Gazzetta n. 298 del 23 dicembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 2 dicembre 2015 |
Designazione della ZSC IT2010012 Brughiera del Dosso, insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche", e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002; Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, recante "Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007; Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 3 dicembre 2014, che adotta l'ottavo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2015/74/UE); Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 20893 del 16 ottobre 2014, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente; Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011, avente ad oggetto «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB/SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; Vista la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. X/1873 del 23 maggio 2014, "Approvazione delle misure di conservazione relative al sito di importanza comunitaria (SIC) IT2010012 Brughiera del Dosso, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e del DM 184/2007 e s.m.i."; Visto il decreto dirigenziale 7 luglio 2015 - n. 5688 con la quale la Regione Lombardia ha stabilito di non accogliere l'istanza - diffida con cui la societa' agricola e forestale Tre Pini s.s. ha chiesto lo scorporo dell'area di proprieta' e la conseguente riperimetrazione del Sito IT20010012 «Brughiera del Dosso», in quanto ha ritenuto che l'istruttoria svolta sulle condizioni della zona ha dimostrato la correttezza della perimetrazione del Sito in rapporto alla presenza degli habitat e delle specie di effettivo valore naturalistico e che lo scorporo avrebbe pregiudicato l'unitarieta' e la continuita' territoriale interna al SIC, compromettendone irrimediabilmente le funzioni e gli obiettivi di conservazione della Direttiva, oltre che la funzionalita' complessiva della Rete Natura 2000; Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali; Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla Regione Lombardia potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007; Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 357 del 1997, alla designazione quale "Zona speciale di conservazione" del sopra citato sito di importanza comunitaria della regione biogeografica ContinentaleIT2010012 "Brughiera del Dosso"; Vista l'intesa sul presente decreto espressa con lettera a firma Presidente della giunta regionale della Lombardia Prot. n. A1.2015.0107774 del 2 dicembre 2015;
Decreta:
Art. 1
Designazione della ZSC IT2010012 "Brughiera del Dosso"
1. E' designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) il seguente sito insistente nel territorio della Regione Lombardia, gia' proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE: ===================================================================== | | | | Area | | Tipo sito| Codice | Denominazione | (ha) | +==========+===================+==========================+=========+ | B | 1T2010012 | Brughiera del Dosso | 455 | +----------+-------------------+--------------------------+---------+
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica relative alla ZSC di cui al comma 1, sono quelli comunicati alla Commissione europea secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente all'omonimo SIC, con lettera prot. 0020893 del 16 ottobre 2014. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione. |
| Art. 2
Misure di conservazione
1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie presenti nei siti di cui all'allegato B del medesimo decreto, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, relative alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle individuate con la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. X/1873 del 23 maggio 2014, e sono immediatamente operative. 2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le porzioni della ZSC ricadenti all'interno dell'area naturale protetta di rilievo regionale Parco della Valle del Ticino, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli stessi. 3. Le misure di conservazione di cui alla deliberazione regionale richiamata al comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni sono pubblicate, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno, all'occorrenza, essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. 5. Le integrazioni di cui al comma 3, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Lombardia e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357. |
| Art. 3
Soggetto gestore
1. La Regione Lombardia, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione della ZSC. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 2015
Il Ministro: Galletti |
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