Gazzetta n. 294 del 18 dicembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
CIRCOLARE 4 dicembre 2015, n. 94947 |
Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche, di cui al decreto 1° aprile 2015. |
|
|
Alle Regioni e alle altre amministrazioni pubbliche interessate Alle imprese interessate Alla Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale S.p.a. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 2015 (nel seguito, "decreto"), e' stato definito il quadro normativo di riferimento per l'attuazione di interventi del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno della ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese nell'ambito di Accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le Regioni ed eventualmente altre amministrazioni pubbliche. L'obiettivo e' favorire la competitivita' di imprese di grandi dimensioni e di specifici territori attraverso il sostegno a processi di innovazione, ivi inclusi quelli relativi a cluster tecnologici, che abbiano un impatto significativo sulla salvaguardia e l'aumento dell'occupazione. Nella presente circolare sono sinteticamente illustrati gli interventi disciplinati dal decreto, anche al fine di fornire alle imprese interessate alla presentazione delle proposte progettuali la necessaria informativa. Per consentire alle amministrazioni pubbliche coinvolte nei singoli Accordi di selezionare le proposte innovative delle imprese piu' coerenti con le finalita' degli Accordi stessi, il decreto non definisce vincoli stringenti in merito alle caratteristiche dei progetti di ricerca e sviluppo. Vengono individuate soltanto le caratteristiche base dei progetti, che garantiscono un'attuazione uniforme di tutti gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, quali la durata massima, l'ammontare delle spese ammissibili, le tecnologie al cui sviluppo deve essere finalizzato il progetto, che devono essere riconducibili a quelle individuate dal programma europeo "Orizzonte 2020", nonche' i criteri base di valutazione, che sono i medesimi previsti dal bando di cui al decreto ministeriale 20 giugno 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre 2013). Il decreto, che in prima attuazione destina risorse del Fondo per la crescita sostenibile per 80 milioni di euro, integrate dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali definite nei singoli Accordi di programma, indica gli elementi essenziali che questi ultimi devono contenere: l'individuazione delle amministrazioni pubbliche sottoscrittrici, con l'indicazione dei rispettivi impegni; il quadro finanziario dell'Accordo, che deve prevedere il cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 10% del costo complessivo a carico della finanza pubblica; le imprese coinvolte nell'attuazione dell'Accordo ovvero la procedura per la loro successiva individuazione; i termini per la realizzazione dell'Accordo; la misura e la forma delle agevolazioni come definite dal decreto (finanziamento agevolato e/o contributo diretto alla spesa); l'importo minimo e massimo dei costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo, nei limiti comunque previsti dal decreto; l'istituzione di un Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi. Il presupposto necessario per il perfezionamento dell'Accordo e' la volonta' delle parti pubbliche contraenti (Ministero dello sviluppo economico e regione o regioni interessate) di istituire un apposito canale di finanziamento in favore di: a) una pluralita' di iniziative selezionate tramite apposito bando, ovvero b) iniziative di una o piu' imprese individuate dal medesimo Accordo. Per entrambe le tipologie di intervento e' necessario che le iniziative da finanziare presentino carattere strategico con rilevanti impatti sul territorio interessato. Per l'intervento di cui alla lettera a) tale carattere e' valutato con riferimento all'obiettivo cui l'intervento stesso e' correlato. Con riferimento alla selezione dei soggetti potenzialmente destinatari degli interventi di cui alla lettera b) si forniscono le seguenti precisazioni. La natura eminentemente negoziale dei rapporti intercorrenti tra i soggetti sottoscrittori degli Accordi da' luogo a un procedimento di selezione o di vero e proprio scouting dei progetti da finanziare. Le relative proposte progettuali possono provenire da una molteplicita' di fonti e, in particolare, dai numerosi tavoli aperti presso il Ministero dello sviluppo economico e le regioni per la soluzione di problemi connessi alla crisi o alla riorganizzazione di imprese e comparti produttivi, dalle azioni intraprese dal Ministero per favorire l'attrazione di investimenti dall'estero, ovvero dalle idee progettuali che le singole imprese ritengono di proporre autonomamente ai predetti soggetti pubblici. In tutti i casi, le imprese devono avanzare la propria candidatura tramite un sintetico documento progettuale, da inviare per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it, costituito da: a) il "Piano di impresa" (max 10 cartelle) che illustri: il profilo aziendale (struttura organizzativa e management, settori di attivita', siti produttivi in Italia, eccellenze tecnologiche); il piano strategico industriale, contenente la descrizione del complessivo piano di ricerca e sviluppo e l'integrazione di tale piano nella piu' ampia strategia dell'impresa e del gruppo cui la stessa appartiene; la descrizione degli investimenti industriali previsti, sia in esito ai progetti di ricerca e sviluppo che in altri ambiti; b) la descrizione del o dei progetti di ricerca e sviluppo (max 10 cartelle), che deve contenere - per ciascun progetto - i seguenti elementi: gli obiettivi, con indicazione dei profili tecnologici e dell'innovativita' rispetto al mercato di riferimento in ambito internazionale; le attivita' da svolgere e i tempi di realizzazione; il costo presunto del progetto, suddiviso in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con indicazione dell'unita' produttiva ove il progetto sara' realizzato; gli impatti occupazionali del progetto, con indicazione del personale ad elevata qualificazione eventualmente da assumere; le ricadute industriali, indicando l'unita' produttiva che provvedera' all' industrializzazione dei risultati del progetto. Il decreto non prevede alcun termine predeterminato per la stipula degli Accordi e conseguentemente per la presentazione delle candidature, che sotto tale profilo risultano condizionate esclusivamente dalla disponibilita' delle risorse stanziate dal Ministero ai predetti fini. La selezione dei soggetti potenzialmente destinatari degli interventi che formeranno oggetto dell'Accordo e' effettuata dai soggetti pubblici sottoscrittori sulla base di modalita' negoziali, in cui le parti mantengono la propria autonoma e discrezionale valutazione circa l'esistenza dei presupposti necessari ai fini del perfezionamento dell'Accordo stesso. Per quanto attiene alle valutazioni proprie del Ministero dello sviluppo economico, cosi' come desumibili dalle disposizioni contenute nel decreto, queste attengono in particolare: all'impegno finanziario richiesto, tenuto conto dell'apporto finanziario della regione interessata; alla valenza nazionale degli interventi, valutabile sotto il profilo delle ricadute multiregionali del progetto stesso; alle esigenze connesse all'attrazione di investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l'espansione di imprese estere gia' presenti in Italia; al rafforzamento della presenza dei prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale; alla rilevanza del progetto sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado d'innovativita' dei risultati attesi; al consolidamento, anche dal punto di vista occupazionale, di imprese attraversate da processi di riorganizzazione e di riqualificazione dei prodotti. A seguito della firma dell'Accordo, le imprese destinatarie non maturano alcun diritto alle agevolazioni, che rimangono condizionate alla presentazione della domanda di accesso alle medesime, con allegato il relativo progetto, e alle valutazioni istruttorie secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 20 giugno 2013 e dal correlato decreto direttoriale 25 luglio 2014, valutazioni che la disciplina vigente demanda al soggetto gestore degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile in favore di ricerca, sviluppo e innovazione. I singoli Accordi possono anche prevedere ulteriori condizioni in merito all'ammissibilita' dei progetti, ivi comprese quelle relative ai criteri di valutazione. Quanto alle procedure di accesso alle agevolazioni, e' previsto che i singoli Accordi abbiano una propria autonomia nell'individuare i termini per la presentazione della/e domanda/e, ferme restando le procedure gia' collaudate per la presentazione delle domande a valere sul citato decreto ministeriale 20 giugno 2013. Roma, 4 dicembre 2015
Il direttore generale per gli incentivi alle imprese: Sappino |
|
|
|