Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 27 ottobre 2015
Condizioni e modalita' per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e soggetti pubblici e privati.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.» e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato», e in particolare l'art. 225 e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno e successive modificazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2014 «Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato», il quale all'art. 6 detta norme per la permuta da parte delle Amministrazioni dello Stato di beni mobili a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 26;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.»;
Visto l'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015).»;
Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.», convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione al predetto art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le condizioni e le modalita' per la stipula di convenzioni e contratti tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, di seguito indicato Dipartimento, e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni, nonche' le condizioni e le modalita' dell'esecuzione delle prestazioni, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.
 
Art. 2

Condizioni delle permute

1. Ferme restando le finalita' indicate dell'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le convenzioni e i contratti di permuta rispettano le seguenti condizioni:
a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Nel caso in cui le prestazioni non siano economicamente equivalenti e' fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Dipartimento sono pagati quali entrate erariali, con versamento in Tesoreria al capo d'entrata XIV, capitolo 2439 art. 11 «Versamento da parte delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici o privati, degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell'interno nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»;
b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni e' garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati. I beni ceduti in permuta dal Dipartimento sono privati di stemmi, simboli o altri elementi identificativi che ne attestino la provenienza.
 
Art. 3

Modalita' per la stipula degli atti
e l'esecuzione delle prestazioni

1. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso adempimento, sono effettuati a livello centrale e territoriale con le modalita' che disciplinano l'attivita' negoziale dell'Amministrazione e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicita'.
 
Art. 4

Valore delle prestazioni a carico dei contraenti

1. Nel contratto di permuta e' indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonche' il valore economico complessivo del contratto.
2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito di convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosita' e la rilevazione, dei costi orari del personale e dei macchinari predisposti dall'Amministrazione stessa.
3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco effettua le verifiche di congruita' dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attivita' negoziale, anche attraverso la nomina di specifiche commissioni di valutazione nominate dal capo del Dipartimento. Ai componenti delle predette commissioni non compete alcun compenso, anche sotto forma di rimborsi spese forfettari.
 
Art. 5

Adempimenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedano, l'Amministrazione stessa ha facolta' di adempiere al contratto, avvalendosi delle risorse disponibili allo scopo, mediante pagamento della prestazione posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto.
 
Art. 6

Individuazione dei materiali
e delle prestazioni da permutare

1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di iniziativa o su proposta dei direttori centrali o regionali, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta secondo un programma annuale che viene approvato dal capo del Dipartimento.
 
Art. 7

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento degli adempimenti connessi, le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Il presente decreto sara' comunicato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2015

Il Ministro dell'interno: Alfano Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2015 Interno, foglio n. 2318
 
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