Gazzetta n. 301 del 29 dicembre 2015 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207
Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, che nel modificare l'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha previsto che il requisito dei limiti di altezza sia sostituito da parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolica attiva secondo tabelle stabilite nel regolamento;
Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1, della citata legge n. 2 del 2015, i quali prevedono che con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabiliti parametri fisici unici e omogenei - differenziati esclusivamente in relazione al sesso maschile e femminile del candidato - per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, apportando altresi' le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il codice dell'ordinamento militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 8 e 14 ottobre 2015;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) composizione corporea: la percentuale di massa grassa presente nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria;
b) forza muscolare: la forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg);
c) massa metabolicamente attiva: la percentuale di massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4-ter, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il
seguente:
«Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. - 4-bis. (Omissis).
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 12 gennaio 2015, n. 2 (Modifica all'articolo
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in
materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi
per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2015, n. 17.
- Il testo dell'art. 635 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare),
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, e' il seguente:
«Art. 635. (Requisiti generali per il reclutamento) -
1. Per il reclutamento nelle Forze armate occorrono i
seguenti requisiti generali:
a) essere cittadino italiano;
b) essere in possesso di adeguato titolo di studio;
c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato;
d) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal
regolamento;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica
amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
g) non essere stati condannati per delitti non
colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto
penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in
procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
i) avere tenuto condotta incensurabile;
l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento
di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e
alle ragioni di sicurezza dello Stato;
m) avere compiuto il 18° anno di eta', fermo
restando:
1) quanto previsto dall'articolo 711;
2) la possibilita' di presentare la domanda di
partecipazione al concorso da parte del minore che ha
compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di chi
esercita la potesta';
n) esito negativo agli accertamenti diagnostici per
l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i),
l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione.
3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del
presente codice o dai singoli bandi, in relazione al
reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui
quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.>>.
- Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata legge
n. 2 del 2015, e' il seguente:
«Art. 1 - 1. (Omissis).
2. Con regolamento da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri
della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delegato per le pari opportunita', sono apportate al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , le modificazioni
necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma
1 del presente articolo. Lo schema di regolamento e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere
deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento puo'
essere comunque adottato.
3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e
garantire la parita' di trattamento, il regolamento di cui
al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per
il reclutamento del personale delle Forze armate e per
l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in
relazione al sesso maschile o femminile del candidato;
dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento
sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio
1987, n. 411, e successive modificazioni.
4. (Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici), modificato dal
presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
ottobre 1987, n. 236.
- Il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003,
n. 198 (Regolamento concernente i requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in
possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai
predetti ruoli) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°
agosto 2003, n. 177.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 90 (Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140.
 
ALLEGATO "A"
(di cui all'articolo 3, comma 1)

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI PARAMETRI FISICI DI CUI
ALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.

===================================================================== | Parametri | Forza | Composizione |Massa metabolicamente| | fisici | muscolare | corporea | attiva | +=============+=============+=================+=====================+ | | handgrip in | | | | | Kg | % massa grassa |% massa magra teorica| +-------------+-------------+-----------------+---------------------+ |MASCHI | ≥40 | ≥ 7 e ≤22 | ≥40 | +-------------+-------------+-----------------+---------------------+ |FEMMINE | ≥20 | ≥ 12 e ≤30 | ≥28 | +-------------+-------------+-----------------+---------------------+

 
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua i parametri fisici unici e omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori.
 
Art. 3
Parametri fisici

1. I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato "A" costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, e' considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1.
 
Art. 4
Disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, discendenti dalla legge 12 gennaio
2015, n. 2

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 586, comma 1, lettera b), la parola: «statura,» e' soppressa;
b) al libro quarto, titolo II, capo II, la rubrica della sezione III e' sostituita dalla seguente: «Requisiti fisici»;
c) l'articolo 587 e' sostituito dal seguente:
«Art. 587 (Parametri fisici). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i concorrenti devono rientrare nei valori limite di ciascuno dei seguenti parametri fisici:
a) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
b) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
c) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile.
2. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, e' considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1.»;
d) dall'articolo 957, comma 2, lettera a), le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse;
e) all'articolo 958, comma 2, lettera a), le parole: «, e per i quali non si applicano i limiti di altezza previsti per il reclutamento» sono soppresse.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 1, lettera b),
dell'art. 586 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 90 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 586. (Imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' ai servizi di navigazione aerea) - 1. Sono
causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea le
seguenti imperfezioni e infermita':
a) (Omissis);
b) costituzione e stato di nutrizione:
(Omissis).».
- Si riporta il testo della rubrica della sezione III
del Capo II, titolo II, libro quarto del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Capo II - Requisiti fisici».
- Si riporta il testo dell'art. 957, comma 2, lettera
a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 957. (Reclutamento degli atleti) - 1. (Omissis).
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:
a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i
giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali
volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso
dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari
in ferma prefissata quadriennale;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 958, comma 2, lettera
a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
90 del 2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 958. (Reclutamento degli istruttori) - 1.
(Omissis).
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:
a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i
giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali
volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso
dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari
in ferma prefissata quadriennale;
(Omissis).».
 
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali

1. Le amministrazioni interessate verificano l'adeguatezza dei valori parametrali individuati nel presente regolamento in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, al fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi.
2. Con apposite direttive tecniche, soggette a eventuale aggiornamento anche in relazione allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche, approvate dai competenti organi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute, previe intese tra gli stessi, sono definite in modo omogeneo le modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al presente regolamento.
3. Le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data successiva alla sua entrata in vigore.
 
Art. 6
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni;
b) all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, le parole: «, escluso quello di cui al comma 1, lettera e)» sono soppresse;
c) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, e il n. 9) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2004 sono soppressi;
d) all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, le parole: «statura determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874» sono soppresse.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, non e' piu' applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411,
modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002,
n. 316 (Regolamento concernente la disciplina per il
reclutamento e la dismissione dall'attivita' agonistica dei
militari atleti della Guardia di finanza), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2003, n. 71, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2. (Reclutamento). - 1. (Omissis).
2. Gli aspiranti al reclutamento devono svolgere
attivita' agonistica nelle discipline praticate dai gruppi
sportivi «Fiamme Gialle» ed essere in possesso dei
requisiti previsti dall' articolo 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287
(Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad
altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo
della Guardia di finanza), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° dicembre 2004, n. 282, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 2. (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la
nomina a maestro direttore e vice direttore) - 1. Ai
concorsi per il reclutamento del maestro direttore e vice
direttore possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi di laurea;
b) avere un'eta' non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano
componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si
prescinde dal predetto limite di eta';
c) essere riconosciuti in possesso della idoneita'
psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente;
d) essere in possesso dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito
viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di
finanza;
g) non essere imputati, condannati, ovvero aver
richiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
ne' essere o essere stati sottoposti a misure di
prevenzione;
h) (abrogata).
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesto,
per la partecipazione al concorso per la nomina a:
a) maestro direttore, il possesso del diploma in
composizione e strumentazione per Banda conseguiti in un
conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente
riconosciuto;
b) maestro vice direttore, il possesso del diploma in
strumentazione per Banda conseguito in un conservatorio di
Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto.
3. I candidati gia' in servizio nella Guardia di
finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli
appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati
e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
Art. 3. (Requisiti per l'ammissione ai concorsi per la
nomina ad esecutore ed archivista) - Ai concorsi per la
nomina ad esecutori ed archivista, possono partecipare:
a) i militari in servizio nel Corpo della guardia di
finanza, di eta' non superiore a 45 anni, che:
1) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi di laurea;
2) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio,
non idonei all'avanzamento;
3) non risultino imputati in un procedimento penale
per delitto non colposo ovvero sottoposti a procedimento
disciplinare per l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna ovvero sospesi dal servizio o in
aspettativa;
4) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da
corsi allievi ufficiali, allievi marescialli ovvero allievi
vicebrigadieri della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani che:
1) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi di laurea;
2) abbiano eta' non inferiore ad anni 18 e non
superiore ad anni 40. Tale limite e' elevato di cinque anni
per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di
servizio;
3) siano riconosciuti in possesso della idoneita'
psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
maresciallo;
4) godano dei diritti politici;
5) non siano stati espulsi dalle Forze armate,
dalle Forze di polizia o dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
6) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', da
corsi di formazione della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito
viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di
finanza;
8) non siano imputati, condannati ovvero non
abbiano richiesto l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a
misure di prevenzione;
9) (abrogato).
2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma, e'
richiesto, per la partecipazione al concorso per la nomina
ad:
a) esecutore, il possesso del diploma nello strumento
per il quale si concorre o per strumento affine, come da
tabella «H» allegata al decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79, conseguito in un conservatorio di Stato o
altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
b) archivista, il compimento inferiore di
composizione conseguito in un conservatorio di Stato o
altro analogo istituto legalmente riconosciuto.
3. I candidati gia' in servizio nel Corpo della guardia
di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli
appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e
finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 132 (Regolamento sui requisiti psico-attitudinali
di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli
del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di
polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli
del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta
funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 aprile 1991, n. 94, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1. (Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai
concorsi) - 1. I requisiti psico-fisici di cui devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad
allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello
Stato sono i seguenti:
a). (Omissis).;
b) il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza
delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo
adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a
configurare la robusta costituzione e l'efficienza e
l'agilita' indispensabili per l'espletamento del servizio;
c) - f). (Omissis).».
 
Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria

1. Le attivita' per l'applicazione della disciplina dei parametri fisici ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al presente regolamento, sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 dicembre 2015

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Pinotti, Ministro della difesa

Alfano, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2015 Difesa, foglio n. 2388
 
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