Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2015 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 dicembre 2015
Iscrizione della denominazione «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 2267/2015 della Commissione del 24 novembre 2015, la denominazione «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara» riferita alla categoria «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria» e' iscritta quale Indicazione geografica protetta nel registro delle Denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 52, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:
alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 2267/2015 del 24 novembre 2015.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 10 dicembre 2015

Il direttore generale: Gatto
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«PAMPAPATO DI FERRARA» / «PAMPEPATO DI FERRARA»
Art. 1.
Nome del prodotto

L'Indicazione geografica protetta «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» e' riservata esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
 

Art. 2.
Descrizione del prodotto

Il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» e' un prodotto da forno ottenuto dalla lavorazione di farina, canditi, frutta secca, zucchero, cacao e spezie, e ricoperto con cioccolato fondente extra.
Al momento dell'immissione al consumo il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» presenta le seguenti caratteristiche:
caratteristiche fisiche: forma circolare, cosiddetta a «calotta», con base piatta e superficie convessa;
dimensioni:
diametro: compreso tra 3 e 35 cm;
altezza: compresa tra 1,5 e 8 cm;
peso: compreso tra 10 g e 3 kg;
umidita': dal 5 al 35%;
caratteristiche organolettiche:
aspetto esterno: colore marrone scuro, brillante, per la copertura di cioccolato fondente;
aspetto interno: colore marrone, con presenza diffusa di frutta secca e canditi ben distribuiti;
consistenza dell'impasto: compatta con alveoli; si avverte il contrasto tra la croccantezza della copertura e della frutta secca e la morbidezza dell'impasto;
profumo: al primo impatto di cioccolato, poi via via di spezie, in particolare di noce moscata e cannella, di canditi e di mandorla tostata;
sapore: iniziale di cioccolato fondente con lieve sentore di spezie, che lascia spazio man mano ai canditi e alle mandorle tostate; sapore finale deciso di cioccolato fondente e spezie, in particolare di noce moscata e cannella.
 

Art. 3.
Area di produzione

La zona di produzione del «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» e' rappresentata dall'intero territorio della provincia di Ferrara.
 

Art. 4.
Descrizione del metodo di produzione

4.1. Ingredienti: la ricetta tradizionale del «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» prevede l'impiego dei seguenti ingredienti:
4.1.1. Ingredienti per l'impasto: dosi riferite a 100 kg di impasto prima della cottura:
farina di grano tenero tipo «0»: 35 kg, +/- 5 kg;
frutta candita: scorze candite di arancia, limone e cedro, impiegate singolarmente o assieme in proporzioni variabili, 25 kg, +/- 5 kg;
frutta secca: mandorle tostate dolci con buccia, 15 kg, +/- 8 kg;
zucchero semolato: 15 kg, +/- 5 kg;
cacao amaro in polvere (22-24% burro di cacao): 10 kg, +/- 5 kg;
spezie, tra le quali obbligatoriamente noce moscata e cannella: 150 g +/- 50 g;
agenti lievitanti: q.b.;
acqua: q.b.
Gli ingredienti dell'impasto facoltativamente ammessi sono:
miele millefiori: in dose massima pari a 5 kg sul totale dell'impasto, ed in sostituzione parziale dello zucchero.
nocciole: nocciole tostate, in dose compresa tra 5 e 8 kg sul totale dell'impasto ed in aggiunta alle mandorle dolci;
4.1.2. Ingredienti per la copertura: dosi riferite a 100 kg di impasto prima della cottura: cioccolato fondente extra (cacao minimo 54%): 12 kg, +/- 2 kg.
Il prodotto non contiene ne' coloranti ne' conservanti.
Al termine della fase di maturazione possono permanere sul prodotto eventuali residui della bagna alcolica aromatizzata all'arancia.
4.2. Metodo di produzione e confezionamento.
4.2.1. Operazioni preliminari: si scioglie lo zucchero semolato in acqua, fino a quando non risultera' essere completamente liquido. Terminata l'operazione lo zucchero semolato non dovra' risultare caramellato ne' presentare tonalita' di colore marrone chiaro o scuro.
Nel caso in cui non si utilizzino mandorle e/o nocciole gia' tostate, queste si tostano in forno per 25-60 minuti alla temperatura massima di 200° C.
4.2.2. Impastatura: si lavorano insieme gli ingredienti meccanicamente per 35-45 minuti, aggiungendo un quantitativo di acqua variabile, necessario a facilitare le operazioni, fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Una preparazione alternativa prevede la lavorazione assieme del cacao amaro in polvere, dello zucchero semolato sciolti nell'acqua, fino ad ottenere un impasto, che deve essere denso e ben miscelato, a cui si aggiungono i rimanenti ingredienti e si lavora meccanicamente il tutto come nel procedimento precedente.
La scorza di arancia candita puo' essere addizionata in cubetti oppure in «pasta», tritata molto finemente; in tale secondo caso la quantita' massima ammessa e' pari al 40% sul totale della frutta candita.
4.2.3. Porzionatura, modellatura e cottura: l'impasto ottenuto viene porzionato manualmente o meccanicamente.
Seguono le operazioni di modellatura e rifinitura, per conferire al prodotto le caratteristiche fisiche indicate all'art. 2 del presente disciplinare.
Si procede alle operazioni di cottura in forno, alla temperatura di 180-220° C per 15-90 minuti, in base alla pezzatura del prodotto.
4.2.4. Maturazione, copertura e confezionamento: a fine cottura si conserva il prodotto da una a quattro giorni in appositi locali, ad un livello di umidita' relativa compreso tra 75 e 90%.
Alternativamente, la fase di maturazione puo' essere sostituita con l'immersione del prodotto cotto in una soluzione alcolica aromatizzata all'arancia al fine di raggiungere il tenore di umidita' di cui all'art. 2.
Terminata la maturazione si ricopre interamente il prodotto con il cioccolato fondente extra fuso.
Si lascia quindi raffreddare il prodotto fino ad ottenere la completa solidificazione della copertura. A questo punto il prodotto e' pronto per il confezionamento o per il preincarto.
Al fine di evitare che una manipolazione ulteriore comporti l'emergenza di rischi sul piano igienico o della percezione qualitativa da parte del consumatore (alterazione o scioglimento del cioccolato di copertura, affioramento del burro di cacao), il prodotto verra' confezionato all'interno della sede di produzione. La confezione consiste in almeno un involucro protettivo sigillato di cellophane, alluminio o altro materiale per alimenti, al quale potra' essere aggiunto un secondo involucro esterno che lo contiene. Il prodotto potra' essere avviato al completamento del confezionamento (inserimento nel secondo involucro) anche all'esterno della sede di produzione alla condizione che ne sia garantita la tracciabilita' e sia trasferito avvolto nel primo involucro protettivo sigillato, dal quale non dovra' comunque essere piu' rimosso.
 

Art. 5.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori, dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 

Art. 6.
Legame con il territorio

L'intera zona geografica della provincia di Ferrara e' in grandissima parte un'area sottratta alle paludi attraverso un'intensa attivita' di bonifica avviata nel 1471 dal Duca Borso d'Este e proseguita fino al secolo scorso. Il territorio recuperato e' stato destinato ad usi agricoli e in particolare alla cerealicoltura tanto che la provincia ferrarese viene da secoli considerata un immenso granaio. Parallelamente alla coltivazione dei cereali si e' negli anni consolidata una significativa attivita' imprenditoriale di trasformazione, dimostrata dal fatto che ben il 78,1% delle aziende alimentari ferraresi e' impegnato nella produzione di prodotti da forno e farinacei (dati regione Emilia-Romagna 2012). Fra queste spiccano le aziende dolciarie, in gran parte di dimensioni medio-piccole, le quali mantengono nella lavorazione una buona dose di manualita', in special modo nelle operazioni di modellatura, ad opera di personale esperto.
Secondo la bibliografia locale piu' accreditata l'origine del «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» sembrerebbe risalire al XVI secolo ed essere legata all'ambito del convento delle monache di clausura del Corpus Domini di Ferrara. Qui, intorno a XVI secolo, le monache iniziarono a preparare un pane speziato da inviare come omaggio agli alti prelati durante le festivita' natalizie.
Inoltre, sempre nel ferrarese alla Corte degli Estensi il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» era noto ed apprezzato poiche' vi era l'abitudine di servire al termine di sontuosi banchetti nobiliari dolci assimilabili a veri e propri pani a base di spezie.
Il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» si caratterizza per la sua forma a «calotta» che ricorda la «papalina», il classico copricapo cardinalizio, interamente ricoperto di cioccolato extra fondente, e per la presenza all'interno di spezie, frutta candita, frutta secca, zucchero e cacao.
La presenza delle spezie e la copertura di cioccolato extra fondente caratterizza il gusto e il profumo di questo dolce che riesce a distinguersi dagli altri pani speziati per ricchezza degli ingredienti e per la sontuosita' dei sapori.
Il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» ha sempre goduto di una grande reputazione, legata alla sua forma e all'utilizzo del cacao come ingrediente utilizzato sia nell'impasto che per la copertura e di spezie.
Il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» veniva ritenuto un dolce ricco e degno di un papa, tanto da essere offerto in dono agli alti prelati dagli ecclesiastici e dalla nobilta' di Ferrara, i quali non a caso vollero modellarlo a forma di copricapo cardinalizio. Da quest'usanza e dalla presenza di spezie sembra aver origine anche l'etimologia del dolce e la coesistenza delle due denominazioni «Pampapato di Ferrara» e «Pampepato di Ferrara».
L'estensione della reputazione in tempi piu' recenti del «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» si deve a un pasticcere che perfeziono' un'antica ricetta ricoprendo questo pane di cioccolato, ingrediente ancora sconosciuto nel 1500, e nel 1902 avvio' a Ferrara un laboratorio di pasticceria nel pieno centro storico della citta'. Fu un grande successo, tanto che anche altri fornai, casalinghi, laboratori dolciari, iniziarono a prepararlo facendo cosi' diventare il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» il dolce simbolo di Ferrara.
Oggi il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara», e' presente in maniera diffusa nella letteratura gastronomica e commercializzato con questo nome sia in Italia che all'estero. Valgano per tutti la Guida del Touring «L'Italia del cioccolato» (2004) e la Guida «Prodotti tipici d'Italia» (2005).
Il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» puo' essere quindi considerato il dolce simbolo di Ferrara ed e' stato servito in molti importanti eventi. Si ricorda l'iniziativa promossa nel 2002 dall'Ambasciata italiana in Olanda durante la festa della Repubblica. L'ambasciatore ha scelto la provincia di Ferrara come testimonial dell'italianita' per questa ricorrenza e tra i dolci tipici della tradizione ha campeggiato il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara», molto apprezzato dagli ospiti che hanno affollato la sede diplomatica italiana.
Il legame del «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» al contesto culturale ferrarese e' quindi molto forte ed e' testimoniato anche dalle abitudini alimentari dei ferraresi ed, in particolare, dal fatto che durante le festivita' natalizie il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» viene tradizionalmente scambiato, tra parenti, amici e colleghi, come «atto di riconoscenza, espressione di cordialita', simbolico gesto di affetto».
 

Art. 7.
Organismo di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione e' «Agroqualita' S.p.a.», con sede legale, viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma; e-mail: agroqualita@agroqualita.it, tel.: (+39) 0654228675 - fax: (+39) 0654228692.
 

Art. 8.
Etichettatura

Il «Pampapato di Ferrara» / «Pampepato di Ferrara» e' commercializzato in confezioni monoprodotto o pluriprodotto.
La confezione deve riportare le diciture «Pampapato di Ferrara» o «Pampepato di Ferrara» e «Indicazione geografica protetta» per esteso o in sigla (IGP), nonche' le seguenti ulteriori informazioni:
il simbolo europeo della IGP;
il nome o la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice;
il simbolo grafico del prodotto da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
La denominazione «Pampapato di Ferrara» o «Pampepato di Ferrara» e' intraducibile.
Il logotipo del prodotto consiste in un marchio di formato rettangolare orientato in senso orizzontale.
Al centro compare la stilizzazione del prodotto; l'immagine e' inclusa in una cornice che riporta la scritta «PAMPEPATO» sopra, «PAMPAPATO» sotto, «DI FERRARA» lateralmente, con il testo composto in carattere tipografico Arial regular maiuscolo.
Versione policroma (quadricromia):
fondo rettangolare: color giallo senape chiaro (cyan 0% - magenta 8% - giallo 20% - nero 5%);
immagine del prodotto stilizzato: rappresenta un pampapato o pampepato tagliato trasversalmente. Il corpo del prodotto e' suddiviso in quattro zone di colore:
parte in alto a sinistra, color marrone medio di intonazione calda (cyan 40% - magenta 70% - giallo 80% - nero 25%);
parte in alto a destra, color marrone scurissimo (cyan 80% - magenta 100% - giallo 100% - nero 30%);
parte in basso a sinistra, color marrone terra di Siena (cyan 40% - magenta 60% - giallo 70% - nero 0%);
parte in basso a destra, color marrone terra bruciata (cyan 50% - magenta 65% - giallo 65% - nero 20%);
nella forma ellittica, che rappresenta la sezione trasversale del dolce, compaiono cinque mandorle stilizzate di colore grigiastro con intonazione calda (cyan 0% - magenta 10% - giallo 10% - nero 20%);
scritte: carattere Arial Regular in nero 100%;
lettera «P» iniziale di Pampapato e Pampepato; lettera «O» finale di Pampapato e Pampepato, dicitura «IGP»: color marrone medio di intonazione calda (cyan 40% - magenta 70% - giallo 80% - nero 25%).
Versione in scala di grigio:
fondo rettangolare = nero 10%;
immagine del prodotto stilizzato: rappresenta un pampapato - pampepato tagliato trasversalmente. Il corpo del prodotto e' suddiviso in quattro toni di grigio:
parte in alto a sinistra = nero 65%;
parte in alto a destra = nero 100%;
parte in basso a sinistra = nero 50%;
parte in basso a destra = nero 75%;
mandorle = nero 27%;
scritte: carattere Arial regular = nero 100%;
lettera «P» iniziale di Pampapato e Pampepato; lettera «O» finale di Pampapato e Pampepato, dicitura «IGP» = nero 60%.
Il logo si potra' adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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