Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2015 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 dicembre 2015 |
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore; Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle Finanze; Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi; Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore; Visto il decreto del Ministro delle Finanze 10 novembre 1998 e successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012 e 17 dicembre 2013; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e delle Finanze; Visto l'art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore; Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 maggio 2014, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2013; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, concernente l'approvazione di modifiche agli studi di settore, relativi al periodo di imposta 2013; Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 febbraio 2015, concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2015; Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 2 dicembre 2015;
Decreta:
Art. 1 Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 gli studi di settore relativi alle seguenti attivita' economiche nel settore dei servizi: a) Studio di settore VG98U (che sostituisce lo studio di settore UG98U) - Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari, codice attivita' 95.12.01; Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette), codice attivita' 95.29.02; Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie, codice attivita' 95.29.03; Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso, codice attivita' 95.29.04; Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n. c.a., codice attivita' 95.29.09; b) Studio di settore VG99U (che sostituisce lo studio di settore UG99U) - Altre attivita' dei servizi di informazione n. c.a., codice attivita' 63.99.00; Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, codice attivita' 74.90.94; Altre attivita' professionali n. c.a., codice attivita' 74.90.99; Concessione dei diritti di sfruttamento di proprieta' intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright), codice attivita' 77.40.00; Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio, codice attivita' 82.11.01; Gestione di uffici temporanei, uffici residence, codice attivita' 82.11.02; Altri servizi di sostegno alle imprese n. c.a., codice attivita' 82.99.99; Agenzie matrimoniali e d'incontro, codice attivita' 96.09.03; Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari), codice attivita' 96.09.04; Organizzazione di feste e cerimonie, codice attivita' 96.09.05; Altre attivita' di servizi per la persona n. c.a., codice attivita' 96.09.09; c) Studio di settore WG38U (che sostituisce lo studio di settore VG38U) - Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili, codice attivita' 95.23.00; d) Studio di settore WG40U (che sostituisce lo studio di settore VG40U) - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione, codice attivita' 41.10.00; Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione, codice attivita' 42.99.01; Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, codice attivita' 68.10.00; Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto), codice attivita' 68.20.01; Affitto di aziende, codice attivita' 68.20.02; e) Studio di settore WG46U (che sostituisce lo studio di settore VG46U) - Riparazione e manutenzione di trattori agricoli, codice attivita' 33.12.60; f) Studio di settore WG48U (che sostituisce lo studio di settore VG48U) - Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video, codice attivita' 95.21.00; Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa, codice attivita' 95.22.01; g) Studio di settore WG52U (che sostituisce lo studio di settore VG52U) - Imballaggio e confezionamento di generi alimentari, codice attivita' 82.92.10; Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, codice attivita' 82.92.20; h) Studio di settore WG53U (che sostituisce lo studio di settore VG53U) - Traduzioni e interpretariato, codice attivita' 74.30.00; Organizzazione di convegni e fiere, codice attivita' 82.30.00; i) Studio di settore WG54U (che sostituisce lo studio di settore VG54U) - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attivita' 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi); Sale giochi e biliardi, codice attivita' 93.29.30; j) Studio di settore WG69U (che sostituisce lo studio di settore VG69U) - Attivita' di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia, codice attivita' 39.00.01; Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, codice attivita' 41.20.00; Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, codice attivita' 42.11.00; Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, codice attivita' 42.12.00; Costruzione di ponti e gallerie, codice attivita' 42.13.00; Costruzione di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi, codice attivita' 42.21.00; Costruzione di opere di pubblica utilita' per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, codice attivita' 42.22.00; Costruzione di opere idrauliche, codice attivita' 42.91.00; Altre attivita' di costruzione di altre opere di ingegneria civile n. c.a., codice attivita' 42.99.09; Demolizione, codice attivita' 43.11.00; Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno, codice attivita' 43.12.00; Trivellazioni e perforazioni, codice attivita' 43.13.00; Realizzazione di coperture, codice attivita' 43.91.00; Altre attivita' di lavori specializzati di costruzione n. c.a., codice attivita' 43.99.09; k) Studio di settore WG73A (che sostituisce lo studio di settore VG73A) - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi, codice attivita' 52.10.10; Movimento merci relativo a trasporti ferroviari, codice attivita' 52.24.30; Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri, codice attivita' 52.24.40; l) Studio di settore WG73B (che sostituisce lo studio di settore VG73B) - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, codice attivita' 52.29.10; Intermediari dei trasporti, codice attivita' 52.29.21; Altre attivita' postali e di corriere senza obbligo di servizio universale, codice attivita' 53.20.00; m) Studio di settore WG76U (che sostituisce lo studio di settore VG76U) - Catering per eventi, banqueting, codice attivita' 56.21.00; Mense, codice attivita' 56.29.10; Catering continuativo su base contrattuale, codice attivita' 56.29.20; n) Studio di settore WG77U (che sostituisce lo studio di settore VG77U) - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri, codice attivita' 50.10.00; Trasporto marittimo e costiero di merci, codice attivita' 50.20.00; Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari), codice attivita' 50.30.00; Trasporto di merci per vie d'acqua interne, codice attivita' 50.40.00; Altre attivita' dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua, codice attivita' 52.22.09; Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalo'), codice attivita' 77.21.02; Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale codice attivita' 77.34.00; Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali, codice attivita' 85.32.01; o) Studio di settore WG78U (che sostituisce lo studio di settore VG78U) - Attivita' delle agenzie di viaggio, codice attivita' 79.11.00; Attivita' dei tour operator, codice attivita' 79.12.00; Altri servizi di prenotazione e altre attivita' di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n. c.a., codice attivita' 79.90.19; p) Studio di settore WG79U (che sostituisce lo studio di settore VG79U) - Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri, codice attivita' 77.11.00; Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti, codice attivita' 77.12.00; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attivita' 77.39.10; Noleggio di container per diverse modalita' di trasporto, codice attivita' 77.39.92; q) Studio di settore WG81U (che sostituisce lo studio di settore VG81U) - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione, codice attivita' 43.99.02; Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, codice attivita' 77.32.00; Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici, codice attivita' 77.39.91; r) Studio di settore WG82U (che sostituisce lo studio di settore VG82U) - Pubbliche relazioni e comunicazione, codice attivita' 70.21.00; Ideazione di campagne pubblicitarie, codice attivita' 73.11.01; Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari, codice attivita' 73.11.02; Attivita' delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari, codice attivita' 73.12.00; s) Studio di settore WG83U (che sostituisce lo studio di settore VG83U) - Gestione di piscine, codice attivita' 93.11.20; Gestione di impianti sportivi polivalenti, codice attivita' 93.11.30; Gestione di altri impianti sportivi n. c.a., codice attivita' 93.11.90; Gestione di palestre, codice attivita' 93.13.00; t) Studio di settore WG85U (che sostituisce lo studio di settore VG85U) - Corsi di danza, codice attivita' 85.52.01; Discoteche, sale da ballo night-club e simili, codice attivita' 93.29.10; u) Studio di settore WG87U (che sostituisce lo studio di settore VG87U) - Attivita' di consulenza per la gestione della logistica aziendale, codice attivita' 70.22.01 - Altre attivita' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, codice attivita' 70.22.09; Agenzie di informazioni commerciali, codice attivita' 82.91.20; Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico, codice attivita' 85.60.01; v) Studio di settore WG88U (che sostituisce lo studio di settore VG88U) - Richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice attivita' 82.99.40; Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman, codice attivita' 85.32.03; Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codice attivita' 85.53.00; w) Studio di settore WG89U (che sostituisce lo studio di settore VG89U) - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attivita' di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio, codice attivita' 82.19.09; Servizi di stenotipia, codice attivita' 82.99.91; x) Studio di settore WG96U (che sostituisce lo studio di settore VG96U) - Lavaggio auto, codice attivita' 45.20.91; Altre attivita' di manutenzione e di riparazione di autoveicoli, codice attivita' 45.20.99; Gestione di parcheggi e autorimesse, codice attivita' 52.21.50; Attivita' di traino e soccorso stradale, codice attivita' 52.21.60; y) Studio di settore YG66U (che sostituisce lo studio di settore WG66U) - Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax), codice attivita' 33.12.51; Pubblicazione di mailing list, codice attivita' 58.12.02; Edizione di giochi per computer, codice attivita' 58.21.00; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer), codice attivita' 58.29.00; Produzione di software non connesso all'edizione, codice attivita' 62.01.00; Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, codice attivita' 62.02.00; Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione), codice attivita' 62.03.00; Altre attivita' dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n. c.a., codice attivita' 62.09.09; Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf), codice attivita' 63.11.11; Altre elaborazioni elettroniche di dati, codice attivita' 63.11.19; Gestione database (attivita' delle banche dati), codice attivita' 63.11.20; Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP), codice attivita' 63.11.30; Portali web, codice attivita' 63.12.00; Attivita' dei disegnatori grafici di pagine web, codice attivita' 74.10.21; Riparazione e manutenzione di computer e periferiche, codice attivita' 95.11.00; z) Studio di settore YG74U (che sostituisce lo studio di settore WG74U) - Attivita' di fotoreporter, codice attivita' 74.20.11; Altre attivita' di riprese fotografiche, codice attivita' 74.20.19; Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa, codice attivita' 74.20.20. 2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 1 per lo studio di settore VG98U; 2 per lo studio di settore VG99U; 3 per lo studio di settore WG38U; 4 per lo studio di settore WG40U; 5 per lo studio di settore WG46U; 6 per lo studio di settore WG48U; 7 per lo studio di settore WG52U; 8 per lo studio di settore WG53U; 9 per lo studio di settore WG54U; 10 per lo studio di settore WG69U; 11 per lo studio di settore WG73A; 12 per lo studio di settore WG73B; 13 per lo studio di settore WG76U; 14 per lo studio di settore WG77U; 15 per lo studio di settore WG78U; 16 per lo studio di settore WG79U; 17 per lo studio di settore WG81U; 18 per lo studio di settore WG82U; 19 per lo studio di settore WG83U; 20 per lo studio di settore WG85U; 21 per lo studio di settore WG87U; 22 per lo studio di settore WG88U; 23 per lo studio di settore WG89U; 24 per lo studio di settore WG96U; 25 per lo studio di settore YG66U; 26 per lo studio di settore YG74U. 3. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 8 e da n. 10 a n. 26, e' individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 27. 4. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo o compenso minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 2 a n. 9, da n. 11 a n. 22 e da n. 24 a n. 26, sono riportati in allegato n. 28. 5. Gli elementi necessari per il calcolo del "ricavo minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati nn. 1, 10 e 23, sono riportati in allegato n. 29. 6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalita' economica. 7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore VG99U, WG53U, WG73B, WG82U, WG87U e YG74U si applicano altresi' ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate rispettivamente alle lettere b), h), l), r), u) e z) del comma 1. In caso di esercizio di piu' attivita' d'impresa, ovvero di piu' attivita' professionali, per attivita' prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei ricavi o dei compensi. 8. Lo studio di settore WG54U, approvato con il presente decreto, si applica nei soli casi non disciplinati dall'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 2013, riguardante l'approvazione di 21 studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi. Il medesimo studio di settore, fermo restando quanto disposto al periodo precedente, si applica altresi' ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attivita' oggetto dello studio, l'attivita' complementare di Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attivita' 56.30.00, se i ricavi delle attivita' oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da tale attivita' complementare. Inoltre, tenuto conto di quanto disposto nel presente comma, lo studio di settore WG54U si applica anche in presenza di ricavi, ancorche' prevalenti, provenienti dall'attivita' di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonche' dalla cessione di generi di monopolio. 9. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati. |
| Allegato 1
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| Art. 2 Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano: a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569; b) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate; c) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; d) alle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attivita' di cui allo studio di settore WG77U. 2. Per gli studi di settore WG40U e WG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi. |
| Allegato 2
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| Art. 3 Variabili delle imprese o delle attivita' professionali)
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 20 maggio 2014, e successive modificazioni, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 5 del presente decreto. |
| Allegato 3
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| Art. 4 Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonche' dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico. 2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonche' i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. 4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
| Allegato 4
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| Art. 5 Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. |
| Allegato 5
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| Art. 6 Indicatori di coerenza economica
1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto che applicano l'indicatore "Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi", approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi e' calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2015
Il Ministro: Padoan |
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| Allegato 16
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| Allegato 17
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| Allegato 18
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| Allegato 19
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| Allegato 20
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| Allegato 21
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| Allegato 22
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| Allegato 23
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| Allegato 24
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| Allegato 25
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| Allegato 26
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| Allegato 27
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| Allegato 28
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| Allegato 29
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