Estratto determina V&A n. 2350 del 15 dicembre 2015
Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o piu' modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualita', preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale MOVICOL. Numero di procedura: n. UK/H/0131/001-006/II/142. E' autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Movicol», nelle forme e confezioni: A.I.C. n. 029851019 - «13,8 g polvere per soluzione orale» 10 bustine; A.I.C. n. 029851021 - «13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine; A.I.C. n. 029851033 - «13,8 g polvere per soluzione orale» 8 bustine; A.I.C. n. 029851045 - «13,8 g polvere per soluzione orale» 50 bustine; A.I.C. n. 029851058 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 6 bustine; A.I.C. n. 029851060 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 8 bustine; A.I.C. n. 029851072 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 10 bustine; A.I.C. n. 029851084 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 20 bustine; A.I.C. n. 029851096 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 30 bustine; A.I.C. n. 029851108 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 40 bustine; A.I.C. n. 029851110 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 50 bustine; A.I.C. n. 029851122 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 60 bustine; A.I.C. n. 029851134 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale gusto cioccolato» 100 bustine; A.I.C. n. 029851146 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 6 bustine; A.I.C. n. 029851159 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 8 bustine; A.I.C. n. 029851161 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 10 bustine; A.I.C. n. 029851173 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 20 bustine; A.I.C. n. 029851185 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 30 bustine; A.I.C. n. 029851197 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 40 bustine; A.I.C. n. 029851209 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 50 bustine; A.I.C. n. 029851211 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 60 bustine; A.I.C. n. 029851223 - «bambini 6,9 g polvere per soluzione orale senza aroma» 100 bustine; A.I.C. n. 029851235 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 6 bustine; A.I.C. n. 029851247 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 8 bustine; A.I.C. n. 029851250 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 10 bustine; A.I.C. n. 029851262 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 20 bustine; A.I.C. n. 029851274 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 30 bustine; A.I.C. n. 029851286 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 40 bustine; A.I.C. n. 029851298 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 50 bustine; A.I.C. n. 029851300 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 60 bustine; A.I.C. n. 029851312 - «13,7 g polvere per soluzione orale senza aroma» 100 bustine; A.I.C. n. 029851324 - «13,9 g/25 ml concentrato per soluzione orale gusto arancio» 1 flacone da 500 ml. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto. Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Fabio Filzi, 25 - cap 20124 - Italia - Codice fiscale 11116290153.
Stampati
1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |