Gazzetta n. 302 del 30 dicembre 2015 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
REGOLAMENTO 22 dicembre 2015
Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri accessori di cui al titolo III (esercizio dell'attivita' assicurativa), capo IV (fondi propri), sezione I (determinazione dei fondi propri), articolo 44-quinquies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle Linee Guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). (Regolamento n. 13).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli agli articoli 44-ter, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 66-bis, 216-ter e 216-sexies;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 78 e 79;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure da seguire per la concessione dell'approvazione, da parte dell'Autorita' di vigilanza, dell'uso di elementi dei fondi propri accessori conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Viste le Linee guida emanate da EIOPA sui fondi propri accessori;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Adotta
il seguente regolamento:
INDICE
Titolo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II
Autorizzazione degli elementi dei fondi propri accessori

Art. 4 (Procedimento di autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori)
Art. 5 (Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori da parte dell'impresa)
Art. 6 (Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori da parte dell'IVASS)
Art. 7 (Richiamabilita' a richiesta)
Art. 8 (Autorizzazione condizionata alla successiva conclusione del contratto)
Art. 9 (Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori che, se richiamati, generano elementi non figuranti negli elenchi)

Titolo III
Soddisfacimento dei criteri su base continuativa

Art. 10 (Rispetto dei requisiti su base continuativa)

Titolo IV
Elementi dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione

Art. 11 (Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione)

Titolo V
Disposizioni finali

Art. 12 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Art. 1
Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 44-ter, comma 1, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, e dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
a) «Atti delegati», il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
b) «Codice», il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
c) «Elemento non figurante negli elenchi», un elemento dei fondi propri non incluso negli elenchi degli elementi dei fondi propri di base di cui agli articoli 69, 72 e 76 degli Atti delegati, che, per essere considerato un elemento dei fondi propri, deve essere autorizzato dall'IVASS ai sensi dell'art. 79 degli Atti delegati;
d) «Regolamento UE 2015/499», il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione;
e) «Ultima societa' controllante italiana», l'ultima societa' controllante italiana di cui all'art. 210, comma 2, del Codice.
 
Art. 3
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, nonche' alle ultime societa' controllanti italiane e alle imprese di partecipazione assicurativa e alle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie.
 
Art. 4
Procedimento di autorizzazione di elementi
di fondi propri accessori

1. L'autorizzazione di cui all'art. 44-quinquies, comma 5, del codice e' disciplinata dagli articoli da 62 a 67 degli Atti delegati e dal regolamento UE 2015/499.
 
Art. 5

Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori da parte
dell'impresa

1. Ai fini dell'istanza di autorizzazione di cui all'art. 4, l'impresa:
a) classifica ciascun elemento dei fondi propri accessori valutando le sue caratteristiche;
b) determina il livello di classificazione che l'elemento di cui alla lettera a) assume se e' richiamato.
 
Art. 6

Classificazione degli elementi dei fondi propri accessori da parte
dell'IVASS

1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 4, l'IVASS valuta:
a) la sostanza economica dell'elemento e la misura in cui esso soddisfa le caratteristiche e i requisiti di cui agli articoli 44-septies, 44-octies e 44-novies del codice e agli articoli 74, 75 e 78 degli Atti delegati;
b) le caratteristiche e il livello di classificazione che esso assumerebbe se venisse richiamato.
2. Nel caso in cui l'autorizzazione di cui al comma 1 sia richiesta con riferimento a crediti futuri che le societa' mutue assicuratrici possono vantare nei confronti dei loro soci tramite il richiamo di contributi supplementari, l'IVASS valuta anche se ci siano impedimenti al tempestivo recupero di tali crediti ed al loro utilizzo per la copertura di perdite.
 
Art. 7
Richiamabilita' a richiesta

1. Gli elementi dei fondi propri accessori di cui all'art. 74, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e i) degli Atti delegati, sono considerati richiamabili a richiesta quando il richiamo non e':
a) condizionato al verificarsi di un evento o al soddisfacimento di criteri;
b) soggetto ad accordo della controparte o di altro soggetto;
c) soggetto ad accordi, disposizioni o incentivi che impediscano o rendano poco probabile che l'impresa richiami l'elemento; o
e) soggetto ad una qualsiasi altra disposizione, o combinazione di disposizioni, che produca gli effetti di cui ai punti a), b) e c).
 
Art. 8
Autorizzazione condizionata alla successiva
conclusione del contratto

1. Nei casi di autorizzazione condizionata alla successiva conclusione del contratto relativo all'elemento dei fondi propri accessori, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento UE 2015/499, l'impresa conclude il contratto relativo all'elemento dei fondi propri accessori entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data dell'autorizzazione dell'IVASS.
2. In casi eccezionali, adeguatamente motivati dall'impresa nell'ambito del procedimento di autorizzazione, i termini di cui al comma 1 possono essere modificati dall'IVASS e indicati nel provvedimento di autorizzazione.
 
Art. 9
Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori che, se
richiamati, generano elementi non figuranti negli elenchi
1. Quando concerne un elemento dei fondi propri accessori che, se richiamato dall'impresa, costituisce un elemento non figurante negli elenchi, l'impresa, in un'unica istanza, richiede l'autorizzazione di cui all'art. 44-quinquies, comma 5, del codice, e l'autorizzazione di cui all'art. 44-octies, comma 7, del codice relativa alla classificazione del relativo elemento non figurante negli elenchi.
2. L'IVASS adotta un unico provvedimento di conclusione del procedimento con il quale si esprime sulla autorizzazione della classificazione dell'elemento non figurante negli elenchi e dell'utilizzo dell'elemento come fondo proprio accessorio, entro il termine previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 2015/499 in presenza di circostanze eccezionali.
 
Art. 10
Rispetto dei requisiti su base continuativa

1. L'impresa verifica nel continuo il sussistere della capacita' di assorbimento delle perdite di ciascun elemento dei fondi propri accessori su cui si basa l'autorizzazione e comunica tempestivamente all'IVASS imminenti o probabili modifiche significative di dette caratteristiche.
2. L'IVASS valuta se ciascun elemento dei fondi propri accessori continua a riflettere la capacita' di assorbimento delle perdite che le e' stata attribuita in sede di autorizzazione, utilizzando le informazioni acquisite in applicazione dell'art. 62, paragrafo 1, lettera d) degli Atti delegati, o altre informazioni, ivi incluse quelle acquisite nell'ambito dell'attivita' di vigilanza.
 
Art. 11

Autorizzazione di elementi dei fondi propri accessori di imprese di
partecipazione

1. L'ultima societa' controllante italiana presenta all'IVASS l'istanza di autorizzazione di ciascun elemento dei fondi propri accessori di imprese di partecipazione assicurativa o di imprese di partecipazione finanziaria mista, anche intermedia.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 10, fermi restando i requisiti definiti dall'art. 330 degli Atti delegati.
 
Art. 12
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Roma, 22 dicembre 2015

p. il Direttorio integrato
Il Consigliere
Cesari
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone