' promuove e organizza pratiche di democrazia partecipata, anche attraverso le primarie. Le forme della democrazia partecipativa e diretta progressivamente saranno quelle che definiranno anche la democrazia interna all'organizzazione.
Il Movimento, al fine di affermare i valori nei quali si riconosce, per il perseguimento dei propri scopi potra' svolgere le seguenti attivita':
a) promozione di attivita' culturali, servizi ed attivita' socialmente utili, campagne di sensibilizzazione, iniziative di formazione, di istruzione e di tutela dei diritti civili;
b) promozione di una cultura di governo del territorio e dell'ambiente ispirata ai principi economici dello sviluppo sostenibile, e che con la sua affermazione tuteli e salvaguardi i diritti della vita e della sua qualita' per le attuali e le future generazioni;
c) promozione del diritto di partecipazione democratica e consapevole alla formazione delle volonta' decisionali delle istituzioni elettive anche attraverso la promozione di petizioni e la raccolta di firme per l'abrogazione di leggi e referendum consultivi;
d) formazione nel campo della cultura politica, anche attraverso la creazione di una scuola e l'organizzazione di corsi, stages, esperienze sul campo e convegni;
e) concessione di borse di studio a giovani studiosi meritevoli;
f) pubblicazione di una rivista d'approfondimento dei temi e dei problemi contenuti nei programmi predisposti annualmente dal Comitato di coordinamento e di una newsletter interna ad uso dei Soci;
g) produzione, pubblicazione e divulgazione di testi, in proprio o tramite imprese editoriali, di saggi su tematiche rientranti negli scopi dell'associazione, selezionati periodicamente dal Comitato di coordinamento;
h) promozione ed organizzazione di mostre, incontri, dibattiti, convegni, conferenze, meeting, seminari, viaggi di studio aventi per oggetto tematiche di natura culturale con finalita' educative, divulgative, di studio e di informazione, nonche' concerti, esposizioni e cineforum;
i) realizzazione di materiale stampato, audio, video e creazione di un sito Internet per la presentazione del Movimento e per la diffusione dei suoi scopi e delle sue attivita';
j) creazione di rapporti di collaborazione con istituzioni, altre associazioni o ordini professionali per realizzare obiettivi comuni;
Il Movimento assicura il rispetto della vita privata di ciascuno dei suoi iscritti e assicura la tutela dei dati personali nelle modalita' richiamate dal Provvedimento del garante per la Protezione dei dati personali n. 107 del 6/3/2014 e delle eventuali successive modificazioni del medesimo provvedimento.

Art. 4.
Aderenti e modalita' di adesione al Movimento «La Puglia In Piu'»

Tutte le donne e gli uomini, maggiori di quattordici anni, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono iscriversi a MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU', aderendo cosi' al presente statuto e ai regolamenti interni.
Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno diritto a:
partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico di MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU';
esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organismi dirigenti;
conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna;
partecipare all'attivita' e all'iniziativa politica di MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU' e dei suoi Circoli;
ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento di garanzia.
Tutte le iscritte e tutti gli iscritti hanno il dovere di:
contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica;
contribuire al sostegno economico di MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU';
rispettare il presente Statuto e i regolamenti;
favorire la partecipazione e l'adesione di altre donne e altri uomini a MOVIMENTO LA PUGLIA IN PIU'.
L'iscrizione e' annuale, la validita' corrisponde all'anno solare. L'iscrizione e' presupposto essenziale per l'esercizio dei diritti dell'iscritta/o. La mancata iscrizione per un anno comporta la decadenza dagli organismi di cui l'iscritto/iscritta fa parte.
Le persone giuridiche partecipano tramite il loro legale rappresentante o un delegato. Il Movimento si compone di un numero illimitato di aderenti.
L'organo competente a deliberare sulle domande d'ammissione e' il Comitato esecutivo di coordinamento regionale.
Chi intenda aderire al Movimento deve presentare domanda al Comitato di coordinamento, che si riserva di decidere sull'ammissione entro e non oltre 30 giorni, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita. La domanda deve contenere dichiarazione di impegno al rispetto di quanto previsto nello statuto, nel regolamento interno, se adottato, e nelle deliberazioni degli organi sociali.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine dovuto, l'interessato potra' presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncera' il collegio dei garanti.
La quota associativa e' intrasmissibile.
Gli iscritti al Movimento possono organizzarsi in sedi locali.
Ciascun iscritto/a puo' presentare il ricorso al Collegio dei Garanti, in ordine al mancato rispetto del presente statuto e dei regolamenti.
La creazione di sedi locali oltre che finalizzata a promuovere sul territorio la diffusione del Movimento e quindi incrementare il numero degli aderenti, mira a garantire una piu' attenta valutazione delle problematiche locali.
Per ogni provincia sara' individuato dal Comitato di Coordinamento un coordinatore.
Le sedi locali devono essere autorizzate dal Coordinatore provinciale che, su proposta dei richiedenti, individua un coordinatore della sede.
Rientra nei doveri di ciascun Aderente:
a) rispettare le disposizioni del presente statuto;
b) versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.
Il recesso e' consentito a qualsiasi Aderente ed in qualsiasi momento. La perdita della qualita' di Aderente non da' diritto al rimborso dei contributi versati, ne' a liberazione dall'obbligo di pagamento per quelli dovuti per l'anno in corso.

Art. 5.
Organi del movimento

Sono organi del Movimento La Puglia In Piu':
Assemblea regionale;
Presidente regionale;
Presidente Onorario;
Comitato esecutivo di coordinamento regionale;
Coordinatore provinciale;
Tesoriere;
Responsabili regionali di Settore;
Collegio dei Revisori dei conti;
Collegio dei Garanti.

Art. 6.
L'Assemblea regionale

L'Assemblea regionale definisce e indirizza la linea politica del movimento «La Puglia In Piu'».
L'Assemblea regionale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; e' convocata dal Presidente regionale, che ne stabilisce il luogo, la data e l'ordine del giorno.
L'Assemblea regionale e' altresi' convocata, senza indugio, quando ne facciano richiesta al Presidente almeno la meta' dei membri del Comitato di coordinamento regionale o un terzo degli aderenti.
Con regolamento potranno essere definite particolari modalita' di votazione per l'elezione alle cariche sociali nonche' i poteri ordinatori di chi presiedera' le Assemblee.
La convocazione deve avvenire con avviso da inviarsi, con qualsiasi mezzo, anche in via telematica, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea a tutti gli aderenti. In caso di motivata urgenza connessa agli argomenti da discutere e' possibile convocare l'assemblea con avviso da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea, presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere anziano per eta', e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.
Ogni aderente ha diritto ad un solo voto. E' ammesso il voto per delega.
La delega deve indicare il nome del rappresentante e, se non e' riportata in calce all'avviso di convocazione, deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Ogni aderente puo' essere portatore di un numero massimo di dieci deleghe.
Di ogni adunanza dell'Assemblea dovra' esser redatto apposito verbale.
Il verbale, a cura del Segretario, dovra' essere trascritto su apposito registro e dovra' risultare firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario salvo non sia necessario l'intervento del Notaio.
E' competenza dell'Assemblea deliberare sui seguenti argomenti:
a) approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
b) elezione del Comitato di Coordinamento Regionale del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti;
c) determinazione delle direttive generali per l'attivita' del Movimento;
d) ratifica dell'esclusione di aderenti come previsto dal precedente art. 4;
e) qualsiasi altro argomento che il Presidente o il Comitato di Coordinamento ritengano opportuno sottoporre alla sua attenzione.
L'Assemblea, delibera con maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti sui seguenti argomenti:
a) modifica dello Statuto;
b) modifica del simbolo;
c) modifica della denominazione del partito.

Art. 7.
Il Presidente regionale

Il Presidente regionale del Movimento «LP» e' eletto dal Comitato esecutivo di coordinamento regionale e dura in carica tre (3) anni ed e', di diritto, segretario politico del movimento ed in tale veste cura la realizzazione delle linee programmatiche e politiche del movimento.
Presiede di diritto le adunanze dell'Assemblea regionale e del Comitato di coordinamento regionale, ne ordina la convocazione e cura l'esecuzione delle relative delibere. Puo', in caso di urgenza, assumere provvedimenti normalmente di competenza del Comitato al quale dovranno essere sottoposti per la necessaria ratifica nei successivi dieci (10) giorni. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni saranno esercitate dal Consigliere anziano per eta'. In caso di dimissioni o di accertato impedimento permanente del Presidente regionale, il comitato di coordinamento regionale provvede, entro trenta giorni, alla sua sostituzione.

Art. 7-bis.

Il comitato esecutivo Regionale di coordinamento potra' nominare un Presidente Onorario del Movimento il quale ne avra' la rappresentanza politica e curera' i rapporti con i piu' alti livelli istituzionali e con i rappresentanti politici di altri partiti o movimenti.
In caso di sua assenza o impedimento tali funzioni saranno svolte dal Presidente Regionale.
Il Presidente Onorario, che dovra' essere individuato in ragione della sua riconosciuta leadership tra gli associati dotati di particolari meriti in campo polito, istituzionale e sociale, non potra' in alcun modo ingerirsi nell'attivita' amministrativa del Movimento e non potra' giammai rappresentarlo nelle attivita' negoziali.

Art. 8.
Il Comitato esecutivo regionale di coordinamento

Il Comitato esecutivo regionale di coordinamento (in seguito anche solo Il Comitato) e' composto da almeno sei (6) membri. Gli stessi sono nominati dall'Assemblea regionale, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
La loro votazione avviene a scrutinio palese.
Possono partecipare al Comitato regionale di Coordinamento, con funzioni consultive, preventivamente invitati dal Presidente, i responsabili regionali di settore, i coordinatori provinciali ed i coordinatori delle sedi locali, esperti o altre persone che, a giudizio del Presidente, possano portare un contributo significativo sui temi all'ordine del giorno.
Il Comitato sovrintende all'organizzazione, anche periferica del movimento, ed a tutte le attivita' della struttura regionale e degli Organismi territoriali e nomina gli Organi dirigenti ed i coordinatori provinciali. Puo' inoltre avocare a se' decisioni spettanti agli Organismi territoriali in caso di particolari necessita'.
E' conferito al Comitato di coordinamento regionale in via esclusiva il potere di:
autorizzare l'apertura di sedi in Puglia, sia regionali che provinciali, e l'utilizzo di contrassegni elettorali del movimento «La Puglia In Piu'»;
presentare e depositare liste e candidature elettorali in sede regionale.
Il Comitato puo' delegare, anche temporaneamente, uno dei propri componenti o anche due congiuntamente, alla presentazione ed al deposito delle liste e delle candidature elettorali; per tali attivita' potranno, altresi', esser nominati procuratori speciali.
Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o piu' componenti del Comitato, gli altri provvederanno a sostituirli purche' la maggioranza dei componenti sia sempre costituita da membri nominati dall'assemblea. Se viene meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea cessa l'intero Comitato ed il Presidente convochera', entro un mese, l'Assemblea regionale per l'elezione dell'intero Comitato.
Il Comitato si riunisce tutte le volte il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei membri in carica. La convocazione deve essere effettuata con avviso inviato, con qualsiasi mezzo, anche in via telematica, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di motivata urgenza connessa agli argomenti da discutere e' possibile convocare il Comitato anche per lo stesso giorno. Il comitato, presieduto dal Presidente o in sua assenza dal membro anziano per eta', delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
E' ammessa la possibilita' che le sue riunioni si tengano in audio - video conferenza. Il Regolamento ne determinera' le condizioni.
I componenti del comitato sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni.
I componenti del comitato che senza giustificato motivo non siano presenti a cinque (5) riunioni consecutive decadono dalla carica.
E' pertanto compito del Comitato regionale di coordinamento:
a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea regionale;
b) gestire il patrimonio del Movimento e provvedere al perseguimento delle finalita' associative;
c) procedere alla nomina del Presidente;
d) approvare la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
e) proporre all'assemblea la misura della quota associativa;
f) adottare un regolamento interno.
Il coordinamento regionale, nei casi di violazione delle norme dello statuto e/o dei Regolamenti o di impossibilita' di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, puo' intervenire nei confronti dei Coordinamenti territoriali e dei livelli regionali, adottando i provvedimenti di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del Movimento La Puglia in piu' deliberandoli a maggioranza. Entro 90 giorni dal provvedimento, dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, o convocata l'assemblea Regionale in caso di revoca.
Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, il quale si esprimera' entro 60 giorni. In assenza di pronuncia entro il termine stabilito da parte di tale istituto di garanzia, il provvedimento si intende revocato.
Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento intervengano in sede di presentazione delle liste per le elezioni amministrative e/o regionali, il provvedimento puo' essere assunto dal Presidente Regionale e dovra' essere ratificato dal Coordinamento regionale entro 7 giorni.
Il Comitato nomina altresi' un Segretario. Il Segretario verbalizza le riunioni dell'Assemblea, del Comitato regionale di Coordinamento e coadiuva il Presidente e il Comitato nell'esplicazione delle attivita' esecutive curando la tenuta dei libri delle Assemblee del movimento. Il Comitato nomina altresi' un tesoriere, anche nella stessa persona del Segretario.

Art. 9.
Il Tesoriere

Il Tesoriere e' nominato dal Comitato esecutivo di Coordinamento regionale e dura in carica tre (3) anni ed e' componente di diritto del Comitato esecutivo di Coordinamento regionale.
Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del movimento e lo rappresenta in tutte le sedi istituzionali.
La carica di Tesoriere puo' essere cumulabile con le funzioni di Segretario.
Il Comitato di coordinamento regionale detta al Tesoriere le direttive e gli indirizzi relativi all'attivita' di carattere negoziale necessarie per il raggiungimento dei fini del movimento e per la corretta gestione economica del movimento «LP».
Il Tesoriere, e' abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.
Il Tesoriere, altresi', svolge e coordina le attivita' necessarie per la corretta gestione amministrativa del movimento «LP», e cura l'esecuzione delle delibere del Comitato di Coordinamento relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria.
Puo' compiere tutte le operazioni attinenti alla gestione finanziaria del Movimento, comprese le operazioni bancarie correnti e puo' quindi, in esecuzione di delibere del Comitato, effettuare pagamenti, incassare crediti, rilasciandone quietanza e cosi' provvedere alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.
Al fine di assicurare la trasparenza della gestione economica e finanziaria del Movimento, il Tesoriere pubblica il bilancio consuntivo di esercizio sul sito del Movimento la Puglia in Piu', entro i limiti previsti dalla legge, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dal Collegio dei Revisori dei Conti e al verbale di approvazione del Coordinamento regionale.
E' responsabile delle operazioni contabili e della corretta tenuta delle scritture e dei libri sociali.
Informa periodicamente il Comitato di coordinamento regionale della situazione economica finanziaria del Movimento «LP».
Predispone il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dal Comitato di Coordinamento regionale e dalle norme regolamentari.
Gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone i rendiconti richiesti dalla legge.
Predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto quanto occorra per la corretta amministrazione del movimento «LP».
Salva la possibilita' di meglio definire da parte del Comitato Regionale di Coordinamento l'organizzazione finanziaria dell'Ente con apposito Regolamento, per ogni provincia si potra' istituire una Tesoreria.
Le Tesorerie Provinciali, sono dotate di autonomia gestionale ed organizzativa e saranno coordinate dal Tesoriere Regionale, che conformemente ai principi utilizzati per la struttura regionale, dettera' le regole per la tenuta della contabilita' e la formazione della relativa rendicontazione.
Sino alla nomina da parte del comitato Esecutivo Regionale di Coordinamento, il Tesoriere Provinciale, coincide con il Coordinatore Provinciale, o suo delegato; il Tesoriere Regionale puo' svolgere le funzioni di Tesoriere provinciale.
Al Tesoriere Provinciale e' attribuita la gestione finanziaria del Comitato Provinciale, da esercitarsi sempre sotto la vigilanza ed il coordinamento del Tesoriere Regionale, nonche' la rappresentanza per il compimento di tutte le operazioni ordinarie di carattere finanziario. Pertanto lo stesso potra' aprire conti correnti bancari o postali, effettuare pagamenti, incassare crediti, rilasciandone quietanza e cosi' provvedere alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge.

Art. 10.
Coordinatori provinciali

I coordinatori provinciali sono nominati dal Comitato Esecutivo Regionale di coordinamento, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
La loro elezione avviene a scrutinio palese.
Possono partecipare al Comitato regionale di Coordinamento, con funzioni consultive, preventivamente invitati dal Presidente.
Il Coordinatore provinciale sovrintende e coordina l'organizzazione periferica del movimento, e tutte le attivita' della provincia. Puo' inoltre avocare a se' decisioni spettanti agli Organismi territoriali in caso di particolari necessita'.
E' conferito al Coordinatore provinciale il potere di:
autorizzare l'apertura di sedi locali e l'utilizzo di contrassegni elettorali del movimento «La Puglia In Piu'»;
presentare e depositare liste e candidature elettorali in sede provinciale e comunale.

Art. 11.
Responsabili regionali di Settore

Su proposta del Comitato esecutivo di coordinamento regionale, il Presidente regionale nomina e chiama a collaborare in modo immediato e diretto responsabili regionali per i seguenti Settori:
Lavoro e Cooperazione;
Agricoltura;
Turismo Sostenibile;
Energia e Ambiente;
Federalismo;
Pari Opportunita'.
I responsabili di settore durano in carica tre anni.
I responsabili regionali di Settore organizzano i propri settori in gruppi di lavoro e, se invitati dal Presidente regionale, possono partecipare ai lavori del comitato di Coordinamento regionale.
Il comitato di coordinamento puo' stabilire di costituire nuovi e diversi gruppi di lavoro e nominare i relativi responsabili. Ciascun aderente al movimento puo' partecipare ad un gruppo di lavoro secondo le proprie competenze ed attitudini. Analoghi gruppi di lavoro a livello provinciale possono essere formati dai Coordinatori provinciali.

Art. 12.
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti e' composto da quattro (4) membri (tre effettivi ed uno supplente). I Revisori dei Conti restano in carica per un triennio e sono eletti dall'assemblea regionale.
Non possono essere scelti tra chi ricopre cariche elettive a livello pubblico, possono essere individuati anche all'esterno del Movimento e sono rieleggibili per non piu' di due volte consecutivamente.
E' compito del Collegio dei Revisori dei conti controllare la gestione amministrativa e contabile. Il Collegio dei Revisori denuncia all'Assemblea regionale eventuali irregolarita' e redige le relative relazioni da allegare ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti.
I componenti del Collegio dei Revisori dei conti partecipano di diritto alle riunioni del Comitato regionale di Coordinamento con facolta' di parola ma senza diritto di voto.

Art. 13.
Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti e' composto da quattro membri (tre effettivi ed uno supplente). I Garanti restano in carica per un triennio, e sono eletti dall'Assemblea regionale.
Non possono essere scelti tra chi ricopre cariche elettive a livello pubblico, possono essere individuati anche all'esterno del Movimento e sono rieleggibili per non piu' di due volte consecutivamente.
E' compito del collegio valutare i ricorsi sulle domande di ammissione ad associato respinte dal Comitato. Il collegio vigila sull'osservanza del presente statuto e porta all'attenzione dell'assemblea le irregolarita' riscontrate.
Il Collegio dei garanti e' titolare delle applicazioni delle sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto nonche' del Regolamento. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravita' del caso sono nell'ordine:
a) richiamo;
b) sospensione all'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto fino al massimo di 12 mesi;
c) rimozione degli incarichi interni al Movimento.
Le contestazioni devono essere notificate attraverso mezzi idonei a garantire la certezza del ricevimento. All'iscritto e' assicurato il diritto alla difesa mediante opposizione alle contestazioni mosse nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nel principio del contraddittorio, l'iscritto deve essere audito dal Collegio dei garanti a supporto delle proprie difese. Solo successivamente a tale fase di contraddittorio, il Collegio dei garanti potra' deliberare sulla eventuale sanzione da comminare.
I componenti del Collegio dei Garanti partecipano di diritto alle riunioni del Comitato regionale di Coordinamento con facolta' di parola ma senza diritto di voto.

Art. 14.
Patrimonio e mezzi di finanziamento

Il patrimonio del Movimento e' costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' del Movimento;
b) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalita' in genere.
Per l'adempimento dei suoi compiti, il movimento dispone delle seguenti entrate:
a) quote associative versate annualmente dagli associati;
b) contributi, finanziamenti e proventi economici in genere erogati da soggetti pubblici e privati;
c) proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, sottoscrizioni e dall'attivita' dell'Associazione in generale nonche' da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
I mezzi finanziari per il funzionamento del Movimento provengono:
dalle quote versate dai Soci nella misura proposta annualmente dal Comitato regionale di Coordinamento e deliberata dall'Assemblea regionale;
dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalita' non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato potra' rifiutare liberalita' quando finalizzate a condizionare in qualsivoglia modo il Movimento;
da iniziative promozionali;
dagli interessi sulle disponibilita' depositate presso istituti di credito.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con le finalita' del Movimento e con le leggi dello Stato Italiano potra' essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti al Movimento e arricchire il suo patrimonio.
Le risorse finanziarie del Movimento saranno utilizzate per il perseguimento degli scopi sociali, ma anche per attivita' sociali e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, anche sotto forma di finanziamento, purche' cio' non risulti in contrasto con la disciplina di settore.
Durante la vita del Movimento non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
I criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonche' alla promozione di azioni positive in favore delle giovani generazioni e della parita' tra i sessi nella partecipazione alla politica e nell'accesso alle cariche elettive locali sono quelli della solidarieta', programmazione ed economicita', tenendo conto della proporzionalita' del numero dei voti espressi nelle competizioni elettorali.

Art. 15.
Scioglimento

La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato.
Lo scioglimento del Movimento potra' essere deliberato dall'Assemblea regionale con maggioranza dei due terzi degli aderenti.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo dopo la chiusura della fase di liquidazione dovra' essere devoluto, sulla base di delibera dell'Assemblea, a favore di altri Movimenti senza scopo di lucro e con finalita' analoghe.

Art. 16.
Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, nonche' le altre disposizioni di legge. Il presente atto e' interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia e' esclusivamente competente il Foro di Bari.

Art. 17.
Norme transitorie

Il comitato di coordinamento e' delegato a corregge eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti nel presente Statuto ed e' altresi' competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.
I Regimi d'Incompatibilita', l'Ineleggibilita' cosi' come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l'acquisizione della qualifica di aderente, saranno normate da apposito regolamento.
Il Comitato di coordinamento regionale predisporra' e approvera' tutti regolamenti.
Fino alla prima Assemblea Regionale, convocata per iscritto, a seguito del primo tesseramento, il Comitato di coordinamento regionale avra' facolta' di nominare o di integrare, in linea con quanto previsto dal vigente Statuto, tutti gli Organi del Movimento Politico «La Puglia In Piu'».
Si conviene che restano in vigore tutti gli attuali organi del Movimento politico «La Puglia In Piu'», a qualsiasi livello, fino all'individuazione dei nominativi da eleggere alle cariche secondo le modalita' previste dal vigente Statuto, e comunque non oltre la scadenza naturale del primo mandato, cosi' come stabilito dall'Atto Costitutivo.
I primi Coordinatori Provinciali sono individuati nelle persone dei Consiglieri della Regione Puglia espressi dalla rispettiva Provincia e durano in carica per tre anni.
(Omissis).

STATUTO DEL PARTITO LIBERALE ITALIANO
Art. 1.
Principi, fini e simbolo

1. Il Partito Liberale Italiano (d'ora in poi «Partito» o «PLI») e' una libera associazione di cittadini che, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, si propongono di concorrere con metodo democratico a determinare la politica Nazionale, facendo valere il principio di Liberta', quale supremo regolatore ed ispiratore di ogni attivita' pubblica e privata.
2. Il Partito fa propri i principi del «Manifesto di Oxford 1947», della «Dichiarazione di Oxford 1967», e dell'«Appello di Roma 1981», approvati dall'Internazionale Liberale, nonche' quelli del documento «La Societa' Aperta» approvato dal Consiglio Nazionale del PLI del 25-26 luglio 1986.
3. Il Partito si pone in continuita' politica col Partito Liberale Italiano sciolto in occasione del XXII Congresso Nazionale del febbraio del 1994, successivamente ricostituito col Congresso Nazionale di rifondazione del luglio 1997, ed adotta per i suoi Congressi Nazionale la numerazione progressiva rispetto a quel Congresso.
4. Per il conseguimento dei propri fini statutari il Partilo puo':
promuovere iniziative politiche ed elettorali;
elaborare e proporre norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di liberta';
istituire centri di studio, documentazione, ricerca e formazione;
stabilire rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini;
promuovere e curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche e notiziari;
incoraggiare l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche per il progresso della democrazia e della liberta';
promuovere o partecipare ad ogni altro tipo di manifestazione che possa contribuire all'affermazione dei principi di liberta' in ogni attivita' pubblica e privata.
5. Il Partito intende raggiungere i propri fini politici attraverso la libera discussione e per le sue decisioni adotta il metodo democratico, sempre salvo restando la piu' ampia liberta' di opinione e di critica, i suoi iscritti si impegnano ad attenersi nei loro comportamenti politici alle decisioni della maggioranza adottate a norma del presente Statuto.
6. Il Partito ha come simbolo un cerchio di colore nero su fondo bianco nel quale, sulla sinistra, vi e' la scritta in nero «PARTITO LIBERALE ITALIANO» lungo il perimetro del cerchio, in basso al centro la scritta in blu «PLI» sormontata da due bande, una verde ed una rossa, con al centro il bianco dello sfondo a raffigurare una bandiera italiana sventolante.
7. Il Partito ha sede legale in Roma, attualmente in Via Uffici del Vicario, 43 - cap 00186.
8. Le modifiche al simbolo e la modifica della sede legale possono essere deliberate dalla Direzione Nazionale, senza necessita' di ricorrere alle procedure delle modifiche statutarie.
9. Il Partito puo' federarsi con altre forze politiche aventi la medesima ispirazione, mediante accordi deliberati dalla Direzione Nazionale e ratificati dal Consiglio Nazionale.

Art. 2.
Iscrizione

1. Al Partito possono iscriversi tutti i cittadini dell'Unione Europea stabilmente residenti in Italia che abbiano compiuto i 16 anni di eta'. Per soggetti non cittadini dell'UE l'iscrizione deve essere preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale.
2. Gli iscritti minorenni non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
3. L'iscrizione al Partito comporta l'espressa accettazione dei suoi fini, del suo Statuto ed il rispetto delle decisioni e delle deliberazioni degli organi statutari nonche' l'accettazione della giurisdizione interna attribuita al Comitato dei Garanti.
4. L'iscrizione al Partito e' individuale ed annuale; essa comporta l'accettazione dello Statuto nonche' il versamento della quota annuale stabilita dalla Direzione nazionale.
5. Gli introiti delle quote del tesseramento devono essere suddivisi fra il livello nazionale e i diversi livelli territoriali, sulla base del regolamento di cui al comma precedente in base al principio del riparto automatico ed immediato.
6. Il Partito e ogni suo organo centrale e periferico si impegnano a trattare i dati acquisiti con le iscrizioni nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03 («Codice della privacy»). Il Partito nella persona del Segretario Nazionale e' il responsabile del trattamento dei dati degli iscritti a cui saranno comunicate le finalita' e le modalita' del trattamento svolto, i diritti garantiti dalla legge e in particolare l'indicazione degli incaricati che compiono le operazioni di trattamento.
7. Negli organi collegiali del partito sia nazionali che periferici debbono essere presenti i rappresentanti dei due sessi secondo lo spirito dell'Art. 51 della costituzione.
La Direzione Nazionale ha il compito di fissare le soglie minime di presenza senza il raggiungimento delle quali l'organo non potra' essere insediato.
In sede di definizione delle candidature nazionali regionali o comunali debbono essere rispettati i medesimi criteri.
8. Non puo' essere iscritto al Partito chi sia iscritto ad altro partito o movimento politico Nazionale, ovvero svolga attivita' politica in rappresentanza o a favore di altri partiti, (salvo espressa deroga concessa dalla Direzione Nazionale) ed in caso di adesione o candidatura presso altro soggetto politico, decade automaticamente da iscritto al PLI. Tale decadenza viene pronunciata, in via d'urgenza dal Presidente del Partito, garante dello Statuto, (salvo il successivo procedimento innanzi il Comitato dei Garanti, se sollecitato dall'interessato).
9. L'iscrizione di chi abbia svolto in passato o svolga attivita' politica di rilievo e' invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale, ed in tal caso l'iscrizione s'intende immediatamente accettala senza necessita' di seguire la procedure di cui all'art. 3, commi 6, 7 ed 8.
10. La nuova iscrizione di chi sia stato in precedenza espulso dal Partito ovvero sia stato comunque cancellato dall'elenco degli iscritti al Partito per incompatibilita' e' invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale.

Art. 3.
Modalita' di iscrizione

1. Per iscriversi al Partito occorre possedere i requisiti fissati dall'art. 2 e compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilita', l'apposito modulo, il richiedente presta, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il consenso al libero trattamento dei dati personali ed autorizza la trasmissione dei dati agli altri iscritti al Partito ovvero ad organi, associazioni, fondazioni, comitati ed enti comunque collegati al Partito.
2. Il modulo di iscrizione, sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato, a pena di nullita', dalla prova del contestuale pagamento della quota di iscrizione per l'intero anno in corso.
3. La validita' delle iscrizioni e dei rinnovi cessa al 31 dicembre di ciascun anno.
4. L'iscritto che non provveda a pagare la quota associativa entro il 28 febbraio dell'anno successivo sara' considerato automaticamente in mora, in ogni caso, anche prima di tale data, chi non sia in regola col pagamento della quota per l'anno in corso non potra' esercitare nessuno dei diritti nascenti dalla sua iscrizione al Partito, salvo che non abbia previamente sanato la morosita'.
5. L'organo territorialmente competente, se regolarmente costituito, puo' dichiarare la decadenza dell'iscritto moroso, e cio' sino a quando la morosita' non sia sanata.
6. In caso di dichiarazione di decadenza per morosita', l'ex iscritto che volesse nuovamente iscriversi al Partito dovra' presentare una nuova domanda e sanare le morosita' maturate sino al momento della decadenza; in mancanza non si dara' corso all'iscrizione.

Art. 4.
Principi di democrazia interna

1. La sovranita' nel Partito Liberale Italiano appartiene agli iscritti che la esercitano secondo le modalita' democratiche e le garanzie previste dal presente Statuto.
2. Il Partito Liberale Italiano e' fondato sul principio della democrazia paritaria e si impegna a promuovere le pari opportunita' rimuovendo tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne.
3. Il Partito ha adottato un sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno ed a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il sistema informativo dovra' consentire agli elettori ed agli iscritti, tramite l'accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e sulle deliberazioni degli organi dirigenti.
I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attivita' attraverso il sistema informativo.

Art. 5.
Diritti e doveri degli iscritti

1. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di:
a) essere compiutamente informata cosi' da garantirne l'effettiva partecipazione alla vita interna del partito, cosi' come alla elaborazione delle sue linee politiche e programmatiche;
b) partecipare all'elaborazione della linea politica e programmatica del Partito;
c) esprimere e sostenere in ogni sede, di Partito o pubblica, le proprie posizioni ideali, religiose culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza determinatasi nel Partito;
d) esigere la regolare convocazione ed essere messa in condizione di partecipare ad assemblee di base ed alle riunioni degli organismi di cui fa parte;
e) promuovere referendum su temi di rilevanza nazionale, regionale e locale;
f) partecipare all'elezione degli organi dirigenti del Partito ed avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli;
h) in caso di inadempienze degli organi dirigenti dell'organizzazione di appartenenza, chiedere ai livelli superiori di intervenire perche' i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili;
i) presentare ricorso all'organismo di garanzia e riceverne tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti.
2. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di:
a) rispettare le regole dello Statuto;
b) concorrere con il proprio impegno all'azione politica del Partito;
c) pagare regolarmente la quota di iscrizione secondo le regole fissate dal Regolamento finanziario contribuendo al sostegno del Partito;
d) sostenere nei collegi le liste e i candidati che abbiano avuto il consenso del Partito;
e) osservare una condotta ispirata alla trasparenza e correttezza nell'esercizio delle attivita' politiche e delle mansioni pubbliche ricoperte.
3. Costituiscono sempre motivo di cessazione dell'iscrizione:
a) il mancato versamento delle quote annuali di iscrizione;
b) la violazione dei principi fondamentali dello Statuto.
4. Ad ogni livello gli organi collegiali possono essere convocati anche da un minimo di un quinto dei componenti l'organo stesso. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei suoi componenti elettivi e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per la Direzione Nazionale e per il Consiglio Nazionale. Non sono ammesse deleghe o voto per corrispondenza. Il voto e' strettamente personale.

Art. 6.
Principi inderogabili per gli Statuti

Le disposizioni sulla democrazia interna, sulla partecipazione e rappresentanza paritaria fra i generi, sui diritti ed i doveri degli iscritti, sulla non candidabilita' e sulle incompatibilita', nonche' quelle sui gruppi parlamentari e consiliari, sui loro doveri anche in rapporto alla contribuzione finanziaria, costituiscono principi inderogabili del presente Statuto in tutte le sue articolazioni e livelli territoriali.

Art. 7.
Autonomia politica e finanziaria

A ciascuna Direzione regionale e provinciale nonche' alle sezioni e' riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa, legale, patrimoniale e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto e quello che verra' approvato in sede regionale non riservi alla potesta' di altri organi comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale.

Art. 8.
Poteri sostitutivi

1. Nel caso di ripetute violazioni statutarie o di rilevanti e ripetute omissioni, in caso di necessita' o di grave danno al Partito, la Direzione Nazionale puo' sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione ad un commissario, che ha il compito di garantire la continuita' politica e l'amministrazione ordinaria.
I successivi congressi straordinari sono convocati dal commissario, entro sei mesi dallo scioglimento.
2. Il commissario risponde del proprio operato alla Segreteria del partito ed e' l'unico titolato ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del partito.
3. La Direzione Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, puo' altresi' nominare un organo collegiale con funzioni commissariali.
4. Gli stessi poteri, previa comunicazione alla Segreteria Nazionale, possono essere esercitati dalle Segreterie regionali nei confronti degli organi collegiali di livello inferiore. La segreteria nazionale a maggioranza su ricorso dell'organo collegiale inferiore interessato puo' annullare il provvedimento della Segreteria regionale.

Art. 9.
Le candidature

1. Le candidature elettive e ad incarichi sono deliberate dall'istanza di Partito di pari livello sentite le istanze competenti del territorio. Le candidature nelle singole circoscrizioni elettorali per il Parlamento italiano ed europeo sono deliberate dalla Direzione nazionale del Partito su proposta della competente Direzione regionale.
2. I candidati dovranno dichiarare eventuali procedimenti giudiziari a loro carico.

Art. 10.
I Gruppi Parlamentari e Consiliari

1. I Gruppi Parlamentari e Consiliari del Partito Liberale Italiano hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attivita' istituzionale.
2. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente.

Art. 11.
Adesione di enti collettivi

1. Al Partito possono aderire fondazioni, circoli, associazioni e movimenti d'ispirazione liberale, nazionali o locale, che si riconoscano nei principi e fini statutari del Partito; queste enti collettivi ed i rispettivi iscritti assumono lo status di «aderenti» al Partito.
2. La regolamentazione dei relativi rapporti e' demandata a singole convenzioni, da stipularsi caso per caso, e sottoscritte tra l'ente collettivo e la Segreteria Nazionale del Partito, previa deliberazione della Direzione Nazionale; nei casi di urgenza, la Segreteria competente puo' procedere alla stipula della convenzione, che dovra' essere prontamente sottoposta per la ratifica alla Direzione.
3. L'eventuale opposizione si propone alla Direzione Nazionale, che, riunite tutte le contestazioni relative alla medesima convenzione, delibera in via definitiva ratificando o rigettando la richiesta.

Art. 12.
Dimissioni

1. Le dimissioni dal Partito devono essere rassegnate per iscritto presso l'organo territoriale competente ai sensi dell'art. 3; esse si considerano automaticamente accettate al momento in cui pervengono alla relativa Segreteria.
2. Le dimissioni comportano automaticamente la decadenza da qualsiasi incarico ricoperto dal dimissionario all'interno del Partito.
3. Chi sia in quel momento componente di assemblee elettive ovvero membro di organi di governo locale o Nazionale perde automaticamente il diritto di rappresentare il Partito all'interno della rispettiva Istituzione.
4. Eventuali procedimenti disciplinari in corso dinanzi al Comitato dei Garanti vengono dichiarati estinti per cessazione della materia del contendere.
5. Le dimissioni non danno diritto al rimborso della quota associative o di eventuali contributi straordinari.

Art. 13.
Organi nazionali e territoriali del partito

1. Sono organi nazionali del partito:
il Congresso Nazionale;
il Consiglio Nazionale;
la Direzione Nazionale;
uno o piu' Presidenti d'Onore;
il Presidente Nazionale;
il Segretario Nazionale;
il Coordinatore Nazionale Organizzativo;
il Presidente del Consiglio Nazionale;
il Tesoriere Nazionale;
il Comitato di Garanzia e Orientamento;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli organi territoriali del partito si articolano come segue:
Congresso Regionale, Provinciale o Comunale;
Direzione Regionale, Provinciale o Comunale;
Presidente Regionale, Provinciale o Comunale;
Segretario Regionale, Provinciale o Comunale;
Tesoriere Regionale, Provinciale o Comunale.

Art. 14.
Sistema di votazione
degli organi collegiali

1. Salvo che sia diversamente stabilito, tutti gli organi collegiali del Partito vengono eletti dai rispettivi congressi e/o assemblee con sistema proporzionale (e con eventuale premio di maggioranza), sulla base dei voti ottenuti da ciascuna lista di candidati.
2. Ciascuna lista deve essere formata da un numero di candidati che vada dalla meta' alla totalita' dei seggi da assegnare; non e' consentita la candidatura della stessa persona in piu' liste ed in tal caso il nominativo verro' depennato dalla lista successivamente presentata.
3. Le liste devono essere presentate nei modi e termini fissati dalla Presidenza dell'assemblea competente per l'elezione.
4. La lista che avra' conseguito almeno il 50% piu' uno dei voti validi conseguira' il 55% dei seggi dell'organo eligendo salvo che non consegua una percentuale maggiore, ed alle altre liste verranno attribuiti i seggi restanti proporzionalmente ai voti conseguiti.
5. Qualora nessuna lista raggiungesse il 50% piu' uno dei voti validi, la ripartizione dei seggi avverra' su base esclusivamente proporzionale.
6. Risulteranno eletti i candidati secondo l'ordine dl lista, sino a concorrenza dei seggi spettanti, e cosi' si procedera' anche per eventuali successive vacanze.
7. Ove i seggi spettanti ad una lista fossero in numero superiore a quelle dei candidati della lista, o, per successive dimissioni, non vi siano altri piu' dei non eletti, il primo presentatore della relativa mozione dovra' comunicare alla Presidenza dell'organo gli ulteriori nominativi prima che si dia inizio alla riunione immediatamente successiva al verificarsi della vacanza.
8. Le votazioni sui documenti politici e sugli ordini del giorno si svolgono col sistema del voto palese.
8-bis. Le eventuali minoranze possono proporre mozioni e ordini del giorno indipendentemente dalla loro consistenza numerica e l'assemblea ha l'obbligo di prenderle in esame e di porle in votazione e di darne notizia in sede di stesura dei verbali.
9. Quando ai documenti politici siano collegate liste di candidati, la relativa votazione avverra' a scrutinio segreto, secondo le modalita' previamente comunicate dalla presidenza dell'assemblea.
10. In caso di presentazione di una sola lista, e salvo che non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, si potra' procedere per acclamazione o consenso.

Art. 15.
Sistema di elezione
per gli organi monocratici

1. Tutti gli organi monocratici vengono eletti dall'assemblea, rispettivamente competente con unica votazione a scrutinio segreto su candidatura singola o lista di candidati collegata al documento politico al quale il singolo candidate ovvero tutti i candidati della lista sono impegnati a dare attuazione.
2. Vengono eletti alle rispettive cariche il singolo candidato maggioritario ovvero tutti i candidati compresi nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
3. Se vi e' un solo candidato per ogni carica, ovvero una sola lista per tutte le cariche, e se non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, si potra' procedere per acclamazione.

Art. 16.
Elezione dei delegati
ai Congressi Nazionali e Regionali

1. Il Congresso Nazionale e' costituito dai delegati eletti dai congressi provinciali, appositamente convocati.
2. Ogni Congresso Provinciale elegge i suoi delegati sulla base del numero di iscritti nella provincia, nei limiti fissati dai successivi comma 3,4 e 5, e nei seguenti termini:
un delegato ogni tre iscritti;
tutte le province della stessa regione con meno di tre iscritti verranno per l'occasione accorpate ed i relativi iscritti verranno convocati dal Segretario regionale per l'elezione dei delegati che complessivamente rappresenteranno le province interessate, sulla base del parametro sub a).
3. In ogni caso il numero degli iscritti utilizzato per il calcolo dei delegati spettanti non potra' superare il numero dei voti riportati dal Partito con propria lista nella provincia alle elezioni politiche o europee immediatamente precedenti, diviso venti.
4. In caso di elezioni politiche in cui il Partito sia stato presente con propria lista per l'elezione della Camera e/o del Senato, il numero dei voti utilizzabile per il predetto calcolo sara' dato dal migliore risultato conseguito nell'occasione.
5. Ove il simbolo del Partito sia stato presentato in apparentamento con altri simboli, il numero dei voti utilizzabili al fine sara' previamente diviso per il numero dei simboli apparentati.
6. I parametri di calcolo di cui ai precedenti comma potranno essere modificati dal Consiglio Nazionale che avra' indetto il Congresso Nazionale senza necessita' di ricorrere alla procedura di modifica cello Statuto.
7. Per le modalita' di elezione dei delegati si applica l'art. 7.
8. Ogni delegato ha diritto ad un voto congressuale e non puo' ricevere alcun mandato imperativo.
9. Ciascun delegato puo' ricevere sino a due deleghe da altri delegate che si siano dovuti allontanare nel Corso del Congresso, purche' la delega sia convalidata dall'Ufficio di Presidenza o dalla Commissione Verifica Poteri del Congresso.

Art. 17.
Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale e' la suprema assemblea rappresentativa del Partito.
2. Al Congresso Nazionale spetta:
la definizione dell'indirizzo politico generale del Partito;
l'elezione del Consiglio Nazionale;
l'approvazione delle modifiche statutarie;
la decisione di scioglimento del partito.
3. Il Congresso Nazionale puo' delegare il Consiglio Nazionale per le modifiche statutarie sub g).
4. Il Congresso Nazionale si riunisce di diritto ogni due anni, su convocazione del Presidente Nazionale, in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio Nazionale, che ne fissa data e luogo nonche' i requisiti di partecipazione anche ai fini dell'art. 9.
5. L'ordine del giorno del Congresso e' stabilito dalla Direzione Nazionale nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione del Consiglio Nazionale che ha convocato il Congresso.
6. Una volta convocato il Congresso, la Direzione Nazionale vigila sullo svolgimento dei lavori pre-congressuali delle province, anche avvalendosi delle Direzioni Regionali territorialmente competenti e/o di propri delegati.
7. Dieci giorni prima della data dell'inizio del Congresso Nazionale, la Direzione Nazionale predispone l'elenco definitivo dei partecipanti sulla base dei dati forniti dalle Direzioni Provinciali.
8. Il Congresso Nazionale, una volta convocato, puo' essere rinviato per non piu' di tre mesi solo per gravi motivi, in tal caso non sara' necessario rinnovare le procedure per l'elezione dei delegati.
9. Lo svolgimento dei lavori congressuali e' disciplinato da apposito regolamento, deliberato dalla Direzione Nazionale nella sua riunione immediatamente precedente alla data del Congresso.
10. Qualora non siano delegati, partecipano di diritto ai lavori del Congresso, con facolta' di proporre ordini del giorno e di prendere la parole ma senza diritto di voto, gli iscritti al Partito che siano:
Segretari Regionali in carica al momento della seduta inaugurale del Congresso;
parlamentari europei, nazionali e regionali, anche se cessati dal mandato;
membri del Comitato dei Garanti;
membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
membri a qualsiasi titolo della Direzione Nazionale uscente;
il Segretario Nazionale della Gioventu' Liberale Italiana;
i legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente, secondo le rispettive convenzioni.
11. la Direzione Nazionale puo' invitare al Congresso personalita' del mondo politico, culturale, sociale ed economico, anche se non iscritti al Partito, con facolta' di prendere la parola.
12. Il Congresso Nazionale elegge i membri del Consiglio Nazionale collegati a mozioni politiche a norma dell'art. 7.
13. Con la conclusione del Congresso Nazionale, tutte le Direzioni Regionali si intendono decadute, i relative Segretari restano in carica per l'ordinaria amministrazione ed i relativi Presidenti devono convocare nei successivi sessanta giorni i rispettivi congressi per il rinnovo degli organi.

Art. 18.
Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale e' l'organo promotore e coordinatore dell'azione politica e della vita organizzativa del Partito secondo gli indirizzi politici fissati dal Congresso Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del proprio Presidente, previa deliberazione della Direzione Nazionale.
3. La riunione del Consiglio Nazionale immediatamente successiva al Congresso Nazionale e' convocata dal Presidente dell'assemblea congressuale, con all'ordine del giorno l'elezione di:
uno o piu' Presidenti d'Onore;
il Presidente Nazionale;
il Segretario Nazionale;
il Coordinatore Nazionale Organizzativo;
il Tesoriere;
il Presidente del Consiglio Nazionale medesimo;
la Direzione Nazionale;
il Comitato dei Garanti;
il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Consiglio Nazionale resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale ed e' composto da un numero di membri elettivi variabile tra cinquanta e ottanta, come stabilito dal Congresso all'atto della relative elezione, oltre i membri di diritto.
5. Sono membri di diritto ed a pieno titolo del Consiglio Nazionale:
il o i Presidenti d'Onore, il Presidente Nazionale e l'eventuale Vice-Presidente, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo ed i membri della Direzione Nazionale;
gli iscritti al Partito che al momento del Congresso Nazionale o successivamente siano membri del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Governo e dei Consigli Regionali, ovvero Presidenti o assessori di Regioni o Province e Sindaci o assessori di Comuni capoluoghi di provincia;
i Segretari Regionali del Partito.
6. Il Consiglio Nazionale delibera altresi':
sulle modifiche statutarie che gli siano state delegate dal Congresso Nazionale;
sulle proposte politiche della Direzione Nazionale e dei singoli consiglieri.
7. Il Consiglio Nazionale puo' delegare alla Direzione Nazionale l'esercizio delle competenze, eventualmente riservandosi la facolta' di ratifica.
8. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; una volta verificato, ad inizio di seduta, l'esistenza del numero legale, esso si presume per tutta la sessione del Consiglio, anche se poi venga meno. I componenti che risultano assenti non giustificati per almeno tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti.
9. Tutte le deliberazioni del Consiglio Nazionale vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese; per l'elezione degli organi previsti ai precedenti commi 5 e 6, si precede a scrutinio segreto, se non vi sono candidature alternative, si potra' procedere con voto palese o per acclamazione o generale consenso.
10. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca e presiede le sessioni del Consiglio Nazionale; le funzioni di Segretario della sessione vengono svolte da un consigliere nazionale designato dal Presidente, con ratifica del Consiglio.

Art. 19.
Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale determina la linea politica del partito sulla base della mozione politica approvata dal Congresso Nazionale ed in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale; indirizza e controlla le organizzazioni e le attivita' degli organi periferici e dei gruppi parlamentari.
2. La Direzione Nazionale e' composta da cinque a ventuno membri, eletti dal Consiglio Nazionale nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione.
3. Ne fanno parte di diritto il o i Presidenti d'Onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Coordinatore Nazionale Organizzativo, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale dell'organizzazione giovanile o suo sostituto, nonche' i parlamentari nazionali in carica, e, eventualmente, i rappresentanti nazionali degli enti collettivi aderenti, sulla base delle relative convenzioni. Tutti i componenti della Direzione Nazionale, sia elettivi che non, sono membri di diritto delle rispettive direzioni locali del Partito a seconda della loro residenza anagrafica.
4. Su proposta del Segretario Nazionale, la Direzione Nazionale puo' nominare eventuali incaricati di settore, che partecipano alle sue riunioni senza diritto di voto.
5. La Direzione Nazionale e' convocata dal Presidente Nazionale d'intesa col Segretario Nazionale.
6. Per la validita' delle deliberazioni della Direzione Nazionale e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. La Direzione Nazionale puo' deliberare la costituzione di Commissioni su specifici temi o attivita', a condizione che non sia attiva sul medesimo oggetto una Commissione nominata dal Consiglio Nazionale.
7-bis. La Direzione nazionale fissa di anno in anno la quota dell'importo che spetta alle direzioni regionali e alle direzioni provinciali per le iscrizioni effettuate e l'eventuale raccolta fondi.
8. La Direzione Nazionale avoca a se' i poteri delle Direzioni Regionali e Provinciali ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi, puo' sciogliere le direzioni regionali e provinciali costituite e sostituirle con commissari straordinari per la gestione provvisoria delle attivita' del Partilo al rispettivo livello sino alla elezione delle nuove Direzioni.

Art. 20.
Presidente d'Onore

1. Il Consiglio Nazionale elegge uno o piu' Presidenti d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attivita' del Partito.
2. Chi sia stato eletto a tale onore e' membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.

Art. 21.
Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale e' il garante dell'unita' del Partito sulla linea politica fissata dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
2. E' eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.
3. Il Presidente Nazionale e' membro di diritto del Consiglio Nazionale, del Comitato dei Garanti, della Direzione Nazionale e della Segreteria Nazionale, della quale convoca e presiede le sedute.

Art. 22.
Il Presidente del Consiglio Nazionale

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale e' eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.
2. E' membro di diritto del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e del Comitato dei Garanti e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.
3. Previa deliberazione della Direzione Nazionale, convoca il Consiglio Nazionale e ne presiede le riunioni.

Art. 23.
Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale e' l'organo esecutivo del Partito. Egli e' responsabile degli archivi e di ogni forma di comunicazione esterna del Partito, e da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito nazionale.
2. E' eletto dal Consiglio Nazionale fra gli iscritti al Partito e dura in carica sino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.
3. Propone alla Direzione Nazionale, per la ratifica, la nomina di uno o piu' Vice Segretari ovvero un Ufficio di Segreteria;
4. Puo' delegare alcune sue prerogative ai Vice Segretari ovvero ai componenti dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 24.
Coordinatore Nazionale Organizzativo

Il Coordinatore Nazionale Organizzativo e' eletto dal Consiglio Nazionale tra gli iscritti al Partito e rimane in carica sino alla conclusione del successivo Congresso.
Affianca il Segretario Nazionale nello svolgimento delle proprie mansioni.
E' il responsabile della organizzazione territoriale del Partito per tutto il territorio nazionale, con facolta' di intervento, sull'organizzazione territoriale sia come attivita' di coordinamenti che, in caso di assenza o carenza, in via sostitutiva.
Egli inoltre organizza e promuove eventi ed altre iniziative tematiche di approfondimento.
E' membro di diritto del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale, del Comitato dei Garanti e della Segreteria Nazionale.

Art. 25.
Presidente e Segretario Nazionale

Il Presidente e il Segretario Nazionale hanno disgiuntamente la rappresentanza legale del Partito nei confronti dei terzi ed in giudizio, e sono i custodi ed i responsabili del logo e del simbolo del Partito.
Il Presidente ed il Segretario Nazionale esercitano la facolta' di concedere le deleghe per l'utilizzo del logo e del simbolo, su richiesta degli organi territoriali del Partito per uso elettorale e/o propagandistico ed in ogni altra occasione.

Art. 26.
Tesoriere Nazionale

1. Il Tesoriere Nazionale ha la responsabilita' dell'amministrazione dei fondi del partito e della sua gestione economica secondo i criteri definiti dalla Direzione Nazionale che dovra' essere informata periodicamente (almeno ogni trimestre) sull'andamento economico finanziario del partito e secondo criteri di massima trasparenza arrivando alla pubblicazione del bilancio del partito una volta approvato dalla Direzione Nazionale.
1-bis. ferma restando la responsabilita' dei segretari regionali e provinciali sulla loro gestione economica e finanziaria dell'organo periferico di competenza il Tesoriere Nazionale ha la facolta' di eseguire tutti i controlli amministrativi del caso assicurando la massima trasparenza alla gestione dei singoli organi e rendendo conto del loro operato alla Direzione Nazionale.
2. E' eletto dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Nazionale e dura in carica sino all'elezione del suo successore.
3. E' membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.
4. Ha l'obbligo di mettere a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti tutta la documentazione contabile eventualmente richiesta.
5. Ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale consuntivo del partito che deve essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposto per l'approvazione alla Direzione Nazionale insieme alla relazione del Collegio.

Art. 26-bis.

E' istituito il responsabile dei procedimenti disciplinari, che vienenominato dalla Direzione Nazionale con maggioranza almeno dei 2/3 dei componenti, con i seguenti compiti:
1) promuovere eventuali azioni disciplinari nei casi di comportamenti che violano lo statuto;
2) istruire i ricorsi diparte aventinatura disciplinare e dichiarare preliminarmente l'eventuale improcedibilita';
3) sottoporre al Collegio dei Probiviri i procedimenti disciplinariper adottare le decisioni dopo adeguato contraddittorio.

Art. 26-ter.

Il Collegio dei Probiviri e' compostoda3 membri eletti dal Consiglio Nazionale, che al loro interno nominano un Presidente.Esamina e deliberain ordineairicorsi promossi o istruiti dal responsabile dei procedimenti disciplinari. Si pronuncia altresi' su eventuali reclami avverso la determinazionediimprocedibilita' del responsabile dei procedimenti disciplinari.
IlCollegiodei Probiviridecide entro iltermine di60giorni dal ricevimento dell'atto iniziale, termine eventualmente prorogabile fino a un massimo di altri 60 nei casi piu' complessi.
Il Collegio deve assicurare il contraddittorio assegnandoalleparti congrui termini non inferiori a giorni 15 per deduzioni o contro deduzioni.

Art. 26-quater.

Il Collegio dei Probiviriperlaviolazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti interni da parte degli iscritti puo' comminarela sanzione dell'ammonizione, della sospensioneper un periodo non superiore ad un anno,ovvero dell'espulsionea seconda della gravita' e nel rispetto del principio di proporzionalita'.

Art. 27.
Comitato di Garanzia
e di orientamento

1. Il Comitato di Garanzia e orientamento e' l'organo di alta rappresentanza politica e di garanzia del partito, che individua la strategia di lungo termine del Partito ed in particolare ha il compito di tracciare il percorso per l'unita' di tutto il mondo liberale.
2. E' composto da tre a sei membri, eletti dal Consiglio Nazionale, nonche' dal Presidente Nazionale, dal Segretario Nazionale, dal Presidente del Consiglio Nazionale e dal Coordinatore Nazionale Organizzativo.
3. I membri del Comitato di Garanzia e di Orientamento durano in carica sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione.
4. Il Comitato di Garanzia e Orientamento e' presieduto dal Presidente del Partito e decide definitivamente in grado d'appello in ordine alle pronunce del Collegio dei Probiviri.
5. Il Comitato per le sue specifiche funzioni di giurisdizione disciplinare interne e di altro orientamento politico, puo' essere composto anche da non iscritti al Partito.
6. Al Comitato di Garanzia e Orientamento sono appellabili le decisioni delCollegio deiProbiviri,entro30giorni dallacomunicazione agli interessati.Nei successivi30 giorni il Comitato decide in via definitiva, dopo aver concesso un termine massimo di giorni 10 per eventuali contro deduzioni, modificando, riducendo od aumentando di intensita' le sanzionicomminatedal Collegio dei Probiviri.

Art. 28.
Ricorsi

1. Ciascun iscritto puo' presentare ricorso al Comitato di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.
2. Con il Regolamento di cui all'articolo precedente sono disciplinate le modalita' di presentazione dei ricorsi nonche' i casi di inammissibilita' degli stessi, nel rispetto del diritto di difesa del ricorrente e del principio del contraddittorio. Fatte salve le tutele piu' ampie previste dallo stesso regolamento, gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare hanno il diritto di difendersi mediante la produzione di memorie scritte, di poter controdedurre alle accuse mosse e di poter chiedere di essere ammessi alla prova contraria, in ogni fase del procedimento.

Art. 29.
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' l'organo interno di controllo contabile ed amministrativo del Partito.
2. Esso e' composto da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale con voto di preferenza limitato a due degli eligendi, tra gli iscritti con specifica competenza amministrativa o contabile; se ne ricorrono le condizioni si applica il comma 10 dell'art. 7.
3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un suo Presidente e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.
5. E' compito specifico del Collegio dei Revisori dei Conti verificare il rendiconto annuale presentato dal Tesoriere Nazionale e relazionare in merito alla Direzione Nazionale.
6. Il Collegio puo' anche indirizzare suggerimenti e consigli al Tesoriere ed alla Direzione Nazionale in merito a questioni finanziare, economiche, fiscali ed amministrative nell'interesse del Partito.

Art. 30.
Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale del Partito e' convocato dal Segretario Regionale uscente, d'intesa col Presidente Regionale uscente, entro sessanta giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale, per la determinazione della linea politica regionale, nell'ambito della linea nazionale del Partito, e per l'elezione degli organi regionali.
2. Al Congresso Regionale partecipano, con diritto al voto:
i delegati all'ultimo Congresso Nazionale del Partito, eletti ai sensi dell'art. 9;
i consiglieri ed assessori regionali anche se cessati dal mandato;
i consiglieri ed assessori in carica delle province e dei comuni capoluogo di provincia;
i consiglieri nazionali del Partito eletti e di diritto residenti nella regione;
i membri della Direzione Nazionale residenti nella regione;
i Segretari Provinciali del Partito della regione;
il Segretario Regionale dell'organizzazione giovanile;
i legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente di livello regionale, secondo le rispettive convenzioni.
3. Le modalita' di svolgimento e di votazione del Congresso Regionale sono le medesime previste per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili.
4. Il Congresso Regionale elegge il Presidente Regionale ed il Segretario Regionale, candidati in unica lista collegata con una mozione politica sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto, ed inoltre i membri elettivi della Direzione Regionale, candidati in lista anch'essa collegata alla medesima mozione politica.
5. In caso di scioglimento della Direzione Regionale per qualsivoglia motivo o di costituzione dell'organo regionale in epoca successiva al termine di cui al comma 1, invece dei delegati di cui alla lettera a) parteciperanno un rappresentante ogni tre iscritti, come previsto al precedente art. 9.

Art. 31.
Direzione, Presidente
e Segretario Regionale

1. Compiti ed incarichi della Direzione Regionale sono, in ambito regionale, i medesimi della Direzione Nazionale.
2. La Direzione Regionale e' composta, oltre che dai membri di diritto, da un numero variabile di membri elettivi compresi tra 5 e 21, secondo quanto deliberato dal Congresso Regionale al momento dell'elezione: una volta eletta, la Direzione Regionale puo' cooptare con voto unanime altri membri scelti tra gli iscritti della regione, in numero non superiore ad un quinto dei membri elettivi.
 
3. Fanno parte di diritto della Direzione Regionale il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Regionale, ed inoltre i Segretari delle Direzioni Provinciali comprese nella regione e gli iscritti della regione che siano consiglieri nazionali in carica e quelli che siano stati parlamentari nazionali o regionali, ed il Segretario Regionale dell'organizzazione giovanile.
4. La Direzione Regionale puo' nominare, tra gli iscritti della regione, uno o piu' Presidenti d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attivita' di Partito nell'ambito regionale.
5. Chi sia nominato a tale onore e' membro di diritto della Direzione Regionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Regionale.
6. La Direzione Regionale puo' istituire anche incarichi specifici ed organi monocratici o collegiali di settore.
7. La Direzione Regionale e' convocata dal Segretario Regionale, d'intesa col Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno; le sue riunioni sono presiedute dal Presidente Regionale.
8. La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Gli iscritti della regione che siano a qualsiasi titolo membri della Direzione Nazionale sono membri di diritto della Direzione Regionale.
10. La Direzione Regionale assomma in se' compiti e poteri delle Direzioni Provinciali e comunali nei rispettivi ambiti territoriali, ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi, puo' sciogliere le direzioni locali costituite e sostituirle con Commissari Straordinari per la gestione provvisoria delle attivita' del Partito al rispettivo livello.
11. Il Segretario Regionale e' l'organo esecutivo della Direzione Regionale; da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito regionale; puo' nominate, tra gli iscritti anche esterni alla Direzione, un Ufficio di Segreteria a cui puo' affidare particolari compiti operativi.
12. Il segretario regionale e' anche il responsabile delle attivita' economiche e finanziarie della struttura regionale e riferisce in merito al tesoriere nazionale mantenendo la piena e completa responsabilita' della propria gestione.

Art. 32.
Congresso Provinciale

1. Il Congresso Provinciale del partito viene convocato e presieduto dal Presidente Provinciale, ogni due anni o quando previsto dallo Statuto, per l'elezione della Direzione Provinciale, del Segretario Provinciale e del Presidente Provinciale e determina la linea politica generale del partito a livello provinciale, nell'ambito della linea nazionale e regionale.
2. Al Congresso Provinciale possono partecipare, con diritto di voto, tutti gli iscritti al Partito della provincia, appositamente convocati dal Segretario Provinciale con almeno dieci giorni di preavviso.
3. Le modalita' di svolgimento e di votazione del Congresso Provinciale sono le medesime previste per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili.
4. Il Congresso Provinciale elegge il Presidente Provinciale ed il Segretario Provinciale, candidati in unica lista collegata con unna mozione politica sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto, ed inoltre i membri elettivi della Direzione Provinciale, candidati in lista anch'essa collegata alla medesima mozione politica.

Art. 33.
Direzione, Presidente
e Segretario Provinciale

1. Compiti ed incarichi della Direzione Provinciale sono, in ambito provinciale, i medesimi della Direzione Regionale.
2. La Direzione Provinciale e' composta, oltre che dai membri di diritto, da un numero variabile di membri elettivi compresi tra 5 e 21, secondo quanto deliberato dal Congresso Provinciale al momento dell'elezione.
3. Fanno parte di diritto della Direzione Provinciale il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Provinciale, ed inoltre gli iscritti della provincia che siano consiglieri nazionali in carica e quelli che siano o siano stati parlamentari nazionali o regionali, nonche' i consiglieri provinciali ed i consiglieri comunali del Comune capoluogo, il presidente regionale d'onore, il presidente ed il segretario regionale che siano iscritti nella provincia, il segretario provinciale dell'organizzazione giovanile ed il presidente ed il segretario del comune capoluogo.
4. La Direzione Provinciale puo' eleggere, tra gli iscritti della provincia, uno o piu' Presidenti d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attivita' del Partito nell'ambito provinciale.
5. Chi sia stato nominato a tale onore e' membro di diritto della Direzione Provinciale e partecipa alle riunioni della Segreteria Provinciale.
6. La Direzione Provinciale puo' istituire anche incarichi specifici ed organi monocratici o collegiali di settore.
7. La Direzione Provinciale e' convocata dal Segretario Provinciale, d'intesa col Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sono presiedute dal Presidente Provinciale.
8. La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.
9. Alle riunioni della Direzione Provinciale possono prendere parte gli iscritti della provincia che siano a qualsiasi titolo membri della Direzione Nazionale o Regionale.
10. La Direzione Provinciale assomma in se' compiti e poteri delle Direzioni Comunali nei comuni ove esse non siano regolarmente costituite e puo' nominare commissari straordinari per la gestione provvisoria delle attivita' del partito a livello comunale.
11. Il Segretario Provinciale e' l'organo esecutivo della Direzione Provinciale; da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito provinciale; puo' nominare, tra gli iscritti anche esterni alla Direzione, un Ufficio di Segreteria, a cui puo' affidare particolari compiti operativi.
12. Il segretario Provinciale e' anche il responsabile delle attivita' economiche e finanziarie della struttura provinciale e riferisce in merito al tesoriere nazionale mantenendo la piena e completa responsabilita' della propria gestione.

Art. 34.
Sezione Comunale

1. La Sezione Comunale e' l'unita' territoriale di base del Partito; ad essa compete il coordinamento e la rappresentanza politica del Partito in ambito comunale, nell'ambito della linea politica deliberata dalla Direzione Provinciale.
2. Per la costituzione di una Sezione Comunale occorrono almeno cinque iscritti, che possono essere residenti anche in comuni viciniori, previa autorizzazione del Segretario Provinciale competente.
3. In ogni Sezione Comunale e' obbligatorio tenere l'elenco aggiornato degli iscritti ed almeno una copia dello Statuto del Partito.
4. Per gli organismi direttivi delle Sezioni Comunali valgono, in quanto applicabili, le norme che regolano la struttura ed il funzionamento degli organi provinciali.

Art. 35.
Integrazioni e sostituzioni delle direzioni e degli organi locali

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza o mancanza degli organi apicali regionali, provinciali o comunali, provvede alla relativa sostituzione la Direzione territorialmente competente.
2. Se una direzione locale si trova ad operare per qualsiasi causa con meno di un terzo dei componenti membri elettivi, spetta al rispettivo Segretario, d'intesa col Presidente, di convocare l'assemblea o il congresso territorialmente competente per l'elezione dei membri mancanti.
3. Durante detto periodo l'interim delle direzioni sara' esercitato dal Segretario ovvero da un Commissario nominato dalla Direzione immediatamente sovraordinata.

Art. 36.
Organizzazione Giovanile

1. In seno al Partito e' costituita un'organizzazione giovanile attualmente denominata Gioventu' Liberale Italiana (GLI) che persegue i medesimi scopi del Partito ed e' ad esso organica.
2. L'organizzazione giovanile ha il compito di diffondere l'idea liberale tra i giovani e di promuovere e costituire organizzazioni di studenti e di giovani lavoratori e/o imprenditori o liberi professionisti per l'affermazione dei principi liberali nelle future generazioni.
3. Essa si da' un proprio regolamento ed una propria autonoma organizzazione ed amministrazione, purche' non contrastanti con lo Statuto e con l'azione politica del Partito; puo' ricevere contributi dai suoi iscritti sulla base del proprio Regolamento; per gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte rispondono gli organi giovanili interessati.
4. Il Regolamento adottato dagli organi competenti dell'organizzazione giovanile, diventa esecutivo dopo la ratifica della Direzione Nazionale del Partito, a cui deve essere senza indugio sottoposto; analogamente si procede per eventuali successive modifiche.
5. Il rappresentante politico territoriale dell'organizzazione giovanile, se esistente, avra' il diritto di partecipare a tutti gli organi direttivi locali di livello territoriale corrispondente con diritto di voto.
6. Appartengono automaticamente all'organizzazione giovanile tutti gli iscritti al Partito che non abbiano superato i trenta anni di eta'.
7. L'organizzazione giovanile deve, in ogni caso, adeguarsi alla linea politica determinata dai Congressi del Partito sia a livello Nazionale sia ai vari livelli territoriali; i suoi rappresentanti non possono assumere posizioni pubbliche contrarie a quelle del Partito.
8. In caso di impossibilita' di funzionamento della Direzione Nazionale dell'organizzazione giovanile, la Direzione Nazionale puo' nominare un commissario, avente i requisite di cui al comma 6, con il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e di convocare entro novanta giorni un Congresso Straordinario.

Art. 37.
Quote associative, finanziamento, bilancio

1. Ogni anno, entro la prima settimana di dicembre, la Direzione Nazionale fissa l'ammontare della quota ordinaria di iscrizione per l'anno successivo; in mancanza si intende confermata quella dell'anno precedente.
2. La quota annua di iscrizione per gli appartenenti all'organizzazione giovanile si intende stabilita nella meta' della quota ordinaria.
3. Il Partito puo' ricevere contributi, liberalita' e donazioni sia dagli associati, sia da soggetti terzi.
4. Qualsiasi contributo degli iscritti e di terzi deve iscritto nel bilancio del Partito.
5. Il Partito puo' ricevere, nei modi e termini previsti dalla legge, contributi e finanziamenti privati e pubblici.
6. La Direzione Nazionale, le Direzioni territoriali e l'organizzazione giovanile, negli ambiti di rispettiva competenza, possono deliberare l'introduzione di contributi volontari a carico degli iscritti che ricoprano incarichi istituzionali ai rispettivi livelli.
7. La Direzione Nazionale puo' promuovere raccolte straordinarie di fondi presso gli iscritti, sempre su base volontaria.
8. In ogni caso, gli organi locali del Partito devono provvedere al loro autofinanziamento, e possono stabilire contributo volontari a carico dei rispettivi iscritti.
9. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del Partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della societa' per azioni. Il bilancio consuntivo e' approvato dalla Direzione nazionale entro il 31 maggio.
10. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone all'approvazione della Direzione nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo.
11. I bilanci, ed i documenti integrativi obbligatori, vengono pubblicati sul sito del Partito, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della Direzione Nazionale nonche' sottoposti agli obblighi di pubblicita' previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza di gestione amministrativa dei partiti politici.

Art. 38.
Parlamentari, consiglieri, membri di governo e di giunte

1. Tutti gli iscritti al Partito eletti o nominati in rappresentanza del Partito presso organi istituzionali hanno l'obbligo di seguire le linee politiche generali del Partito, stabilite dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale ed attuate dalla Direzione Nazionale ovvero dagli organi territorialmente competenti.
2. In ogni caso, gli iscritti di cui al comma 1 faranno parte a pieno titolo della Direzione del Partito nel livello corrispondente al territorio in cui sono chiamati ad esercitare il rispettivo mandato.
3. Nelle assemblee rappresentative, gli iscritti al Partito devono costituire, ovunque possibile, il gruppo del Partito.

Art. 39.
Referendum

1. In casi di straordinaria importanza, la Direzione Nazionale puo' promuovere, anche con modalita' telematiche, referendum consultivi tra gli iscritti, sulla base di apposito regolamento approvato dalla Direzione, che assicuri la possibilita' di accesso ai soli iscritti, la privacy dei partecipanti e la genuinita' del risultato.

Art. 40.
Modifiche statutarie

1. Il presente statuto puo' essere modificato solo per decisione del Congresso Nazionale previa iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno.
2. Le modifiche sono adottate con il voto favorevole della meta' piu' uno dei componenti del Congresso Nazionale.
3. Il Congresso Nazionale puo' delegare le modifiche statutarie al Consiglio Nazionale.
4. In particolare ogni eventuale ulteriore modifica allo Statuto, richiesta dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza ed il Controllo dei Partiti Politici, introdotta dal DL 149/2013, potra' essere deliberata dalla Direzione Nazionale del Partito.

Art. 41.
Scioglimento del partito

1. Lo scioglimento del Partito e' deliberato dal Congresso Nazionale straordinario appositamente convocato, nelle persone dei delegali del precedente Congresso.
2. Puo' essere deliberato dal Congresso Nazionale ordinario, purche' l'argomento sia stato esplicitamente messo all'ordine del giorno.
3. In ogni caso, lo scioglimento deve essere deliberato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Congresso Nazionale.
4. Con l'atto di scioglimento il Congresso Nazionale nomina uno o piu' liquidatori, che assumono tutti i poteri statutari spettanti agli organi del partito sino alla certificazione della sua cessazione; in mancanza della nomina dei liquidatori da parte del Congresso che ha deliberato lo scioglimento, vi provvede il Tribunale di Roma a richiesta di un qualsiasi iscritto che si renda parte diligente in tal senso.
5. Nelle more della liquidazione, i liquidatori possono disporre del patrimonio, del logo e del simbolo del Partito.
6. L'eventuale residuo attivo del patrimonio e tutti i suoi archivi e documenti dovranno essere devoluti ad enti aventi scopo sociale simile a quello del Partito.

Art. 42.
Norme Finali

a) La modifica dell'indirizzo della sede legale, nello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
b) L'anagrafe degli iscritti ed ogni documento, anche in formato elettronico, relativo a dati personali, deve essere mantenuto e custodito nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di trattamento della privacy, come sancito dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quanto disposto dal Garante della Privacy. Il presente Statuto e gli atti adottati da tutti gli organi di Partito si conformano, quindi, al rispetto della vita privata degli iscritti al Partito, adeguandosi alle normative nazionali, sovranazionali ed internazionali vigenti in materia, in particolare al D.lgs. n. 196/2003, nonche' alle decisioni del Garante della Privacy.
c) Il Partito assume quali regole atte a garantire la trasparenza degli atti amministrativi, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, le disposizioni contenute nella Legge n. 2/1997 e successive variazioni ed integrazioni, nonche' nel D.L. 149/2013, convertito nella Legge 13/2014. Dovranno pertanto essere istituiti il libro giornale ed il libro inventari, conservata la documentazione amministrativa e contabile ed adottato un sistema informatizzato di contabilita', idoneo a garantire la registrazione ed archiviazione di tutti i fatti a contenuto patrimoniale, finanziario ed economico. Per quanto eventualmente non contemplato dalla menzionata normativa, e nei casi di effettiva applicabilita', il Partito dovra' conformarsi a quanto stabilito dal Codice Civile per la tenuta amministrativa delle societa' nonche' dalle vigenti norme in materia fiscale.

Art. 43.
Norma transitoria

Il Presidente, il Segretarioedil Presidente del Consiglio Nazionale del Partito sono autorizzati, anche disgiuntamente,ad apportareal presente Statutoeventuali ulteriori modifiche richieste dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici.
(Omissis).

STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO
Capo I
Principi e soggetti della democrazia interna
Art. 1.
Principi della democrazia interna

1. E' costituita l'Associazione Partito Democratico con sede legale in Roma, Via di Sant'Andrea delle Fratte 16, in sigla PD e con descrizione del simbolo: «nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera "P" di colore verde, che si lega con la lettera "D" di colore bianco, distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo e' inserita la scritta in nero "Partito Democratico" nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi».
2. Il Partito Democratico e' un partito federale costituito da elettori ed iscritti, fondato sul principio delle pari opportunita', secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione.
3. Il Partito Democratico affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l'indirizzo politico, l'elezione delle piu' importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.
4. Abrogato.
5. Il Partito Democratico promuove la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell'Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunita' a tutti e a tutti i livelli.
6. Il Partito Democratico riconosce e rispetta l'autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera dell'iniziativa economica privata e la sfera dell'azione politica. Le regole di condotta stabilite dal Codice etico e le modalita' di finanziamento del partito sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell'indirizzo politico.
7. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignita' a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'eta', le convinzioni religiose, le disabilita', l'orientamento sessuale, l'origine etnica.
8. Abrogato.
9. Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo Codice etico gli eletti nelle istituzioni iscritti al Partito Democratico in occasione delle nomine o proposte di designazione che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati.
10. Il Partito Democratico assicura un Sistema informativo per la partecipazione basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il Sistema informativo per la partecipazione consente ad elettori ed iscritti, tramite l'accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, e sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attivita' attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
11. Il Partito Democratico promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacita' di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione.

Art. 1-bis.
Rappresentanza delle minoranze

1. Il Partito Democratico propone un programma di governo per l'Italia e si impegna a realizzarlo in maniera coerente, nel riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni. A questo fine, nel rispetto del pluralismo, le modalita' di elezione dei Segretari e delle Assemblee incentivano le aggregazioni e favoriscono un esercizio autorevole della guida del partito, assicurando, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze con l'adozione di sistemi proporzionali di elezione analoghi a quello fissato per la formazione dell'Assemblea nazionale all'art. 9 del presente Statuto.
2. L'elezione degli ulteriori organismi rappresentativi e di controllo interni da parte delle Assemblee e' rigorosamente improntata al principio proporzionale.

Art. 1-ter.
Parita' dei sessi

1. Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parita' dei sessi nella partecipazione politica.
2. Il Partito Democratico assicura, a tutti i livelli territoriali, la presenza paritaria di donne e di uomini negli organismi rappresentativi, quali assemblee e direzioni, con sistemi di voto su liste alternate per genere analoghi a quello previsto per l'elezione dell'Assemblea nazionale dall'art. 9 del presente Statuto.
3. Il Partito Democratico assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parita' fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parita' fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne.
4. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Art. 2.
Soggetti fondamentali
della vita democratica del Partito

1. Il Partito Democratico e' aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.
2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonche' cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice etico, e accettando di essere registrate nell'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonche' cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:
a) partecipare alla scelta dell'indirizzo politico del partito mediante l'elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello nazionale e regionale;
b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
c) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
d) prendere parte a Forum tematici;
e) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
f) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
g) prendere parte alle assemblee dei circoli;
h) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro attribuiti.
5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:
a) partecipare all'elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli territoriali inferiori a quello regionale;
b) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
c) votare nei referendum riservati agli iscritti;
d) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l'elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
h) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
i) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.
6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:
a) favorire l'ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
b) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
c) aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte;
d) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell'Albo.
7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:
a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarita' la quota annuale di iscrizione;
c) favorire l'ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;
d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.
8. L'iscrizione al partito cosi' come la registrazione nell'Albo degli elettori e delle elettrici possono avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di eta'.
9. Sono escluse dalla registrazione nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori del PD le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti, all'interno delle Assemblee elettive, a gruppi consiliari diversi da quello del Partito Democratico.
Gli iscritti che, al termine delle procedure per la selezione delle candidature, si sono candidati in liste alternative al PD, o comunque non autorizzate dal PD, sono esclusi e non piu' registrabili, per l'anno in corso e per quello successivo, nell'Anagrafe degli iscritti.

Capo II
Formazione dell'indirizzo politico, composizione, modalita'
di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali
Art. 3.
Segretario o Segretaria nazionale

1. Il Segretario nazionale rappresenta il Partito, ne esprime l'indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione ed e' proposto dal Partito come candidato all'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea puo' eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea o dal Coordinamento nazionale, l'Assemblea puo' eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea.
3. Il Segretario nazionale in carica non puo' essere rieletto qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni a meno che, allo scadere dell'ultimo mandato, non eserciti la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua prima legislatura. In tal caso il mandato e' rinnovabile fino a che non ricorrano i limiti alla reiterabilita' dei mandati nella carica di Presidente del Consiglio di cui all'art. 22, comma 3.
4. Il Segretario nazionale e' titolare del simbolo del Partito Democratico e ne gestisce l'utilizzo, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attivita' necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali.

Art. 4.
Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale e' composta da mille persone elette con le modalita' indicate dal successivo art. 9. Fanno parte dell'Assemblea Nazionale, con diritto di voto, i segretari regionali del partito.
2. Nello svolgimento di tutte le sue competenze, ad eccezione di quelle indicate all'art. 3, al comma 2 ed al comma 7 del presente articolo, la composizione dell'Assemblea nazionale e' integrata da trecento persone elette dagli elettori contestualmente all'elezione delle Assemblee regionali secondo le modalita' indicate dagli statuti regionali. A tale fine, a ciascuna regione sono attribuiti cinque seggi, ad eccezione del Molise che ne ha due e della Valle d'Aosta che ne ha uno. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione ai voti ricevuti dal Partito Democratico nelle piu' recenti elezioni della Camera dei Deputati, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. L'Assemblea nazionale e' inoltre integrata da cento componenti eletti dai parlamentari nazionali ed europei aderenti al Partito Democratico. L'Assemblea nazionale e' infine integrata da un numero variabile di componenti espressione delle candidature alla Segreteria nazionale non ammesse alla votazione presso gli elettori, ai sensi dell'art. 9, comma 6.
Ai candidati alla carica di Segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere altre candidature ammesse, e' riconosciuto il diritto a nominare un numero di persone pari a due, di cui un uomo e una donna, per ogni punto percentuale di voti ottenuti, su quelli validamente espressi, in occasione della consultazione preventiva tra gli iscritti di cui all'art. 9, comma 6, purche' abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al cinque per cento di quelli validamente espressi.
3. L'Assemblea nazionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
4. L'Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalita' previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessita' e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall'Ufficio di Presidenza o dalla Direzione nazionale. Il Regolamento e' approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati piu' votati. Il Presidente dell'Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l'Assemblea.
6. L'Assemblea e' convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi.
In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
7. L'Assemblea nazionale puo', su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il Segretario.

Art. 5.
Durata dei mandati del Segretario
e dell'Assemblea nazionale

1. I mandati di Segretario nazionale del Partito e di componente della Assemblea nazionale durano quattro anni.
2. Il Presidente dell'Assemblea nazionale indice l'elezione dell'Assemblea e del Segretario nazionali sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea previsti dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 4, comma 7, il Presidente dell'Assemblea nazionale indice l'elezione entro i quattro mesi successivi.

Art. 6.
Vicesegretari

1. Il Segretario nazionale puo', all'atto della proclamazione, proporre all'Assemblea nazionale l'elezione di uno o due Vicesegretari.
2. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.

Art. 7.
Segreteria nazionale

1. La Segreteria nazionale e' l'organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2. La Segreteria nazionale e' composta da non piu' di quindici membri, nominati dal Segretario, che da' comunicazione della nomina in una riunione del Coordinamento nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il Segretario puo' revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione nazionale.
3. La Segreteria e' convocata dal Segretario, che e' tenuto a dare pubblicita' alle decisioni assunte.
4. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria debbono essere preventivamente approvate dalla Direzione nazionale.

Art. 8.
Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale e' organo di esecuzione degli indirizzi dell'Assemblea nazionale ed e' organo d'indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.
2. La Direzione nazionale e' composta da centoventi membri eletti dall'Assemblea nazionale, con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all'art. 9, e da quattro rappresentanti eletti nella medesima riunione dai delegati all'Assemblea nazionale della Circoscrizione estero.
3. Sono inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario; il Presidente dell'Assemblea nazionale; i Vicesegretari; il Tesoriere; il massimo dirigente dell'organizzazione giovanile; i Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i Segretari Regionali. L'Assemblea nazionale, prima di procedere alla elezione della Direzione nazionale, determina gli ulteriori componenti di diritto in relazione ai ruoli istituzionali assolti dal Partito a livello nazionale e locale nella legislatura in corso. Il segretario nazionale puo' chiamare a farne parte, con diritto di voto, venti personalita' del mondo della cultura, del lavoro, dell'associazionismo, delle imprese.
La Direzione nazionale puo' dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attivita'.
4. La Direzione nazionale e' presieduta dal Presidente dell'Assemblea nazionale, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 9.

Scelta dell'indirizzo politico mediante elezione diretta del
Segretario
e dell'Assemblea nazionale

1. Le elezioni per il Segretario e per l'Assemblea nazionale sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il procedimento elettorale e' articolato in due fasi. Nella prima fase, che si conclude con lo svolgimento della Convenzione nazionale, le candidature a Segretario nazionale e le relative piattaforme politico-programmatiche sono sottoposte al vaglio degli iscritti. La seconda fase consiste nello svolgimento delle elezioni.
3. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario nazionale e componente dell'Assemblea nazionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
4. Per essere ammesse alla prima fase del procedimento elettorale, le candidature a Segretario devono essere sottoscritte da almeno il dieci per cento dei componenti dell'Assemblea nazionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra millecinquecento e duemila, distribuiti in non meno di cinque regioni.
5. Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalita' di svolgimento delle riunioni dei Circoli, delle Convenzioni provinciali e della Convenzione nazionale nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche proposte dai candidati a Segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico.
6. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalita' di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario nazionale, in modo da garantire la segretezza del voto e la regolarita' dello scrutinio, e di elezione dei delegati alle Convenzioni provinciali e alla Convenzione nazionale.
Risultano ammessi all'elezione del Segretario nazionale i tre candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purche' abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno cinque regioni o province autonome.
7. Ai fini dell'elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell'Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l'alternanza di genere. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni regionali viene effettuata in proporzione alla popolazione residente e al numero dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle piu' recenti elezioni per la Camera dei Deputati. Le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono ciascuna una circoscrizione.
Con l'eccezione della Valle d'Aosta e del Molise, le circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali sono assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi. In ciascun collegio possono essere presenti una o piu' liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Ogni altro aspetto e' stabilito dal Regolamento di cui al precedente comma 1, il quale prevede confronti pubblici tra i candidati.
8. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualita' di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei requisiti di cui all'art. 2 comma 3 e devolvano un contributo di entita' contenuta.
9. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell'Assemblea nazionale lo proclama eletto all'apertura della prima seduta dell'Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Art. 10.
Organizzazioni all'estero
del Partito Democratico

1. Il Partito Democratico, al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.
2. In considerazione delle norme che disciplinano il voto all'estero, le organizzazioni del Partito Democratico, quando e' necessario, concorrono a promuovere coalizioni politiche conformi a quelle costituite nel territorio nazionale.
3. Le forme e le modalita' di organizzazione del Partito Democratico all'estero sono stabilite dallo Statuto della Circoscrizione Estero che sara', in conformita' alle norme di cui al capo III, approvato e modificato dalla relativa Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con il Coordinamento nazionale.

Capo III
Struttura federale
Art. 11.
Autonomia statutaria a livello regionale
e nelle province di Trento e Bolzano

1. Le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno un proprio Statuto che, nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l'attivita' del partito nel loro ambito territoriale.
2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano le modalita' di designazione, il regime delle incompatibilita' e la durata in carica dei componenti delle rispettive Commissioni di garanzia e di quelle infra-regionali in modo tale da assicurarne l'autonomia.
3. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformita' con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni all'Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano affinche' provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia puo' ricorrere all'Assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.
4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle Assemblee regionali o dalle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano con la procedura prevista per la revisione dei propri Statuti. Tali richieste sono esaminate dall'Assemblea nazionale e da essa approvate con la procedura prevista per la revisione dello Statuto nazionale.

Art. 12.
Autonomia degli organi regionali,
delle province autonome e locali

1. Ai competenti organi delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, nonche' agli organi locali, e' riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potesta' degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l'organo territoriale competente e' tenuto ad informare preventivamente il Segretario nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.
2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e locali soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico. In tali casi la Direzione nazionale puo' annullare le deliberazioni degli organismi delle Unioni regionali, delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.
3. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l'autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile.
In caso di necessita' la Commissione nazionale di garanzia puo' sospendere preventivamente l'efficacia della decisione.
4. L'autonomia regionale e delle province autonome comprende anche la possibilita' di stipulare accordi tra le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime condizioni e con i medesimi limiti previsti per gli Statuti.

Art. 13.
Accordi confederativi

1. Qualora in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma si realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di rappresentare l'elettorato di orientamento Democratico, il Partito Democratico, a fronte della reale adesione locale al progetto, stabilisce con essa un rapporto confederale. L'accordo e' deliberato dalla Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. L'accordo confederativo implica che il partito locale si riconosca nelle liste del Partito Democratico per il Parlamento nazionale ed europeo ed abbia la facolta' di presentare propri candidati all'interno delle medesime liste. Per le elezioni regionali e locali l'accordo confederativo comporta la rinuncia del Partito Democratico a presentare proprie liste ovvero la regolare presentazione di liste elettorali comuni con il partito locale confederato.

Art. 14.
Circoli

1. I Circoli costituiscono le unita' organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza, in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio, ed in Circoli on-line, che vengono costituiti sulla rete internet e ai quali e' possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio puo' essere costituito un solo Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
2. Gli iscritti ai Circoli on-line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o d'ambiente dove esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attivita' dei Circoli.
4. I criteri per l'articolazione dei Circoli territoriali e di ambiente sono stabiliti dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano. In ogni caso dovra' essere previsto almeno un Circolo territoriale di base per ogni comune superiore a cinquemila abitanti e, nei comuni con piu' di centomila abitanti, almeno un circolo per ogni cinquantamila abitanti.
Gli Statuti devono prevedere in ogni caso che i Circoli abbiano una Assemblea degli iscritti e un Segretario.
5. Le modalita' di costituzione dei Circoli on-line, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalita' di elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

Art. 15.
Principi inderogabili
per gli statuti regionali

1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano i livelli e l'articolazione dell'organizzazione territoriale, nonche' la composizione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali nel quadro dei principi contenuti nel presente Statuto, nel Codice etico e nel Manifesto.
2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarita', nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, devono essere previsti un Segretario, una Assemblea e una Commissione di garanzia.
3. La composizione numerica delle direzioni e degli esecutivi, a tutti i livelli, non puo' essere superiore a quella dei corrispondenti organismi nazionali di cui agli art. 7 e 8 del presente Statuto. Almeno un terzo delle direzioni provinciali debbono essere formate, nel rispetto del pluralismo, da segretari o da membri delle segreterie dei circoli.
4. L'elezione del Segretario e dell'Assemblea provinciale, nonche' quella del Segretario e del Direttivo di circolo, avviene con il voto personale, diretto e segreto degli iscritti.
5. I mandati di Segretario regionale, di Segretario provinciale di Trento e Bolzano e di componente la relativa Assemblea durano quattro anni.
6. Con Regolamento approvato dall'Assemblea regionale sono stabiliti i tempi e le modalita' di formazione e svolgimento della Convenzione regionale eletta nell'ambito di una consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purche' abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.
7. L'elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale o del Segretario provinciale di Trento e Bolzano, unitamente a quella per gli organismi dirigenti dei livelli infraregionali, si svolgono a distanza di due anni dall'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni e le province autonome, stabilita dal Coordinamento nazionale d'intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
8. Le candidature a Segretario regionale, a Segretario provinciale di Trento e Bolzano, vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o piu' liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. L'elettorato passivo e' riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L'elettorato attivo e' riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
9. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea regionale puo' eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea, l'Assemblea puo' eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea.
10. L'Assemblea regionale puo', su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il Segretario.
11. I Regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono approvati dall'Assemblea regionale e dall'Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarita' dello scrutinio.
12. Gli Statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito.

Art. 16.
Conferenza dei Segretari regionali
e delle province autonome di Trento e Bolzano

1. La Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano e' organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell'iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale e le Unioni regionali e delle province autonome. Essa si dota di un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Conferenza e' presieduta da un suo componente eletto annualmente a scrutinio segreto. Essa e' convocata dal Presidente, che ne determina l'ordine del giorno d'intesa con il Segretario nazionale o suo delegato.
3. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche nazionali che incidano in maniera rilevante sulla sfera di autonomia regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.
4. Qualora la Conferenza o il suo Presidente ritengano che un organo statutario non rispetti l'autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione inappellabile e che in caso di necessita' puo' previamente decidere di sospendere l'efficacia della decisione assunta.

Art. 17.
Commissariamenti, scioglimenti
e poteri sostitutivi

1. In casi di necessita' e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, del Codice Etico o dei Regolamenti, ovvero nei casi di impossibilita' di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il Segretario nazionale puo' intervenire nei confronti delle strutture regionali e territoriali adottando, sentito il parere della Commissione nazionale di Garanzia, i provvedimenti di sospensione o revoca. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari sia organi esecutivi, e possono includere l'eventuale nomina di un organo commissariale. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere ratificati, a pena di nullita', dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento. Entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, oppure dovra' essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo, in caso di revoca.
2. Analoga funzione, nei confronti dei Circoli, e' attribuita, sentito il Segretario della federazione territorialmente competente, al Segretario regionale, con la medesima procedura prevista al comma 1. In questo caso la ratifica dei provvedimenti e' votata della Direzione Regionale ed il parere e' espresso dalla Commissione Regionale di Garanzia.
3. I provvedimenti di scioglimento e chiusura dei Circoli, per violazioni dello Statuto o del Codice Etico e per grave dissesto finanziario, possono essere assunti anche in deroga all'art. 14 comma 4 dello Statuto.
4. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura prevista ai commi 1 e 2 puo' essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.
5. In presenza di irregolarita' evidenti del tesseramento, il Segretario nazionale promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario, sentito il parere della Commissione Nazionale di Garanzia, nomina commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del Partito o parti di esse.

Capo IV
Scelta delle candidature
per le cariche istituzionali
Art. 18.
Elezioni primarie per le cariche
monocratiche istituzionali

1. I candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione.
2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d'intesa con le forze politiche alleate, e' approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di voto, le modalita' e i tempi per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalita' rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
4. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato comune non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente.
5. Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione puo' essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. Nel caso di primarie di partito, qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del trenta per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
6. Le primarie, di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione, si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
7. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, di cui al comma 2, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni.
8. Qualora il Partito Democratico aderisca a primarie di coalizione per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri e' ammessa, tra gli iscritti del Partito Democratico, la sola candidatura del Segretario nazionale.
9. Per le elezioni dei Presidenti di Regione, nonche' dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dei capoluoghi di Regione, il Segretario nazionale, qualora ravvisi elementi che pregiudichino l'indirizzo politico generale del partito, puo' chiedere all'organo dirigente del livello territoriale competente di riesaminare le decisioni assunte in ordine agli accordi di coalizione e alle modalita' di selezione delle candidature. In tale caso, l'organo dirigente del livello territoriale competente e' chiamato a riesaminare la decisione nei sette giorni successivi.

Art. 19.
Scelta delle candidature
per le Assemblee rappresentative

1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo e' effettuata con un Regolamento approvato di volta in volta dalla Direzione nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti, previo parere della Conferenza dei Segretari regionali.
2. Il Regolamento, di cui al comma 1, nel disciplinare le diverse modalita' di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
c) il pluralismo politico nelle modalita' riconosciute dallo Statuto;
d) l'ineleggibilita' in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
e) la rappresentativita' sociale, politica e territoriale dei candidati;
f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attivita' parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
g) la pubblicita' della procedura di selezione.
3. Il Regolamento e' approvato dalla Direzione nazionale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale Regolamento:
a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
b) determina le modalita' con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.

Capo V
Principi generali per le candidature
e gli incarichi
Art. 20.
Codice etico

1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.

Art. 21.
Incandidabilita' e incompatibilita'

1. Non si puo' far parte contemporaneamente di piu' organi esecutivi del Partito Democratico, come le segreterie.
2.
a) Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario regionale: i presidenti di regione e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci delle citta' capoluogo di regione e di provincia.
b) Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario provinciale: i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori delle citta' capoluogo di regione e di provincia, i sindaci e gli assessori dei comuni superiori a cinquantamila abitanti.
c) La carica di segretario regionale e provinciale e' incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per le quali e' prevista l'incandidabilita' alle lettere a e b del presente comma.
d) La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino e' incompatibile con quella di sindaco o assessore.
3. Non e' ricandidabile da parte del Partito Democratico per la carica di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati.
4. Non sono candidabili dal Partito Democratico, a qualsiasi livello nell'ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede l'aspettativa dal servizio come condizione di candidabilita'.
5. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per piu' di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.
6. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di piu' di un'assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennita' ricevute per le cariche collegate all'incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all'incarico principale.
7. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell'indennita' ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.
8. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ad esclusione dei comma 2 e 4, devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Per le cariche istituzionali europee, la proposta viene formulata dalla medesima Direzione nazionale.
9. La deroga puo' essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtu' dall'esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacita' di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potra' dare nel successivo mandato all'attivita' del Partito Democratico attraverso l'esercizio della specifica carica in questione. La deroga puo' essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.
10. Le incandidabilita' e le incompatibilita' per le cariche istituzionali di livello regionale e locale, fatto salvo quanto previsto ai comma 2 e 4 del presente articolo, sono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

Art. 22.
Doveri degli eletti

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell'indennita' e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento di cui all'art. 36, comma 2, e' causa di incandidabilita' a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico, nonche' dei provvedimenti disciplinari di cui il Regolamento previsto all'art. 39 e 40 del presente Statuto.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attivita' attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacita'.
Essi devono inoltre richiedere che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicita'.
5. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attivita'.

Capo VI
Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione
del programma e la formazione politica
Art. 23.
Forum tematici

1. Le finalita' dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito Democratico.
2. La partecipazione ai Forum e' aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell'Albo degli elettori del Partito.
3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito Democratico. Un Forum puo' altresi' essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia approvata dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Forum viene sciolto e non puo' essere ricostituito nell'anno immediatamente successivo se alle sue attivita' non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica, almeno cento persone nel corso dell'anno.
4. Il funzionamento dei Forum e' disciplinato da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Gli organi del Partito Democratico si esprimono sui materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su contenuti attinenti, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento di cui al precedente comma 4.
6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d'autore. Il Partito Democratico li puo' liberamente utilizzare per l'elaborazione del proprio programma elettorale e piu' in generale delle proprie posizioni politiche.

Art. 24.
Conferenza permanente
delle donne democratiche

1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalita'.
2. La Conferenza permanente e' un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilita', sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.

Art. 25.
Commissioni nazionali

1. L'Assemblea nazionale, su proposta del Segretario nazionale o di un quinto dei suoi componenti, puo' istituire una o piu' Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.

Art. 26.
Conferenza programmatica annuale

1. Ogni anno il Partito Democratico indice la propria Conferenza programmatica secondo le modalita' stabilite dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario nazionale, dalla Direzione nazionale.
3. Sui temi prescelti, il Segretario nazionale presenta, entro il termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.
4. Successivamente si riuniscono le Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per discutere dei temi oggetto della Conferenza. Su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni.
5. L'Assemblea nazionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 27.
Referendum e altre forme
di consultazione

1. Un apposito Regolamento quadro, approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina lo svolgimento dei referendum interni e le altre forme di consultazione e di partecipazione alla formazione delle decisioni del Partito, comprese quelle che si svolgono attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
2. E' indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario nazionale, ovvero la Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei componenti l'Assemblea nazionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito Democratico.
3. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso; se la partecipazione e' aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
4. Il referendum e' indetto dal Presidente dell'Assemblea nazionale, previo parere favorevole di legittimita' della Commissione nazionale di garanzia, sulla base di uno specifico Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il referendum interno puo' essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito Democratico. Il referendum puo' avere carattere consultivo o deliberativo.
Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta e' irreversibile, e non e' soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.
7. Le norme dello Statuto, fatto salvo quanto previsto all'art. 43, comma 3, non possono essere oggetto di referendum.

Art. 28.
Formazione politica

1. Il Partito Democratico promuove attivita' culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici.
2. A questo scopo, il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con una molteplicita' di Istituti e Centri di ricerca, Universita', Fondazioni, Associazioni culturali. Il Partito Democratico puo' inoltre avvalersi di Scuole indipendenti di cultura politica precedentemente riconosciute dal partito stesso che garantiscano la liberta' di opinione, l'autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualita' dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di economicita' della gestione.
3. Il riconoscimento delle Scuole di ambito nazionale avviene con deliberazione della Direzione nazionale, su proposta motivata del Segretario, corredata di una documentazione analitica circa le dotazioni e l'offerta formativa delle scuole in questione. Il riconoscimento ha durata non superiore ai tre anni e puo' essere rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente, delibere di riconoscimento per piu' di tre Scuole di ambito nazionale.
4. Il riconoscimento puo' comportare oneri finanziari posti a carico del bilancio nazionale del Partito. Tali oneri non possono tuttavia coprire piu' del trenta per cento dei costi di gestione di ciascuna Scuola riconosciuta.
5. La partecipazione alle Scuole di cultura politica riconosciute dal Partito Democratico e' aperta sia agli iscritti che ai non iscritti.

Art. 29.

Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere
politico-culturale

1. Il Partito Democratico, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, favorisce la liberta' e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l'autonomia.
2. Il Partito Democratico riconosce tali fondazioni, associazioni ed istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la elaborazione politico-programmatica.
3. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali Fondazioni, associazioni ed istituti non sono soggette a pareri degli organi del Partito Democratico.

Art. 30.
Organizzazione Giovanile

1. Il Partito Democratico riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalita' del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.
2. Il Partito Democratico riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti.
3. I rapporti tra l'organizzazione giovanile ed il Partito Democratico, le forme di partecipazione dell'organizzazione giovanile all'elaborazione politica, alle attivita' ed alle scelte del partito verranno regolate dalla «Carta di Cittadinanza» allegata al presente Statuto.

Capo VII
Principi della gestione finanziaria
Art. 31.
Tesoriere

1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario nazionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilita' previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalita' maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea nazionale.
4. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
5. Il Tesoriere e' preposto allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
6. Il tesoriere ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell'interesse del partito.

Art. 32.
Collegio sindacale

1. L'Assemblea nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' richiesti per i sindaci delle societa' per azioni bancarie.
2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Art. 33.
Finanziamento

1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attivita' politiche del Partito con una «quota di iscrizione».
2. Il finanziamento del partito e' costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

Art. 34.
Federalismo delle risorse e autonomia patrimoniale e gestionale

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia patrimoniale.
Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non e' responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
2. Sono destinati alle articolazioni territoriali i contributi degli eletti nelle Amministrazioni locali, i proventi delle feste democratiche, del tesseramento, cosi' come ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale. La ripartizione delle risorse tra i livelli regionali, provinciali e/o territoriali e i circoli e' stabilita dai Regolamenti finanziari regionali in coerenza con i principi contenuti nel Regolamento finanziario nazionale.
3. Quando il finanziamento derivi da disposizioni di legge per il finanziamento delle campagne elettorali, le risorse relative al finanziamento delle elezioni regionali e locali vengono immediatamente e integralmente trasferite, anche quando la legge non lo preveda, agli organismi dirigenti del Partito Democratico delle regioni e delle province autonome interessate.
4. Una quota non inferiore al 50% delle risorse trasferite alle Unioni regionali a titolo di rimborsi elettorali e' ripartita tra le Unioni provinciali e/o territoriali sotto forma di trasferimenti e/o servizi secondo i criteri definiti dai Regolamenti finanziari regionali o, in assenza degli stessi, in proporzione al numero di elettori di ogni provincia.
5. In ragione della specificita' della Circoscrizione Estero, stante l'inapplicabilita' del precedente comma 2, il Partito Democratico eroga annualmente le risorse necessarie alle attivita' politiche, in rapporto al finanziamento percepito in occasione di elezioni politiche nella stessa Circoscrizione Estero.

Art. 35.
Bilancio

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del partito in conformita' della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dalla Direzione nazionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 15 giugno.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo e' sottoposto all'approvazione della Direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla societa' di revisione di cui al successivo art. 38 e al verbale di approvazione della Direzione nazionale, come previsto dalla normativa vigente. Si dispone che in apposita sezione del sito internet del Partito Democratico, siano riportati i dettagli delle voci costituenti il bilancio, nonche' ogni informazione utile a garantire il rispetto dei criteri di trasparenza cui il Partito si ispira.

Art. 36.
Regolamento finanziario

1. Il Regolamento finanziario e' approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Regolamento finanziario disciplina le attivita' economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture regionali e delle province autonome, la quota di iscrizione, la ripartizione dei rimborsi regionali e delle province autonome e il sostegno finanziario degli eletti alle attivita' politiche del Partito Democratico.

Art. 37.
Comitato di tesoreria

1. Il Comitato di Tesoreria e' formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne e' membro di diritto e lo presiede. Gli altri sei componenti sono eletti dalla Direzione nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell'Assemblea nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 2, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all'art. 32, comma 1.
2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli alla Direzione Nazionale per l'approvazione.
3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.

Art. 38.
Controllo contabile

1. Una societa' di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) verifica nel corso dell'esercizio: la regolare tenuta della contabilita' sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La societa' di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. La societa' di revisione viene nominata dalla Segreteria nazionale.

Capo VIII
Procedure e organi di garanzia
Art. 39.
Commissioni di garanzia

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico nonche' ai rapporti interni al Partito Democratico e al Sistema informativo per la partecipazione di cui all'art. 1, comma 9, sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano di cui all'art. 11 del presente Statuto possono prevedere la costituzione di ulteriori Commissioni di garanzia a livello provinciale o sub-provinciale, definendone i compiti. Avverso le decisioni di tali Commissioni e' sempre ammesso il ricorso alla Commissione regionale o delle province autonome ovvero alla Commissione nazionale, sulla base delle rispettive competenze.
3. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
4. L'incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia e' incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia e' fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonche' di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non puo' essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. I componenti delle Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono eletti dall'Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati. La Commissione nazionale e' composta da nove membri.
6. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che puo' essere eletto una sola volta.
7. Il Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia, approvato dalla Direzione nazionale, disciplina le modalita' di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonche' di pubblicita' delle stesse.

Art. 40.
Norme per la trasparenza
e per l'applicazione del Codice etico

1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione, nonche' sul rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico, del presente Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonche' del Codice etico, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere.
2. Le Commissioni di Garanzia ad ogni livello redigono una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, che inviano alla Commissione Nazionale di Garanzia. La Commissione Nazionale di Garanzia, ove necessario, presenta alla Direzione Nazionale proposte di modifica o di integrazione del Codice etico.
3. Tutti i candidati nelle liste del PD, a pena di esclusione dall'Anagrafe degli iscritti, depositano, entro una settimana dalla sottoscrizione della candidatura, presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese elettorali. I candidati devono altresi' presentare, entro due mesi dalla data delle elezioni, il bilancio consuntivo relativo alle entrate e alle spese elettorali presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti, a pena di esclusione dall'Anagrafe degli iscritti e, per gli eletti, di esclusione dai gruppi del PD. Le Commissioni di Garanzia verificano la tracciabilita', il rispetto della trasparenza e dei limiti di spesa stabiliti dalla legge, nonche' dal Regolamento elettorale del PD.
4. La Commissione di Garanzia territorialmente competente verifica che tutti i candidati nelle liste del PD prima dell'accettazione della candidatura, a pena di incandidabilita', abbiano i requisiti richiesti dal Codice etico e abbiano sottoscritto il medesimo, nonche' gli atti previsti dal Regolamento finanziario, che garantiscono la contribuzione al PD.
5. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, non in regola con i versamenti previsti dal Regolamento finanziario, decadono dall'anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del PD, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia. L'elenco di tali iscritti e' reso pubblico nell'apposita sezione trasparenza del sito internet del PD, dedicata al bilancio di cui all'art. 35 del presente Statuto.
6. Presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti sono istituite le Anagrafi patrimoniali degli eletti nelle liste del PD. Ciascun eletto, all'atto della sua elezione, deposita presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente il proprio stato patrimoniale e comunica annualmente ogni eventuale variazione.
7. Ciascun elettore o iscritto puo' presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.
8. Abrogato.
9. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, la Commissione nazionale di garanzia e' competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.
10. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di una Commissione di Unione regionale o delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali e' necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.

Art. 40-bis.
Ricorsi e garanzie

1. Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome. Nessun iscritto/a al partito puo' essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell'esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto, fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei doveri statutari e del rispetto dei diritti degli altri iscritti.
2. Ciascun elettore o iscritto puo' presentare ricorso alla Commissione di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, del Codice etico e dei Regolamenti approvati dalla Direzione nazionale.
3. L'iscritto/a o l'elettore/elettrice contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta nonche' dei fatti che gli vengono addebitati. L'iscritto/a o elettore/elettrice ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi di Garanzia di livello superiore, sino alla Commissione nazionale di Garanzia, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi piu' di due gradi di giudizio.
4. Avverso le decisioni delle Commissioni territoriali costituite a livello provinciale e' ammesso il ricorso alle Commissioni regionali che si pronunciano in via definitiva, salvo i casi in cui e' previsto il ricorso alla Commissione nazionale.
5. Avverso le decisioni delle Commissioni di Garanzia delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano e della Valle D'Aosta e' ammesso il ricorso alla Commissione nazionale di Garanzia.
6. Le Commissioni di Garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano deliberano in prima istanza i ricorsi riguardanti violazioni allo Statuto e al codice etico degli eletti e dei suoi rappresentanti nelle Assemblee e nelle Istituzioni regionali, in seconda istanza dei componenti delle Assemblee e nelle Istituzioni provinciali e comunali.
7. Le Commissioni di Garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno altresi' competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali e locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto eventualmente previsto dagli Statuti delle Unioni regionali o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano a norma dell'art. 39, comma 2 dello Statuto. Esse sono altresi' competenti, in prima istanza, per quanto attiene all'elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l'Assemblea nazionale, ferma restando la possibilita' di ricorrere alla Commissione nazionale di Garanzia.
8. La Commissione nazionale di Garanzia e' competente:
a) In unica istanza per tutte le questioni attinenti: l'elezione e il corretto funzionamento degli organi nazionali, l'ammissione delle candidature a Segretario nazionale e la relativa elezione, gli eletti a livello nazionale ed europeo.
b) In seconda istanza per gli eletti a livello regionale; per l'esame e la deliberazione dei ricorsi riguardanti azioni e principi in violazione dello Statuto e del codice etico delle ripartizioni del partito all'estero e dell'organizzazione giovanile; per tutti gli altri ricorsi decisi in primo grado dalle Commissioni regionali di Garanzia.
9. Le Commissioni di Garanzia esaminano e deliberano sui ricorsi dopo una fase istruttoria non superiore a trenta giorni, garantendo comunque l'esito definitivo dei ricorsi entro sessanta giorni dall'inizio della procedura. Qualora le Commissioni di Garanzia non si pronuncino entro detto termine gli atti vengono avocati dalla Commissione di Garanzia di livello superiore, che delibera entro il termine dei trenta giorni successivi al ricevimento degli atti e provvede a segnalare agli organismi dirigenti del Partito l'omissione di quella Commissione che non ha deliberato.
10. Nel caso di impossibilita' di funzionamento delle Commissioni per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate alla Commissione del livello territoriale immediatamente superiore, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. La relativa Assemblea, entro novanta giorni procede all'elezione della nuova Commissione e qualora questa non proceda alla ricostituzione della Commissione, la relativa Direzione, nell'esercizio dei poteri sostitutivi, procede alla elezione della nuova Commissione, salvo ratifica della relativa Assemblea.
11. Le Commissioni responsabili di ripetute omissioni dei compiti loro affidati dallo Statuto e dal regolamento, ovvero di grave danno al Partito o uso improprio di dati personali, sono passibili di scioglimento in analogia a quanto previsto dallo Statuto all'art. 17, comma 1. La proposta di scioglimento puo' essere presentata anche dalla stessa Commissione nazionale di Garanzia.

Art. 40-ter.
Modalita' di presentazione
e decisione dei ricorsi

1. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilita', in modo quanto piu' possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi e' allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
2. A pena di inammissibilita' i ricorsi devono pervenire, anche via fax o email, presso il luogo o all'indirizzo ufficiale della competente Commissione di Garanzia, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso, salvo diversi e piu' ridotti termini previsti dai regolamenti per l'elezione delle assemblee rappresentative interne e lo svolgimento di elezioni primarie. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio alla Commissione di Garanzia, inviarne copia alla controparte.
3. Le Commissioni, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta giorni dall'inizio della procedura. Qualora nel corso delle relative istruttorie una Commissione ritenga che il caso in esame assuma rilievo nazionale, puo' rinviare alla Commissione nazionale di Garanzia che inappellabilmente decide entro i trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso.
4. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento o Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l'autonomia statutaria, puo' presentare ricorso alla Commissione nazionale di Garanzia che, in caso di necessita', puo' sospendere preventivamente l'efficacia della decisione in oggetto.
5. Un ricorso avente il medesimo oggetto non puo' essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado della Commissione di Garanzia competente.
6. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia, approvato dalla Direzione nazionale.

Art. 40-quater.
Sanzioni disciplinari

1. Le Commissioni di Garanzia irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto nonche' del Codice etico, in misura proporzionale al danno recato al partito.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
a) Il richiamo scritto;
b) La sospensione o la revoca degli incarichi svolti all'interno del partito;
c) La sospensione dal partito per un periodo da un mese a due anni;
d) La cancellazione dall'anagrafe degli iscritti e dall'Albo degli elettori.
3. Le modalita' in cui le sanzioni vengono comminate sono disciplinate dal Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia approvato dalla Direzione nazionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 41.
Tenuta degli albi e loro pubblicita'

1. Un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina:
a) la composizione, la tenuta e le forme della pubblicita' dell'Albo degli elettori cosi' come dell'Anagrafe degli iscritti;
b) le modalita' di accesso ai dati contenuti nell'Albo degli elettori o nell'Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito Democratico a cariche istituzionali elettive;
c) le funzioni dalla Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza sull'uso dei dati contenuti nell'Anagrafe degli iscritti e nell'Albo degli elettori, nonche' quelle inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze nell'attivita' associativa del partito, a garantirne l'autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attivita'.

Art. 42.
Revisioni dello Statuto
e dei Regolamenti

1. Le modifiche del presente Statuto, comprese quelle della denominazione e del simbolo, sono approvate dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sono sottoposte all'esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti l'Assemblea nazionale.
3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell'Assemblea nazionale possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell'art. 27 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Art. 43.
Costituzione dell'organizzazione giovanile

1. L'organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani. Gli organismi del Partito Democratico collaborano con i promotori dell'organizzazione giovanile per l'organizzazione del momento costituente attraverso la realizzazione di un Regolamento che determina le modalita' di partecipazione e le condizioni di elettorato attivo e passivo.
2. L'Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile redige ed approva lo Statuto dell'organizzazione stessa.

Art. 44.
Attuazione dello Statuto

1. I principi fondamentali e le norme del presente Statuto prevalgono, in caso di contrasto o di difformita', su quelle degli Statuti e dei regolamenti regionali.

Capo IX
Norme transitorie e finali
Art. 45.
Regolamenti

1. Entro sei mesi dalla modifica dello Statuto, la Direzione nazionale adotta i Regolamenti ad essa demandati.

Art. 46.
Congressi provinciali e di circolo

1. I Congressi provinciali e di circolo, che si svolgono successivamente all'Assemblea nazionale del 21 e 22 maggio 2010, devono tenersi entro e non oltre il 31 ottobre 2010. Per tali Congressi, ai fini dell'applicazione delle modifiche statutarie introdotte, si adottano le seguenti norme transitorie.
2. Le candidature a Segretario di circolo e le liste di candidati al Direttivo di circolo si presentano il giorno dell'apertura del Congresso di circolo, secondo le Norme attuative del presente articolo, approvate dalle Direzioni regionali, sentiti i segretari provinciali, con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti. Le Norme attuative indicano il numero dei componenti dei Direttivi dei circoli, in relazione al numero degli iscritti.
Il Segretario di circolo e' eletto dall'Assemblea degli iscritti in collegamento a una o piu' liste di candidati al Direttivo di circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell'organismo. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilita', nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
Il voto per il Segretario di circolo si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt.
E' eletto Segretario di circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge il Segretario di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell'organismo.
3. Le Norme attuative, di cui al comma precedente, stabiliscono le modalita' e i tempi per la presentazione della candidature a Segretario provinciale e delle liste di candidati all'Assemblea provinciale.
Le Norme attuative debbono in ogni caso prevedere che le candidature a Segretario provinciale siano sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra l'1% e il 3% e siano depositate entro e non oltre il settimo giorno precedente la data prevista per l'inizio dei Congressi di circolo.
Le Norme attuative debbono altresi' prevedere il numero di sottoscrittori minimo su base provinciale affinche' una lista possa essere presentata in tutti i circoli della provincia, anche in deroga al numero minimo di sottoscrittori previsto per la presentazione nei singoli circoli.
Le Norme attuative stabiliscono il numero complessivo di delegati all'Assemblea provinciale da ripartire tra i circoli, per il 50% in base al numero degli iscritti e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche nell'ambito territoriale di competenza del circolo.
Le Direzioni provinciali eleggono, nel rispetto del pluralismo, le rispettive Commissioni che presiedono all'organizzazione e al regolare svolgimento dei Congressi.
Il Segretario provinciale e' eletto in collegamento a una o piu' liste di candidati all'Assemblea provinciale. Le liste per l'Assemblea provinciale vengono votate in ogni Assemblea di circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati all'Assemblea provinciale superiore a quello spettante a quel circolo. Le liste devono essere formate, pena l'inammissibilita', nel rispetto dell'alternanza di genere. I candidati all'Assemblea provinciale vengono eletti secondo l'ordine di posizione nella lista.
Il voto per il Segretario provinciale si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura. I delegati all'Assemblea provinciale da eleggere in ogni circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d'Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel circolo.
Terminati i Congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base provinciale, deve garantire la piena proporzionalita' dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Tale riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo piu' alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti piu' alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all'Assemblea provinciale puo' essere percio' determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti.
E' eletto Segretario provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati all'Assemblea provinciale. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei delegati, l'Assemblea provinciale elegge il Segretario provinciale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati.

Art. 47.
Norma di sospensione transitoria
dell'articolo 18, comma 8

Per le primarie di coalizione per la scelta del candidato alla Presidenza del Consiglio in vista delle elezioni politiche previste nella primavera del 2013, in deroga al comma 8 art. 18 dello Statuto del PD, fermo restando la candidatura del Segretario nazionale prevista dall'art. 3 comma 1 dello Statuto, possono essere ammesse anche altre candidature di iscritti al PD.
Con successiva delibera ordinaria l'Assemblea nazionale stabilisce le modalita' di presentazione delle candidature di iscritti al PD che saranno successivamente presentate alla coalizione.
(Omissis).

Parte di provvedimento in formato grafico


CARTA DI CITTADINANZA
DELL'ORGANIZZAZIONE GIOVANILE

1. I Giovani Democratici ed il Partito Democratico sono uniti da comuni valori fondanti e da un comune progetto riformista, per rinnovare la politica attraverso la partecipazione democratica dei cittadini. Riconoscendo la reciproca autonomia, sottoscrivono la presente carta di cittadinanza al fine di favorire e disciplinare i rapporti di collaborazione e di partecipazione dell'organizzazione giovanile alla vita del Partito stesso.
2. Il Partito Democratico riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalita' del contributo dei giovani , promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni, favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.
3. Il Partito Democratico riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti. Essa e' il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito Democratico. Ad essa e' riconosciuta autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa politica ed e' presente ad ogni livello di organizzazione del partito.
4. I giovani democratici sviluppano la loro iniziativa politica attraverso la propria organizzazione e in collaborazione con l'organizzazione del Partito. Ogni livello territoriale del Partito si impegna a favorire ed agevolare l'organizzazione giovanile nello sviluppo di tutte le sue attivita', garantendo le risorse necessarie, gli spazi fisici e gli strumenti adeguati a portare avanti la sua attivita' politica.
Annualmente la tesoreria stabilisce il capitolo di spesa per le suddette attivita' dei Giovani Democratici.
L'organizzazione giovanile puo' inoltre, portare avanti promuovere forme di autofinanziamento e dotarsi di un proprio autonomo bilancio. Possono aderire alla organizzazione giovanile tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 29 anni di eta'.
5. L'organizzazione giovanile rappresenta un valore aggiunto per tutto il Partito Democratico in termini di rinnovamento politico, organizzativo e generazionale; contribuisce al radicamento sul territorio del Partito Democratico attraverso l'iniziativa politica, la valorizzazione delle strutture del Partito e la loro e l'apertura ai bisogni delle giovani generazioni.
6. I giovani democratici scelgono di radicarsi nei territori, la' dove i giovani vivono, studiano, lavorano. A tal fine promuovono campagne di iscrizione all'organizzazione giovanile. Ogni iscritta/iscritto acquisisce, nei confronti dell'organizzazione giovanile, i diritti e i doveri previsti nello statuto dei Giovani Democratici. L'iscrizione ai Giovani Democratici e' al tempo stesso iscrizione al Partito Democratico, salvo diversa esplicita richiesta.
7. Gli organismi dirigenti territoriali dell'organizzazione giovanile hanno accesso all'ufficio adesioni corrispondete del Partito, per agevolare il coordinamento degli iscritti. All'atto della propria iscrizione, l'organizzazione giovanile comunica, a ogni iscritto ai Giovani Democratici in quale circolo territoriale del Partito esercitera' i propri diritti di iscritto. Tutti i mesi il responsabile tesseramento dei giovani democratici comunica all'ufficio corrispondente i dati degli iscritti all'organizzazione giovanile, che aderiscono al partito democratico, al fine di agevolare un corretto e continuo aggiornamento degli iscritti al partito stesso.
8. L'ufficio adesioni del Pd fornira' mensilmente al responsabile tesseramento dei Giovani Democratici l'elenco degli iscritti under 30 che non hanno ancora aderito all'organizzazione giovanile. I Giovani Democratici possono cosi' contattare e inserire nell'elenco degli iscritti dei Gd tutti coloro che danno il consenso.
9. L'organizzazione giovanile puo' sperimentare a tutti i livelli forme di adesione con progetti unitari, patti federativi e protocolli d'intesa con gruppi, movimenti e associazioni tramite un proprio regolamento. I Giovani Democratici possono stabilire rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l'autonomia.
10. I Giovani Democratici sono l'unica organizzazione giovanile del Partito Democratico e sono l'unico luogo di elaborazione e di discussione su tema delle politiche giovanili del Partito Democratico. Essa ha il diritto ed il dovere di concorrere ai processi decisionali e di elaborazione politica del Partito.

STATUTO DEL PARTITO SCELTA CIVICA
Art. 1.
Costituzione

1.1. E' costituito in ambito nazionale, sotto forma di associazione, il movimento politico denominato «Scelta Civica», di seguito indicato come «SC» o «Associazione».
1.2. SC e' un'Associazione nazionale costituita ai sensi degli artt. 18 e 49 della Costituzione Italiana e degli artt. 36 e seguenti del Codice civile. Opera senza fini di lucro, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, pertanto, non e' consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
1.3 L'Associazione ha la propria sede nazionale in Roma, in via Poli 29; opera prevalentemente sul territorio nazionale; puo' estendere la propria operativita' anche in ambito internazionale ed ha una durata indeterminata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
1.4. Il simbolo di SC allegato al presente Statuto e' rappresentato da un cerchio con fondo bianco e bordo blu. Nella parte superiore del cerchio c'e' un nastro tricolore che parte dal basso a sinistra e si protende in altro verso destra, con un effetto di prospettiva in avvicinamento. A sinistra del segno grafico, su due righe, c'e' la scritta Scelta Civica, in grigio, in stampatello maiuscolo. La rappresentazione grafica e' la seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il simbolo puo' essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente Statuto e in ogni caso secondo le modalita' e per finalita' approvate dal Comitato di presidenza. Il Comitato di presidenza di SC puo' autorizzare l'utilizzo del simbolo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche SC o da questa promossi. Inoltre SC ne concede l'uso alle Associazioni regolarmente costituite in ambito territoriale secondo le norme del presente Statuto e dei relativi Regolamenti.
La modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'Associazione possono essere deliberati solo dall'Assemblea nazionale, previa proposta dalla Direzione nazionale, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione di almeno la meta' piu' uno degli associati aventi diritto al voto e con la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 2.
Scopi e finalita'

2.1. SC e' un movimento politico, fondato sui principi di democraticita' e partecipazione in ossequio ai principi e allo spirito della Costituzione Italiana, che ha come scopo il rinnovamento e il rilancio del sistema politico, sociale ed economico dell'Italia, attraverso il perseguimento dei seguenti principi e obiettivi:
a) la promozione di una sempre maggiore integrazione ed unita' europea, per un'Unione Europea sempre piu' comunitaria e meno intergovernativa, piu' unita e piu' democratica;
b) il rinnovamento della classe politica, la moralizzazione della politica e della pubblica amministrazione e la riduzione dei costi della politica e dei suoi apparati;
c) il principio di parita' di trattamento e di opportunita' di ogni uomo e di ogni donna, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali;
d) la tutela della liberta' di iniziativa economica privata, la promozione della dignita' del lavoro in ogni sua forma e la ridefinizione della presenza dello Stato dell'economia;
e) la modernizzazione del sistema fiscale, secondo criteri di efficienza ed equita', al quale tutti contribuiscano secondo le proprie possibilita' in attuazione dei principi della Costituzione;
f) la promozione del talento individuale, con particolare riferimento al potenziale di chi e' attualmente escluso dalle opportunita' di crescita e sviluppo, a partire dai giovani e dalle donne;
g) la tutela della famiglia, come protagonista fondante della societa' e nucleo fondamentale per la coesione sociale e la tutela dei piu' deboli;
h) la ridefinizione degli strumenti pubblici di tutela sociale e la valorizzazione del principio di sussidiarieta';
i) la promozione della ricerca scientifica, della scuola e delle universita', che costituiscono strumenti essenziali per il rilancio dell'Italia;
j) la formazione della persona all'impegno sociale e politico, finalizzato alla partecipazione attiva nella vita delle istituzioni;
k) la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, artistico, linguistico, culturale e ambientale del nostro Paese;
l) la promozione di una cultura di legalita' e di sicurezza quale presupposto dello sviluppo del Paese;
m) la promozione dell'uguaglianza di genere.
2.2. L'attivita' e l'organizzazione di SC sono regolati dal presente Statuto, e dai relativi Regolamenti di esecuzione, ove esistenti, approvati dagli organi competenti di SC, ad ogni livello; il presente Statuto garantisce:
a. la promozione della partecipazione dei cittadini attraverso la rete internet, organizzando la vita associativa e politica secondo modalita' innovative e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riguardo a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 (codice della privacy) e dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e dalle eventuali future modifiche della vigente disciplina.
Tutti gli atti degli organi di partito verranno adottati e tutte le comunicazioni agli iscritti saranno effettuate in conformita' e nel rispetto della vita privata degli iscritti;
b. una uniforme disciplina del rapporto associativo, finalizzato a garantire l'effettivita' del rapporto stesso e la partecipazione democratica alla vita dell'associazione, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e un'adeguata rappresentanza delle minoranze negli organi collegiali;
c. per gli iscritti il diritto di voto singolo, esercitabile in conformita' al presente Statuto, ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie, nonche' per la nomina dei componenti gli organi elettivi dell'associazione in relazione al principio di rappresentativita' fondato sul mandato, nonche' i criteri di loro ammissione ed esclusione;
d. la libera eleggibilita' degli Organi amministrativi;
e. i principi e le idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei rendiconti di esercizio.
2.3. Nell'ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera della Direzione nazionale, SC puo' partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.
2.4. SC puo', peraltro, promuovere o partecipare ad attivita' di natura commerciale, purche' di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Art. 3.
Associati

3.1. Possono aderire all'Associazione, anche on-line, tutte le persone che hanno compiuto il 16° anno di eta', che non risultano iscritte a nessun altro movimento o partito politico nazionale che si riconoscono in SC ed accettano e le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti di esecuzione, ove esistenti. L'Associazione garantisce pari opportunita' tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
3.2. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa.
3.3. Non e' ammessa alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
3.4. La quota o contributo associativo e' di carattere annuale, non e' trasmissibile ne' rivalutabile.
3.5. Le tessere dell'Associazione sono emesse dalla Direzione nazionale, sulla base di apposite norme approvate in via regolamentare e distribuite per il tramite delle Strutture provinciali.

Art. 4.
Diritti e doveri degli Associati

4.1. Gli associati hanno il diritto:
di partecipare a tutte le attivita', iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto di esercizio e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni.
4.2. Gli associati sono tenuti:
all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti di esecuzione e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
a sostenere gli scopi e le finalita' indicate nell'art. 2 che precede nonche' a partecipare attivamente alla vita associativa;
al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.
4.3. Nella specie, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale, la partecipazione reale e fisica degli associati alla vita dell'associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuata sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato: conseguentemente gli associati hanno diritto di eleggere i Delegati al Congresso dell'Associazione provinciale di riferimento e conseguentemente al Congresso dell'Associazione della Regione territorialmente competente e al Congresso dell'Associazione nazionale.

Art. 5.
Ammissione degli Associati

5.1. La domanda di ammissione ad associati di SC deve essere presentata alla Struttura territoriale di base (circoscrizionale; comunale; zonale; tematica;), se costituita, altrimenti direttamente a quella provinciale, secondo le modalita' stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilita' di impegno. Tali Strutture conseguentemente adottano la tessera nazionale quale tessera sociale. E' prevista anche la modalita' di adesione on-line, disciplinata con delibera della Direzione nazionale.
5.2. La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno dell'aspirante associato ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti di esecuzione.
5.3. Per quanto riguarda l'esame della domanda e l'iscrizione dell'associato all'Associazione, si fara' riferimento alle indicazioni operative stabilite dalla Direzione Nazionale per ciascuna campagna di tesseramento.
5.4. I minori di anni 18 possono assumere il titolo di associati, ferme restando le limitazioni alla capacita' previste dalla legge.

Art. 6.
Perdita della qualifica di Associato

6.1. La qualifica di associato si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per provvedimento disciplinare di espulsione, per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonche' per causa di morte.
6.2. La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
6.3. Ferme restando le previsioni dello Statuto di SC, la misura disciplinare dell'espulsione nei confronti di un associato viene deliberata dalla Direzione nazionale, secondo le procedure di cui al successivo art. 29, nei confronti dell'associato che:
8.1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti, e alle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi dell'Associazione;
8.2. svolga attivita' contrarie agli interessi dell'Associazione;
8.3. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
6.4. L'associato puo' recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare alla Struttura dove e' iscritto.
6.5. In caso di recesso o di provvedimento disciplinare di espulsione l'associato deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'efficacia del recesso o dell'espulsione, nonche' definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualita' di associato. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
6.6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi ed aventi causa non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, ne' hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7.
Associazioni federate

7.1. SC puo' stipulare patti federativi con soggetti politici regionali, in particolare quando questi operano in realta' autonomiste. Tali soggetti, dotati di autonomia politica locale, organizzativa e finanziaria, condividono gli obiettivi e il programma politico nazionale di SC. Possono altresi' federarsi a SC associazioni di natura culturale e sociale.
7.2. Gli accordi alla base dei patti federativi, anche di carattere elettorale, sono approvati e sottoscritti, previa deliberazione della Direzione Nazionale, dal Presidente di SC e dal rappresentante legale del soggetto politico federato e precisano i dettagli delle modalita' di sostegno reciproco.

Art. 8.
Struttura organizzativa
e rappresentanza di genere e delle minoranze

8.1. L'Associazione SC opera attraverso Strutture territoriali di base (circoscrizionale; comunale; zonale; tematica), provinciali, regionali, nazionali, nonche', ove istituite, europee ed internazionali. L'articolazione dei livelli territoriali sara' adeguata ad eventuali futuri mutamenti dell'assetto istituzionale delle autonomie locali.
8.2. L'Associazione puo' prevedere, tramite regolamento operativo, modalita' organizzative anche di tipo settoriale e tematico.
8.3. SC promuove forme di partecipazione associativa tramite la rete ed altre tecnologie telematiche, che saranno operativamente disciplinate da apposito regolamento approvato dalla Direzione Nazionale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quanto disposto dal D.lgs n. 196/2003(codice della privacy) e dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.
8.4. Ai fini del conseguimento dell'effettiva parita' di genere, in tutti gli organismi collegiali di ogni livello territoriale e nazionale, dovra' essere garantita la presenza di una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30% trenta per cento.
8.5. Parimenti, ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello territoriale e nazionale, dovra' essere garantita una rappresentanza percentuale alle eventuali minoranze interne non inferiore al 20% (venti per cento).

Art. 9.
Struttura territoriale di base (circoscrizionale,
comunale, zonale, tematica)

9.1. Le Strutture territoriali di base (circoscrizionale; comunale; zonale; tematica) di SC, se dotate di atto costitutivo e statuto, sono le Associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla Direzione provinciale che abbiano aderito con decisione del loro massimo organo deliberante, allo Statuto e ai Regolamenti, ove esistenti, dell'Associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati. Atto costitutivo e statuto dovranno contenere regole di disciplina degli organi interni (composizione, elezione, ecc.) conformi ai principi generali del presente Statuto.
9.2. Le Associazioni territoriali di base devono essere denominate «Associazione Scelta Civica di ...» (indicando, la Circoscrizione, il Comune, la zona, la tematica) e sono identificate con la denominazione di «SC ...» (indicando, la Circoscrizione, il Comune, la zona, la tematica).
9.3. Le Strutture territoriali di base (circoscrizionale; comunale; zonale; tematica;), qualora non adottino un proprio atto costitutivo e statuto, saranno considerate alla stregua di delegazioni territoriali delle strutture provinciali.
9.4. Ogni Associazione territoriale di base, facente parte della struttura organizzativa dell'Associazione nazionale, mantiene la sua autonomia (in ogni caso nei limiti sopra indicati) organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale.
9.5. Le Associazioni territoriali di base hanno l'obbligo di redigere ogni anno il Rendiconto di esercizio e di trasmetterlo, unitamente all'elenco degli iscritti, alla Direzione provinciale.
9.6. Ogni Associazione territoriale di base ha completa autonomia di iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dal Congresso nazionale regionale e provinciale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti del proprio territorio, concorrendo, con le modalita' previste dal presente Statuto, al progetto politico di SC e alla formazione degli organi provinciali, regionali e nazionali.
9.7. Ogni Associazione territoriale di base consegnera' al proprio associato la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo le disposizioni dell'Associazione nazionale, sul modello deliberato dalla Direzione nazionale.
9.8. Gli Organi della Struttura territoriale di base sono:
l'Assemblea degli associati;
la Segreteria;
Il Segretario.
9.9. L'Assemblea degli associati e' l'organo sovrano dell'Associazione territoriale di base. E' composta da tutti gli associati dell'associazione, e' retta dal principio del voto singolo e non e' ammessa la delega di voto.
9.10. Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a misure disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.
9.11. L'Assemblea in via ordinaria e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta' piu' uno degli associati in prima convocazione e di almeno un terzo degli associati in seconda convocazione. Delibera a maggioranza dei voti. In merito alle proposte di modifica degli statuti delle Associazioni territoriali di base, sempre che detti stati statuti siano stati adottati, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' piu' uno degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
9.12. L'Assemblea ordinaria delle Associazioni territoriali di base e' convocata dal Segretario; deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata quando ne e' fatta richiesta motivata scritta da almeno un decimo degli associati o dalla Segreteria provinciale.
9.13. L'Assemblea territoriale di base procede alla elezione dei delegati al Congresso nel numero, nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento congressuale di cui al successivo art. 15.
9.14. La Segreteria e' l'organo esecutivo ed amministrativo della Struttura territoriale di base. E' composta da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal Segretario. La Segreteria elegge tra i suoi componenti il Segretario, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
9.15. La durata in carica dei componenti della Segreteria, e del Segretario e' stabilita in tre anni dalla nomina. Il Segretario e i componenti della Segreteria restano in carica fino riunione dell'Assemblea che ne delibera la sostituzione. L'Assemblea degli associati, la Segreteria e il Segretario operano secondo quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti di attuazione, ove esistenti.

Art. 10.
Struttura provinciale

10.1. Le Strutture provinciali di SC sono le Associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla Direzione nazionale, che abbiano aderito, in via statutaria ovvero con decisione del loro massimo organo deliberante, allo Statuto e ai Regolamenti, ove esistenti, dell'Associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati.
10.2. Le Associazioni territoriali provinciali devono essere denominate «Associazione Scelta Civica della Provincia di ...» e sono identificate con la denominazione di «SC, Sede provinciale di ...».
10.3. Le Associazioni provinciali devono essere dotate di uno Statuto che si ispiri si e richiami ai principi ed alle norme dello Statuto SC e dei relativi Regolamenti approvati e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all'attivita' degli organi.
10.4 Ogni Associazione provinciale, facente parte della struttura organizzativa dell'Associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.
10.5. Le Associazioni provinciali hanno l'obbligo di redigere ogni anno il Rendiconto di esercizio, che deve essere inviato alla Direzione nazionale. A quest'ultima vanno inviati ogni anno gli elenchi degli iscritti.
10.6. Ogni Associazione provinciale ha completa autonomia di iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dal Congresso provinciale e dal Congresso nazionale e regionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti del proprio territorio, concorrendo, con le modalita' previste dal presente Statuto, al progetto politico di SC e alla formazione degli organi regionali e nazionali.
10.7. Ogni Associazione provinciale nei territori dove non e' costituita la Struttura territoriale di base (circoscrizionale, comunale, zonale, tematica) procedera' agli adempimenti relativi al tesseramento, secondo le indicazioni operative stabilite dalla Direzione nazionale per ciascuna campagna di tesseramento.
10.8. Gli Organi della Struttura provinciale sono:
il Congresso provinciale;
la Direzione provinciale;
la Segreteria provinciale;
il Segretario provinciale;
il Collegio dei Revisori.
10.9. Il Congresso provinciale e' convocato ogni tre anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del Congresso nazionale ed e' composto dai delegati eletti dalle strutture territoriali di base nel numero, nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento congressuale di cui al successivo art. 15. La durata in carica dei suoi componenti e' stabilita in tre anni.
10.10. Il Congresso della Struttura territoriale provinciale elegge, sulla base del proprio Statuto, la Direzione provinciale, e, sulla base del Regolamento congressuale di cui al successivo art. 15, i delegati al Congresso regionale e nazionale.
10.11. La Direzione provinciale e' composta:
a) da otto a trenta componenti eletti dal Congresso a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell'Associazione provinciale;
b) dai Parlamentari e i Consiglieri regionali residenti nel territorio (senza diritto di voto) se non fanno gia' parte della Direzione provinciale;
c) dal Capogruppo in Consiglio provinciale.
La Direzione provinciale resta in carica fino alla data del successivo Congresso provinciale. E' convocata dal Segretario provinciale quando ne ravvisi la necessita'; deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dalla Segreteria regionale. Le riunioni della Direzione provinciale sono legalmente costituite quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal Segretario provinciale o dal suo delegato.
10.12. La Direzione provinciale elegge il Segretario provinciale, e su sua proposta nomina la Segreteria provinciale e il Collegio dei Revisori.
10.13. La Segreteria provinciale e' l'organo esecutivo ed amministrativo della Struttura provinciale.
E' composta dal Segretario provinciale, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti nominati su proposta del Segretario Provinciale dalla Direzione provinciale; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal Segretario Provinciale.
10.14. La durata in carica dei componenti della Segreteria provinciale, del Segretario Provinciale e del Collegio dei revisori e' stabilita in tre anni. I componenti della Segreteria provinciale, il Segretario provinciale ed il Collegio dei Revisori restano in carica fino alla data della prima riunione della Direzione provinciale seguente alla celebrazione del Congresso provinciale. Il Congresso provinciale, la Direzione provinciale, la Segreteria Provinciale ed il Segretario provinciale operano secondo quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti, ove esistenti.

Art. 11.
Struttura regionale

11.1. Le Strutture regionali di SC sono le Associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla Direzione nazionale, costituite in sede regionale da parte delle Associazioni territoriali provinciali di una stessa regione che abbiano aderito, in via statutaria ovvero con decisione del loro massimo organo deliberante, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme ivi previste, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati.
11.2. Le Associazioni territoriali regionali devono essere denominate «Associazione Scelta Civica della Regione di ...» e sono identificate con la denominazione di «SC, Sede regionale di ...».
11.3. Le Associazioni regionali devono essere dotate di uno Statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle regolamentazioni dello Statuto di SC e dei relativi Regolamenti approvati, e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all'attivita' degli organi per lo svolgimento delle finalita' assegnate in funzione del livello territoriale di cui fanno parte.
11.4. Ogni Associazione regionale, facente parte della struttura organizzativa dell'Associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale.
11.5. Le Associazioni regionali hanno l'obbligo di redigere ogni anno il Rendiconto di esercizio che deve essere inviato alla Direzione nazionale.
11.6. Ogni Associazione regionale ha completa autonomia di iniziativa e di attivita' nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dal Congresso regionale e dal Congresso nazionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio regionale, concorrendo, con le modalita' previste dal presente Statuto , al progetto politico di SC.
11.7. Gli Organi della Struttura regionale sono:
il Congresso regionale;
la Direzione regionale;
la Segreteria regionale;
il Segretario regionale;
il Collegio dei revisori.
11.8. Il Congresso regionale e' convocato ogni tre anni, e in ogni caso in occasione della convocazione del Congresso nazionale ed e' composto dai Segretari provinciali e dai delegati espressi dai Congressi provinciali nel numero, nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento congressuale di cui al successivo art. 15.
Elegge la Direzione regionale.
La durata in carica dei suoi componenti e' stabilita in tre anni che scadono alla data del successivo Congresso regionale.
11.9. La Direzione regionale e' composta:
a) da quindici a cinquanta componenti eletti dal Congresso regionale a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell'Associazione regionale;
b) dai Parlamentari e i Consiglieri regionali residenti nel territorio (senza diritto di voto) se non fanno gia' parte della Direzione regionale;
c) dal Capogruppo in Consiglio regionale;
d) dai segretari provinciali.
La Direzione regionale resta in carica fino alla data del successivo Congresso regionale. E' convocata dal Segretario regionale quando ne ravvisi la necessita'; deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto di esercizio o quando ne e' fatta richiesta motivata scritta da almeno un decimo degli associati o dalla Segreteria nazionale. Le riunioni della Direzione regionale sono legalmente costituite quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal Segretario regionale o dal suo delegato.
11.10. La Direzione regionale elegge il Segretario regionale, e su sua proposta nomina la Segreteria regionale e nomina il Collegio dei revisori.
11.11. La Segreteria regionale e' l'organo esecutivo ed amministrativo della Struttura.
E' composta dal Segretario regionale, da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti nominati su proposta del Segretario regionale dalla Direzione regionale; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal Segretario regionale.
11.12. La durata in carica del Segretario regionale, della Segreteria regionale e del Collegio dei revisori e' stabilita in tre anni. Il Segretario regionale, la Segreteria regionale ed il Collegio dei revisori restano in carica fino alla data della prima riunione della Direzione regionale seguente la celebrazione del Congresso regionale.
11.13. Il Congresso regionale, la Direzione regionale, la Segreteria regionale ed il Segretario regionale operano secondo quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti approvati dalla Direzione nazionale, ove esistenti.

Art. 12.
Rappresentanza e poteri delle Strutture
territoriali, provinciali e regionali

12.1. I Segretari di SC, ai vari livelli, rappresentano l'Associazione nei confronti dei terzi unicamente per le questioni aventi interesse rispettivamente territoriale, provinciale, regionale.
12.2. I Segretari delle Strutture territoriali, provinciali e regionali hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio, di SC relativamente ai loro rispettivi livelli associativi territoriali. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del codice civile, al Segretario di ogni struttura territoriale e' attribuita la piena responsabilita' della gestione amministrativa, contabile e finanziaria e patrimoniale della struttura territoriale di riferimento. Ogni struttura dovra' attuare la propria gestione finanziaria conformemente ai principi ed alle norme contenute nello Statuto di SC; il Segretario di ciascuna struttura territoriale vigilera' sull'osservanza delle stesse e ne sara' garante.
12.3. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, e' necessaria la firma del Segretario e quella di un altro dirigente a cio' designato, oppure la firma congiunta di due componenti della Segreteria espressamente indicati.
12.4. Le Strutture territoriali, provinciali e regionali rispondono direttamente ed unicamente per le obbligazioni assunte ai rispettivi livelli e non impegnano in tale campo i gradi superiori o inferiori. Ciascuna Struttura ha proprie responsabilita' decisionali ed amministrative nell'ambito territoriale o ambientale di competenza.

Art. 13.
Disposizioni comuni per le Strutture
provinciali e regionali

13.1. La costituzione e l'adesione delle Strutture provinciali e regionali, a SC deve essere approvata dalla Direzione nazionale. In caso di mancata accettazione della domanda, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di mancata approvazione puo' essere proposto ricorso all'Assemblea nazionale, che decide in via definitiva entro 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso, ferme restando le procedure di garanzia di cui al successivo art. 29.
13.2. Il Comitato di Presidenza di «SC» puo' disporre verifiche in caso di motivate necessita' e urgenze sullo stato organizzativo e associativo e sulla funzionalita' degli Organi delle Associazioni provinciali e regionali. Le risultanze delle suddette verifiche dovranno essere comunicate per iscritto alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni; la comunicazione dovra' indicare il termine entro il quale far pervenire le controdeduzioni, che non potra' essere inferiore a 30 giorni.
13.3. Nel caso in cui vengano accertati comportamenti o attivita' in grave contrasto con lo Statuto e i Regolamenti, ove esistenti, la Direzione nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza di «SC», puo' deliberare l'esclusione di una Struttura territoriale regionale o provinciale. La Direzione nazionale delibera l'esclusione ai sensi del presente articolo con le procedure stabilite al successivo art. 24.
13.4. Avverso la delibera di esclusione, l'Associazione territoriale interessata dal provvedimento puo' ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea nazionale, che decide in via definitiva entro 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso, ferme restando le garanzie di cui al successivo art. 29.
13.5. La Direzione nazionale puo' determinare lo scioglimento, la chiusura, la sospensione e il commissariamento delle Strutture provinciali e regionali per le motivazioni e con le procedure stabilite dal presente Statuto al successivo art. 24, ferme restando le garanzie di cui al successivo art. 29.
13.6. Il Segretario di ciascuna struttura territoriale e' tenuto ad applicare e far applicare nell'ambito della sua struttura territoriale le disposizioni in materia finanziaria ed amministrativa del Responsabile Finanziario; l'inosservanza di tali disposizioni costituisce motivo di azione disciplinare ai sensi del successivo art. 24.
13.7. Il Segretario di ciascuna struttura territoriale provvede alla predisposizione del Rendiconto di esercizio per ogni anno sociale, che dovra' essere trasmesso al Responsabile Finanziario ed alla Segreteria della struttura territoriale di livello superiore almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Organo della struttura territoriale competente per l'approvazione.
13.8. Il Segretario di ciascuna struttura territoriale e' tenuto ad ottemperare alle disposizioni di cui al successivo art. 21 in materia di trasparenza della gestione economico-finanziaria.
 

Art. 14.
Struttura nazionale

14.1. Sono Organi della Struttura nazionale:
il Congresso nazionale;
l'Assemblea nazionale;
la Direzione nazionale;
il Comitato di presidenza;
il Presidente;
il Segretario politico;
il Responsabile finanziario;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Collegio nazionale dei Probiviri.

Art. 15.
Congresso nazionale

15.1. Il Congresso nazionale definisce il progetto politico di SC.
Il Congresso nazionale e' convocato dall'Assemblea nazionale ogni tre anni ed e' costituito dai delegati eletti dai Congressi provinciali secondo l'apposito Regolamento tenuto conto sia dei voti riportati da SC nelle ultime elezioni politiche che del numero degli associati; il Regolamento congressuale assicurera' la rappresentanza delle minoranze negli organi in conformita' a quanto stabilito agli artt. 2.2 lett. b) e 8.5 che precedono. La Direzione nazionale, con congruo anticipo rispetto alla convocazione del Congresso nazionale e dei Congressi provinciali, stabilisce con propria deliberazione assunta nel rispetto del Regolamento congressuale, il numero di delegati spettante a ciascuna provincia. Nel determinare il numero dei delegati del Congresso Nazionale, la Direzione Nazionale, in relazione alla rappresentanza delle posizioni minoritarie, si atterra' al criterio percentuale minimo prestabilito di cui agli artt. 2.2 lett. b) e 8.5 che precedono.
Il Congresso:
elegge il 70% dei componenti dell'Assemblea nazionale;
elegge il Collegio nazionale dei Probiviri, composto da tre componenti effettivi e due supplenti;
approva e modifica le norme dello Statuto, salvo quanto previsto alla lettera k del successivo art. 16.1.
15.2. Il quorum minimo per la validita' delle sedute deliberative del Congresso e' della meta' piu' uno dei componenti del Congresso stesso; le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai delegati presenti e sono obbligatorie per tutte le Associazioni territoriali aderenti e per tutti gli Organi di SC. Nelle deliberazioni del Congresso da adottare a scrutinio segreto non e' ammessa la partecipazione per delega.
15.3. I delegati decaduti, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti dai primi dei non eletti, nell'ordine, dai Congressi provinciali.
15.4. Le modalita' di convocazione del Congresso, di verifica dei poteri dei delegati, di elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza del congresso, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte saranno contenute in apposito regolamento del congresso, approvato dall'assemblea nazionale. Le disposizioni contenute nel regolamento del congresso si applicano espressamente alle Strutture territoriali di base, provinciali e regionali.

Art. 16.
Assemblea nazionale

16.1. L'Assemblea nazionale e' composta dai seguenti soggetti, purche' associati a Scelta Civica, con diritto di voto:
dagli eletti, nella misura del 70%, dal Congresso nazionale, che restano in carica per tre anni dall'elezione; la quota del 70% e' calcolata con riferimento alla data dell'elezione e indipendentemente dagli eventuali cambiamenti successivi nel numero degli altri componenti di cui ai punti successivi;
dai Segretari regionali in carica e per la durata della carica;
dai Parlamentari nazionali ed europei in carica e per la durata della carica;
dai Ministri, Viceministri e Sottosegretari in carica e per la durata della carica;
dai Presidenti di regioni in carica e per la durata della carica.
L'Assemblea nazionale indirizza l'attivita' di SC nell'ambito delle scelte programmatiche decise dal Congresso nazionale, determinando le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti.
L'Assemblea nazionale:
a) elegge il Presidente;
b) elegge il Segretario politico;
c) elegge la Direzione nazionale;
d) e' convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto;
e) elegge, su proposta del Presidente, uno o piu' Vicepresidenti, indicando il vicario e, su proposta congiunta del Presidente e del Segretario politico, il Comitato di presidenza;
f) nomina il Responsabile finanziario;
g) nomina il Collegio dei Revisori dei conti;
h) approva entro il mese di aprile di ogni anno, il Rendiconto di esercizio e stato patrimoniale e ne assume la responsabilita' anche ai fini dell'art. 5, l. 96/2012 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello preventivo;
i) puo' istituire eventuali Forum Tematici;
j) convoca il Congresso nazionale e approva i relativi regolamenti;
k) approva le modifiche allo Statuto esclusivamente per adeguarlo alle eventuali prescrizioni di legge e/o fiscali previo parere favorevole del Collegio nazionale dei Probiviri;
l) conferisce l'incarico alla societa' di revisione;
m) su proposta del Presidente e del Segretario politico, ha facolta' di revocare e/o sostituire i membri del Comitato di Presidenza e i Vicepresidenti;
n) delibera, su proposta della Direzione nazionale, la modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione, con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, anche per delega scritta, di almeno la meta' piu' uno degli associati aventi diritto al voto e con la maggioranza assoluta dei voti;
o) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dallo Statuto.
Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche di partito sono adottate a scrutinio segreto.
16.2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima del termine fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione puo' essere ridotto fino a 8 giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea viene convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, telegramma, fax o e-mail. A tal fine ciascun componente, e' tenuto a rilasciare il proprio recapito al fine di consentire la regolare convocazione. In caso di modifica dei suddetti recapiti spetta al singolo componente l'obbligo di curare la comunicazione alla segreteria operativa di SC. Tuttavia sono riconosciute valide le adunanze dell'Assemblea e le sue deliberazioni anche in mancanza di convocazione formale quando vi intervengano tutti i componenti.
16.3. L'Assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega scritta, di almeno la meta' piu' uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto non richieda un diverso quorum costitutivo. La delega non e' ammessa quando il voto avviene a scrutinio segreto.
16.4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati per delega, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto non richieda una diversa maggioranza. Ciascun associato ha diritto ad un voto e puo' ricevere una sola delega di voto da altro associato. Non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche.
L'esercizio del voto avviene:
per alzata di mano, in via ordinaria;
per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 30% dei componenti;
a scrutinio segreto su richiesta di almeno il 40% dei componenti.
Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche di partito sono adottate a scrutinio segreto.
16.5. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente di SC o in mancanza dal Vice Presidente Vicario e in mancanza di questo dal piu' anziano tra i Vice Presidenti. Il Presidente di SC puo' proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente della seduta assembleare secondo quanto stabilito all'articolo precedente e con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non associato, e sceglie tra i suoi componenti, se necessari, due scrutatori. La verifica della sussistenza del numero legale e della regolarita' di convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente il quale dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono ammessi alla trattazione ordini del giorno che risultino modificati e/o integrati nella loro formulazione rispetto a quelli inseriti nel testo di convocazione dell'assemblea, qualora vi sia la presenza di tutti i componenti e nessuno si opponga alla loro trattazione. Per la presentazione di ordini del giorno e di mozioni occorre la sottoscrizione di almeno 15 componenti dell'assemblea nazionale.
16.6. I componenti dell'Assemblea che intendano dimettersi devono comunicarlo in forma scritta al Comitato di Presidenza, motivandone le cause. Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile dell'Assemblea.

Art. 17.
Direzione nazionale

17.1. La Direzione nazionale e' composta da 30 (trenta) componenti eletti dall'Assemblea nazionale, aventi diritto di voto, di cui almeno cinque Segretari regionali, nonche' dal Comitato di Presidenza, che restano in carica per tre anni dall'elezione,. Delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri effettivi; in caso di parita' di voto prevale quello espresso dal Presidente. I componenti decaduti anche per il venir meno della loro carica, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti: se Segretari Regionali, dal Segretario Regionale subentrante; se eletti dall'assemblea nazionale, dai primi dei non eletti, nell'ordine. Nel caso di mancanza di sostituti, i componenti cessati potranno essere cooptati, con votazione segreta, dai rimanenti componenti della Direzione nazionale. La nomina deve essere in ogni caso ratificata entro 60 giorni dall'Assemblea nazionale.
17.2. La Direzione nazionale ha il compito di dare esecuzione alla scelte programmatiche decise dal Congresso nazionale e alle linee di attuazione deliberate dall'Assemblea nazionale.
La Direzione nazionale:
a) e' convocata dal Presidente almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto;
b) approva i dati del tesseramento e il relativo regolamento;
c) su proposta del Responsabile finanziario stabilisce sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli eletti nelle assemblee rappresentative e dagli incaricati di funzioni di Governo;
d) approva i Regolamenti di attuazione o di integrazione dello Statuto e tutti gli altri Regolamenti la cui competenza non e' specificatamente assegnata all'Assemblea;
e) puo' incaricare, su proposta del Segretario politico, responsabili di progetti ed esperti di settore che, se non eletti, partecipano senza diritto di voto e con funzione consultiva;
f) puo' nominare commissione di lavoro;
g) stabilisce le procedure per le eventuali elezioni primarie per la selezione dei candidati;
h) approva la costituzione e l'adesione delle strutture provinciali e regionali a SC; nei casi previsti dall'art. 24 delibera lo scioglimento delle strutture territoriali e nomina contestualmente un Commissario;
i) autorizza l'utilizzo del simbolo, nella composizione descritta al precedente art. 1 o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, a cui partecipi anche SC o da questa promossi;
j) propone all'assemblea nazionale la modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione:
k) delibera le sanzioni disciplinari secondo le procedure di cui al successivo art. 29.

Art. 18.
Comitato di Presidenza

18.1. Il Comitato di Presidenza e' l'organo esecutivo di SC. E' composto dal Presidente, dal Segretario politico, dal/dai Vice presidente/i, dai Capigruppo Parlamentari e dai componenti eletti dall'Assemblea nazionale, in un numero da un minimo di quattro ad un massimo di dieci, tutti aventi diritto di voto. Resta in carica per un triennio. Al Comitato di Presidenza hanno diritto di partecipare senza diritto di voto i rappresentanti di SC al Governo.
18.2. I componenti decaduti anche per il venir meno della loro carica, incompatibili o dimissionari saranno sostituiti: dal subentrante nella carica e, per gli elettivi, dai primi dei non eletti dall'assemblea nazionale, nell'ordine. Nel caso di mancanza di sostituti, i componenti cessati potranno essere cooptati, con votazione segreta, dai rimanenti componenti del Comitato di Presidenza. La nomina deve essere in ogni caso ratificata entro 60 giorni dall'Assemblea nazionale.
18.3. Tra i sopra elencati membri del Comitato di Presidenza, devono essere distribuite e conferite le deleghe e le relative responsabilita' in merito ai seguenti profili: Portavoce politico; Organizzazione, Enti locali, Programma e Formazione. Partecipa al Comitato di Presidenza, senza diritto di voto, anche il Responsabile finanziario. Il Comitato di Presidenza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi membri effettivi; in caso di parita' di voto, prevale quello espresso dal Presidente.
18.4. Il Comitato di Presidenza e' l'Organo esecutivo della Associazione Nazionale: attua le linee politiche deliberate dal Congresso, dall'Assemblea e dalla Direzione nazionale; dirige SC in materia organizzativa ed amministrativa, secondo gli orientamenti espressi dall''Assemblea nazionale e dalla Direzione nazionale, e ne e' responsabile.
18.5. Il Comitato di Presidenza:
a) e' convocato dal Presidente;
b) delibera sulle modalita' ed i tempi di attuazione delle linee strategiche di SC, nell'ambito delle linee guida stabilite dall'Assemblea nazionale e dalla Direzione nazionale;
c) delibera, su proposta del Responsabile finanziario, le direttive concernenti l'attivita' economica di SC;
d) regolamenta e autorizza l'utilizzo del simbolo di SC;
e) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'Assemblea nazionale e alla Direzione nazionale;
f) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera sulle materie di competenza della Direzione nazionale, a condizione che le stesse vengano sottoposte a ratifica nella prima seduta utile della Direzione nazionale;
g) nei casi di necessita' ed urgenza, delibera lo scioglimento degli organi collegiali provinciali/regionali ed i provvedimenti temporanei di commissariamento delle strutture territoriali ai sensi del successivo art. 24.

Art. 19.
Presidente

19.1. Il Presidente e' il garante dell'unita' di SC, resta in carica per un periodo pari a tre anni e puo' essere rieletto per non piu' di due volte complessivamente. E' eletto dall'Assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza in due deliberazioni consecutive dell'Assemblea nazionale e' sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.
19.2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea nazionale, la Direzione nazionale e il Comitato di Presidenza. In caso di urgenza, di impedimento, o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il Vicepresidente Vicario.

Art. 20.
Segretario politico

20.1. Il Segretario politico:
a) coordina l'esecuzione dell'indirizzo politico di SC secondo le indicazioni deliberate dal Congresso, dall'Assemblea nazionale e dalla Direzione nazionale;
b) coordina, d'intesa con il responsabile all'organizzazione, le articolazioni territoriali di SC, le politiche di sviluppo del tesseramento, l'organizzazione e l'attivita' di SC sia a livello nazionale che locale;
c) svolge, d'intesa con il responsabile Enti locali, funzioni di raccordo dei Gruppi parlamentari, degli eletti a livello locale e dei rappresentatiti delle articolazioni territoriali;
d) coordina, d'intesa con il portavoce politico, le iniziative e i mezzi necessari per la comunicazione di SC;
e) coordina, d'intesa con il responsabile del programma, il piano programmatico di SC deliberato dall'Assemblea nazionale;
f) coordina, ove esistenti, le Commissioni di lavoro.
20.2. Il Segretario politico e' eletto dall'Assemblea nazionale, resta in carica tre anni e puo' essere rieletto per non piu' di due volte complessivamente. In caso di impedimento, dimissioni o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il Presidente fino alla nomina del nuovo Segretario politico.

Art. 21.
Responsabile finanziario

21.1. Il Responsabile finanziario ha la rappresentanza legale di SC a tutti gli effetti, di fronte a terzi, in tutti i gradi di giudizio e con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di rilevanza giuridica economica e finanziaria in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, in via esemplificativa, la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Gestisce, in particolare ogni attivita' relativa ai contributi, rimborsi e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'Associazione, nel rispetto delle legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti.
Il Responsabile finanziario ha la responsabilita' della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di SC, a tutti i fini di legge, incluso l'art. 5 della l. 96/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Responsabile finanziario nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli art 28-29 del D.lgs n.196/2003 e ss. mm.
Il Responsabile finanziario e' nominato dall'Assemblea nazionale e resta in carica tre anni, e in ogni caso fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo anno.
21.2. Il Responsabile Finanziario agisce in modo autonomo, individuale ed esclusivo, nei limiti di cui all'art. 6-bis della legge n. 157/1999, nel rispetto dei principii di economicita', efficienza e trasparenza della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
21.3. Il Responsabile Finanziario agisce in base a preventiva autorizzazione del Comitato di Presidenza per i seguenti atti che impegnano il Partito: (a) operazioni eccedenti il limite di spesa di Euro 100.000,00 (centomila/00) o altro maggiore o minore limite prudenzialmente determinato dal Comitato di Presidenza in proporzione al valore del totale delle attivita' dello stato patrimoniale; (b) acquisto e/o alienazione di beni immobili; (c) rilascio di garanzie personali e reali in favore di terzi, inclusi strutture e organismi territoriali del Partito; (d) operazioni di natura straordinaria di rilevante impatto sullo stato patrimoniale.
21.4. Il Responsabile Finanziario, in applicazione degli indirizzi strategici del Comitato di Presidenza:
individua le unita' organizzative interne al Partito provviste della facolta' di impegnare le risorse di SC (Centri di Spesa) e controlla il rispetto delle procedure previste dai regolamenti;
predispone piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle strutture territoriali sulla base di criteri proporzionali e in considerazione delle necessita' evidenziate dalla programmazione annuale delle attivita' territoriali del partito, anche prevedendo il trasferimento alle strutture territoriali di una quota proveniente dal tesseramento non inferiore al 20%.
21.5. Il Responsabile Finanziario trasmette all'Assemblea nazionale su base quadrimestrale un rendiconto dell'attivita' svolta e delle spese sostenute, fornendo un'informativa completa e dettagliata. Vengono approntati strumenti idonei ad assicurare che il rendiconto sia accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti.
21.6. Il Responsabile Finanziario provvede alla predisposizione del Bilancio consuntivo di esercizio in conformita' alla disciplina di legge applicabile, lo sottopone entro i termini previsti dal successivo art. 26 al Comitato di Presidenza e all'Assemblea nazionale per l'approvazione e ne cura entro i termini previsti dalla normativa di legge applicabile la pubblicazione sul sito internet di SC.
21.7. La gestione di ogni entrata di SC e' improntata a qualsiasi livello territoriale alla massima trasparenza. Il Responsabile Finanziario ed i Segretari delle strutture territoriali di ogni livello sono tenuti a mettere a disposizione, anche attraverso la pubblicazione nel relativo sito internet, le entrate e le uscite quadrimestrali di ogni struttura territoriale sulla base di uno schema approvato dalla Direzione nazionale su proposta del Responsabile Finanziario.
21.8. Al Responsabile Finanziario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla l. n. 441/82.
21.9. Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Responsabile Finanziario. La mancata osservanza di tali disposizioni e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati e puo' comportare il commissariamento dell'organo ai sensi del successivo art. 24.

Art. 22.
Assemblea dei Parlamentari

22.1. E' costituita l'Assemblea dei Parlamentari nazionale ed europei di SC. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno ed ha funzioni consultive.

Art. 23.
Candidature

23.1. Le candidature alle elezioni nazionali ed europee sono approvate dalla Direzione nazionale su proposta del Comitato di Presidenza.
23.2. Le candidature alle elezioni regionali e provinciali sono deliberate, rispettivamente, dalla Segreteria della Struttura regionale e dalla Segreteria della Struttura provinciale di riferimento, e sono soggette all'approvazione del Comitato di Presidenza.
23.3. Le candidature alle elezioni dei Comuni sono deliberate dalla Segreteria della relativa Struttura territoriale di base (comunale), e sono soggette all'approvazione dell'organo direttivo di livello superiore e comunicate al Comitato di presidenza. Per le candidature ai comuni capoluogo di provincia e' necessaria l'approvazione del Comitato di presidenza. Qualora non sia costituita nel territorio comunale di riferimento alcuna Struttura territoriale (comunale) di base, dette candidature sono approvate dalla Segreteria della Struttura provinciale di riferimento, sempre con l'approvazione del Comitato di Presidenza.
23.5. Le candidature alle elezioni circoscrizionali sono deliberate dalla Segreteria della relativa Struttura territoriale di base (circoscrizionale), e sono soggette all'approvazione dell'organo direttivo di livello superiore e comunicate al Comitato di Presidenza. Qualora non sia costituita nel territorio della Circoscrizione di riferimento alcuna Struttura territoriale (circoscrizionale) di base, dette candidature sono approvate dalla Segreteria della Struttura provinciale di riferimento, sempre d'intesa con il Comitato di Presidenza, previa istruttoria a cura del Responsabile Enti Locali.
23.6. Tutte le candidature dovranno essere rispondenti ai criteri stabiliti dal presente Statuto.
23.7. In particolare, fatta salva la possibilita' di selezione tramite primarie, se stabilita dalla Direzione nazionale (art. 17.2. lett. g), dovranno essere tutelati i principi:
della parita' di genere, prevedendo la formazione di liste nelle quali ci sia un'alternanza uomo/donna o comunque una percentuale di genere non inferiore al 30%;
della tutela delle posizioni minoritarie, garantendo una quota di candidature alla eventuale minoranza interna non inferiore al 20%;
dell'assenza di pendenze giurisdizionali o disciplinari che possano pregiudicare l'immagine di SC.
23.8. In occasione di ogni competizione elettorale, la Direzione nazionale approvera' un'apposita disciplina delle candidature, in relazione al tipo di competizione elettorale, in ossequio ai criteri sopra descritti.

Art. 24.
Scioglimenti e Commissariamenti delle Strutture
e Organi territoriali - Procedure

24.1. La Direzione nazionale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, puo' revocare i Segretari regionali/provinciali e/o sciogliere per gravi motivi la Direzione provinciale/regionale e la Segreteria provinciale/regionale e nominare contestualmente un Commissario provinciale/regionale. Lo scioglimento del Direzione provinciale/regionale determina la decadenza della Segreteria provinciale/regionale e del Segretario provinciale/regionale.
24.2. Sono da considerare gravi motivi ai fini dello scioglimento:
a) mancata nomina degli Organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto e dei Regolamenti nazionali;
b) mancata indizione del Congresso, del Comitato nei termini previsti dai relativi Statuti e dai Regolamenti, ove esistenti;
c) mancata approvazione da parte della Struttura provinciale o regionale, del proprio Rendiconto di esercizio e mancato invio di copia dello stesso alla Direzione nazionale;
d) reiterati comportamenti del Comitato, del Segretario o delle Segreterie di SC, provinciale o regionale e/o dei suoi dirigenti che siano in contrasto con la linea politica di SC o che comunque rechino palese nocumento all'immagine ed alla denominazione SC, oppure al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
e) inosservanza delle disposizioni del Responsabile Finanziario;
f) in generale, quando il Comitato, la Segreteria o il Segretario provinciale o regionale venga meno alle sue funzioni o esplichi attivita' contraria agli indirizzi di SC.
24.3. La Direzione nazionale puo' altresi' deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il commissariamento degli Organi regionali/provinciali. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo e dispone la sospensione degli Organi commissariati e la nomina di un commissario.
24.4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti delle Strutture territoriali (circoscrizionali, comunale, zonali, tematiche). L'organo competente ad adottare le relative delibere nei confronti delle Strutture territoriali e' la Segreteria provinciale.
24.5. In casi di necessita' ed urgenza il Comitato di presidenza puo' adottare in via temporanea i provvedimenti di cui agli art. 24.1, 24.3 e 24.4. I provvedimenti cosi' adottati devono, a pena di nullita', essere convalidati dalla Direzione nazionale alla prima riunione utile e comunque entro 60 giorni.
24.6. In casi di particolare gravita', il Comitato di Presidenza puo' deliberare la sospensione di un iscritto dall'attivita' di SC. In tale ipotesi e' avviato il procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato dinanzi al competente Collegio nazionale dei Probiviri.
24.7. I provvedimenti di cui al presente articolo hanno efficacia dal momento della comunicazione all'organo o alla persona interessata mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata R.R., o via PEC o telefax o ogni altro mezzo che permetta di avere certezza della ricezione.
24.8. Avverso il provvedimento di cui al presente articolo puo' essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio nazionale dei Probiviri. La presentazione del ricorso non sospende il provvedimento fino alla decisione del Collegio.

Art. 25.
Patrimonio sociale - Risorse economiche

25.1. Il Patrimonio di SC e' costituito da:
contributi degli associati;
contributi degli eletti nelle Assemblee rappresentative e degli incaricati di funzioni di Governo nazionale e territoriale se non eletti;
eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
investimenti mobiliari;
interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformita' alla legge.
25.2. L'Associazione puo' trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' da:
a) eredita', donazioni e legati;
b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
d) contributi associativi;
e) altre entrate compatibili con le finalita' sociali.
25.3. I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere a SC, a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, ne' pretendere quota alcuna a nessun titolo.
25.4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle Strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all'Associazione nazionale.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, di SC e' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalita' analoghe, o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La relativa deliberazione e' adottata dall'Assemblea nazionale.

Art. 26.
Esercizi sociali e bilanci

26.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I rendiconti di esercizio annuali, devono essere redatti e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea nazionale entro il mese di aprile dell'anno che segue la chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei conti e della societa' di revisione.
26.2. Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 1.2. del presente Statuto, l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 27.
Collegio dei Revisori dei conti
Societa' di Revisione

27.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' eletto dall'Assemblea nazionale ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nel Registri dei Revisori Legali, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione.
Se non vi ha provveduto l'Assemblea nazionale, il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Congresso nazionale e del Comitato nazionale.
27.2. La durata in carica del Collegio dei Revisori e' stabilita all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non puo' superare i tre anni e scade alla data del successivo Congresso nazionale.
27.3. Il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.LGS. 24/02/1998 n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del D. LGS. 27/01/2010 n. 39. La societa' di revisione svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'Associazione.

Art. 28.
Scioglimento e Liquidazione

28.1. Il Congresso nazionale, convocato in via straordinaria, puo' decidere lo scioglimento di SC con il voto favorevole di tre/quarti (3/4) degli aventi diritto.
28.2. In caso di scioglimento, il Congresso nazionale nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri.

Art. 29.
Collegio Nazionale dei Probiviri - Procedure

29.1. Il Collegio dei Probiviri:
a) e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale tra gli associati che non rivestono alcuna carica all'interno degli Organi delle Strutture territoriali di base, provinciali, regionali e nazionale, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
b) elegge il Presidente del Collegio tra i propri componenti.
29.2. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente; e' ammessa la seduta collegiale anche per videoconferenza.
29.3. Il Collegio nazionale dei Probiviri decide entro centoottanta giorni:
a) sulle controversie insorte tra Strutture territoriali, provinciali e regionali e tra una di queste Strutture e gli Organi nazionali di SC;
b) sulle controversie disciplinari di cui al successivo articolo 29.5.;
c) sulle controversie sui provvedimenti di commissariamento di cui all'articolo 24 del presente Statuto.
29.4 Il Collegio nazionale dei Probiviri ha inoltre il compito di:
a) rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione;
b) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto;
c) vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.
29.5. L'azione disciplinare, anche collettiva, puo' essere promossa presso il Collegio Nazionale dei Probiviri in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato per iniziativa di uno o piu' associati e quando vengono denunciati violazioni dello statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di SC.
29.6. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro 10 giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine di almeno 30 giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il Collegio medesimo puo' disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell'interessato, il Collegio Nazionale dei Probiviri puo' disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli gia' adottati.
29.7. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie alla Direzione Nazionale, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravita' dell'inadempienza.
29.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:
a) il richiamo scritto;
b) la deplorazione;
c) la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti gli Organi, comporta la decadenza dalla carica; tuttavia, la sostituzione del componente cosi' decaduto e' sospesa fino alla deliberazione definitiva;
d) l'espulsione.
Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione e' ammesso appello [all'Assemblea nazionale].
29.9. Gli associati espulsi per violazione del presente Statuto o per indegnita' possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei Probiviri.

Art. 30.
Convenzione di arbitrato

30.1. Ogni controversia relativa all'applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e Strutture territoriali, provinciali o regionali, ovvero tra Strutture provinciali tra di loro, e' rimessa, su ricorso di uno dei soggetti interessati, al Collegio nazionale dei Probiviri, che decidera', mediante lodo, come Organo di giustizia arbitrale rituale.
30.2. Al Collegio nazionale dei Probiviri sono altresi' rimesse, in unico grado, le controversie insorte tra le singole Strutture provinciali e la corrispondente Struttura regionale, nonche' quelle direttamente insorte tra una di tali Strutture e SC.
30.3. Il Collegio nazionale dei Probiviri decide la controversia nel termine di 180 giorni dalla presentazione del ricorso, scaduto inutilmente il quale, il procedimento arbitrale si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.
30.4. Il Collegio arbitrale ha facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nei modi che riterra' piu' opportuni. Esso deve, tuttavia, garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti e, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie, nonche' per esporre le loro repliche.
Il lodo pronunciato dal Collegio nazionale dei Probiviri e' impugnabile ai sensi dell'articolo 827 c.p.c.

Art. 31.
Modifiche statutarie

31.1. Le proposte di modifiche al presente Statuto devono essere inoltrate dalla Direzione nazionale al Congresso nazionale entro la data stabilita dal Regolamento del Congresso nazionale.
31.2. Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei delegati.
Restano fermi i poteri dell'Assemblea nazionale per le modifiche statutarie necessarie in caso di adeguamento ad innovazioni legislative e fiscali.

Art. 32.
Ulteriori disposizioni

32.1. SC riconosce l'importanza dell'esperienza giovanile al proprio interno e promuove un adeguata formazione per favorire la crescita di una nuova classe dirigente per un impegno attivo e responsabile della nuova generazione nelle istituzioni.
32.2. La Direzione nazionale, al fine di favorire e garantire un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organi a qualsiasi livello, approva un regolamento che garantisce tale rappresentanza; in ogni caso, SC si propone l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza di genere. A tal fine, SC fara' in modo che, negli organi collegiali vi siano rappresentanti di ciascun genere in misura non inferiore ad un terzo.
32.3. Di tutte le riunioni degli Organi direttivi ed esecutivi di SC, ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale.
32.4. Le responsabilita' di Segretario a qualsiasi livello di SC non possono essere ricoperte per piu' di sei anni complessivamente.
32.5. I Regolamenti di applicazione dello Statuto approvati dagli organi competenti costituiscono parte integrante dello stesso e dovranno essere ispirati a principi di democraticita' e pluralismo.
32.6. L'Assemblea nazionale approva un Regolamento che disciplina le incompatibilita' fra le cariche dell'Associazione e gli incarichi istituzionali.

Art. 33.
Rinvio alle disposizioni di Legge

33.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, ivi compresi i procedimenti disciplinari, si fa riferimento alle norme del Codice civile ed alle Leggi speciali sugli Enti di tipo associativo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I

Sino alla celebrazione del I Congresso nazionale, in deroga all'art. 16 del presente statuto, le funzioni dell'assemblea nazionale sono esercitate dall'assemblea degli associati composta dai soci fondatori, dai parlamentari e dagli incaricati regionali che hanno aderito a Scelta Civica.

II

Fino al primo congresso di Scelta Civica, la gestione politica sara' affidata a un comitato composto da (1) i capigruppo alla camera e al senato, (2) i tre incaricati regionali gia' affiancati al Presidente Vicario ai sensi della deliberazione adottata in data 18 giugno 2014, (3) i rappresentanti di Scelta Civica al governo e nei vertici istituzionali, (4) il tesoriere, (5) due deputati scelti dall'assemblea di Scelta Civica. Il comitato e' delegato ad adottare un dettagliato regolamento del primo congresso di Scelta Civica anche in deroga alle disposizioni degli articoli 15 e 16 dello statuto di Scelta Civica, sulla base di criteri e principi deliberati dall'assemblea di Scelta Civica.

III
MEMBRI ELETTIVI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

In occasione del I° Congresso, i membri elettivi dell'Assemblea Nazionale da eleggere ai sensi dell'articolo 16.1 sono 116. I membri sono attribuiti alle regioni in proporzione al numero di delegati provinciali attribuito a ciascuna regione.
L'elezione dei membri dell'assemblea nazionale e' effettuata su base regionale.
I delegati provinciali di ciascuna regione eleggono i membri dell'assemblea nazionale sulla base di liste presentate da almeno 2 aventi diritto alla partecipazione al congresso in tale regione, contenenti un numero di candidati non superiore al numero dei membri elettivi attribuiti alla regione.
L'elezione avviene a scrutinio segreto e la ripartizione degli eletti tra le liste avviene con metodo proporzionale al numero dei voti ricevuti dalla lista sul totale dei voti validamente esercitati applicando il seguente metodo:
si calcola la cifra elettorale di lista, data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista;
si calcola il quoziente elettorale provinciale, dato dalla divisione tra la somma dei voti validi ottenuti da tutte le liste e il numero di delegati provinciali da eleggere;
si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente;
si attribuisce quindi ad ogni lista tanti delegati quante volte il quoziente elettorale provinciale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste con i maggiori resti.
Esempio:
Nella circoscrizione X che elegge 5 delegati si presentano due liste, A e B.
Le cifre elettorali sono 70 voti per A e 120 voti per B.
Il quoziente provinciale e' dato da questa divisione: (70+120)/5 = 38.
Il quoziente della lista A e' 70/38 = 1,84. Il quoziente della lista B e' 120/38 = 3,15.
I seggi pieni sono 1 per la lista A e 3 per la lista B. Il seggio assegnato coi resti va alla lista A, che ha un resto maggiore (0,84 contro 0,15). I seggi complessivamente assegnati sono quindi 2 alla lista A e 3 alla lista B.

NUOVO STATUTO DEL PARTITO LEGA NORD
PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalita'

«Lega Nord per l'Indipendenza della Padania» (di seguito indicato come «Lega Nord», «Lega Nord - Padania» o «Movimento»), e' un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalita' il conseguimento dell'indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana.

Art. 2.
Struttura organizzativa della Lega Nord

Lega Nord e' una confederazione composta dalle seguenti Nazioni costituite a livello regionale in forma di associazioni non riconosciute:
1. Alto Adige - Südtirol;
2. Emilia;
3. Friuli - Venezia Giulia;
4. Liguria;
5. Lombardia;
6. Marche;
7. Piemonte;
8. Romagna;
9. Toscana;
10. Trentino;
11. Umbria;
12. Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste;
13. Veneto.
Il Consiglio Federale puo', con apposita delibera, approvare la costituzione di altre Nazioni, riconoscendone ufficialmente l'adesione alla Lega Nord. La definizione dei confini territoriali delle Nazioni spetta al Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale puo' deliberare, altresi', l'adesione alla Lega Nord di altre associazioni e l'adesione della Lega Nord ad altre associazioni od organismi internazionali, in conformita' a quanto previsto in un apposito regolamento.

Art. 3.
Simbolo

Il simbolo della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania appartiene esclusivamente alla Lega Nord.
Il simbolo, allegato al presente Statuto, e' costituito da un cerchio racchiudente la figura di Alberto da Giussano, cosi' come rappresentato dal monumento di Legnano; sullo scudo e' disegnata la figura del Leone di San Marco, il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta LEGA NORD. Nella parte inferiore e' la parola «Padania». Alla destra del guerriero e' posizionato il «Sole delle Alpi», rappresentato da sei petali disposti all'interno di un cerchio.
Il Consiglio Federale concede, in conformita' ad un apposito regolamento dallo stesso deliberato, l'utilizzo del simbolo alle Nazioni regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto e per il perseguimento delle finalita' in questo indicate, fatto salvo quanto previsto di seguito per l'utilizzo del simbolo a fini elettorali. La concessione del simbolo puo' essere revocata dal Consiglio Federale.
Il simbolo e' anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee. Limitatamente alle elezioni regionali ed amministrative, la Nazione puo' modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale.
In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte delle Nazioni per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario Federale.
Il Consiglio Federale, per tutti i tipi di elezione, puo' apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute piu' opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. In particolare potra' deliberare di presentare contrassegni elettorali, sia con la denominazione «Lega Nord», sia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali nel caso di elezioni regionali o amministrative.
Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non piu' utilizzati, o modificati, o sostituiti, nonche' qualunque altro simbolo contenente la dicitura Lega Nord, sono di proprieta' esclusiva della Lega Nord.

Art. 4.
Denominazioni

Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Uniun Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega Emiliano - Romagnola, nonche' le denominazioni delle singole Nazioni fanno parte esclusivamente del patrimonio della Lega Nord. Il Consiglio Federale puo' concederne l'utilizzo alle Nazioni cui la singola denominazione puo' riferirsi per ragioni di competenza territoriale. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, la Nazione dovesse non essere piu' ricompresa all'interno del Movimento non deterra' piu' alcun diritto in relazione all'utilizzo della denominazione e sara' obbligata a deliberare il proprio cambio di denominazione.

Art. 5.
Sede della Lega Nord

Lega Nord ha sede legale in Milano, in via Carlo Bellerio n. 41.

Art. 6.
Padri Fondatori della Padania

Gli Associati Ordinari Militanti che il 15 settembre 1996, dal palco di Venezia, hanno proclamato l'indipendenza della Padania, dando lettura della Dichiarazione d'Indipendenza e Sovranita', della Costituzione transitoria e della Carta dei diritti dei Cittadini Padani, nonche' gli Associati Fondatori della Lega Nord, intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo del Movimento del 4 dicembre 1989, assumono la qualifica di Padri Fondatori della Padania.
I Padri Fondatori della Padania sono membri di diritto del Congresso Federale.
I provvedimenti sanzionatori, nei confronti dei Padri Fondatori, sono di esclusiva competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia. E' ammesso il ricorso in appello al Presidente Federale.

Art. 7.
Scioglimento della Lega Nord

Lo scioglimento della Lega Nord puo' essere deliberato dal Congresso Federale, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento della Lega Nord, per qualunque causa, vi e' obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ORGANI DELLA LEGA NORD
Art. 8.
Organi della Lega Nord

Sono organi della Lega Nord:
il Congresso Federale;
il Consiglio Federale;
il Presidente Federale;
il Segretario Federale;
il Comitato Amministrativo Federale;
l'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione;
il Comitato Disciplinare e di Garanzia;
il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio;
la Segreteria Politica Federale;
la Commissione Statuto e Regolamenti;
il Responsabile dei Regolamenti e del Tesseramento;
il Responsabile del trattamento dei dati personali;
il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani.
La Lega Nord promuove la parita' dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Art. 9.
Il Congresso Federale

Il Congresso Federale e' l'organo rappresentativo di tutti gli associati della Lega Nord ed e' competente per le modifiche del presente Statuto.
Esso stabilisce la linea politica e programmatica della Lega Nord e valuta le attivita' svolte dalle Nazioni. Partecipano al Congresso Federale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi Nazionali delle rispettive Nazioni.
Il Congresso Federale e' convocato dal Segretario Federale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri Consiglio Federale o su richiesta del Segretario Federale.
Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso.

Art. 10.
Elezioni del Congresso Federale

Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale tra coloro che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni consecutivi di militanza come Associati Ordinari Militanti.
Tale carica e' incompatibile con qualsiasi altra carica nella Lega Nord o nelle Nazioni.
Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 12, terzo comma.

Art. 11.
I Delegati al Congresso Federale

Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati al Congresso Federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie Nazioni che abbiano almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti secondo la seguente formula proporzionale: N° delegati : Totale Voti = X : Voti Nazione, (il numero dei delegati sta al totale dei voti, come i delegati delle Nazioni stanno ai voti della Nazione) ovvero la proporzione tra il numero dei delegati al Congresso Federale stabilito dal Consiglio Federale, il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche o Europee precedenti al Congresso ed il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle singole Nazioni di cui all'art. 2.
Sono membri di diritto e votanti: il Presidente Federale, il Segretario Federale, i membri del Consiglio Federale, i Padri Fondatori, i Presidenti delle Nazioni con almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti, i Segretari Nazionali, i Segretari Provinciali delle Nazioni con almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti, i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane, purche' in regola con le norme sul tesseramento degli Associati Ordinari Militanti.
Il Consiglio Federale ha la facolta' di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe.

Art. 12.
Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale determina l'azione generale della Lega Nord, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso Federale.
Dura in carica 3 (tre) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di piu' della meta' dei suoi membri.
Il Consiglio Federale e' composto da:
il Presidente Federale;
il Segretario Federale;
l'Amministratore Federale;
il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio;
i Segretari di ciascuna Nazione con almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti;
13 (tredici) membri eletti dal Congresso Federale assegnati alle Nazioni, in base alla seguente formula proporzionale: N° 13 membri elettivi del Consiglio Federale : Totale Voti = X : Voti Nazione, ovvero la proporzione tra il numero dei Consiglieri Federali (13), il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche o Europee precedenti al Congresso ed il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle singole Nazioni di cui all'art. 2.
Lega Nord tutela le minoranze, ove presenti, e, a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e di voto in seno al Consiglio Federale al candidato alla carica di Segretario Federale che risulti il primo dei non eletti.
Partecipano, con il solo diritto di intervento, i Presidenti di Nazioni con almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti, i Vicesegretari Federali, il Responsabile dell'Ufficio Legislativo Federale, il Responsabile dei Regolamenti e del Tesseramento, il Presidente del Gruppo Lega Nord alla Camera dei Deputati, il Presidente del Gruppo Lega Nord al Senato della Repubblica, il Capodelegazione della Lega Nord al Parlamento Europeo, i Governatori Regionali o i Capodelegazione in giunta, il Coordinatore Federale del Movimento Giovani Padani e i Segretari di Nazioni con meno di 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti.
I Segretari delle Nazioni in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi Vice Segretari Vicari Nazionali con diritto d'intervento e di voto, ove previsto, a condizione che gli stessi siano membri effettivi del proprio Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parita' di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio.
Con apposita delibera, il Consiglio Federale puo' estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla Lega Nord, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potra' essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera e' revocabile dal Consiglio Federale.

Art. 13.
Competenze del Consiglio Federale

E' di competenza del Consiglio Federale:
a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
b) approvare nei termini di legge, il rendiconto della Lega Nord predisposto dal Comitato Amministrativo Federale;
c) nominare il Coordinatore Federale del Movimento Giovani Padani, su proposta dell'organismo previsto dal regolamento federale del Movimento Giovani Padani;
d) rilasciare un parere ai sensi dell'art. 31 sulle proposte di modifica degli statuti delle Nazioni ad esso sottoposte dalla Commissione Statuto e Regolamenti secondo l'art. 22;
e) stabilire l'importo delle quote associative;
f) nominare i 6 (sei) membri del Comitato Disciplinare e di Garanzia secondo le modalita' indicate dall'art. 18;
g) nominare il Responsabile del trattamento dei dati personali;
h) approvare i regolamenti della Lega Nord predisposti dalla Commissione Statuto e Regolamenti ai sensi dell'art. 22;
i) vigilare sul comportamento politico delle Nazioni.
E' organo di ultima istanza degli Associati Ordinari Militanti con piu' di 10 (anni) anni di militanza consecutiva, colpiti da provvedimenti disciplinari.
In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari Nazionali e dei relativi Consigli Nazionali e delibera, altresi', gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici.
In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste.
Il Consiglio Federale ratifica le deliberazioni dei Consigli Nazionali relative al candidato Governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato Sindaco per le citta' capoluogo di regione e alle relative liste.
Il Consiglio Federale puo' delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture della Lega Nord. In particolare, puo' nominare tra i propri membri un comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera dello stesso Consiglio Federale.
In caso di vacanza della carica di Presidente Federale, il Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente tra coloro che hanno maturato un'anzianita' di militanza di almeno 20 (venti) anni consecutivi.
Il Consiglio Federale dura in carica 3 (tre) anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.
Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni anche non consecutive, e' considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Federale. Analogamente si provvedera' alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti della stessa Nazione del membro da sostituire, il Consiglio Nazionale competente provvedera' direttamente alla nomina di un suo rappresentante.
Le dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio Federale comportano la convocazione automatica del Congresso straordinario, entro 120 (centoventi) giorni dall'evento; in questo caso saranno dimezzati i termini di convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono assunte dal Segretario Federale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal Presidente Federale. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Art. 14.
Il Presidente Federale

Il socio Umberto Bossi e' il padre fondatore della Lega Nord e viene nominato Presidente Federale a vita, salvo rinuncia.
Il Presidente Federale e' garante dell'unita' della Lega Nord e promuove, con ogni idoneo mezzo, l'identita' padana in collegamento con il Parlamento della Padania e di intesa con il Consiglio Federale.
E' membro di diritto del Consiglio Federale, del Comitato Disciplinare e di Garanzia e della Segreteria Politica Federale.
In caso di contestuali dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio Federale e di impedimento o dimissioni del Segretario Federale, il Presidente Federale assume i poteri e le competenze del Consiglio Federale e convoca entro 120 (centoventi) giorni il Congresso Federale straordinario per il rinnovo degli organi elettivi. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Art. 15.
Il Segretario Federale

Il Segretario Federale rappresenta politicamente e legalmente la Lega Nord di fronte a terzi. Il Segretario Federale e' altresi' autorizzato a presentare querele, attivare giudizi in sede civile e penale e svolgere ogni e qualsivoglia attivita', che lo stesso riterra' utile, in favore del Movimento avanti a qualsiasi autorita' giurisdizionale. Il Segretario Federale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 5 del presente Statuto.
Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi della Lega Nord. Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale dando attuazione alla linea politica e programmatica della Lega Nord; convoca e presiede il Consiglio Federale e la Segreteria Politica Federale, ne coordina le attivita', riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza puo' delegare un membro del Consiglio Federale a presiedere in sua vece. Riscuote i finanziamenti pubblici ed i rimborsi elettorali per la Lega Nord. Esprime parere vincolante sulle candidature alle cariche elettive esterne. Su delibera del Consiglio Federale, egli puo' delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale. Ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Lega Nord, ove non attribuiti ad altri organi.
Il Segretario Federale dura in carica 3 (tre) anni. Egli nomina e revoca fino a 3 (tre) suoi vice scegliendoli tra gli Associati Ordinari Militanti appartenenti a 3 (tre) Nazioni diverse e con un'anzianita' di militanza superiore a 10 (dieci) anni.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Consiglio Federale nomina a maggioranza semplice un Segretario Federale pro tempore il quale convoca il Congresso Federale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario Federale. Il Congresso Federale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Federale stesso.

Art. 16.
Il Comitato Amministrativo Federale

La gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Lega Nord spetta al Comitato Amministrativo Federale, costituito da un unico membro oppure da 3 (tre) membri. I componenti sono nominati dal Segretario Federale tra gli Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' minima di militanza di 10 (dieci) anni. Il Comitato Amministrativo Federale puo' essere revocato in ogni momento dal Segretario Federale.
Nel caso in cui il Comitato Amministrativo Federale sia costituito da 3 (tre) membri, il Segretario Federale nomina tra questi l'Amministratore Federale al quale possono essere delegate competenze proprie del Comitato Amministrativo Federale. L'Amministratore Federale e' anche Presidente del Comitato Amministrativo Federale. L'Amministratore Federale convoca il Comitato Amministrativo Federale che delibera a maggioranza.
Nel caso in cui il Comitato Amministrativo Federale sia costituito da 1 (un) membro, il Segretario Federale nomina tale membro quale Amministratore Federale al quale possono essere delegate competenze proprie del Comitato Amministrativo Federale.
Il Comitato Amministrativo Federale gestisce il patrimonio della Lega Nord.
Il Comitato Amministrativo Federale, nel rispetto delle linee guide assunte dal Consiglio Federale, decide:
l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;
la possibile erogazione di apporti a favore di una o piu' Nazioni.
Al Comitato Amministrativo Federale spetta inoltre:
l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonche' le richieste di fideiussioni, sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi;
la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
la sottoscrizione di mandati di pagamento;
l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti alla Lega Nord, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario Federale;
la gestione della contabilita' della Lega Nord, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalita' conseguenti, in conformita' alle leggi vigenti in materia;
ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.
Le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito dal Consiglio Federale devono essere autorizzate congiuntamente dai tre membri del Comitato Amministrativo Federale. Nel caso in cui il Comitato Amministrativo Federale sia costituito da un unico membro, le operazioni predette devono essere autorizzate congiuntamente dal Segretario Federale e dall'Amministratore Federale.
Il Comitato Amministrativo Federale controlla l'intero iter amministrativo e puo' accedere a tal fine alla documentazione bancaria e contabile delle Nazioni.
Il Comitato Amministrativo Federale riceve semestralmente una rendicontazione da parte delle Nazioni sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Lega Nord in particolare e su tutta la gestione. Puo' inoltre richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario.

Art. 17.
L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione

L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione e' composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.
I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalita' e almeno un membro tra quelli effettivi ed uno tra quelli supplenti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Il compenso e' determinato dal Segretario Federale all'atto della nomina.
L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione vigila in conformita' alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni, anche con mezzi di telecomunicazione. Interviene alle riunioni del Congresso Federale, del Consiglio Federale e del Comitato Amministrativo Federale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione.
L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione presenta una propria relazione annuale che e' allegata al rendiconto della Lega Nord.
I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione non possono rivestire altre cariche all'interno della Lega Nord o delle Nazioni.
Non possono essere nominati membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione coloro che rivestono cariche nella Lega Nord o nelle Nazioni.
Il Consiglio Federale vigila sul rispetto di tali requisiti.

Art. 18.
Comitato Disciplinare e di Garanzia

Il Comitato Disciplinare e di Garanzia e' l'organo che puo' assumere provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 36 anche nei confronti di Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' di militanza uguale o superiore a 10 (dieci) anni consecutivi e nei confronti dei Padri Fondatori, dei Presidenti di Provincia, dei Parlamentari, degli Europarlamentari, dei Consiglieri Regionali e dei Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane. E' organo di appello rispetto ai provvedimenti di espulsione adottati dai Consigli Nazionali nei confronti di Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' di militanza inferiore a 10 (dieci) anni consecutivi.
Il Comitato Disciplinare e di Garanzia e' composto dal Presidente Federale, dal Segretario Federale, dal Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio e da 6 (sei) membri nominati dal Consiglio Federale tra i suoi componenti che non siano Segretari Nazionali. A questi si aggiunge il Segretario della Nazione a cui appartiene il soggetto sottoposto a un procedimento disciplinare. Il Comitato Disciplinare e di Garanzia e' convocato dal Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio che svolge, altresi', l'attivita' istruttoria e redige il verbale delle sedute.
Il Comitato Disciplinare e di Garanzia delibera a maggioranza dei presenti.
Gli associati sanzionati con provvedimenti disciplinari assunti dal Comitato Disciplinare e di Garanzia possono ricorrere al Consiglio Federale come organo di ultima istanza.

Art. 19.
Il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio

Il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio e' nominato dal Segretario Federale, e' membro di diritto del comitato esecutivo, della Segreteria Politica Federale, del Consiglio Federale e del Comitato Disciplinare e di Garanzia. Coordina l'azione generale della Lega Nord sotto il profilo organizzativo e verifica l'applicazione delle linee d'azione generale espresse dal Consiglio Federale. Puo' partecipare, anche di sua iniziativa, ai lavori dei Consigli Nazionali e vigila sull'adozione ed attuazione delle delibere del Consiglio Federale verificando l'osservanza dello Statuto e il comportamento degli organi della Lega Nord e delle Nazioni. Coordina, inoltre, l'Ufficio di Segreteria Federale.

Art. 20.
La Segreteria Politica Federale

La Segreteria Politica Federale e' composta da:
il Segretario Federale, che la presiede;
il Presidente Federale;
i vice Segretari;
il Responsabile Federale Organizzativo e del Territorio;
il Responsabile dell'Ufficio Legislativo Federale;
i Presidenti dei Gruppi Parlamentari, il Capodelegazione della Lega Nord al Parlamento Europeo, i Governatori Regionali o i Capodelegazione in giunta.
Su invito del Segretario Federale, possono partecipare altri soggetti in rappresentanza dei Sindaci o dei Presidenti di Provincia o altri ancora direttamente o indirettamente interessati agli argomenti in discussione.
La nomina e l'eventuale revoca di ulteriori membri, spetta al Segretario Federale che ne dara' comunicazione al Consiglio Federale.

Art. 21.
L'Ufficio Legislativo Federale

L'Ufficio Legislativo Federale, organizzato in Dipartimenti e Consulte, elabora, ove costituito, le proposte per la concreta applicazione delle linee politiche della Lega Nord, secondo le direttive del Consiglio Federale, e fornisce il supporto tecnico, giuridico, legislativo e politico agli organi della Lega Nord.
Il Responsabile dell'Ufficio e' nominato dal Segretario Federale.

Art. 22.
La Commissione Statuto e Regolamenti

La Commissione Statuto e Regolamenti, nominata dal Segretario Federale su proposta del Consiglio Federale e presieduta dal Responsabile Organizzativo e del Territorio, formula proposte di modifica del presente Statuto, che, previo parere favorevole del Segretario Federale, sottopone al Congresso Federale.
La Commissione Statuto e Regolamenti formula, altresi', proposte di modifica, ovvero pareri, dello Statuto delle Nazioni, che, previo parere favorevole del Segretario Federale, sottopone al Consiglio Federale. Ai sensi del precedente art. 13, il Consiglio Federale esprime un parere sulle modifiche dello Statuto delle Nazioni, che dovranno comunque essere deliberate dal relativo Congresso Nazionale; l'accoglimento di tale parere e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord.
La Commissione Statuto e Regolamenti predispone i regolamenti della Lega Nord e delle Nazioni ed e' competente per le modifiche degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti della Lega Nord sono approvati dal Consiglio Federale, i regolamenti delle Nazioni dai relativi Consigli Nazionali. Quanto ai regolamenti delle Nazioni, l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord.

Art. 23.
Il Responsabile dei Regolamenti
e del Tesseramento

Il Responsabile dei Regolamenti e del Tesseramento e' nominato dal Segretario Federale, partecipa senza diritto di voto al Consiglio Federale ed alla Commissione Statuto e Regolamenti e ne redige i verbali delle sedute. Controlla, inoltre, che il tesseramento e la distribuzione delle tessere sul territorio si svolgano correttamente, riferendo al Consiglio Federale.

Art. 24.
Il Responsabile del trattamento
dei dati personali

Il Responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso della Lega Nord e delle Nazioni, in particolare con riferimento a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03, c.d. Codice della Privacy, e dalle relative delibere.

Art. 25.
Il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani

Il Coordinamento Federale del Movimento Giovani Padani coordina, attraverso un proprio regolamento approvato dal Consiglio Federale, l'attivita' dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai singoli Consigli Nazionali. L'eta' massima dei membri dei gruppi giovanili e' di anni trenta.

PATRIMONIO DELLA LEGA NORD
Art. 26.
Patrimonio della Lega Nord

La Lega Nord non persegue fini di lucro. Tutto quanto e' nella libera disponibilita' e godimento della Lega Nord costituisce il suo patrimonio.

Art. 27.
Entrate

Le entrate del Movimento sono costituite:
dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni a livello federale;
da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore della Lega Nord;
dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge, fatta salva rinuncia o diversa deliberazione del Consiglio Federale che ne determina la suddivisione;
dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;
da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.
Le risorse sono utilizzate secondo le modalita' stabilite dal Consiglio Federale.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

Art. 28.
Uscite

Le spese del Movimento sono le seguenti:
spese generali della Lega Nord;
apporti che il Comitato Amministrativo Federale delibera di destinare alle Nazioni;
spese per il personale;
spese per la stampa, per le attivita' di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
spese per le campagne elettorali;
sovvenzioni a sostegno di altri movimenti autonomisti;
spese connesse alle finalita' di cui all'art. 1 del presente Statuto con riferimento alla promozione dell'identita' padana a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche;
spese per promuovere la parita' dei generi nella partecipazione alla politica;
spese per Scuole Quadri e per la formazione politica dei militanti;
spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;
spese per finalita' sociali;
altre spese che si rendono necessarie.

RENDICONTO DELLA LEGA NORD E CONTROLLO CONTABILE
Art. 29.
Rendiconto della Lega Nord

Il Comitato Amministrativo Federale predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio della Lega Nord in conformita' alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale approva il rendiconto predisposto dal Comitato Amministrativo Federale.
Il Consiglio Federale emana e pubblica sul sito internet della Lega Nord un regolamento interno di contabilita' ai fini dell'uniformazione della tenuta contabile.
Lega Nord assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilita' anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita'. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet della Lega Nord sono pubblicati lo Statuto, il Rendiconto di Esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota Integrativa, la Relazione dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione e della Societa' di Revisione, il Verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio Federale, nonche' ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.

Art. 30.
Garanzia di Trasparenza e Controllo contabile

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Segretario Federale della Lega Nord, in conformita' a quanto prescritto dall'art. 7, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, si avvale di una societa' di revisione iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Alla societa' di revisione e' affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della Lega Nord. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio della Lega Nord, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

LE NAZIONI E LE RELATIVE DELEGAZIONI TERRITORIALI
Art. 31.
Le Nazioni e le delegazioni territoriali

Le Nazioni si impegnano a rispettare i principi e le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti. Esse adottano un proprio Statuto che recepisce il modello di Statuto allegato. L'adesione delle Nazioni alla Lega Nord e' deliberata dal Congresso Federale.
Le proposte di modifica dello Statuto delle Nazioni sono presentate alla Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord, che, previo parere favorevole del Segretario Federale ai sensi dell'art. 22, le sottopone al Consiglio Federale. Il Consiglio Federale esprime parere vincolante sulle modifiche che dovranno comunque essere deliberate dal relativo Congresso Nazionale; l'accoglimento di tale parere e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord.
La Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord predispone, altresi', il testo dei regolamenti delle Nazioni ed e' competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle Nazioni sono approvati dai relativi Consigli Nazionali, tuttavia l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord.
Ciascuna Nazione gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e ha liberta' di iniziativa e di attivita' nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso Federale e dal Consiglio Federale.
Le Nazioni devono prevedere come propri organi un Congresso, un Consiglio, un Segretario, un Presidente, un Amministratore, un Organo di Controllo sull'Amministrazione, un Responsabile Organizzativo e un Collegio dei Probiviri.
Ogni Nazione puo' articolarsi al suo interno in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali (di seguito, insieme «delegazioni territoriali»).
La Sezione Provinciale e' l'organo che coordina l'attivita' delle Sezioni Circoscrizionali e Comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della provincia istituzionale. In casi particolari, il Consiglio Nazionale potra' deliberare l'istituzione di piu' Sezioni Provinciali all'interno della medesima provincia istituzionale. L'istituzione di una nuova Sezione Provinciale deve essere deliberata dal Consiglio Nazionale.
La Sezione Circoscrizionale, ove istituita, e' l'organo intermedio che ricomprende le Sezioni Comunali di un territorio omogeneo. L'istituzione di una nuova Circoscrizione deve essere approvata dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Provinciale territorialmente competente.
La Sezione Comunale e' l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi della Lega Nord e della relativa Nazione. La competenza territoriale della Sezione coincide, solitamente, con quella del comune. Il Consiglio Provinciale potra' estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai comuni limitrofi privi di Sezione Comunale.
Ciascuna Sezione e' rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio di Sezione, eletti attraverso Assemblee o Congressi.
L'organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Provinciali, Circoscrizionali, Comunali o di eventuali gruppi di lavoro sono disciplinate da appositi regolamenti.
Nelle Nazioni il cui territorio coincide con una sola provincia, le competenze al livello provinciale sono assunte direttamente dalla Segreteria Nazionale.
Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettivita' giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, si procede alla redazione di uno statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall'art. 22 per l'approvazione delle modifiche dello statuto delle Nazioni e per l'approvazione dei regolamenti delle Nazioni.

ISCRIZIONE ALLA LEGA NORD
Art. 32.
Iscrizione alla Lega Nord

Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto possono liberamente iscriversi alla Lega Nord, conseguendo la qualifica di associato. Gli Associati possono essere definiti, altresi', «Soci».
Alla luce della struttura confederale del Movimento, l'acquisizione della qualifica di associato della Lega Nord implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di associato della Nazione che ha rilasciato la tessera.
Gli associati appartengono a due categorie differenti:
Associati Ordinari Militanti;
Associati Sostenitori.
I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti alla Lega Nord e conseguentemente alla Nazione che ha rilasciato la tessera come Associato Sostenitore.
L'associato all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare alla Sezione territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Federale. La quota e' intrasmissibile e deve essere versata direttamente dall'associato. L'elenco degli iscritti e' trasmesso al competente organo della Lega Nord.
A ciascun associato e' rilasciata una tessera emessa dalla Lega Nord nella quale dovra' essere specificato se trattasi di Associato Ordinario Militante o di Associato Sostenitore. Le Nazioni adottano esclusivamente la tessera della Lega Nord quale tessera sociale.
Il Consiglio Federale autorizza le Nazioni e le relative delegazioni territoriali al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla riscossione della quota associativa.
L'acquisizione e il mantenimento della qualifica di associato della Lega Nord e della Nazione di riferimento per competenza territoriale sono disciplinati in un apposito regolamento della Lega Nord.

Art. 33.
Associati

a) Gli Associati Ordinari Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa della Lega Nord e della Nazione di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.
Sia la prima tessera da Associato Ordinario Militante che, in caso di rinnovo, le successive sono rilasciate dalla Sezione territorialmente competente.
I requisiti e le modalita' di acquisizione della militanza sono disciplinati dall'apposito regolamento della Lega Nord.
La qualifica di Associato Ordinario Militante e' incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica, a liste civiche non autorizzate dall'organo competente o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega Nord.
Il verificarsi di tale incompatibilita' e' motivo di espulsione dalla Lega Nord e dalla Nazione di riferimento per competenza territoriale, secondo il procedimento di cui all'art. 36.
b) Gli Associati Sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno della Lega Nord e della Nazione di riferimento per competenza territoriale, ne' hanno il dovere di partecipare alla vita attiva di queste. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale o, nel caso in cui la Nazione non abbia una Segretaria Provinciale, dal Segretario Nazionale. Nel caso in cui gli Associati Sostenitori adottino comportamenti contrari alle finalita' e agli interessi della Lega Nord o della Nazione cui sono iscritti, possono essere cancellati da tale libro, a seguito di deliberazione del Consiglio Provinciale o, se la Nazione non ha una Segreteria Provinciale, con deliberazione del Consiglio Nazionale, con conseguente perdita della qualifica di Associato Sostenitore e del diritto di iscriversi nuovamente alla Lega Nord.
La tessera da Associato Sostenitore puo' essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la qualifica di Associato Ordinario Militante e' necessario che l'associato sia in possesso della tessera da Associato Sostenitore dell'anno in corso ed abbia conseguito l'anzianita' di tesseramento stabilita dall'apposito regolamento della Lega Nord.
Per quanto riguarda il declassamento da Associato Ordinario Militante ad Associato Sostenitore, il provvedimento e' adottato dall'organo competente in conformita' ad un apposito regolamento della Lega Nord.

Art. 34.
Decadenza degli Associati

La qualifica di associato si perde:
per dimissioni;
per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine previsto dall'apposito regolamento;
per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 36 del presente Statuto e nel rispetto delle procedure stabilite da un apposito regolamento della Lega Nord;
per cancellazione dai libri sociali, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 36 del presente Statuto.

IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA
DELLA LEGA NORD E DELLE NAZIONI
Art. 35.
Il Controllo sugli Organi della Lega Nord e delle Nazioni

Il controllo sugli organi delle delegazioni territoriali e delle Nazioni e' fatto in conformita' al principio secondo cui gli organi di livello superiore controllano gli organi di livello inferiore, fatta eccezione per la Circoscrizione che non ha poteri di controllo nei confronti della Sezione Comunale, ma solo la facolta' di segnalare alla Sezione Provinciale l'adozione di opportuni provvedimenti.
L'organo che esercita il controllo puo' deliberare l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo Statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione della Lega Nord; nei casi piu' gravi, puo' essere decretato lo scioglimento dell'organo.
La revoca del Segretario di una Nazione o di una delegazione territoriale, o lo scioglimento del Consiglio di una delegazione territoriale sono deliberati dal competente organo di livello superiore. In caso di delibera di scioglimento dell'organo, deve contestualmente essere prevista, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire.
Il Consiglio Federale, su richiesta del Segretario Federale, puo' sciogliere il Consiglio Nazionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa, sostituendolo con un Commissario Federale. Tale deliberazione deve essere motivata e deve essere assunta con la maggioranza dei tre quinti dei membri del Consiglio Federale. Il Congresso straordinario di tale Nazione dovra' tenersi entro il termine definito dal Consiglio Federale.
Con le medesime modalita' di cui al comma precedente il Consiglio Federale puo' deliberare l'esclusione della Nazione dalla Lega Nord qualora la Nazione stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale della Lega Nord e con quanto previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.
In situazioni di particolare urgenza, compreso il caso di dimissioni del Segretario di una Nazione o di una delegazione territoriale o di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di una Nazione o di una delegazione territoriale, il Segretario di livello superiore puo' nominare, con efficacia immediata, un Commissario.
Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dall'apposito regolamento della Lega Nord, tutte le deliberazioni sono appellabili, entro 15 (quindici) giorni dalla loro assunzione, con ricorso all'organo di livello immediatamente superiore a quello che ha adottato il provvedimento. Il ricorso in appello non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Art. 36.
Il Controllo sugli associati della Lega Nord e delle Nazioni
e i provvedimenti sanzionatori

Gli organi della Lega Nord e delle Nazioni vigilano sul comportamento politico degli associati e sul rispetto da parte degli associati del presente Statuto e degli statuti delle Nazioni.
Le sanzioni applicabili nei confronti degli associati sono:
il richiamo scritto;
la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte;
l'espulsione dalla Lega Nord e dalla Nazione di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnita' o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignita' di altri associati, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' della Lega Nord o della Nazione o ne compromettano l'immagine politica.
Per indegnita' si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere associato della Lega Nord e della Nazione offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori.
Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' della Lega Nord o delle Nazioni si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica della Lega Nord o delle Nazioni, ovvero cerchi di comprometterne l'unita' o il patrimonio ideale.
L'adesione a gruppi diversi da quelli indicati dal Movimento da parte di associati eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio dell'associato da tutti i libri sociali.
I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto.
Il richiamo scritto e la sospensione nei confronti di Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' di militanza inferiore a 10 (dieci) anni sono di competenza, rispettivamente, dei Consigli Provinciali e Nazionali. Organo d'appello in entrambi i casi e' il Collegio Nazionale dei Probiviri. In ogni caso e' fatta salva la competenza del Consiglio Federale e del Comitato Disciplinare e di Garanzia che possono deliberare autonomamente in relazione ai fatti di cui vengano direttamente a conoscenza.
Nel caso di richiesta di espulsione di Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' di militanza inferiore a 10 (dieci) anni, il Consiglio Provinciale trasmette la segnalazione al Consiglio Nazionale che e' l'organo competente a decidere in merito. Contro i provvedimenti di espulsione adottati da parte del Consiglio Nazionale e' ammesso il ricorso al Comitato Disciplinare e di Garanzia.
Nell'ipotesi in cui la richiesta di provvedimento riguardi Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' di militanza uguale o superiore a 10 (dieci) anni consecutivi, oppure riguardi i Padri Fondatori, i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane, i Presidenti di Provincia, i Parlamentari, gli Europarlamentari, i Consiglieri Regionali, la richiesta di provvedimento dovra' essere inviata dalla delegazione territoriale competente al Consiglio Nazionale che, se la ritiene fondata, provvede a trasmetterla al Comitato Disciplinare e di Garanzia che e' l'organo competente ad assumere la decisione sul provvedimento. Il Consiglio Nazionale puo' anche di propria iniziativa richiedere al Comitato Disciplinare e di Garanzia l'adozione di un provvedimento.
In ogni caso, il Consiglio Federale o il Comitato Disciplinare e di Garanzia possono deliberare autonomamente per i fatti di cui vengono direttamente a conoscenza.
L'organo giudicante procedera' all'accertamento dei fatti ed all'audizione dell'Associato deferito. L'eventuale rinuncia dell'Associato al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attivita' indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.
La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex Associato o dei suoi eredi.
La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali e' di competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia su richiesta del Consiglio Nazionale o Federale.

PRINCIPI GENERALI PER COLORO
CHE RICOPRONO CARICHE ELETTIVE
Art. 37.
I Doveri degli eletti

Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento della Lega Nord e della Nazione versando una quota dell'indennita' e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, come da delibera del Consiglio Federale. L'inadempienza e' causa di incandidabilita' a qualsiasi carica.

Art. 38.
I Gruppi Parlamentari

I parlamentari espressi dalla Lega Nord si costituiscono in gruppo, il cui Presidente riferisce direttamente al Segretario Federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale.
L'adesione al gruppo Lega Nord da parte di eletti nelle liste di altri movimenti politici dovra' essere proposta dal gruppo parlamentare della Lega Nord ed approvata dal Consiglio Federale, qualora sia ravvisata l'opportunita', politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo, da parte degli eletti nelle liste della Lega Nord, dovra' essere altresi' concordata con il Consiglio Federale.

Art. 39.
I Gruppi Consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i Consiglieri eletti nelle liste della Lega Nord si costituiscono in gruppo, il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario Nazionale per quanto riguarda i Consiglieri Regionali. Si fara' riferimento al Segretario Provinciale per quanto riguarda i Consiglieri Provinciali, Comunali e Circoscrizionali.
Il Capogruppo cura che le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Nazionale. L'adesione al gruppo da parte di eletti in altre liste dovra' essere preventivamente concordata con il Segretario Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale, qualora sia ravvisata l'opportunita', politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito. L'adesione ad altro gruppo da parte degli eletti nelle liste del Movimento dovra' essere altresi' concordata con il Segretario Nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale.

DISPOSIZIONI FINALI

I. Il Consiglio Federale, con propria delibera, puo' correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonche' introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo. Lo stesso e' competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.
II. Lega Nord sostiene e promuove il Parlamento della Padania.
III. La mancata e ingiustificata partecipazione, ancorche' parziale dei delegati elettivi e di diritto al Congresso Federale e Nazionale, comporta la perdita di detta qualifica. La legittimita' di eventuali giustificazioni sara' valutata dal Consiglio Federale.
IV. Le Nazioni devono organizzare Scuole Quadri permanenti, utili per la formazione politica dei militanti. La frequentazione di tali scuole e' requisito preliminare per la presa in esame delle candidature alle elezioni amministrative. I Parlamentari e i Consiglieri Regionali devono prestare obbligatoriamente e gratuitamente la loro opera, a seconda delle proprie specifiche competenze, al fine di contribuire attivamente alla formazione dei tesserati all'attivita' amministrativa e politica. Un apposito regolamento della Lega Nord stabilira' le modalita' di partecipazione e le sanzioni in caso di inottemperanza.
V. Il numero dei mandati per le cariche elettive interne ed esterne alla Lega Nord e alle Nazioni e' determinato in un apposito regolamento della Lega Nord.
VI. I regimi d'incompatibilita' e di ineleggibilita', cosi' come le norme che definiscono il procedimento sanzionatorio, il tesseramento e le procedure per l'acquisizione della qualifica di Associato Ordinario Militante, sono disciplinati da un apposito regolamento della Lega Nord.
VII. Tale regolamento deve stabilire i requisiti di anzianita' ed esperienze, politico/organizzative nella Lega Nord per le candidature interne ed esterne.
VIII. Entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Federale adotta i relativi Regolamenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. Fino allo svolgimento del successivo Congresso Federale, il Segretario Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ha il potere di modificare la sede della Lega Nord.
II. Per la costituzione di ciascuna Nazione in forma di associazione non riconosciuta agiscono in qualita' di Associati Fondatori, di norma, gli attuali membri presenti dei rispettivi Consigli Nazionali.
III. E' assicurata la continuita' dell'attuale articolazione territoriale di ciascuna Nazione.
Gli attuali membri degli organi, e le relative cariche, delle Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali restano in carica fino alla scadenza del relativo mandato, fatte salve le cause di revoca, incompatibilita' o decadenza previste dal presente Statuto, dallo Statuto delle relative Nazioni e dai relativi regolamenti.
IV. Gli attuali membri degli organi delle Nazioni, con le relative cariche, restano in carica fino allo svolgimento del rispettivo Congresso Nazionale da tenersi entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del presente Statuto ovvero entro i termini stabiliti dai relativi statuti. Nel caso in cui una Segreteria Nazionale Lega Nord risulti commissariata, il Commissario Nazionale della stessa viene nominato Segretario pro tempore della costituenda associazione corrispondente alla Nazione.
V. Gli associati attuali della Lega Nord diventano associati anche della Nazione di riferimento per competenza territoriale, mantenendo l'anzianita' di associazione gia' maturata. Nel caso in cui l'adesione di una Nazione alla Lega Nord venga esclusa, gli associati della relativa Nazione mantengono l'anzianita' maturata nella nuova Nazione che verra' costituita.
VI. Nelle more dell'approvazione dell'apposito regolamento, ogni Associato Ordinario Militante e' tenuto a rinnovare la propria tessera entro il 30 giugno 2015.
VII. Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del presente Statuto i Segretari Nazionali dovranno nominare il rispettivi Amministratori Nazionali.
VIII. Tenuto conto del cambiamento della struttura giuridica del Movimento, tutti i rapporti giuridici esistenti attivi e passivi devono intendersi trasferiti a ciascuna delle Nazioni secondo un criterio di ripartizione territoriale e funzionale, con esclusione di qualsiasi rapporto direttamente imputabile a Lega Nord. Entro 90 (novanta) giorni dall'adozione dello Statuto di ciascuna Nazione, conformemente al modello di Statuto di cui all'Allegato 1 al presente Statuto, ove necessario, Lega Nord dovra' definire con ciascuna delle Nazioni e con i terzi le modalita' di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza di ciascuna delle Nazioni alla data dell'adozione dello Statuto di ciascuna Nazione.
IX. Entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del presente Statuto il Consiglio Federale dovra' nominare la Commissione Statuto e Regolamenti. Nelle more di tale atto le funzioni della Commissione Statuto e Regolamenti sono attribuite all'attuale Commissione Statuto.

Allegato 1

MODELLO DI STATUTO DELLE NAZIONI
STATUTO (inserire il nome della Nazione)
Principi generali
Art. 1.
Finalita'

Lega Nord (inserire il nome della Nazione) (di seguito: «Nazione») e' un'associazione non riconosciuta costituita con lo scopo di promuovere le finalita' del movimento politico Lega Nord per l'Indipendenza della Padania (di seguito indicato come «Lega Nord», «Lega Nord - Padania» o «Movimento»), dando attuazione, nel proprio ambito territoriale alla linea politica, programmatica e d'azione generale da questo stabilite.
La Nazione si impegna a rispettare i principi e le norme dello Statuto della Lega Nord e dei relativi regolamenti. Essa aderisce alla Lega Nord previa approvazione del Congresso Federale.
Il presente Statuto recepisce il modello allegato allo Statuto della Lega Nord.
Le proposte di modifica del presente Statuto sono presentate alla Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord che, previo parere favorevole del Segretario Federale, le sottopone al Consiglio Federale della Lega Nord, in conformita' a quanto previsto nello Statuto della Lega Nord. Il Consiglio Federale esprime un parere sulle modifiche che dovranno essere deliberate dal Congresso Nazionale; l'accoglimento di tale parere e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord.
La Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord predispone, altresi', il testo dei regolamenti della Nazione ed e' competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti puo' anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle Nazioni sono approvati dai relativi Consigli Nazionali, tuttavia l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole e' vincolante per il mantenimento dell'adesione della Nazione alla Lega Nord.
Il Consiglio Federale con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti puo' deliberare l'esclusione della Nazione dalla Lega Nord qualora la Nazione stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale della Lega Nord e con quanto previsto dal suo Statuto e dai relativi regolamenti.

Art. 2.
Struttura organizzativa della Nazione

La Nazione gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e da quello della Lega Nord.
La Nazione puo' articolarsi al suo interno in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali (di seguito, insieme: «delegazioni territoriali»).
L'organizzazione interna di ciascuna delegazione territoriale e' disciplinata in un apposito regolamento nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Statuto e in quello della Lega Nord.
Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettivita' giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, si procede alla redazione di uno Statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall'art. 1 per l'approvazione delle modifiche dello Statuto delle Nazioni e per l'approvazione dei regolamenti delle Nazioni.

Art. 3.
Simbolo

La Nazione utilizza il simbolo della Lega Nord secondo quanto previsto nello Statuto della Lega Nord e nei relativi regolamenti. Tale simbolo, di proprieta' esclusiva della Lega Nord, e' concesso in utilizzo alla Nazione dal Consiglio Federale, in conformita' all'apposito regolamento. La concessione del simbolo puo' essere revocata dal Consiglio Federale.
Il simbolo e' anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee. Limitatamente alle elezioni regionali ed amministrative, la Nazione puo' modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale.
In ogni caso, l'utilizzo del simbolo da parte delle Nazioni per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale, per tutti i tipi di elezione, puo' apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute piu' opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. In particolare potra' deliberare di presentare contrassegni elettorali, sia con la denominazione «Lega Nord», sia con l'aggiunta di tutte le sue varianti regionali nel caso di elezioni regionali o amministrative.

Art. 4.
Sede e denominazione della Nazione

La Nazione ha sede in (...), via (...).
Le denominazione della Nazione fa parte esclusivamente del patrimonio della Lega Nord. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, la Nazione dovesse non essere piu' ricompresa all'interno del Movimento non deterra' piu' alcun diritto in relazione all'utilizzo della denominazione e sara' obbligata a deliberare il proprio cambio di denominazione.

Art. 5.
Scioglimento della Nazione

Lo scioglimento volontario della Nazione puo' essere deliberato dal Congresso Nazionale, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti.
In caso di scioglimento della Nazione, per qualunque causa, il patrimonio di questa e' devoluto alla Lega Nord.

ISCRIZIONE ALLA NAZIONE
Art. 6.
Iscrizione alla Nazione

Alla luce della struttura confederale del Movimento, l'acquisizione della qualifica di associato della Lega Nord implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di associato della Nazione che ha rilasciato la tessera.
Gli associati appartengono a due qualifiche differenti:
Associati Ordinari Militanti;
Associati Sostenitori.
L'associato all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare alla Sezione territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Federale. La quota e' intrasmissibile e deve essere versata direttamente dall'associato. L'elenco degli iscritti e' trasmesso al Consiglio Federale.
A ciascun associato e' rilasciata una tessera emessa esclusivamente dalla Lega Nord e nella quale dovra' essere specificato se trattasi di Associato Ordinario Militante o Associato Sostenitore. La Nazione adotta esclusivamente la tessera della Lega Nord quale tessera sociale ed e' delegata al suo rilascio.
La Nazione recepisce integralmente la disciplina dello Statuto della Lega Nord e dei relativi regolamenti per quanto riguarda l'acquisizione e il mantenimento della qualifica di associato e le categorie di associati.

ORGANI DELLE NAZIONI
Art. 7.
Organi delle Nazioni

Sono organi della Nazione:
il Congresso Nazionale;
il Consiglio Nazionale;
il Segretario Nazionale;
il Presidente Nazionale;
l'Amministratore Nazionale;
l'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione;
il Responsabile Organizzativo Nazionale;
il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 8.
Il Congresso Nazionale

Alla luce della struttura confederale del Movimento, il Congresso Nazionale e' l'organo plenario rappresentativo di tutti gli associati della Nazione ai sensi dell'articolo 6.
Stabilisce la linea politica e programmatica della Nazione, in conformita' con le linee politica, programmatica e d'azione stabilite dal Congresso Federale e dal Consiglio Federale ed esamina le attivita' svolte dagli organi ad esso assoggettati.
Il Congresso Nazionale e' convocato dal Segretario Nazionale in via ordinaria ogni 3 (tre) anni, in via straordinaria su richiesta del Consiglio Nazionale con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti o su richiesta del Consiglio Federale o per iniziativa stessa del Segretario Nazionale.
Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto gli associati della Nazione in possesso dell'anzianita' di militanza prevista da un apposito regolamento. In alternativa partecipano al Congresso Nazionale i delegati eletti su base provinciale tra gli Associati Ordinari Militanti in possesso dell'anzianita' di militanza prevista dagli appositi regolamenti, garantendo un numero minimo di delegati per provincia.
Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto anche:
il Segretario Nazionale;
il Presidente Nazionale;
i Segretari Provinciali;
i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali appartenenti alla Sezione Nazionale;
i Membri del Consiglio Nazionale uscente;
i Membri del Consiglio Federale appartenenti alla Nazione;
i Presidenti di Provincia;
i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane.
Ai Congressi Nazionali puo' partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Federale della Lega Nord.
Il Congresso Nazionale delibera a maggioranza dei presenti.
Il Congresso Nazionale elegge tra i propri Associati Ordinari Militanti:
il Segretario Nazionale;
il Collegio Nazionale dei Probiviri;
i componenti elettivi del Consiglio Nazionale il cui numero e' definito da un apposito regolamento;
i delegati al Congresso Federale.
Il Regolamento del Congresso Nazionale, in deroga alla procedura prevista all'art. 1, e' predisposto dal Consiglio Nazionale ed approvato dal Consiglio Federale.
Il Congresso Nazionale e' l'organo competente per le modifiche al presente Statuto fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale secondo la procedura prevista all'art. 1.

Art. 9.
Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale determina l'azione della Nazione, in attuazione delle linee politica, programmatica e d'azione stabilite dal Congresso Federale e dal Consiglio Federale.
Nomina il Responsabile della Rendicontazione contabile Provinciale, su proposta del Consiglio Provinciale competente.
Il Consiglio Nazionale e' composto da:
il Segretario Nazionale;
il Presidente Nazionale;
l'Amministratore Nazionale;
i Segretari di ciascuna Sezione Provinciale;
i membri eletti dal Congresso Nazionale.
Partecipano al Consiglio Nazionale con il solo diritto di intervento:
i membri del Consiglio Federale di competenza della Nazione;
i Vice Segretari Nazionali;
il Capogruppo al Consiglio Regionale;
il Responsabile Organizzativo Nazionale, il quale provvedera' alla redazione del relativo verbale;
il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionale;
il Coordinatore Nazionale del Movimento Giovani Padani.
Con apposita delibera, il Consiglio Nazionale puo' estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla Lega Nord, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a soggetti con competenze tecniche per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potra' essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera e' revocabile dal Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti, il voto del Segretario Nazionale vale doppio.
E' di competenza del Consiglio Nazionale:
approvare nei termini di legge il rendiconto della Nazione;
deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi;
controllare la regolare tenuta del libro degli Associati Sostenitori e degli Associati Ordinari Militanti tenuto dall'Organo Provinciale;
deliberare in ordine alla decadenza degli associati nei casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Federale;
assumere le decisioni in merito ad eventuali alleanze in occasione di elezioni amministrative ed approvare le relative liste elettorali e le candidature dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia;
deliberare la candidatura del Governatore e le liste per le elezioni regionali da sottoporre a ratifica del Consiglio Federale;
proporre le candidature per le elezioni europee e politiche da inviare al Consiglio Federale;
nominare, con possibilita' di revoca in caso di giusta causa, l'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione.
Il Consiglio Nazionale dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Segretario Nazionale, oppure ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno la meta' dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto e' facoltativa. Tra i membri eletti dal Congresso Nazionale, quello che, senza giustificato motivo, risulti assente a due riunioni, anche non consecutive, e' dichiarato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Nazionale ed e' sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Nazionale. Se trattasi di un Segretario Provinciale questi e' dichiarato decaduto anche dalla carica provinciale ed e' sostituito, fino alla data del Congresso Provinciale straordinario, da un Commissario nominato dal Consiglio Nazionale.

Art. 10.
Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale rappresenta, politicamente e legalmente, la propria Nazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Segretario Nazionale dura in carica 3 (tre) anni.
In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale convoca il Congresso Nazionale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario Nazionale. Il Congresso Nazionale straordinario deve comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Nazionale.
Il Segretario Nazionale esegue e coordina le direttive del Congresso Nazionale; convoca il Consiglio Nazionale e ne coordina le attivita' riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto.
Il Segretario Nazionale nomina o revoca l'Amministratore Nazionale.
Il Segretario Nazionale nomina o revoca uno o piu' suoi vice, per un massimo di 3 (tre).
Il Segretario Nazionale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 4 del presente Statuto.
Il Segretario Nazionale, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra gli Associati Ordinari Militanti con possibilita' di poter delegare parte dei suoi poteri:
il Responsabile Organizzativo Nazionale;
il Responsabile degli Enti Locali Padani Nazionale.
L'avvenuta nomina o revoca e' comunicata al Consiglio Nazionale.
Il Segretario Nazionale propone al Consiglio Nazionale l'eventuale istituzione di altri organi e la nomina dei relativi componenti.

Art. 11.
Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale e' eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica 3 (tre) anni. E' membro del Consiglio Nazionale ed e' altresi' membro senza diritto di voto del Consiglio Federale qualora la Nazione abbia almeno 50 (cinquanta) Associati Ordinari Militanti.
Il Presidente ed il Segretario Nazionale devono appartenere a due diverse Sezioni Provinciali, ove esistenti.
Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale in assenza del Segretario Nazionale.
In caso di dimissioni contemporanee di almeno la meta' dei membri del Consiglio Nazionale e di impedimento o dimissioni del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale, assume i poteri e le competenze del Consiglio Nazionale e convoca entro 120 (centoventi) giorni il Congresso Nazionale straordinario per il rinnovo degli organi.

Art. 12.
L'Amministratore Nazionale

L'Amministratore Nazionale, nominato dal Segretario Nazionale, e' competente per la gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Nazione. L'Amministratore Nazionale puo' essere revocato in ogni momento dal Segretario Nazionale.
L'Amministratore Nazionale gestisce il patrimonio della Nazione ed e' competente per:
l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonche' per le richieste di fideiussioni sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi;
la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
la sottoscrizione di mandati di pagamento;
l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti alla Nazione;
la gestione della contabilita' della Nazione, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalita' conseguenti, in conformita' alle leggi vigenti in materia;
ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.
L'Amministratore Nazionale puo' delegare, ed autorizzare la sub-delega agli organismi territoriali di livello inferiore, le proprie competenze al livello della Sezione Provinciale.
L'Amministratore Nazionale trasmette semestralmente al Comitato Amministrativo Federale una rendicontazione sull'utilizzo da parte della Nazione dei fondi erogati dalla Lega Nord in particolare e su tutta la gestione, ivi compresa quella delle risorse umane.

Art. 13.
L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione

L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione, nominato dal Consiglio Nazionale, e' composto da un membro effettivo e uno supplente. I membri dell'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. In ogni caso i membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.
I membri dell'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalita'. L'eventuale compenso e' determinato dal Segretario Nazionale all'atto della nomina.
L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione vigila in conformita' alle disposizioni di legge. Interviene alle riunioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione.
L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione presenta una propria relazione annuale che e' allegata al rendiconto della Nazione.
I membri dell'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione non possono rivestire altre cariche all'interno della Lega Nord o delle Nazioni.
Non possono essere nominati membri dell'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione coloro che rivestono cariche nella Lega Nord o nelle Nazioni.
Il Consiglio Nazionale vigila sul rispetto di tali requisiti.

Art. 14.
Il Responsabile Organizzativo Nazionale

Le competenze del Responsabile Organizzativo Nazionale sono disciplinate da un apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.

DELEGAZIONI TERRITORIALI
Art. 15.
Organizzazione interna delle delegazioni territoriali

Ai sensi dell'art. 2, la Nazione puo' articolarsi al suo interno in Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali, strutture che sono prive di soggettivita' giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, e che operano alla stregua di mere delegazioni territoriali della rispettiva Nazione.
La Sezione Provinciale e' l'organo che coordina l'attivita' delle Sezioni Circoscrizionali e Comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della provincia istituzionale. In casi particolari, Il Consiglio Nazionale potra' deliberare l'istituzione di piu' Sezioni Provinciali all'interno della medesima provincia istituzionale. L'istituzione di una nuova Sezione Provinciale e' deliberata dal Consiglio Nazionale.
La Sezione Circoscrizionale, ove istituita, e' l'organo intermedio che ricomprende le Sezioni Comunali di un territorio omogeneo. L'istituzione di una nuova Circoscrizione, deve essere approvata dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Provinciale territorialmente competente.
La Sezione Comunale e' l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi della Lega Nord e della relativa Nazione. La competenza territoriale della Sezione coincide, solitamente, con quella del comune. Il Consiglio Provinciale potra' estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai comuni limitrofi.
Ciascuna Sezione e' rappresentata dal rispettivo Segretario e retta da un Consiglio di Sezione, eletti attraverso Assemblee o Congressi.
L'organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali o di eventuali gruppi di lavoro, sono disciplinate da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio Nazionale. Se il territorio della Nazione coincide con una sola provincia, le competenze al livello provinciale sono assunte direttamente dalla Segreteria Nazionale.
Qualora una delegazione territoriale intenda acquisire soggettivita' giuridica ed autonomia patrimoniale e finanziaria, si procede alla redazione di uno statuto e dei regolamenti interni. Si applica il procedimento previsto dall'art. 22 dello Statuto della Lega Nord per l'approvazione delle modifiche dello statuto delle Nazioni e per l'approvazione dei regolamenti delle Nazioni.

PATRIMONIO DELLE NAZIONI
Art. 16.
Patrimonio delle Nazioni

Dalla data di costituzione della Nazione, i beni e i rapporti giuridici attivi e passivi di cui questa acquisti la proprieta' costituiscono il patrimonio esclusivo della Nazione.

Art. 17.
Entrate

Le entrate della Nazione sono costituite:
dalle quote associative annuali raccolte dalla Nazione;
dagli incassi derivanti da manifestazioni organizzate sul territorio della Nazione o dalla partecipazione della Nazione a manifestazioni;
dagli eventuali apporti effettuati dalla Lega Nord;
da donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente;
dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti. La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal Consiglio Federale.

Art. 18.
Uscite

Le uscite della Nazione sono le seguenti:
spese generali;
spese dell'apparato della Nazione;
spese per il personale;
spese delle delegazioni territoriali;
spese derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
spese per la stampa, attivita' di informazione e propaganda tra cui l'editoria, la diffusione radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
spese per campagne elettorali;
altre spese che si rendono necessarie.

RENDICONTO DELLE NAZIONI
E CONTROLLO CONTABILE
Art. 19.
Rendiconto della Nazione
e Controllo Contabile

L'Amministratore Nazionale predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio della Nazione in conformita' alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale approva il rendiconto predisposto dall'Amministratore Nazionale. Il rendiconto approvato deve essere trasmesso all'Amministratore Federale che provvede ad allegarlo al rendiconto della Lega Nord in conformita' all'art. 6, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.
La rendicontazione contabile delle Nazioni e' disciplinata da un apposito regolamento di contabilita'.
Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, la Nazione si avvale della stessa societa' di revisione incaricata dalla Lega Nord e iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per la societa' e la borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Alla societa' di revisione e' affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della Nazione. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio della Nazione, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

IL SISTEMA DI CONTROLLO
E GARANZIA DELLE NAZIONI
Art. 20.
Il Controllo sugli Organi della Nazione
e delle delegazioni territoriali

Il controllo sugli organi della Nazione e delle delegazioni territoriali e' esercitato secondo quanto previsto nello Statuto della Lega Nord e nei relativi regolamenti.

Art. 21.
Il Controllo sugli associati della Lega Nord e della Nazione
e i provvedimenti sanzionatori

Il controllo sugli associati della Lega Nord e della Nazione e' esercitato secondo quanto previsto nello Statuto della Lega Nord e nei relativi regolamenti.

Art. 22.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri e' composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti eletti dal Congresso Nazionale fra gli Associati Ordinari Militanti nel rispetto dell'anzianita' di militanza prevista nell'apposito regolamento della Lega Nord e appartenenti, ove possibile, a differenti province.
In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del Collegio dei Probiviri, subentrera' il supplente.
Qualora venga meno il plenum dei membri effettivi, il Consiglio Nazionale provvedera' all'elezione dei nuovi componenti.
Il Collegio dei Probiviri valuta la legittimita' formale, procedurale e sostanziale, secondo l'apposito regolamento, dei provvedimenti di richiamo scritto e delle sospensioni adottate, nei confronti di Associati Ordinari Militanti con un'anzianita' di militanza fino a 10 (dieci) anni, rispettivamente dal Consiglio Provinciale e dal Consiglio Nazionale. A tal fine puo' sentire la Segreteria competente e, qualora lo reputi necessario, anche l'Associato Ordinario Militante. All'esito della suddetta valutazione, il Collegio Nazionale dei Probiviri conferma o revoca il provvedimento.
La carica di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri e' incompatibile con qualsiasi altra carica o funzione all'interno della Lega Nord e delle Nazioni. I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri sono tenuti al segreto d'ufficio sugli atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

DISPOSIZIONI FINALI

I. Per tutto quanto non previsto in questo Statuto, si applica la disciplina dello Statuto della Lega Nord e dei relativi regolamenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. Fino allo svolgimento del successivo Congresso Nazionale, il Segretario Nazionale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ha il potere di modificare la sede dell'associazione.
II. Per la costituzione di ciascuna Nazione in forma di associazione non riconosciuta agiscono in qualita' di Associati Fondatori, di norma, gli attuali membri presenti dei rispettivi Consigli Nazionali.
III. E' assicurata la continuita' dell'attuale articolazione territoriale di ciascuna Nazione. Gli attuali membri degli organi, con le relative cariche, delle Sezioni Provinciali, Circoscrizionali e Comunali restano in carica fino alla scadenza del relativo mandato, fatte salve le cause di revoca, incompatibilita' o decadenza previste dal presente Statuto, dallo Statuto delle relative Nazioni e dai relativi regolamenti.
IV. Gli attuali membri degli organi delle Nazioni, con le relative cariche, restano in carica fino allo svolgimento del rispettivo Congresso Nazionale da tenersi entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del presente Statuto ovvero entro il termine temporale stabilito dallo Statuto. Nel caso in cui la Segreteria Nazionale Lega Nord risulti commissariata, il Commissario Nazionale viene nominato Segretario pro tempore della costituenda associazione corrispondente alla Nazione.
V. Gli associati attuali della Lega Nord diventano associati anche della Nazione di riferimento per competenza territoriale, mantenendo l'anzianita' di associazione gia' maturata.
VI. Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del presente Statuto i Segretari Nazionali dovranno nominare i rispettivi Amministratori Nazionali.
VII. Tenuto conto del cambiamento della struttura giuridica del Movimento, tutti i rapporti giuridici esistenti attivi e passivi devono intendersi trasferiti a ciascuna delle Nazioni secondo un criterio di ripartizione territoriale e funzionale, con esclusione di qualsiasi rapporto direttamente imputabile a Lega Nord. Entro 90 (novanta) giorni dall'adozione dello Statuto di ciascuna Nazione, conformemente al modello di Statuto di cui all'Allegato 1 dello Statuto della Lega Nord, ove necessario, Lega Nord dovra' definire con ciascuna delle Nazioni e con i terzi le modalita' di trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi di pertinenza di ciascuna delle Nazioni alla data dell'adozione dello Statuto di ciascuna Nazione.
VIII. (solo negli statuti Umbria e SudTirol) Il primo Segretario Nazionale pro tempore potra' essere nominato anche tra gli iscritti Lega Nord appartenenti ad altre Nazioni.

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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