Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2015
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' professionali.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle Finanze;
Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle Finanze 10 novembre 1998 e successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012 e 17 dicembre 2013;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e delle Finanze;
Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
Visto l'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 maggio 2014, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, concernente l'approvazione di modifiche agli studi di settore, relativi al periodo di imposta 2013;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 febbraio 2015, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2015;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 2 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' professionali:
Studio di settore VK30U (che sostituisce lo studio di settore UK30U) - Attivita' di cartografia e aerofotogrammetria, codice attivita' 71.12.40; Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, codice attivita' 74.90.21; Attivita' riguardanti le previsioni meteorologiche, codice attivita' 74.90.92; Altre attivita' di consulenza tecnica n.c.a., codice attivita' 74.90.93;
Studio di settore WK10U (che sostituisce lo studio di settore VK10U) - Servizi degli studi medici di medicina generale, codice attivita' 86.21.00; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice attivita' 86.22.01; Attivita' dei centri di radioterapia, codice attivita' 86.22.03; Studi di omeopatia e di agopuntura, codice attivita' 86.22.05; Centri di medicina estetica, codice attivita' 86.22.06; Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice attivita' 86.22.09; Laboratori radiografici, codice attivita' 86.90.11;
Studio di settore WK19U (che sostituisce lo studio di settore VK19U) - Fisioterapia, codice attivita' 86.90.21; Altre attivita' paramediche indipendenti n.c.a., codice attivita' 86.90.29;
Studio di settore WK22U (che sostituisce lo studio di settore VK22U) - Servizi veterinari, codice attivita' 75.00.00;
Studio di settore WK23U (che sostituisce lo studio di settore VK23U) - Servizi di progettazione di ingegneria integrata, codice attivita' 71.12.20;
Studio di settore WK24U (che sostituisce lo studio di settore VK24U) - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari, codice attivita' 74.90.12;
Studio di settore WK25U (che sostituisce lo studio di settore VK25U) - Consulenza agraria fornita da agronomi, codice attivita' 74.90.11;
Studio di settore YK03U (che sostituisce lo studio di settore WK03U) - Attivita' tecniche svolte da geometri, codice attivita' 71.12.30;
Studio di settore YK04U (che sostituisce lo studio di settore WK04U) - Attivita' degli studi legali, codice attivita' 69.10.10;
Studio di settore YK05U (che sostituisce lo studio di settore WK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attivita' 69.20.11; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attivita' 69.20.12; Attivita' dei consulenti del lavoro, codice attivita' 69.20.30;
Studio di settore YK18U (che sostituisce lo studio di settore WK18U) - Attivita' degli studi di architettura, codice attivita' 71.11.00;
Studio di settore YK21U (che sostituisce lo studio di settore WK21U) - Attivita' degli studi odontoiatrici, codice attivita' 86.23.00.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore VK30U;
2, per lo studio di settore WK10U;
3, per lo studio di settore WK19U;
4, per lo studio di settore WK22U;
5, per lo studio di settore WK23U;
6, per lo studio di settore WK24U;
7, per lo studio di settore WK25U;
8, per lo studio di settore YK03U;
9, per lo studio di settore YK04U;
10, per lo studio di settore YK05U;
11, per lo studio di settore YK18U;
12, per lo studio di settore YK21U.
3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati nn. 1, 3, 5 e 12, e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 13.
4. Gli elementi necessari per il calcolo del "compenso o ricavo minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 12, sono riportati in allegato n. 14.
5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalita' economica.
6. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore VK30U, WK19U, WK23U e YK21U si applicano altresi' ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate, rispettivamente, alle lettere a), c), e) e l) del comma 1.
In caso di esercizio di piu' attivita' professionali, ovvero di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
 
Allegato 1

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Allegato 2

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Allegato 3

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Allegato 4

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Allegato 5

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Allegato 6

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Allegato 7

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Allegato 8

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Allegato 9

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Allegato 10

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Allegato 11

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Allegato 12

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Allegato 13

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Allegato 14

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Art. 2

Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
2. Per lo studio di settore WK23U ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.
 
Art. 3
Variabili delle attivita' professionali o delle imprese

L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 maggio 2014, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.
 
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'articolo 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'articolo 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'articolo 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'articolo 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
Art. 5

Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 
Art. 6
Indicatori di coerenza economica

1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'articolo 1 del presente decreto che applicano l'indicatore "Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi", approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi e' calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2015

Il Ministro: Padoan
 
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