Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 ottobre 2015
Definizione della misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco da destinare all'INPS.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili;
Visto l'art. 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 21, lettera b) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che incrementa l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di tre euro a passeggero, destinandoli fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;
Visto l'art. 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede il riversamento alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS delle somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'art. 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, comma 47, lettera c) della richiamata legge 28 giugno 2012, n. 92, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, abroga il citato art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, che istituisce il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo;
Visto l'art. 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che , a decorrere dal 1° luglio 2013, incrementa di ulteriori due euro a passeggero imbarcato l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, da destinare al citato Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo;
Visto l'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, incrementa, a decorrere dall'anno 2007, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato;
Visto l'art. 14, comma 14, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha istituito un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
Visto l'art. 13, comma 16, del richiamato decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che l'addizionale comunale, istituita dall'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi disposti dall'art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, legge 27 ottobre 2008, n. 166, dall'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici;
Visto il comma 17, del sopracitato art. 13, che prevede che l'addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui all'art. 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica;
Visto l'art. 13, comma 21, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che all'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, introduce al comma 47 il termine del 1° gennaio 2019 in sostituzione del 1° gennaio 2016 e al comma 48 il termine del 31 dicembre 2018 in sostituzione del 31 dicembre 2015;
Visto l'art. 13, comma 22, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che abroga la lettera c) del citato l'art. 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 che prevede che "All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante il corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco e' fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione e' subordinata l'efficacia della disposizione di cui al comma 21";
Considerato che, per effetto delle sopracitate disposizioni, il fondo speciale istituito ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 continua ad operare fino al 2018;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla definizione dell'incremento dell'addizionale con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018;
Vista la nota prot. n. 105322 dell'8 ottobre 2015, con la quale l'Ente Nazionale per l'aviazione civile, acquisite le stime di traffico dai gestori aeroportuali nazionali e tenendo conto delle previsioni di traffico elaborate dai principali organismi internazionali di settore, ha comunicato che i dati previsionali di passeggeri paganti per l'anno 2015 ammontano a 71.807.360 e che l'incremento di flusso per gli anni 2016, 2017 e 2018 e' pari rispettivamente a 2,88%, 3,28% e 3,08% riferito a ciascun anno precedente;
Ritenuto opportuno definire un meccanismo di aggiornamento dell'importo dell'addizionale anche in funzione del traffico passeggeri effettivamente registrato;
Sulla proposta della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo, di cui alla nota n. 4135 dell'8/10/2015;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco da destinare all'INPS di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' pari a euro 2,50 per l'anno 2016, euro 2,42 per l'anno 2017 e euro 2,34 per l'anno 2018.
 
Art. 2

1. Al fine di realizzare le previsioni dell'art. 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di traffico citate nelle premesse di un valore superiore al 0,50 per cento del traffico passeggeri registrato nel periodo 1° gennaio - 30 settembre dell'anno di riferimento, potra' procedersi ad un aggiornamento della misura dell'addizionale per l'anno successivo che sara' determinato con decreto interministeriale, secondo le medesime modalita' previste dal citato art. 13, comma 23.
2. Con specifico riferimento all'ultima annualita', al fine di evitare eventuali scostamenti tra i dati di traffico stimati e quelli effettivamente registrati, si procedera' all'adeguamento della misura dell'addizionale, mediante analogo decreto interministeriale, sulla base dei dati previsionali forniti entro la data del 30 aprile 2018 dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, aggiornati tenendo conto anche degli effettivi dati di traffico registrati negli anni precedenti e nel primo trimestre dell'anno in corso.

Roma, 29 ottobre 2015

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3576
 
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