Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2015
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto del commercio.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle Finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle Finanze 10 novembre 1998 e successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012 e 17 dicembre 2013;
Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e delle Finanze;
Visto l'art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;
Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 maggio 2014, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, concernente l'approvazione di modifiche agli studi di settore, relativi al periodo di imposta 2013;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 febbraio 2015, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2015;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 2 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1
Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore VM87U (che sostituisce lo studio UM87U) - Grandi magazzini, codice attivita' 47.19.10; Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, codice attivita' 47.19.90; Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, codice attivita' 47.73.20; Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo, codice attivita' 47.78.91; Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone), codice attivita' 47.78.92; Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali, codice attivita' 47.78.93; Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop), codice attivita' 47.78.94; Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n. c.a., codice attivita' 47.78.99; Commercio al dettaglio di libri di seconda mano, codice attivita' 47.79.10; Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati, codice attivita' 47.79.30;
b) Studio di settore VM88U (che sostituisce lo studio di settore UM88U) - Commercio all'ingrosso di tappeti, codice attivita' 46.47.20; Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n. c.a., codice attivita' 46.49.90; Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi, codice attivita' 46.69.93; Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici, codice attivita' 46.69.94; Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum, codice attivita' 46.73.21; Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate, codice attivita' 46.76.10; Commercio all'ingrosso di imballaggi, codice attivita' 46.76.30; Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n. c.a., codice attivita' 46.76.90; Commercio all'ingrosso non specializzato, codice attivita' 46.90.00;
c) Studio di settore WM11U (che sostituisce lo studio di settore VM11U) - Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice attivita' 46.73.10; Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari), codice attivita' 46.73.22; Commercio all'ingrosso di infissi, codice attivita' 46.73.23; Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione, codice attivita' 46.73.29; Commercio all'ingrosso di vetro piano, codice attivita' 46.73.30; Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici, codice attivita' 46.73.40; Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), codice attivita' 46.74.10; Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento, codice attivita' 46.74.20; Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, codice attivita' 47.52.10; Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, codice attivita' 47.52.20; Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, codice attivita' 47.52.30; Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum), codice attivita' 47.53.20; Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza, codice attivita' 47.59.50;
d) Studio di settore WM12U (che sostituisce lo studio di settore VM12U) - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati, codice attivita' 47.61.00;
e) Studio di settore WM13U (che sostituisce lo studio di settore VM13U) - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, codice attivita' 47.62.10;
f) Studio di settore WM17U (che sostituisce lo studio di settore VM17U) - Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi, codice attivita' 46.21.10; Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina, codice attivita' 46.21.22;
g) Studio di settore WM23U (che sostituisce lo studio di settore VM23U) - Commercio all'ingrosso di medicinali, codice attivita' 46.46.10; Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico, codice attivita' 46.46.20; Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, codice attivita' 46.46.30;
h) Studio di settore WM24U (che sostituisce lo studio di settore VM24U) - Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice attivita' 46.49.10;
i) Studio di settore WM31U (che sostituisce lo studio di settore VM31U) - Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria, codice attivita' 46.48.00;
j) Studio di settore WM33U (che sostituisce lo studio di settore VM33U) - Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria), codice attivita' 46.24.10; Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria, codice attivita' 46.24.20; Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia, codice attivita' 46.42.20;
k) Studio di settore WM34U (che sostituisce lo studio di settore VM34U) - Commercio all'ingrosso di calzature e accessori, codice attivita' 46.42.40; Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale, codice attivita' 46.49.50;
l) Studio di settore WM36U (che sostituisce lo studio di settore VM36U) - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali, codice attivita' 46.49.20;
m) Studio di settore WM37U (che sostituisce lo studio di settore VM37U) - Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia, codice attivita' 46.44.30; Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici, codice attivita' 46.45.00;
n) Studio di settore WM39U (che sostituisce lo studio di settore VM39U) - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, codice attivita' 47.78.40;
o) Studio di settore WM40B (che sostituisce lo studio di settore VM40B) - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, codice attivita' 47.89.01;
p) Studio di settore WM42U (che sostituisce lo studio di settore VM42U) - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, codice attivita' 47.74.00;
q) Studio di settore WM43U (che sostituisce lo studio di settore VM43U) - Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori, codice attivita' 46.61.00; Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio, codice attivita' 47.52.40;
r) Studio di settore WM44U (che sostituisce lo studio di settore VM44U) - Commercio al dettaglio di computer, unita' periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, codice attivita' 47.41.00; Commercio al dettaglio di mobili per ufficio, codice attivita' 47.78.10;
s) Studio di settore WM46U (che sostituisce lo studio di settore VM46U) - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica, codice attivita' 46.43.30; Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico, codice attivita' 46.69.91;
t) Studio di settore WM48U (che sostituisce lo studio di settore VM48U) - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, codice attivita' 47.76.20.
2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1 per lo studio di settore VM87U;
2 per lo studio di settore VM88U;
3 per lo studio di settore WM11U;
4 per lo studio di settore WM12U;
5 per lo studio di settore WM13U;
6 per lo studio di settore WM17U;
7 per lo studio di settore WM23U;
8 per lo studio di settore WM24U;
9 per lo studio di settore WM31U;
10 per lo studio di settore WM33U;
11 per lo studio di settore WM34U;
12 per lo studio di settore WM36U;
13 per lo studio di settore WM37U;
14 per lo studio di settore WM39U;
15 per lo studio di settore WM40B;
16 per lo studio di settore WM42U;
17 per lo studio di settore WM43U;
18 per lo studio di settore WM44U;
19 per lo studio di settore WM46U;
20 per lo studio di settore WM48U.
3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 3 e da n. 6 a n. 20, e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 21.
4. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 19, sono riportati in allegato n. 22.
5. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo", relativo allo studio di settore di cui all'allegato n. 20, sono riportati in allegato n. 23.
6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalita' economica.
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi.
8. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Categorie di contribuenti alle quali
non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
 
Art. 3
Variabili delle imprese

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 maggio 2014, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto.
 
Art. 4
Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
 
Art. 5
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 
Art. 6
Indicatori di coerenza economica

1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto che applicano l'indicatore "Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi", approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi e' calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2015

Il Ministro: Padoan
 
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