Estratto determina V&A n. 2295/2015 del 2 dicembre 2015
Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC. E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NEO BOROCILLINA BALSAMICA anche nelle forme e confezioni: «pastiglie» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL e «pastiglie» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. Titolare AIC: Alfa Wassermann S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1, 65020 Alanno - Pescara (PE) Italia - Codice Fiscale 00556960375. Confezione: «pastiglie» 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL. AIC n. 024960039 (in base 10) 0RTR17 (in base 32). Confezione: «pastiglie» 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL. AIC n. 024960041 (in base 10) 0RTR19 (in base 32). Forma farmaceutica: pastiglie. Composizione: una pastiglia contiene: principi attivi: 2,4-Diclorobenzilalcool; Terpina idrata; Menglitato.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Confezione: AIC n. 024960039 - 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL. Classe di rimborsabilita': «C-bis». Confezione: AIC n. 024960041 - 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL. Classe di rimborsabilita': «C-bis».
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione: AIC n. 024960039 - 16 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco. Confezione: AIC n. 024960041 - 18 pastiglie in blister PVC-PE-PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. |