Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2015 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
REGOLAMENTO 22 dicembre 2015
Regolamento concernente l'utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilita' di cui all'articolo 45-bis, 46-bis, 207-octies e 216-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 12).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter e gli articoli da 46-bis a 46-quinquiesdecies, 206-bis, 207-octies, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies del codice;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, il Titolo I, Capo VI, Sezioni 1-9 e il Titolo II, Capo II, Sezioni 1-2;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Viste le Linee guida emanate da EIOPA in tema di utilizzo dei modelli interni;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Adotta
il seguente regolamento:
Indice
Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II
Autorizzazione e modifiche del modello interno

Art. 4 (Richiesta di autorizzazione del modello interno)
Art. 5 (Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali)
Art. 6 (Definizione di modifica rilevante al modello)
Art. 7 (Comunicazione periodica di modifiche)
Art. 8 (Valutazione dell'effetto congiunto delle modifiche minori al modello)

Titolo III
Requisiti per l'autorizzazione del modello interno
Capo I
Prova dell'utilizzo di cui all'art. 46-novies del Codice

Art. 9 (Miglioramento della qualita' del modello interno)
Art. 10 (Prova dell'utilizzo e modifiche al modello interno)
Art. 11 (Comprensione del modello interno)
Art. 12 (Sostegno al processo decisionale)

Capo II Standard di qualita' statistica di cui all'art. 46-decies del Codice

Art. 13 (Significativita' nella formulazione di ipotesi)
Art. 14 (Governo del processo di formulazione di ipotesi)
Art. 15 (Comunicazione e incertezza nella formulazione di ipotesi)
Art. 16 (Documentazione della formulazione di ipotesi)
Art. 17 (Convalida della formulazione di ipotesi)
Art. 18 (Fasi del calcolo soggette alla valutazione di coerenza)
Art. 19 (Aspetti della valutazione di coerenza)
Art. 20 (Modalita' di valutazione della coerenza)
Art. 21 (Conoscenza del profilo di rischio)
Art. 22 (Ricchezza della distribuzione di probabilita' prevista)
Art. 23 (Arricchimento della distribuzione di probabilita' prevista)

Capo III
Standard di calibrazione di cui all'art. 46-undecies del Codice

Art. 24 (Conoscenza delle approssimazioni in condizioni di perdite estreme)
Art. 25 (Uso di un'altra variabile sottesa)
Art. 26 (Misure di gestione in caso di utilizzo di un orizzonte temporale superiore a un anno)

Capo IV Attribuzione di utili e perdite di cui all'art. 46-duodecies del
Codice

Art. 27 (Attribuzione di utili e perdite)

Capo V Standard di convalida del modello di cui all'art. 46-terdecies del
Codice

Art. 28 (Politica di convalida e relazione di convalida)
Art. 29 (Ambito di applicazione e finalita' del processo di convalida)
Art. 30 (Significativita')
Art. 31 (Qualita' del processo di convalida)
Art. 32 (Governo del processo di convalida)
Art. 33 (Ruoli nel processo di convalida)
Art. 34 (Indipendenza del processo di convalida)
Art. 35 (Applicazione degli strumenti di convalida)
Art. 36 (Prove di stress e analisi degli scenari)
Art. 37 (Serie di dati)

Capo VI Standard di documentazione di cui all'art. 46-quaterdecies del Codice

Art. 38 (Procedure di controllo della documentazione)
Art. 39 (Documentazione delle metodologie)
Art. 40 (Documentazione relativa alle lacune del modello interno)
Art. 41 (Adeguatezza della documentazione in relazione ai destinatari)
Art. 42 (Manuali d'uso o descrizioni del processo)
Art. 43 (Risultanze del modello per la prova dell'utilizzo)
Art. 44 (Documentazione del software e delle piattaforme di modellizzazione)

Titolo IV Utilizzo di modelli e dati esterni di cui all'art. 46-quinquiesdecies
del Codice

Art. 45 (Modelli e dati esterni)
Art. 46 (Dati esterni)
Art. 47 (Comprensione del modello esterno)
Art. 48 (Riesame della scelta del modello e dei dati esterni)
Art. 49 (Integrazione dei modelli esterni nella struttura del modello interno)
Art. 50 (Processo di convalida nel contesto dei modelli e dei dati esterni)
Art. 51 (Documentazione nel contesto dei modelli e dei dati esterni)
Art. 52 (Responsabilita' dell'impresa nel contesto dei modelli e dei dati esterni)
Art. 53 (Ruolo dei fornitori di servizi nell'utilizzo di dati e modelli esterni)

Titolo V
Modelli interni di gruppo

Art. 54 (Documentazione da presentare in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell'art. 207-octies del Codice)
Art. 55 (Estensione dell'ambito di applicazione dell'utilizzo di un modello interno di gruppo)
Art. 56 (Specifiche tecniche in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo di cui all'art. 207-octies del Codice)
Art. 57 (Estensione dell'utilizzo e dell'ambito di applicazione dei modelli interni di gruppo di cui all'art. 207-octies del Codice)
Art. 58 (Caratteristiche specifiche della prova di utilizzo dei modelli interni di gruppo di cui all'art. 207-octies del Codice)
Art. 59 (Politica per le modifiche del modello nel caso di modelli interni di gruppo ai sensi dell'art. 207-octies del Codice)
Art. 60 (Convalida per i modelli interni di gruppo ai sensi dell'art. 207-octies del Codice)

Titolo VI
Disposizioni finali

Art. 61 (Pubblicazione ed entrata in vigore).
Art. 1
Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 45-bis, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal regolamento delegato 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
a) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
b) «Atti delegati», il regolamento delegato 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione;
c) «Regolamento UE 2015/460», il regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) «Regolamento UE 2015/461», il regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
e) «Giudizio esperto», il giudizio operato nel rispetto dell'art. 2 degli Atti delegati;
f) «Ultima societa' controllante italiana», l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice;
g) «Modello interno di gruppo», sia un modello interno da usare per calcolare unicamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato di cui all'art. 216-ter del codice, sia un modello interno da usare per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di almeno un'impresa inclusa nell'ambito di applicazione di tale modello interno di gruppo (modello interno di gruppo ai sensi dell'art. 207-octies del codice);
h) «Richiedente ai sensi dell'art. 207-octies», ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'art. 210, comma 2, del codice e le sue imprese controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una societa' di partecipazione assicurativa, in qualita' di ultima societa' controllante italiana ai sensi dell'art. 210, comma 2, del codice che abbiano presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno;
i) «Ricchezza della distribuzione di probabilita'», il concetto che si determina essenzialmente in due dimensioni: il grado di conoscenza, da parte dell'impresa, del profilo di rischio rispecchiato nell'insieme di eventi alla base della distribuzione di probabilita' prevista e la capacita' del metodo di calcolo scelto di trasformare tali informazioni in una distribuzione di valori monetari correlati alle variazioni dei fondi propri di base. Il concetto di ricchezza non dovrebbe ridursi al livello di dettaglio della distribuzione di probabilita' prevista, poiche' anche una previsione sotto forma di funzione continua potrebbe risultare povera di informazione;
l) «Misura di rischio di riferimento», il valore a rischio (VAR) dei fondi propri di base soggetto a un livello di confidenza del 99,5% su un periodo di un anno, come previsto dall'art. 45-ter, comma 4, del codice;
m) «Formule analitiche chiuse», formule matematiche dirette che pongono in relazione la misura del rischio scelta dall'impresa con quella di riferimento definita in precedenza;
n) «t=0», la data in cui l'impresa effettua il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' in base al proprio modello interno;
o) «t=1», un anno dopo la data in cui l'impresa effettua il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' in base al proprio modello interno.
 
Art. 3
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime societa' controllanti italiane.
 
Art. 4
Richiesta di autorizzazione del modello interno

1. L'impresa, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del Regolamento UE 2015/460, allega alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno tutti i documenti necessari a comprovare che il modello interno soddisfi i requisiti di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III del Codice e agli Atti delegati.
 
Art. 5
Politica per la modifica dei modelli interni
completi e parziali

1. La politica per la modifica dei modelli interni di cui all'art. 46-quater del codice tiene conto di tutte le fonti di cambiamenti suscettibili di avere un impatto sul Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e, in particolare, delle modifiche che incidono:
a) sul sistema di governo societario dell'impresa;
b) sulla conformita' dell'impresa ai requisiti per l'utilizzo del modello interno;
c) sull'adeguatezza delle specifiche tecniche del modello interno dell'impresa;
d) sul profilo di rischio dell'impresa.
2. La politica per le modifiche del modello di cui al comma 1:
a) indica quando una modifica del modello interno e' considerata rilevante o minore e quando una combinazione di modifiche non rilevanti e' considerata una modifica rilevante;
b) stabilisce i requisiti di governance associati alle modifiche apportate al modello interno, compresi quelli riferibili all'approvazione da parte dell'organo amministrativo e dei livelli gerarchici interni, alla comunicazione interna, alla documentazione e alla convalida delle modifiche.
3. L'inclusione nel modello interno di nuovi elementi quali, ad esempio, ulteriori rischi o settori di attivita', e' soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, secondo la procedura di cui all'art. 7 del regolamento UE 2015/460.
4. L'aggiornamento dei parametri del modello interno va considerata come una potenziale fonte di modifiche allo stesso.
 
Art. 6
Definizione di modifica rilevante al modello

1. Per identificare una modifica rilevante al modello interno di cui all'art. 46-quater, comma 3, del Codice, l'impresa elabora e utilizza una serie di indicatori qualitativi e quantitativi fondamentali, incluso l'impatto quantitativo di una modifica del modello sul Requisito Patrimoniale di Solvibilita' o su singole componenti del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
2. Gli indicatori elaborati, ai sensi del comma 1, tengono conto delle caratteristiche specifiche dell'impresa e del proprio modello interno.
 
Art. 7
Comunicazione periodica di modifiche

1. L'impresa comunica all'IVASS trimestralmente o, laddove necessario, con frequenza maggiore, le modifiche minori al proprio modello interno di cui all'art. 46-quater, comma 4, del codice.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa mediante una relazione di sintesi che descrive sia gli impatti quantitativi e qualitativi di ciascuna modifica, sia l'effetto quantitativo e qualitativo cumulativo approssimato della combinazione di tutte le modifiche sul modello interno autorizzato.
 
Art. 8
Valutazione dell'effetto congiunto
delle modifiche minori al modello

1. Per valutare se una combinazione di modifiche minori di cui all'art. 7, comma 1, sia da considerarsi una modifica rilevante, l'impresa utilizza come riferimento l'ultimo modello interno autorizzato.
 
Art. 9
Miglioramento della qualita' del modello interno

1. L'utilizzo del modello interno nell'ambito del sistema di gestione dei rischi e dei processi decisionali dell'impresa deve produrre incentivi volti a un continuo miglioramento della sua qualita'.
 
Art. 10
Prova dell'utilizzo e modifiche al modello interno

1. Nel processo di miglioramento della qualita' del modello interno, quando una modifica rilevante e' stata approvata internamente dall'organo amministrativo, l'impresa e' in grado di dimostrare la conformita' con la prova dell'utilizzo del modello interno di cui all'art. 46-novies del codice, prendendo in considerazione:
a) le diverse componenti della prova dell'utilizzo;
b) i differenti utilizzi del proprio sistema di governo societario.
2. L'impresa individua in termini adeguati e giustifica l'intervallo temporale tra l'identificazione della necessita' di una modifica al modello interno e l'effettiva attuazione della modifica.
3. Nell'ipotesi di richiesta di una modifica rilevante di cui all'art. 6, l'impresa pone in essere presidi atti ad assicurare che, durante la fase di autorizzazione, l'utilizzo del modello interno nel proprio processo decisionale permanga adeguato.
 
Art. 11
Comprensione del modello interno

1. L'impresa prende in considerazione diversi approcci per assicurare la comprensione del modello interno da parte dell'organo amministrativo e dai relativi utilizzatori del modello interno a fini decisionali.
2. L'IVASS, al fine di valutare la comprensione del modello interno, puo' convocare:
a) i membri dell'organo amministrativo e di controllo;
b) le persone che rivestono posizioni chiave nel sistema di governo e gestione del modello interno.
3. L'IVASS puo' procedere al riesame della documentazione dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione o dei pertinenti organi decisionali, per valutare l'osservanza da parte dell'impresa ai requisiti della prova dell'utilizzo.
 
Art. 12
Sostegno al processo decisionale

1. L'impresa assicura e dimostra, ai sensi dell'art. 226 degli Atti delegati e dell'art. 46-novies del codice, che il modello interno e' utilizzato nel processo decisionale.
2. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' nozionale di un fondo separato, l'impresa si conforma all'art. 81 degli Atti delegati illustrando le modalita' con cui assicura la coerenza tra tali risultati, come richiesto dall'art. 223 degli Atti delegati.
 
Art. 13
Significativita' nella formulazione di ipotesi

1. L'impresa formula ipotesi e utilizza il giudizio esperto, tenendo conto in particolare della significativita' dell'impatto dell'uso di ipotesi avendo riguardo alle disposizioni del presente Capo.
2. L'impresa valuta la significativita' di cui al comma 1 tenendo conto sia degli indicatori quantitativi, sia di quelli qualitativi e prendendo in considerazione le condizioni di perdite estreme. L'impresa valuta gli indicatori considerati globalmente.
 
Art. 14
Governo del processo di formulazione di ipotesi

1. La formulazione di ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto di cui all'art. 15 sono documentati e oggetto di un processo di convalida ai sensi degli articoli 241 e 242 degli Atti delegati e dell'art. 17 del presente Regolamento.
2. Le ipotesi sono formulate e utilizzate in modo coerente, nel tempo e nell'ambito dell'impresa, e sono adeguate all'uso a cui sono destinate.
3. L'impresa approva le ipotesi a livelli di responsabilita' sufficientemente elevati, e comunque coerenti con la loro significativita', e prevede l'approvazione da parte dell'organo amministrativo per le ipotesi piu' significative.
 
Art. 15
Comunicazione e incertezza
nella formulazione di ipotesi

1. Le procedure concernenti l'individuazione delle ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto per la scelta delle ipotesi, sono volte a ridurre il rischio di malintesi o errori di comunicazione fra i diversi attori del processo.
2. L'impresa istituisce un processo di riscontro formale e documentato tra i fornitori e gli utenti di giudizi esperti significativi e delle ipotesi che ne scaturiscono.
3. L'impresa rende trasparente l'incertezza delle ipotesi e la connessa variazione dei risultati finali.
 
Art. 16
Documentazione della formulazione di ipotesi

1. L'impresa documenta il processo di formulazione dell'ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto, in modo tale che il processo risulti trasparente.
2. L'impresa include nella documentazione le ipotesi formulate e la loro rilevanza, gli esperti coinvolti in tale attivita', l'uso cui sono destinate e il periodo di validita'.
3. L'impresa documenta le motivazioni alla base delle scelte operate, comprese quelle riconducibili alla base informativa utilizzata, in maniera sufficientemente dettagliata da rendere trasparenti sia le ipotesi, sia la procedura ed i criteri decisionali usati per la scelta delle ipotesi e il rigetto di altre alternative.
4. L'impresa garantisce che gli utilizzatori di ipotesi rilevanti ricevano informazioni scritte chiare ed esaurienti in merito a tali ipotesi.
 
Art. 17
Convalida della formulazione di ipotesi

1. L'impresa convalida il processo per la scelta delle ipotesi e per il ricorso al giudizio esperto.
2. Ai fini della convalida di cui al comma 1, l'impresa:
a) assicura che il processo e gli strumenti per la convalida delle ipotesi e, in particolare, per il ricorso al giudizio esperto siano documentati;
b) registra le modifiche delle ipotesi significative apportate in relazione a nuove informazioni e analisi, motivando le modifiche e gli scostamenti delle realizzazioni concrete rispetto alle ipotesi significative;
c) se opportuno e possibile, utilizza strumenti di convalida, quali le prove di stress e di sensibilita';
d) riesamina le ipotesi scelte, affidandosi a pareri di esperti indipendenti, interni o esterni;
e) individua le circostanze in cui le ipotesi verrebbero considerate non veritiere.
 
Art. 18
Fasi del calcolo soggette alla valutazione di coerenza

1. I metodi usati per calcolare la distribuzione di probabilita' prevista di cui all'art. 228 degli Atti delegati e i metodi utilizzati per valutare attivita' e passivita' nel bilancio ai fini di solvibilita' sono tra loro coerenti.
2. Con riferimento al comma 1, l'impresa verifica, quando rilevante per la parte di modello in esame:
a) la coerenza nel passaggio dalla valutazione di attivita' e passivita' nel bilancio ai fini di solvibilita' al modello interno;
b) la coerenza della valutazione di attivita' e passivita' nel modello interno alla data di valutazione con la valutazione di attivita' e passivita' nel bilancio ai fini di solvibilita';
c) la coerenza della proiezione dei fattori di rischio e del loro impatto sui valori monetari previsti con le ipotesi sugli stessi fattori di rischio utilizzate per la valutazione di attivita' e passivita' nel bilancio ai fini di solvibilita';
d) la coerenza della rivalutazione di attivita' e passivita' alla fine del periodo con la valutazione di attivita' e passivita' nel bilancio ai fini di solvibilita'.
 
Art. 19
Aspetti della valutazione di coerenza

1. L'impresa, nella valutazione di coerenza, tiene conto almeno dei seguenti aspetti:
a) la coerenza delle tecniche attuariali e statistiche applicate nella valutazione di attivita' e passivita' nel bilancio ai fini di solvibilita', nonche' nel calcolo della distribuzione di probabilita' prevista;
b) la coerenza dei dati e dei parametri usati come input per i rispettivi calcoli;
c) la coerenza delle ipotesi sottese ai rispettivi calcoli, in particolare delle ipotesi sulle opzioni contrattuali e sulle garanzie finanziarie, sulle future strategie di gestione e sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.
 
Art. 20
Modalita' di valutazione della coerenza

1. Le valutazioni di coerenza su base quantitativa sono effettuate periodicamente e in maniera proporzionata.
2. L'impresa, nell'ambito della valutazione della coerenza di cui al comma 1:
a) individua e documenta eventuali scostamenti tra il calcolo della distribuzione di probabilita' prevista e la valutazione delle attivita' e passivita' nel bilancio ai fini di solvibilita';
b) valuta l'impatto degli scostamenti, sia considerati isolatamente sia in combinazione tra loro;
c) accerta che gli scostamenti non comportino incoerenze tra il calcolo della distribuzione di probabilita' prevista e la valutazione delle attivita' e passivita' nel bilancio ai fini di solvibilita'.
 
Art. 21
Conoscenza del profilo di rischio

1. L'impresa, al fine di garantire che l'insieme degli eventi della distribuzione di probabilita' prevista alla base del modello interno sia esaustivo, pone in essere processi che consentano di mantenere una conoscenza sufficiente e aggiornata del proprio profilo di rischio.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa si adopera, in particolare, per mantenere sempre aggiornata la conoscenza dei fattori di rischio e degli altri fattori che spiegano il comportamento della variabile sottesa alla distribuzione di probabilita' prevista.
 
Art. 22
Ricchezza della distribuzione di probabilita' prevista

1. L'impresa valuta l'adeguatezza delle tecniche attuariali e statistiche utilizzate per calcolare la distribuzione di probabilita' prevista di cui all'art. 229 degli Atti delegati accertando la capacita' di tali tecniche di elaborare la conoscenza del profilo di rischio come criterio importante.
2. L'impresa sceglie le tecniche che generano una distribuzione di probabilita' prevista sufficientemente ricca da cogliere tutte le caratteristiche rilevanti del proprio profilo di rischio di cui all'art. 229, lettera e), degli Atti delegati e da sostenere il processo decisionale di cui all'art. 226 degli Atti delegati.
3. L'impresa, conformemente all'art. 229, lettera g), degli Atti delegati e nel quadro di tale valutazione metodologica di cui ai commi 1 e 2, valuta l'affidabilita' delle stime di quantili avversi derivanti dalla distribuzione di probabilita' prevista.
 
Art. 23
Arricchimento della distribuzione di probabilita' prevista

1. L'impresa garantisce che lo sforzo volto a generare una distribuzione di probabilita' ricca non abbia effetti negativi sulla attendibilita' della stima dei quantili avversi.
2. L'impresa evita che la distribuzione di probabilita' venga arricchita in modo ingiustificato e non corrispondente alla conoscenza originaria del profilo di rischio.
3. La metodologia seguita per arricchire la distribuzione di probabilita' e' conforme agli standard di qualita' statistica concernenti metodi, ipotesi e dati di cui agli articoli 229, 230 e 231 degli Atti delegati. Qualora tali tecniche comportino il ricorso al giudizio esperto, l'impresa applica le relative disposizioni del presente regolamento concernenti la formulazione di ipotesi ed il giudizio esperto.
 
Art. 24
Conoscenza delle approssimazioni
in condizioni di perdite estreme

1. Nell'ipotesi in cui un'impresa ricorra ad approssimazioni invece di utilizzare direttamente la misura di rischio di riferimento, l'impresa testa e comprova l'affidabilita' del risultato di queste approssimazioni nel tempo e rispetto a condizioni di perdite estreme, in funzione del proprio profilo di rischio.
2. Qualora l'impresa intenda usare formule analitiche chiuse per ricalibrare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dalla misura di rischio interna a quella di riferimento, dimostra che le ipotesi sottese alle formule sono realistiche e rimarranno valide anche in condizioni di perdite estreme.
 
Art. 25
Uso di un'altra variabile sottesa

1. L'uso, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita', della variazione di una variabile sottesa diversa dai fondi propri di base e' condizionato alla capacita' dell'impresa di:
a) riconciliare la differenza tra i fondi propri di base e la variabile sottesa in t=0;
b) comprendere la differenza tra i fondi propri di base e la variabile sottesa in ogni situazione fino a t=1 compreso, in particolare in condizioni di perdite estreme, secondo il profilo di rischio dell'impresa.
 
Art. 26

Misure di gestione in caso di utilizzo di un orizzonte temporale
superiore a un anno

1. Se l'impresa, nel proprio modello interno, sceglie un orizzonte temporale superiore a un anno, tiene conto delle misure di gestione nel contesto del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e garantisce che tali misure di gestione abbiano effetti nel bilancio di solvibilita' tra t=0 e t=1.
 
Art. 27
Attribuzione di utili e perdite

1. Ai fini della attribuzione degli utili e delle perdite di cui all'art. 46‑duodecies del codice, l'impresa considera utili e perdite come variazioni, nel periodo pertinente, riguardanti:
a) fondi propri di base; oppure
b) altri importi monetari utilizzati nel modello interno per determinare variazioni nei fondi propri di base, come la variazione effettiva delle risorse di capitale economico.
2. L'impresa attribuisce gli utili e le perdite:
a) escludendo i movimenti imputabili alla raccolta di fondi propri supplementari, il rimborso o il riscatto di tali fondi e la distribuzione di fondi propri;
b) nell'ipotesi in cui faccia ricorso ad una variabile diversa dai fondi propri di base nel proprio modello interno, utilizzando tale variabile.
3. L'impresa individua, attraverso l'assegnazione degli utili e delle perdite, la relazione tra le variazioni dei fattori di rischio e l'evoluzione della variabile sottesa alla distribuzione di probabilita' prevista.
 
Art. 28
Politica di convalida e relazione di convalida

1. L'impresa stabilisce, attua e tiene costantemente aggiornata una politica di convalida del modello interno, redatta in forma scritta e approvata dall'organo amministrativo, che specifichi almeno:
a) i processi e i metodi per convalidare il modello interno e le loro finalita';
b) la frequenza della convalida periodica di ciascuna parte del modello interno e le circostanze che danno luogo a una convalida supplementare;
c) le persone responsabili di ciascun compito di convalida;
d) la procedura da seguire nel caso in cui il processo di convalida del modello rilevi problemi concernenti l'affidabilita' del modello interno e il processo decisionale previsto per la gestione di tali problemi.
2. L'impresa documenta in un'apposita relazione i risultati del processo di convalida, nonche' le conclusioni e le conseguenze derivanti dall'analisi della convalida. La relazione e' diffusa alle strutture interessate.
3. L'impresa include nella relazione di convalida le informazioni relative alle serie di dati di convalida di cui all'art. 37 e l'avvenuta condivisione del processo da parte dei principali soggetti in esso coinvolti.
 
Art. 29
Ambito di applicazione e finalita'
del processo di convalida

1. L'impresa precisa la specifica finalita' della convalida per ciascuna parte del modello interno, includendo nell'ambito di applicazione della convalida sia gli aspetti qualitativi sia quelli quantitativi del modello interno.
2. Il processo di convalida si estende alla totalita' del modello interno e analizza in particolare l'adeguatezza della distribuzione di probabilita' a garantire che il livello patrimoniale obbligatorio non sia oggetto di errori di stima sostanziali.
 
Art. 30
Significativita'

1. Quando e' utilizzato un criterio basato sulla significativita' per declinare l'intensita' delle attivita' di convalida relative a ciascuna parte di un modello interno, tale significativita' deve essere essa stessa oggetto di convalida.
2. Nel decidere in merito alla modalita' adeguata di convalida, l'impresa valuta la significativita' delle parti del modello interno non solo prese isolatamente ma anche in combinazione con le altre parti del modello.
3. L'impresa considera la verifica di sensibilita' delle risultanze di cui all'art. 46-terdecies, comma 4, del codice, al momento di definire l'utilizzo del criterio di significativita' nel contesto della convalida.
 
Art. 31
Qualita' del processo di convalida

1. L'impresa conosce, documenta e indica tutte le limitazioni del processo di convalida utilizzato, incluse quelle relative alle singole parti del modello interno oggetto del processo di convalida.
2. Nella valutazione sulla qualita' del processo di convalida, l'impresa specifica le circostanze in cui la convalida e' da considerarsi inefficace.
 
Art. 32
Governo del processo di convalida

1. Il governo del processo di convalida del modello interno include procedure appropriate volte a comunicare e riportare internamente i risultati della convalida svolta.
2. L'impresa pre-definisce i criteri per determinare se e quando sia necessario che i risultati della convalida, o parte di essi, debbano essere trasmessi ai vari livelli gerarchici, avendo presente l'obbligo di rispettare l'indipendenza del processo di convalida dalle fasi di sviluppo e funzionamento del modello interno.
 
Art. 33
Ruoli nel processo di convalida

1. Qualora siano assegnati specifici compiti nell'ambito del processo di convalida a strutture o risorse non incluse nella funzione di risk management, l'impresa garantisce che quest'ultima adempia comunque alla propria responsabilita' generale di cui all'art. 30, comma 2, lettera e), del codice e all'art. 269, paragrafo 2, lettera a), degli Atti delegati, considerando in quest'ambito anche la responsabilita' di assicurare l'assolvimento dei vari compiti nell'ambito del processo di convalida.
2. L'impresa definisce formalmente il ruolo di ciascuna parte nel processo di convalida.
 
Art. 34
Indipendenza del processo di convalida

1. La funzione di risk management dell'impresa, di cui all'art. 30, comma 2, lettera e), del codice, assicura una revisione oggettiva del modello interno e garantisce che il processo di convalida si svolga in modo indipendente dallo sviluppo e dal funzionamento del modello.
2. La funzione di risk management dell'impresa garantisce che i compiti relativi al processo di convalida siano definiti e assolti in modo tale da assicurare l'indipendenza del processo di convalida di cui all'art. 241, paragrafo 2, degli Atti delegati.
3. I compiti connessi al processo di convalida sono assegnati tenendo conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi cui l'impresa e' esposta, della funzione e delle competenze delle persone da coinvolgere e dell'esigenza di garantire l'indipendenza del processo di convalida.
 
Art. 35
Applicazione degli strumenti di convalida

1. L'impresa individua un insieme adeguato di strumenti di convalida, oltre alle fattispecie previste dall'art. 242 degli Atti delegati, allo scopo di garantire un efficace processo di convalida.
2. In particolare, l'impresa sceglie gli strumenti di convalida tenendo conto almeno dei seguenti aspetti:
a) caratteristiche e limiti degli strumenti di convalida;
b) natura (strumenti di convalida di tipo qualitativo, quantitativo o una combinazione di entrambi);
c) conoscenze richieste (intese come livello di conoscenze necessario per le persone che effettuano la convalida);
d) informazioni richieste (potenziali restrizioni alle quantita' o al tipo di informazioni disponibili per la convalida esterna rispetto a quella interna);
e) ciclo di convalida (strumenti di convalida pertinenti per includere ogni ipotesi chiave elaborata nelle diverse fasi del modello interno, dallo sviluppo alla messa in opera e al funzionamento).
3. Nella relazione sulla convalida di cui all'art. 28, l'impresa riporta, con adeguato supporto documentale, le parti del modello interno convalidate da ciascuno degli strumenti di convalida utilizzati e la ragione per cui questi ultimi sono adeguati allo scopo specifico, descrivendo almeno:
a) la significativita' della parte del modello da convalidare;
b) il livello al quale lo strumento e' applicato ai risultati aggregati, a partire dai singoli rischi, blocchi di modellizzazione, portafoglio e unita' operativa;
c) lo scopo di tale compito di convalida;
d) l'esito previsto della convalida.
 
Art. 36
Prove di stress e analisi degli scenari

1. L'impresa utilizza le prove di stress e le analisi degli scenari nell'ambito della convalida del modello interno.
2. Le prove di stress e l'analisi degli scenari utilizzate includono i rischi significativi e sono monitorate nel corso del tempo.
 
Art. 37
Serie di dati

1. Le imprese assicurano che i dati selezionati e il giudizio esperto utilizzati nel processo di convalida consentano un'effettiva convalida del modello interno sotto un'ampia gamma di circostanze verificatesi in passato o che potrebbero verificarsi in futuro.
 
Art. 38
Procedure di controllo della documentazione

1. Al fine di garantire la qualita' costante della documentazione ai sensi dell'art. 243, paragrafo 3, degli Atti delegati, l'impresa dispone almeno di:
a) un'efficace procedura di controllo per la documentazione del modello interno;
b) procedure di controllo delle versioni per la documentazione del modello interno;
c) un chiaro sistema di riferimenti per la documentazione del modello interno che e' utilizzato nell'elenco della stessa, di cui all'art. 244, lettera a), degli Atti delegati.
 
Art. 39
Documentazione delle metodologie

1. La documentazione prodotta dall'impresa, sufficientemente dettagliata da dimostrare un'accurata comprensione delle metodologie e delle tecniche utilizzate nel modello interno, include almeno:
a) le ipotesi sottese;
b) l'applicabilita' di tali ipotesi considerato il profilo di rischio dell'impresa;
c) eventuali carenze a livello di metodologia o di tecnica.
2. Nel documentare la teoria, le ipotesi e la base empirica e matematica sottese a qualsiasi metodologia utilizzata nel modello interno, ai sensi dell'art. 46-quaterdecies del codice, l'impresa include, ove disponibili, le fasi rilevanti dello sviluppo della metodologia, nonche' informazioni sulle altre metodologie di cui si e' tenuto conto ancorche' non utilizzate.
 
Art. 40
Documentazione relativa alle lacune del modello interno

1. La documentazione contiene una sintesi generale delle carenze significative del modello interno, riportate in un documento unico che includa almeno gli aspetti menzionati nell'art. 245 degli Atti delegati.
 
Art. 41
Adeguatezza della documentazione
in relazione ai destinatari

1. L'impresa articola la documentazione relativa al modello interno in diversi livelli, commisurati ai diversi utilizzi e destinatari.
 
Art. 42
Manuali d'uso o descrizioni del processo

1. Nell'ambito della documentazione del modello interno, l'impresa predispone documenti di guida al funzionamento del modello interno, sufficientemente dettagliati da consentire a un soggetto terzo competente e indipendente di mettere in opera e gestire il modello interno.
 
Art. 43
Risultanze del modello per la prova dell'utilizzo

1. Nell'ambito della documentazione del modello interno, l'impresa documenta le risultanze del modello pertinenti per soddisfare i requisiti dell'art. 46-novies del Codice.
 
Art. 44
Documentazione del software
e delle piattaforme di modellizzazione

1. La documentazione del modello interno contiene informazioni sul software, sulle piattaforme di modellizzazione e sui sistemi hardware utilizzati nel modello interno.
2. L'impresa fornisce, nella documentazione di cui al comma 1, informazioni sufficienti per valutare e giustificare l'impiego di software, piattaforme di modellizzazione e sistemi hardware utilizzati nel modello interno e consentire all'IVASS di valutarne l'adeguatezza.
 
Art. 45
Modelli e dati esterni

1. L'impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III del codice, e agli Atti delegati.
 
Art. 46
Dati esterni

1. L'impresa, tenendo conto della natura dei dati esterni, assicura un'adeguata comprensione delle specifiche caratteristiche dei dati esterni utilizzati nel modello interno, anche con riguardo a qualsiasi rilevante trasformazione, cambiamento di scala, stagionalita' e altra elaborazione inerente ai dati esterni.
2. L'impresa assicura almeno:
a) la comprensione degli attributi e delle limitazioni o delle altre peculiarita' dei dati esterni;
b) l'elaborazione di processi diretti a individuare dati esterni mancanti e altre limitazioni;
c) la comprensione delle approssimazioni e delle elaborazioni effettuate per i dati esterni mancanti o non affidabili;
d) l'elaborazione di processi diretti ad effettuare controlli di coerenza tempestivi, inclusi i confronti con altre fonti pertinenti disponibili.
 
Art. 47
Comprensione del modello esterno

1. L'impresa assicura che i soggetti coinvolti nell'utilizzo del modello esterno hanno una comprensione sufficientemente dettagliata delle parti del modello esterno di propria competenza, incluse le ipotesi e gli aspetti tecnici e operativi.
2. L'impresa rivolge particolare attenzione agli aspetti del modello esterno piu' rilevanti per il proprio profilo di rischio.
 
Art. 48
Riesame della scelta del modello e dei dati esterni

1. L'impresa riesamina periodicamente la motivazione in base alla quale seleziona un particolare modello esterno o un gruppo di dati esterni.
2. L'impresa non dipende in modo eccessivo da un singolo fornitore e predispone piani per tutelarsi da eventuali indisponibilita' del fornitore.
3. L'impresa tiene conto di eventuali aggiornamenti al modello esterno o ai dati che consentano di valutare meglio i propri rischi.
 
Art. 49
Integrazione dei modelli esterni
nella struttura del modello interno

1. L'approccio volto a integrare il modello esterno nella struttura del modello interno comprese le tecniche, i dati, i parametri, le ipotesi scelti dall'impresa e i risultati dei modelli esterni, risponde alle caratteristiche di adeguatezza.
 
Art. 50
Processo di convalida nel contesto dei modelli
e dei dati esterni

1. L'impresa effettua il processo di convalida, di cui all'art. 46-terdecies del codice, con riferimento agli aspetti del modello esterno rilevanti per il proprio profilo di rischio nonche' al processo d'integrazione del modello e dei dati esterni nei propri processi e nel proprio modello interno.
2. L'impresa valuta l'adeguatezza della scelta operata con riguardo alle caratteristiche o alle opzioni disponibili per il modello esterno.
3. L'impresa, nell'ambito del processo di convalida, tiene conto delle informazioni opportune e, in particolare, dell'analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi.
4. Nel considerare le informazioni e le analisi di cui al comma 3, l'impresa garantisce almeno che:
a) l'indipendenza della convalida non sia compromessa;
b) vi sia coerenza con il processo di convalida approntato dall'impresa ed illustrato chiaramente dalla politica di convalida;
c) si tenga conto di qualsiasi errore implicito o esplicito nell'analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi.
 
Art. 51
Documentazione nel contesto dei modelli
e dei dati esterni

1. L'impresa garantisce che la documentazione dei modelli e dei dati esterni sia conforme alle disposizioni relative allo standard in materia di documentazione di cui all'art. 46-quaterdecies del codice.
2. La documentazione deve vertere almeno sui seguenti punti:
a) gli aspetti del modello esterno e dei dati esterni rilevanti per il proprio profilo di rischio;
b) l'integrazione del modello esterno o dei dati esterni nei propri processi e nel proprio modello interno;
c) l'integrazione dei dati, in particolare degli input, per il modello esterno, o delle risultanze del modello esterno, nei propri processi e nel proprio modello interno;
d) i dati esterni utilizzati nel modello interno, la fonte e l'utilizzo.
3. L'utilizzo di documentazione prodotta dai venditori o dai fornitori di servizi non compromette la capacita' di soddisfare gli standard di documentazione di cui all'art. 46-quaterdecies del codice.
 
Art. 52
Responsabilita' dell'impresa nel contesto
dei modelli e dei dati esterni

1. L'impresa resta responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi al modello interno e per il ruolo del modello o dei dati esterni nel modello interno.
 
Art. 53
Ruolo dei fornitori di servizi nell'utilizzo
di dati e modelli esterni

1. L'impresa che non decide di gestire direttamente il modello esterno definisce criteri e requisiti di gestione nell'ambito di un accordo di esternalizzazione che include eventuali incarichi affidati a un fornitore di servizi per lo svolgimento di compiti correlati ai dati esterni.
2. L'accordo di cui al comma 1 soddisfa i requisiti di cui all'art. 30-septies del Codice e all'art. 274 degli Atti Delegati.
 
Art. 54
Documentazione da presentare in caso di domanda per l'utilizzo di un
modello interno di gruppo ai sensi dell'art. 207-octies del Codice
1. Nell'ipotesi di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo, il richiedente ai sensi dell'art. 207-octies del codice include, per ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata che presenta istanza per l'utilizzo del modello interno di gruppo, le informazioni indicate nell'art. 2 del Regolamento UE 2015/460 sui processi di autorizzazione dei modelli interni, a meno che tali informazioni non siano gia' state fornite all'IVASS per i medesimi fini.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il richiedente ai sensi dell'art. 207-octies spiega, per ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata inclusa nella domanda, in che misura lo sviluppo, l'attuazione o la convalida delle componenti del modello interno di gruppo necessari per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' dell'impresa controllata, sono effettuate da un'altra impresa del gruppo.
 
Art. 55
Estensione dell'ambito di applicazione dell'utilizzo
di un modello interno di gruppo

1. Nell'ipotesi di presentazione di una domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo di cui all'art. 216-ter del codice, nel quadro delle informazioni relative all'ambito di applicazione del modello interno di cui agli articoli 343, paragrafo 5, o 347, paragrafo 6, degli Atti delegati, l'ultima societa' controllante italiana chiarisce l'eventuale intenzione di estendere, nel futuro, l'ambito di applicazione del modello interno in modo da includere, ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato, una o piu' imprese controllate che rientrano tra quelle soggette alla vigilanza sul gruppo ma non risultano incluse nell'ambito di applicazione corrente del modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato.
2. Il richiedente ai sensi dell'art. 207-octies del codice, nell'ipotesi di presentazione di una domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo, come parte del set informativo fornito a giustificazione dell'ambito di applicazione prospettato, chiarisce l'eventuale intenzione di estendere, nel futuro, il modello interno di gruppo al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di una o piu' imprese controllate non incluse nell'ambito dell'istanza corrente.
 
Art. 56
Specifiche tecniche in caso di domanda per l'utilizzo di un modello
interno di gruppo di cui all'art. 207-octies del Codice
1. In caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo, il richiedente ai sensi dell'art. 207-octies del codice indica esplicitamente come le specifiche tecniche del modello interno di gruppo differiscono a seconda che il modello interno sia utilizzato per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato o per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese controllate. In particolare, il richiedente fa specifico riferimento a:
a) il trattamento di operazioni infragruppo per il calcolo sia del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate sia, laddove applicabile, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato;
b) l'elenco dei parametri del modello interno che possono essere fissati in modo differente per i diversi calcoli effettuati con il modello interno di gruppo, ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato e dei Requisiti Patrimoniali di Solvibilita' individuali;
c) la descrizione dei rischi specifici del gruppo rilevanti esclusivamente nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato.
 
Art. 57
Estensione dell'utilizzo e dell'ambito di applicazione dei modelli
interni di gruppo di cui all'art. 207-octies del Codice
1. Le seguenti estensioni del modello interno del gruppo sono prospettate all'IVASS dal richiedente ai sensi dell'art. 207-octies del codice attraverso la medesima procedura prevista per le modifiche significative al modello interno di cui all'art. 7 del regolamento UE 2015/460:
a) l'estensione dell'utilizzo del modello interno di gruppo al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' individuale di un'impresa controllata, gia' inclusa nell'ambito di applicazione del modello interno di gruppo per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato, ma che non utilizza il modello interno di gruppo per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' individuale;
b) l'estensione per la considerazione di nuovi elementi a livello di gruppo;
c) l'estensione per la considerazione di nuovi elementi a livello di un'impresa controllata che utilizza il modello interno di gruppo per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilita', compresa l'estensione relativa a elementi gia' utilizzati a livello di gruppo o di altre imprese controllate.
 
Art. 58
Caratteristiche specifiche della prova di utilizzo dei modelli
interni di gruppo di cui all'art. 207-octies del Codice
1. L'ultima societa' controllante e le imprese controllate che presentano l'istanza per l'utilizzo del modello interno di gruppo per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' individuale cooperano allo scopo di allineare la struttura del modello interno alla propria attivita'.
2. La governance del modello interno prevede che ciascuna impresa di cui al comma 1:
a) calcoli il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' individuale con la frequenza richiesta dall'art. 45-quater del Codice e in qualunque circostanza cio' si renda necessario nel corso del processo decisionale;
b) possa proporre modifiche al modello interno di gruppo, soprattutto in relazione alle componenti di maggior rilevanza per la propria attivita' oppure in seguito a una modifica del proprio profilo di rischio e tenendo conto del contesto in cui l'impresa opera;
c) possieda una comprensione adeguata del modello interno per le parti del modello interno che riguardano i rischi di quell'impresa.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che presentano la domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilita', garantiscono l'allineamento della struttura del modello interno di gruppo con la propria attivita' e il proprio sistema di gestione dei rischi, compresa la produzione di risultanze, a livello sia di gruppo sia di impresa controllata, sufficientemente dettagliate per consentire al modello interno di gruppo di svolgere un ruolo adeguato nei rispettivi processi decisionali.
 
Art. 59

Politica per le modifiche del modello nel caso di modelli interni di
gruppo ai sensi dell'art. 207-octies del Codice

1. Nel caso di utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell'art. 207-octies del codice, l'ultima societa' controllante e le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' individuale elaborano un'unica politica per la modifica del modello.
2. L'ultima societa' controllante e le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' individuale, assicurano che la politica per la modifica del modello includa una previsione specifica delle modifiche rilevanti e minori con riferimento sia al gruppo, sia a ciascuna delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate incluse nella domanda per l'utilizzo del modello interno di gruppo.
3. L'ultima societa' controllante e le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate che chiedono l'autorizzazione all'utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilita' individuale, assicurano che qualsiasi modifica rilevante per un'impresa controllata inclusa nella domanda sia classificata come modifica rilevante nell'ambito della politica di cui al comma 1.
 
Art. 60

Convalida per i modelli interni di gruppo ai sensi dell'art.
207-octies del Codice

1. L'ultima societa' controllante e le imprese controllate incluse nella domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo, ai sensi dell'art. 207-octies del codice per il calcolo del loro Requisito Patrimoniale di Solvibilita' elaborano un'unica politica di convalida per coprire il processo di convalida, sia a livello di singole imprese sia a livello di gruppo.
2 L'ultima societa' controllante e le imprese controllate definiscono il processo di convalida del modello interno nel contesto del calcolo sia del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato, sia del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' delle imprese controllate incluse nella domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo. Tale circostanza e' chiaramente esplicitata nella politica di convalida adottata per il modello interno di gruppo.
 
Art. 61
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Roma, 22 dicembre 2015

p. il Direttorio integrato
Il Consigliere
Cesari
 
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